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Numero d'incarto:
12.2000.124
Data decisione, Autorità:
22.09.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00124
Lugano
22 settembre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella procedura per salari e mercedi DI.2000.00048 della Pretura
del distretto di Bellinzona, promossa con istanza 21 febbraio 2000 da
rappr. dal
Sindacato __________
contro
rappr. dall'avv.
con cui l'istante
ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 8'534.55 oltre interessi
al 5%.
Istanza
avversata dalla convenuta e accolta dal Pretore limitatamente a fr. 667.35
lordi oltre interessi con sentenza 20 luglio 2000.
Appellante
l'istante, che con atto d'appello 26 luglio 2000 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso dell'accoglimento della propria istanza per fr.
5'830.13 oltre interessi.
Gravame cui la
resistente con osservazioni 18 agosto 2000 si oppone.
Letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti.
Ritenuto
in fatto:
A. L'istante ha iniziato a lavorare per la convenuta, attiva nel
settore delle impermeabilizzazioni, il 1° ottobre 1997 in qualità di capo
squadra per uno stipendio di fr. 5'500.-- lordi mensili per 13 mensilità (doc.
A).
Con lettera del 22 marzo 1999 (doc. B) egli ha disdetto il contratto
per il termine del 31 maggio 1999, specificando che ciò avveniva a causa del
mancato pagamento in suo favore dei supplementi per il lavoro notturno ed il
lavoro in galleria, che in sede di causa, invocando il CCL di categoria,
quantifica in complessivi fr. 8'534.55 oltre interessi per l'intero periodo di
attività contrattuale, ivi compresa anche la richiesta del pagamento di ore
straordinarie che egli avrebbe prestato.
B. All'udienza di discussione del 20 marzo 2000 la convenuta si è
opposta all'istanza sostenendo che l'istante non avrebbe avuto diritto ai
richiesti supplementi per lavoro notturno e in galleria, in quanto gli stessi
sarebbero già stati compresi nel salario contrattuale in misura di fr. 400.--
mensili, così come verbalmente pattuito in occasione della sottoscrizione del
contratto di lavoro. Questo modo di procedere non violerebbe il CCL di
categoria, ma sarebbe al contrario stato approvato dalla Commissione paritetica
cantonale, prova ne sarebbe il fatto che l'istante durante i 20 mesi di lavoro
prestato mai avrebbe reclamato il pagamento di dette indennità. I conteggi
prodotti dal dipendente sarebbero in ogni caso contestati. Quo al pagamento di ore
di lavoro straordinario, lo stesso sarebbe dovuto unicamente per le ore
eccedenti 75 ore di lavoro straordinario annuo, circostanza che in concreto non
si sarebbe verificata.
Al
dibattimento finale la convenuta ha nondimeno parzialmente riconosciuto il
fondamento delle pretese avversarie, ammettendo l'esistenza di un credito di
fr. 667.35 per 86 ore di lavoro straordinario.
C. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, viste le prove offerte, ha
ritenuto fondata la tesi della convenuta, secondo cui al momento
dell'assunzione dell'istante gli sarebbe stato comunicato che il salario era
comprensivo delle indennità per lavoro notturno ed in galleria, prassi questa
che sarebbe conforme al CCL di categoria, così come stabilito dalla commissione
paritetica. Quanto alla pretesa per ore straordinarie, dovuta solo dopo le
prime 75 ore di lavoro straordinario, l'istante si sarebbe limitato
all'indicazione di importi, senza dimostrare il calcolo sul quale essi si
basano, il che non sarebbe compito del giudice, motivo per il cui la pretesa,
eccezion fatta per quanto riconosciuto dalla convenuta, sarebbe da respingere.
D. Delle argomentazioni dell'appellante, che postula la riforma del
giudizio pretorile nel senso dell'accoglimento dell'istanza per fr. 5'830.13 oltre
interessi, e di quelle della resistente, che si oppone al gravame, si dirà, per
quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- E' del tutto pacifico che il rapporto contrattuale in esame è
retto, oltre che dal contratto individuale di lavoro doc. A, anche dai
contratti collettivi doc. 5.1 e 5.2, oltre che dal Contratto nazionale mantello
per l'edilizia principale in Svizzera (doc. 6).
