AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2000.132
Data decisione, Autorità:
27.09.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00132
Lugano
27 settembre
2000/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella procedura per salari e mercedi CL.98.49
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza 27
aprile 1998 di
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 13'858.10 oltre interessi;
Domanda accolta dal Pretore con sentenza 18 agosto 2000
limitatamente a fr. 10'728.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello con richiesta di
effetto sospensivo del 31 agosto 2000 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso della reiezione dell'istanza;
Appello
cui l'istante si oppone con osservazioni 18 settembre 2000;
Richiamato il decreto 5 settembre 2000 del Presidente di questa
Camera, che ha conferito effetto sospensivo al gravame;
Letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto:
A. __________ procede contro la propria ex datrice di lavoro, sostenendo che
durante il rapporto contrattuale quale parrucchiera, dal febbraio 1995 al 6
novembre 1996, data del suo licenziamento in tronco, essa le avrebbe in parte
corrisposto un salario inferiore a quello previsto dal CCL di categoria. Essa
avrebbe inoltre costantemente allestito dei conteggi paga non corrispondenti
all'effettiva attività lavorativa e allo stipendio versato, conteggi che
l'istante doveva sottoscrivere pena la perdita del posto di lavoro. In
particolare, alla dipendente sarebbero state addebitate delle inesistenti
assenze dal lavoro, ed infine le sarebbe stato rifiutato senza motivo il
pagamento dell'ultimo mese di lavoro.
Ne
deriverebbe un credito di fr. 4'650.-- di minore stipendio rispetto ai minimi
previsti dal CCL, di fr. 6'246.60 di trattenute per assenze mai verificatesi, e
di fr. 2'961.50 di salario del mese di ottobre 1996 e dei primi 6 giorni di
novembre 1996, il tutto per fr. 13'858.10 lordi oltre interessi.
B. All'udienza
di discussione del 28 maggio 1998 la convenuta si è opposta all'istanza
precisando che l'istante avrebbe iniziato a lavorare solo il 10 maggio, e non
già nel febbraio di quell'anno, e sostenendo la conformità del salario versato
ai minimi previsti dal CCL, così come più in generale la perfetta fedefacenza
dei conteggi da lei allestiti, mentre che lo stipendio dei mesi di ottobre e
novembre 1996 sarebbe stato regolarmente pagato, così come risulterebbe dalla
ricevuta doc. 4.
C. Il
Pretore, riassunti i fatti rilevanti e valutate le prove offerte, ha ritenuto
che l'istante avrebbe effettivamente iniziato a lavorare alla data da lei
affermata, dal che il fondamento per fr. 4'590.-- della richiesta differenza
salariale per i primi tre mesi di attività. Fondata sarebbe inoltre la tesi
della procedente della non fedefacenza dei conteggi salariali quo alle assenze
della dipendente, dal che un credito di ulteriori fr. 6'138.--, mentre sarebbe
da respingere la pretesa relativa alle ultime spettanze salariali, dovendosene
ammettere l'avvenuto pagamento in base alla ricevuta sottoscritta dall'istante.
D. Con
l'appello la convenuta -in sostanza- critica l'apprezzamento delle prove
operato dal Pretore, e censura di conseguenza la decisione di ritenere fondate
due delle richieste di pagamento formulate dalla procedente.
Delle
ulteriori motivazioni della ricorrente, così come delle osservazioni al gravame
della parte istante, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’art. 90 CPC stabilisce che il giudice valuta secondo il suo libero
convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte
tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba o meno ritenersi
provato (Rep. 1989, pag. 440; II CCA 31 luglio 1995 in re F./T.
SA; Kummer, Berner Kommentar, n. 64 ad art. 8 CC).
Il
principio del libero convincimento sancito dall’art. 90 CPC non esime però il
giudice dall’esigere una prova certa del fatto da provare (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 90, m. 8).
