AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.98
Data decisione, Autorità:
28.07.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00098
Lugano
28 luglio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.95.241 della Pretura
del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 10 settembre 1993 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 135’825.-- oltre accessori a titolo di mercede
del mediatore;
Domanda avversata dalla convenuta e respinta dal
Pretore con sentenza 26 aprile 1999;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 14
maggio 1999 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere la
petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 16 giugno
1999 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nella petizione
l’attrice, invocando gli art. 1 e segg., 97 e segg. e 530 e segg. CO, ha
sostenuto di avere “collaborato” con la convenuta nel contesto di un contratto
di vendita dalla convenuta ad , compagnia legata al governo del,
di un’importante partita di prodotti medicinali avvenuta tra il 1990 e il 1991,
il che le darebbe diritto ad una “commissione” del 3% del prezzo di vendita,
ossia fr. 135’826.--.
In replica l’attrice ha
precisato i termini dell’asserita collaborazione, nel senso che essa si sarebbe
impegnata per fare ottenere alla convenuta gli appalti della __________ per la
fornitura dei prodotti medici in questione, intervenendo in modo “indiretto e
confidenziale” presso la ditta acquirente grazie alle eccellenti relazioni da
lei intrattenute e “sintonizzando” le offerte che lei stessa faceva in quelle
stesse gare d’appalto con quelle della convenuta, laddove oltre all’ottenimento
dell’appalto, occorreva anche assicurare il finanziamento dell’ordinazione ad
opera delle competenti autorità.
B. La convenuta, pur
ammettendo l’esistenza di un rapporto di mediazione, ha giustificato la propria
opposizione alla petizione con l’inadempienza dell’attrice, che nulla avrebbe
intrapreso per realmente favorire il buon esito della trattativa contrattuale
nella quale avrebbe dovuto intervenire.
C. Nel giudizio qui
impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di mandato di mediazione,
ha in sostanza protetto la tesi della convenuta, osservando che l’attrice
nemmeno avrebbe precisato la natura delle prestazioni da lei concretamente
effettuate e la loro concludenza per la conclusione e l’esecuzione del negozio
mediato in tutte le sue fasi, segnatamente quelle della stipula, della
concessione da parte degli enti governativi del necessario finanziamento, e
della concreta esecuzione del pagamento, mentre il successo dell’operazione
sembrerebbe piuttosto essere spiegabile con il diretto intervento della
convenuta, che aveva inviato in loco due suoi dipendenti.
D. Con l’appello
l’attrice chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di ammettere la
petizione.
Riassunta la propria
versione dei fatti, essa sostiene, in estrema sintesi, che stante l’incontestato
contratto di mediazione tra le parti il Pretore avrebbe negato a torto il
compimento della necessaria attività da parte della mediatrice tendente a
favorire la conclusione del contratto, attività di cui andrebbe presunta la
rilevanza dell’influenza sulla volontà dell’acquirente, sicché sarebbe dovuta
la pattuita mercede mediatoria.
E. Delle osservazioni 16
giugno 1999 della convenuta, che postula la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Ai sensi dell’art.
412 cpv. 1 CO, col contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di
indicare l’occasione per concludere un contratto (“Nachweismäklerei”) o di
interporsi per la conclusione di un contratto (“Vermittlungsmäklerei”) contro
pagamento di una mercede.
Le norme di legge non
consentono alcuna presunzione in favore dell’uno o dell’altro tipo di contratto
(DTF 90 II 96 e segg.; II CCA 20 novembre 1997 in re I. SA/N., 28
settembre 1993 in re G./P. e llcc.), e questo neppure nel caso di mediatore di
professione, ragione per cui spetta alla parte che del contratto si prevale di
dimostrare, secondo i principi generali in materia di conclusione dei
contratti, che nel caso concreto è stato conclusa una mediazione per
indicazione piuttosto che per interposizione.
- Nel caso che ci
occupa può tranquillamente essere affermato che l’accordo delle parti mirava
indubbiamente ad una mediazione per interposizione, e non ad una semplice
mediazione per indicazione.