Per
delimitare correttamente l'oggetto del contendere è opportuno rilevare che -secondo
quanto affermato dall'appellante medesimo (pag. 2)- in base a questi vincolanti
accordi collettivi egli avrebbe avuto diritto ad un salario mensile minimo di
fr. 4'610.-- e (nell'ipotesi della loro quantificazione forfetaria) a
supplementi per fr. 400.-- per il lavoro notturno e in galleria, per un totale
di fr. 5'010.--.
Il
risultato non muta, se non a sfavore del dipendente, nemmeno computando i
supplementi da lui richiesti a questo stadio della causa, posto che la
richiesta di complessiva di fr. 5'162.78 (appello, pag. 5) per l'intero periodo
di attività è nettamente inferiore ai predetti fr. 400.-- mensili che la convenuta
avrebbe inteso accordare al dipendente.
Se
ne deve perciò concludere che il presente litigio non verte su una violazione
di salari minimi imposti dai CCL di categoria.
- Così premessa l'assenza di violazione dei salari minimi previsti
dal CCL, l'istante può ottenere l'accoglimento della propria pretesa unicamente
dimostrando che le parti avrebbero pattuito la separata retribuzione dei
discussi supplementi. Si tratta però di una prova che l'appellante non è in
alcun modo riuscito a fornire.
E'
ben vero che il contratto di lavoro firmato dalle parti (doc. A) non si esprime
sul tema dei supplementi salariali, pacificamente dovuti in base al CCL, ma
questo non significa che automaticamente essi debbano essere retribuiti separatamente
qualora -come nella specie- il salario indicato sia sufficiente a coprire lo stipendio
minimo di cui al CCL aumentato da detti supplementi, dovendosi in tal caso
ritenere, ai fini del giudizio, che le sole indicazioni (o se si preferisce le omissioni)
di cui al documento contrattuale non consentono di trarre delle conclusioni
certe in merito.
Se
il contratto doc. A non è conclusivo in favore della tesi del dipendente, lo è
ancor meno la deposizione testimoniale di chi, come __________, ha assistito
alla trattativa contrattuale, ed esprime la certezza del fatto che al
dipendente fu esplicitamente indicato che il salario contrattuale era comprensivo
delle indennità in questione.
Contrariamente
all'opinione del ricorrente, non è rilevante il fatto che egli abbia o meno
capito ed accettato questa circostanza: nel primo caso, in favore del quale
sembrerebbe deporre la successiva pacifica accettazione da parte sua dei conteggi
salariali durante circa un anno e mezzo, vi è il necessario consenso contrattuale
sul salario offerto dalla convenuta; nel secondo caso, invece, tale consenso
non sussiste, il che non significa però che la convenuta è tenuta al pagamento
di quanto inteso dal dipendente, ma indica solo che tra le parti permane una
situazione di dissenso sull'ammontare del salario, situazione non risolvibile
in favore del dipendente.
Nulla
impone infatti alla convenuta di pagare al dipendente più di quanto essa ha
accettato di dare, non il CCL, in concreto rispettato, e nemmeno l'indicazione
da parte sua sul contratto doc. A di un salario globale, comprensivo a mente
sua delle richieste indennità, non essendo tale modo di procedere (fermo
restando il rispetto dei minimi di cui al CCL) lesivo di disposti di legge
(diversa la situazione per il pagamento delle ferie o delle spese
professionali: art. 329d CO; II CCA 18 febbraio 2000 in re P./S. sagl),
e questo a prescindere dalle indicazioni, comunque confermate, date in concreto
dalla competente Commissione paritetica.
Stante
la rinuncia alla residua pretesa per il supplemento salariale delle ore straordinarie
(appello, pag. 2), non risultano ulteriori doglianze, ragione per cui il gravame,
infondato ma non temerario, deve essere respinto.
Non
si prelevano tasse o spese. Le ripetibili seguono la soccombenza dell'istante (art,
148 CPC).
Per i quali motivi
dichiara e
pronuncia:
I. L'appello
26 luglio 2000 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese.
L'appellante
rifonderà a controparte fr.500.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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