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Numero d'incarto:
12.2000.110
Data decisione, Autorità:
28.09.2000, IICCA
Incarto n.
12.2000.00110
Lugano
28 settembre
2000/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare sull'istanza di ricusazione 21 giugno 2000
presentata nei confronti della Pretora del distretto di Lugano, Sezione 5, avv.
__________, dalla
Massa Fallimentare __________
rappr. dagli avv. __________
nell'ambito della causa revocatoria (art. 285 e seg. LEF) - inc.
no. OA.1999.00180 di quella Pretura, promossa dall'istante nei confronti di
rappr. dall'avv. __________
Sentite le parti all'udienza di discussione del 13 luglio 2000,
esperita l'istruttoria e proceduto al dibattimento finale il 4 settembre 2000.
Considerato
in fatto ed in diritto:
che tra le parti è pendente, presso la __________, un'azione
revocatoria promossa, con petizione 23 febbraio 1999, dalla Massa fallimentare
della __________ in fallimento nei confronti di __________;
che la parte attrice
nel merito si è fatto promotrice dell'istanza di ricusa della __________
affermando di nutrire grave e fondato dubbio sulla sua imparzialità poiché
autrice di una serie di violazioni di norme procedurali tutte risoltesi a vantaggio
esclusivo della controparte;
che tali violazioni
sarebbero consistite:
-
nell'aver
concesso, nel giugno 1999, alla convenuta una seconda proroga per la
presentazione della risposta alla petizione - possibilità per di più esclusa
dalle norme di procedura - quando già era in possesso della domanda dell'attrice
intesa a far assegnare alla stessa convenuta il termine di grazia di 10 giorni
per la presentazione di quell'allegato di causa;
-
nell'aver
semplicemente intimato, agli inizi di aprile 2000, una nuova domanda intesa
all'assegnazione del termine di grazia senza disporre alcunché;
-
nell'aver
atteso, dopo un immediato sollecito, sino all'8 maggio 2000 per finalmente
fissare tale termine;
che, a dipendenza di
alcune pretese affermazioni del patrocinatore della convenuta, è sorto il
dubbio che tutte le citate ripetute anomalie procedurali siano servite a
procrastinare la fissazione del termine di grazia sino al momento in cui ciò
era confacente alla controparte;
che la convenuta,
dopo aver in un primo tempo chiesto la reiezione dell'istanza di ricusa, alla
fine dell'istruttoria in occasione del dibattimento finale, si è rimessa al
giudizio di questa Camera;
che per l’art. 27 CPC
le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia un motivo di
esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave inimicizia tra il
giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro caso in cui
esistono gravi ragioni” (litt. b);
che le norme in
oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un giudice
imparziale e indipendente contenute nell’art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU;
che tali garanzie
permettono di esigere ed ottenere la ricusa di un giudice la cui situazione od il
cui comportamento è di natura tale da far nascere un dubbio sulla sua
imparzialità e, al proposito, basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario
che il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze
devono fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare
il sospetto di parzialità e non è perciò lecito fondare il giudizio
sull’apprezzamento soggettivo di una parte (DTF 125 I 119 consid. 3a);
che occorre perciò
dimostrare, attraverso elementi concreti, che il giudice, con grave colpa,
disattendendo i propri doveri ha emanato decisioni scorrette o per partito
preso o si è comportato, in generale nella conduzione della causa, in tal modo
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 27 m. 11 e 28; Rep. 1988, 368);
che l'istruttoria di
causa ha permesso di accertare che la __________, dopo aver ricevuto la domanda
dell'attrice intesa a far assegnare alla controparte il termine di grazia per
la presentazione dell'allegato di risposta, ha chiamato personalmente lo studio
del patrocinatore della convenuta per sollecitare l'invio di una domanda di
seconda proroga antidatata, ha comunicato alla sua cancelleria che tale domanda
non doveva essere portata alla cancelleria centrale della Pretura di Lugano
(tanto è vero che risulta priva del timbro dell'esibito) ed ha dato istruzioni
per preparare immediatamente l'ordinanza di concessione di tale proroga;
che questo
comportamento costituisce una grave violazione dei doveri del giudice al quale
non è assolutamente permesso di favorire una parte in incombenze processuali
preannuciandole - quando ciò non è necessario come nel caso dell'assegno del
termine di grazia, bastando, per dar corso all'istanza, l'accertamento dello
spirare del primo termine rispettivamente dell'unica possibile proroga (art.
130 CPC e art. 169 cpv. 1 CPC) - le richieste dell'altra parte e suggerendole
accorgimenti ingannevoli e contrari alla realtà delle cose per evitarne le conseguenze;
che questi fatti,
oggettivamente, mettono in dubbio l'imparzialità della Pretora agli occhi di
qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime circostanze;
che l'istanza di
ricusa deve così essere accolta senza che atti precedenti della causa di merito
debbano essere annullati (art. 30 cpv. 4 CPC);
che la sostituzione
della giudice ricusata è retta dall'art. 11 LOG;
che le spese e le
ripetibili sono a carico della controparte che, inizialmente, si è opposta
all'istanza tacciandola persino di temeraria;
Per i quali motivi
vista per le spese l'art. 148 CPC e la vigente TG
decreta:
-
L'istanza di ricusazione è accolta e di conseguenza la __________ è
esclusa dall'esercizio delle sue funzioni di giudice nell'ambito della causa
avviata dalla Massa Fallimentare __________ contro __________ con petizione 23
febbraio 1999 e di cui all'inc. no. OA.1999.00180 della Pretura di Lugano,
Sezione 5.
-
La tassa di
giustizia di fr. 500.-- e le spese di fr. 50.-- (totale fr. 550.--), da anticiparsi
dall'istante, sono a carico di __________ che rifonderà a controparte fr.
1'000.-- per ripetibili.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano.
Per la Seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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