Dopo la prima fornitura,
conclusasi con successo, doveva in effetti essere evidente per le parti che la
pretesa “collaborazione” non poteva limitarsi all’indicazione da parte
dell’attrice di __________ quale acquirente delle merci della convenuta. Da un
lato essa era l’acquirente istituzionale sul mercato del__________ di quel
genere di prodotto, ragione per cui l’indicazione di quel nominativo non era
più necessaria, ma soprattutto, d’altra parte, la sola conoscenza di questo
acquirente, e financo la stipula con esso del contratto di fornitura, non erano
sufficienti ad assicurare il buon esito dell’affare, ma occorreva invece
(secondo quanto narrato dalle parti) che un eventuale mediatore si adoperasse
affinché anche le fasi successive dell’operazione venissero adeguatamente
curate, in particolare la procedura di rilascio dell’autorizzazione
all’importazione delle merci e il meccanismo di pagamento mediante lettera di
credito confermata da una banca estera, conferma che offriva la certezza
dell’effettivo pagamento del prezzo (cfr. anche il doc. M, relativo alla
precedente collaborazione del 1989: la percentuale del 3% sarebbe stata pagata
“upon satisfactory completion of the order and final acceptance as well as full
payment”).
- Stante la
conclusione del contratto di mediazione, la premessa necessaria per potere
pretendere la mercede di mediazione è la conclusione del contratto mediato a
seguito dell’indicazione o dell’interposizione del mediatore incaricato; è in
altre parole necessario un nesso di causalità tra l’attività del mediatore e la
conclusione del contratto (DTF 124 III 481, 114 II 357).
E’ ben vero che secondo
dottrina e giurisprudenza non occorre che l’attività del mediatore sia stata la
causa esclusiva o la causa diretta che ha portato alla definizione del
contratto, bastando al contrario anche una causa concorrente o indiretta (art.
413 cpv. 1 CO; DTF 84 II 545 e riferimenti; II CCA 20 marzo 1995
in re R./W., 16 dicembre 1994 in re S. SA/M., 28 settembre 1993 in re G./P. e llcc.
30 giugno 1992 in re B./B.; Schweiger, Der Mäklerlohn, Zurigo, 1986,
pag. 84 e segg.; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8.
edizione, Zurigo, 1991, pag. 512), è d’altra parte vero che la prestazione del
mediatore consiste in ultima analisi proprio nel procurare delle persone
disposte a contrattare con il mandante e/o (a seconda del tipo di mediazione
stipulato) nel determinarle a stipulare con il mandante (Gautschi, Berner
Kommentar, n. 11b ad art. 412 CO), ed in assenza di queste determinanti
prestazioni del mediatore non è più lecito ritenere l’esistenza di un adeguato
nesso causale tra la sua attività e la stipulazione del negozio mediato (art.
413 cpv. 1 CO).
L’esigenza del nesso di
causalità sussiste infatti anche nel caso di mediazione per indicazione e
pertanto, ancorché l’indicazione al mandante di un potenziale stipulante sia in
questo caso l’unica prestazione che il mediatore deve compiere, il diritto alla
mercede sussiste unicamente qualora il contratto sia stato concluso (anche) in
conseguenza dell’indicazione.
Va quindi respinto
qualsiasi automatismo tra la sola indicazione di un potenziale acquirente e il
diritto alla retribuzione del mediatore qualora il nominativo indicato si
determini all’acquisto (II CCA 23 giugno 1999 in re F SA/T.).