La
prova indiziaria è possibile, ma costituisce un caso eccezionale, nel senso che
la sua ammissibilità è subordinata all’impossibilità di fornire una prova
completa (Rep. 1974, pag. 128; 1973, pag. 138; Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 90, m. 11). In tale eventualità il giudice può dedurre il
proprio convincimento della certezza dei fatti che stanno a fondamento del
rapporto giuridico litigioso anche da prove indirette o da indizi (DTF
90 II 227; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, m. 10, 12).
Dovrà
comunque trattarsi di un insieme concorde di indizi, da apprezzare nella loro
globalità, fermo restando che anche in tal caso vale la regola secondo cui
elementi probatori tra loro contraddittori si elidono a vicenda, con il
risultato di lasciare senza prova la circostanza di fatto sulla quale vi sono
le prove contrastanti (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, m. 4; II
CCA 19 gennaio 1999 in re S./P.).
-
Per quanto riguarda la presente procedura, va inoltre soggiunto che,
come nel caso dell'art. 90 CPC, quando il legislatore riserva al giudice il
libero apprezzamento, l'autorità di appello è estremamente cauta nel
riesaminare la valutazione del primo giudice, e interviene solo qualora le
decisioni rese secondo tale libero apprezzamento siano a prima vista ingiuste o
inique (Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, m. 6).
-
Quest'ultimo, basilare principio è chiaramente disatteso dal gravame
in rassegna, che nella sua lunga prima parte (punti 2 e 3, pag. 3-8), si
attarda nell'esposizione di quello che a mente sua doveva essere il corretto
apprezzamento delle varie deposizioni in atti, senza avvedersi che le
argomentazioni addotte mirano in definitiva unicamente a sostituire il proprio
apprezzamento a quello del Pretore, nei cui confronti non viene in alcun modo
sostanziata la censura di una valutazione manifestamente ingiusta degli atti.
3.1 Per
quello che riguarda la deposizione di __________, l'appellante può infatti
invocare unicamente sterili questioni formali (punto 2, pag. 4), che essa
definisce "contraddizioni inammissibili dal profilo procedurale" (pag.
4). Dal profilo sostanziale, l'unico rilevante (fatte salve le formalità
imperative di cui all'art. 238bis CPC) nella valutazione di quanto affermato
dal teste, rimane però all'atto pratico inimpugnato l'accertamento pretorile,
secondo cui questo teste sarebbe organo di fatto della società convenuta.
Come
rettamente rileva il Pretore, lo __________ dispone di una procura che gli
attribuisce ampie facoltà (doc. 14), al punto da coprire in pratica tutte le
attività della gestione corrente, così come confermato in sede di
interrogatorio formale dall'amministratrice unica della convenuta.
Questo
deve del resto essere stato il senso del contratto menzionato dal teste
medesimo, con cui la convenuta, contro la non indifferente somma di fr.
3'000.-- mensili, ha dato mandato alla __________, asseritamente appartenente
alla moglie del teste, "di occuparsi di questioni amministrative e
commerciali". Giustamente, quale indizio di interesse personale, il
Pretore menziona l'inconsueta (per una parte indifferente) partecipazione del
teste alle udienze della causa ed inoltre, se ciò non bastasse, va ancora
rilevato che dalle firme apposte dal teste sul verbale del 13 novembre 1998 si
evince che egli è l'estensore sia del licenziamento in tronco (doc. C), che
della corrispondenza preprocessuale (doc. F, I) e degli scritti indirizzati
all'Ufficio cantonale degli stranieri per tentare di ostacolare l'istante
nell'ottenimento del rinnovo del permesso di lavoro (doc. 8 e 9), e più in
generale di praticamente tutta la corrispondenza della convenuta.
A
fronte di queste chiare evidenze, e stanti la dottrina e la giurisprudenza in
materia di organo di fatto (II CCA 11 ottobre 1999 in re U. SA/C. SA; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, Berna, 1996, pag. 175, n. 17 e segg., pag.
441, n. 3 e segg.), cui si rinvia, la ricorrente si limita a sostenere, del
tutto apoditticamente, che questi elementi non consentirebbero "di
concludere oggettivamente che __________ formi la volontà della convenuta e sia
organo di fatto", motivo per cui, in assenza di migliori censure, può
tranquillamente essere confermato il giudizio del Pretore circa
l'inammissibilità della sua deposizione (Cocchi/Trezzini, opera citata,
ad art. 228, m. 5, 6, 8) o almeno, nell'ambito di una causa retta dalla massima
inquisitoria a carattere sociale che non è legata alle rigide preclusioni
istruttorie della procedura cantonale, di una valutazione e di un apprezzamento
di sostanziale inaffidabilità..
3.2 L'appellante
ritiene che il Pretore avrebbe dedotto l'inattendibilità della deposizione di
__________ con un giudizio soggettivo di mera apparenza, senza riscontri
oggettivi su di un preteso interesse economico di questo teste nella società
convenuta. Questo perché "il fatto che egli in passato sia stato membro
del Consiglio di Amministrazione e che tutt'oggi egli rappresenti l'azionista
di maggioranza in seno alle assemblee generali della società non può da solo,
secondo il doveroso rigore in valutazioni del genere, deporre per un interesse
di __________, lavoratore salariato, nella società" (pag. 5).
La
ricorrente disattende tuttavia manifestamente che l'inattendibilità delle
dichiarazioni del teste non è stata ritenuta in base ai solo predetti, comunque
significativi elementi, ma soprattutto per il diverso motivo che oltre a ciò la
sua deposizione diverge in maniera inammissibile con quella di altri testi (di
cui si dirà più avanti) che, contrariamente a lui, non hanno coinvolgimento
economico di sorta con le parti in causa, motivo per cui la decisione del
Pretore di preferire nella propria valutazione queste altre deposizioni a
quella del __________ non appare per nulla arbitraria, e rientra invece in
quella logica argomentativa facente parte del libero apprezzamento del giudice.
3.3 Secondo
la ricorrente (pag. 6), il fatto che __________ sia il marito dell'azionista di
minoranza della società convenuta "non muta il suo ruolo marginale, di
semplice lavoratore". Questo personale convincimento dell'appellante non
modifica tuttavia la circostanza oggettiva per cui l'azionista di minoranza -e
perciò di riflesso anche il suo coniuge- ha un preciso interesse finanziario a
che la società di cui è comproprietario si difenda con successo in una causa
pecuniaria, ragione per la quale, anche se la sua deposizione non è di
principio inammissibile (II CCA 12 ottobre 1998 in re O. SA/W. e llcc.),
le sue affermazioni in causa vanno valutate con cautela, il che comporta
-nuovamente (cfr. consid. 2.2)- che in caso di discrepanza con deposizioni
disinteressate il libero apprezzamento del giudice possa dare la preferenza a
queste altre deposizioni senza che vi sia per questo la paventata violazione
dell'art. 90 CPC.
3.4 Le
critiche della ricorrente riguardano ovviamente anche la valutazione da parte
del Pretore delle deposizioni dei testi offerti dalla parte avversaria.
Sulla
valutazione della deposizione della teste __________ la ricorrente si mostra
ironica nei confronti del Pretore ("non appare così ben disposta verso la
__________ come il giudice rileva"), ma quanto al merito della
testimonianza essa accenna a contraddizioni "che verranno esposte in
seguito" (pag. 6), mentre che la confutazione delle di lei asserzioni
dovrebbe risultare "dalle chiare spiegazioni fornite da __________ "
(ibidem), ma trattandosi di deposizione inammissibile o comunque inaffidabile (consid.
3.1), se ne deve rimanere alla corretta valutazione di cui al giudizio
impugnato (consid. 5d), secondo cui la teste non ha interesse di sorta
all'esito della lite.
3.5 Per
inficiare la fedefacenza delle deposizioni __________ e __________, già clienti
del salone della convenuta, la ricorrente invoca "il rapporto di amicizia
che all'evidenza si instaura tra la cliente frequentatrice del salone e la
parrucchiera abituale e di fiducia", evidenziato dal fatto che esse
avrebbero seguito l'istante quando ha aperto un proprio salone, il che
costituirebbe "coinvolgimento emotivo derivante dal particolare
rapporto" (pag. 7).
Oltre
a queste argomentazioni, francamente al limite del ridicolo, la ricorrente
riesce unicamente a censurare la genericità delle dichiarazioni, ma di
contraddizioni oggettive con altri riscontri istruttori non vi è neppure
l'ombra, ragione per cui, nei limiti di quanto affermato, le deposizioni in
esame sono del tutto probanti.
3.6 L'appellante
condensa in 4 righe (pag. 7) le critiche alla valutazione della deposizione
__________, per la quale "vale quanto detto per le clienti sopra
menzionate" (__________e __________), alle quali, come si è detto, non può
tuttavia essere rimporverato alcunché di concreto, per il che se ne deve
concludere per la fedefacenza di anche questa deposizione.
3.7 Inattendibili
sarebbero infine le deposizioni di __________ e __________, due ex dipendenti
che hanno poi aperto nelle vicinanze un proprio salone (pag. 7 e 8), ma ancora
una volta le obiezioni della resistente sono prive di qualsivoglia fondamento:
in primo luogo la pretesa inattendibilità risulterebbe dalle discrepanze con la
deposizione dello __________ che è tuttavia -come detto- inammissibile; in
secondo luogo l'appellante nell'allestire il gravame collettivo, valevole cioè
anche per le connesse cause CL.98.48 e CL.98.50, non si avvede che la
__________ e la __________ non hanno deposto in questa procedura.
Se
ne deve concludere per l'assenza di motivi di sorta giustificanti a priori la
deroga al libero apprezzamento esercitato dal Pretore nella valutazione del
materiale probatorio.
- Dopo questa lunga, quanto infruttuosa premessa, la convenuta espone
le proprie censure alla decisione del Pretore di ammettere le singole pretese
della parte istante.
4.1 Essa
contesta dapprima la decisione di avere ritenuto fondata la tesi dell'istante,
secondo cui essa avrebbe iniziato l'attività già il 1° febbraio 1995, ricevendo
nei primi mesi un salario di complessivi fr. 4'650.-- inferiore ai minimi di
categoria.
A
giusta ragione il Pretore ha attribuito forza probatoria alla corrispondenza
intrattenuta dalla convenuta con l'Ufficio degli stranieri e l'Ufficio
consortile del lavoro in date tali da rendere verosimile l'inizio del lavoro
all'epoca dichiarata dall'istante, e non solo a maggio del 1995.
La
convenuta a sostegno della propria tesi si limita in proposito a contrapporre
degli elementi indiziari -francamente assai poco credibili- legati a quelli che
sarebbero il normale andamento della propria azienda e la comune esperienza nel
ramo specifico (pag. 8 e 9).
Basti
dire che essa così facendo contraddice manifestamente se stessa, se si pone
mente al fatto che essa il 22 dicembre 1994 instava per il permesso di lavoro
della procedente, asserendo che l'inizio dell'attività sarebbe avvenuto
"al più presto".
Per
il resto la ricorrente invoca in proposito i soliti testi __________,
__________ e __________, tentando di contrapporli alle deposizioni __________ e
__________ e alle risultanze dell'interrogatorio formale dell'istante, prove
che, senza necessità di far capo ad altre deposizioni rese in altre cause,
conducono con certezza -unitamente al predetto iter della pratica
amministrativa- a fare ammettere l'inizio dell'attività lavorativa nella data
indicata dalla dipendente.
Risolta
in favore dell'istante la contestazione riguardante la data di inizio
dell'attività lavorativa, la convenuta per opporsi alla pretesa invoca una
dichiarazione sottoscritte dall'istante il 17 novembre 1996, ovvero circa 10
giorni dopo la fine del rapporto di lavoro (doc. 4), da cui risulterebbe che
essa è totalmente tacitata nei confronti della convenuta.
A
torto: atteso infatti che la convenuta non può esibire delle ricevute per
dimostrare il pagamento dell'intero salario garantito dal CCL durante i primi
mesi di attività dell'istante, l'invocazione della predetta dichiarazione
risulta inefficace già solo per effetto dell'art. 341 cpv. 1 CO, secondo cui
durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo alla sua fine il lavoratore
non può validamente rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative
-quali quelle riguardanti il salario minimo- di un contratto collettivo.
4.2 La
ricorrente critica inoltre anche l'accoglimento da parte del Pretore della
pretesa di fr. 6'246.60, dedotti dai salari dell'istante in compenso di assenze
dal lavoro da lei in realtà non effettuate.
Il
principio della sicurezza giuridica imporrebbe infatti cautela nel derogare
alla forza probante delle firme attestanti l'esattezza di conteggi, la cui
esattezza sarebbe oltretutto stata confermata dal teste __________. Le prove
testimoniali offerte dall'istante non potrebbero essere sicuramente
attendibili, visto che nessun teste era costantemente presente in negozio, così
da potersi esprimere con certezza su tutte le assenze dei vari dipendenti.
Significativo sarebbe l'episodio della sua assenza per infortunio, sulla cui
durata le testi avrebbero fornito deposizioni discordi. L'interrogatorio
formale dell'istante non potrebbe essere preso per buono, avendo essa un chiaro
interesse alla conferma della propria tesi, mentre che andrebbe ammessa la
spiegazione fornita dallo __________, secondo cui vi sarebbe stata una
situazione di "assenze concordate", protrattasi anche oltre i primi
mesi di attività del negozio a dipendenza dell'avviamento e dell'effettivo
bisogno. Non sarebbero infine decisivi né i dubbi e le perplessità della
Commissione paritetica, che avrebbe comunque ritenuto corretta l'attività della
convenuta, né la circostanza che alcuni conteggi salariali siano stati rifatti
e sostituiti per rettificare errori di calcolo, avendo i dipendenti avallato
questa situazione con la firma dei nuovi conteggi.
L'insieme
di queste argomentazioni non risulta tuttavia preferibile alle motivazioni del
giudizio impugnato, cui si rinvia, e non mette in luce alcun eccesso da parte
del Pretore nell'apprezzamento delle prove.
Inoltre
la convenuta, seppure a denti stretti, deve comunque ammettere che determinati
conteggi salariali sono stati rimaneggiati e sostituiti, e soprattutto vi è da
parte sua la sostanziale ammissione almeno del fatto che alla dipendente sono
state addebitate assenze dal lavoro indipendenti dalla sua volontà, nel senso
che alla lavoratrice veniva indicato di non presentarsi al lavoro. Ora, la
pretesa natura consensuale di queste deroghe al contratto iniziale costituisce
argomentazione estranea a quelle addotte dalla convenuta all'udienza di
discussione, ma a prescindere dalla sua dubbia ricevibilità non ve ne è prova
certa, risultando essa unicamente dalle affermazioni dello __________. E' del
resto pacifico che questo modo di procedere non può in ogni caso essere
accettato: il rischio aziendale costituito dalla penuria di clientela incombe
al datore di lavoro, e non può essere validamente scaricato sul dipendente.
Qualora non vi sia lavoro sufficiente per occupare a tempo pieno un dipendente,
non è perciò ammissibile congedarlo parzialmente, deducendo dal suo salario il
tempo in cui non è stato occupato, essendo manifesto che siffatta irregolare e
-nella sua determinazione- unilaterale riduzione dell'orario di lavoro non
consente al dipendente alcuna possibilità di recuperare altrimenti il salario
così perduto.
Deve
perciò essere confermato anche l'accoglimento di questa pretesa della
dipendente, incontestata nel suo ammontare.
Tanto
basta a determinare la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Non
si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza della
convenuta (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi
DICHIARA E PRONUNCIA
I. L’appello
31 agosto 2000 di __________ è respinto.
II. Non
si prelevano tasse o spese.
L'appellante
rifonderà a controparte fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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