- L’attrice, gravata
in proposito dell’onere di allegazione prima ancora di quello della prova,
nella propria petizione è rimasta pressoché silente al riguardo delle
prestazioni da lei compiute, quasi che l’importo richiesto le fosse dovuto già
solo per il motivo del precedente contratto, al cui regolare svolgimento
l’allegato era in buona parte dedicato. Nulla viene infatti detto circa il
concreto operato dell’attrice: al punto 20 (pag. 7) si afferma che la convenuta
anche per la seconda fornitura ad __________ “ha sempre richiesto
l’approvazione e la collaborazione dell’attrice”, mentre al punto 21 si passa
direttamente ad un momento in cui la fornitura è stata completata e in cui
l’attrice “venuta a sapere che il contratto n. 3041/03.1/90 era stato portato a
termine e che __________ aveva interamente pagato alla convenuta il prezzo di
vendita, ha richiesto alla convenuta il versamento della commissione del 3% del
prezzo di vendita”.
In replica l’attrice ha
tentato di essere un po’ meno misteriosa circa la natura dei suoi compiti di
interposizione, sostenendo che essi consistevano nella coordinazione delle
offerte di attrice e convenuta negli appalti indetti da __________ (punto 4,
pag. 3 e punto 5, pag. 4), in un non precisato “intervento indiretto e
confidenziale presso __________ ” (punto 5, pag. 4), in altre non precisate
“attività” volte all’esclusione dei concorrenti dal mercato angolano (punto 5,
pag. 4 e 5), nello sfruttamento del “contatto con le persone in grado di
influire sulle decisioni della __________ ” (punto 8, pag. 6), ma anche
nell’assicurare il finanziamento dell’ordine operando tuttavia solo
ufficiosamente (punto 12, pag. 7), così che, in definitiva, l’ordinazione
ottenuta dalla convenuta sarebbe “da ricondurre agli eccellenti contatti
dell’attrice presso la __________ e agli sforzi intrapresi dall’attrice” (punto
28, pag. 12).
- Dal medesimo
allegato di replica traspare però che l’attrice in concreto ha fatto ben poco
per il buon esito del contratto in esame.
Essa ha infatti
pacificamente ammesso che “non ha potuto aiutarla sul posto” (punto 9, pag. 6)
per l’asserito motivo che la convenuta aveva inviato in loco due suoi
dipendenti.
Inoltre, pur riconoscendo
l’importanza della questione del finanziamento e nonostante l’affermazione del
fatto che essa “detiene per conto del__________ un conto bancario presso
__________ sul quale vengono versate e concentrate le commissioni versate sia
dalle multinazionali europee sia dalla __________ stessa” (punto 11, pag. 7),
tale canale bancario privilegiato non fu in concreto utilizzato, sostenendo
l’attrice, contraddittoriamente, che “stava dunque alla convenuta stessa intervenire
presso le banche cioè presso __________ o la banca __________ ” e che “non vi
sono stati contatti con gli istituti finanziari sui quali l’attrice ha solo
poche possibilità di influire” (punto 24, pag. 11).
L’attrice, in definitiva,
riconosce che essa “non ricevendo nessun’istruzione da parte della convenuta,
non dubitava che tutto fosse a posto e che dunque non vi era necessità di
intervento” (punto 22, pag. 10).
La sostanziale inattività
dell’attrice risulta anche dalla scarsa conoscenza da lei palesata al riguardo
dello svolgimento del contratto. Giustamente la convenuta ha evidenziato che
l’attrice si è trovata in errore circa la banca utilizzata per la procedura di
pagamento, che essa apprese solo dopo circa 4 mesi dell’avvenuto pagamento (petizione,
punti 21 e 23, pag. 7 e 8), che essa ignorava i problemi sorti a seguito di
lamentele circa la qualità della merce (cfr. la poco convincente
giustificazione di cui al punto 18, pag. 9 della replica).
Questa Camera, confermando
l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore, ed in particolare anche quello
delle deposizioni __________, __________ e __________, per le quali si può
rinviare al considerando 9 del giudizio impugnato, matura perciò il
convincimento del fatto che non vi sia un sufficiente nesso di causalità tra la
pretesa interposizione dell’attrice il buon esito della stipula contrattuale.
Ne deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la
reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la
TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 maggio
1999 __________ è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 2’750.--
b)
spese fr. 50.--
T o t a l
e fr. 2’800.--
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta
fr. 5’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:-
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster