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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.81
Data decisione, Autorità:
23.06.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00081
Lugano
23 giugno 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.98.19 della Pretura
di Locarno-Campagna, promossa con petizione 5 febbraio 1998 da
__________ rappr
dall'avv. __________
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 26’625.--
oltre accessori a titolo di mercede del mediatore;
Domanda avversata
dal convenuto e accolta dal Pretore con sentenza 11 marzo 1999;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 16 aprile 1999 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 20 maggio 1999 chiede la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La
presente causa concerne una pretesa mediatoria di fr. 26’625.-- relativa alla
vendita da parte del convenuto __________ nel corso del 1997 del fondo n.
__________ e di una quota di comproprietà di ½ del fondo n. __________ di
__________.
B. Nella
petizione l’attrice ha sostenuto che il convenuto le avrebbe conferito mandato
di mediazione per la vendita dei fondi __________ e __________ di __________.
Essa
avrebbe reperito quale acquirente il signor __________ che avrebbe dapprima
acquistato solo una parte dei suddetti fondi -e meglio ½ del fondo __________
costituente l’accesso e il fondo __________, ottenuto dal frazionamento del
fondo __________- per il che il convenuto avrebbe regolarmente pagato la
pattuita mercede di mediazione del 5% del prezzo di vendita.
In
seguito il signor __________ avrebbe acquistato anche le rimanenti frazioni dei
fondi originari, e perciò il convenuto sarebbe nuovamente debitore della
mercede mediatoria, della quale rifiuterebbe tuttavia ingiustificatamente il
pagamento, oggetto della presente causa.
C. Nella
risposta del 18 marzo 1998 il convenuto si è opposto alla petizione sostenendo
che non vi sarebbe stato alcun agire dell’attrice in ordine al perfezionamento
della seconda vendita, venuta in essere unicamente a seguito delle trattative
dirette tra il convenuto e l’acquirente.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, esaminati gli atti, ha ritenuto che le parti
abbiano concluso un mandato di mediazione nella forma della mediazione per
indicazione, di modo che, avendo la persona indicata dall’attrice acquistato il
fondo, ne ha ammesso la pretesa anche se essa non ha attivamente partecipato
alle trattative per la seconda vendita.
E. Con
l’appello il convenuto chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione.
Riassunta
la propria versione dei fatti, egli sostiene che il Pretore avrebbe omesso di
esaminate l’eccezione difensiva della mancanza di nesso causale tra l’attività
della mediatrice e la stipula della seconda compravendita.
Secondo
il Tribunale federale, infatti, la sola indicazione dell’acquirente non
conferirebbe il diritto alla retribuzione neppure in una mediazione per
indicazione in assenza di un nesso causale psicologico tra l’attività del
mediatore e la conclusione del negozio mediato.
F. Delle
osservazioni 20 maggio 1999 dell’attrice, che postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Ai
sensi dell’art. 412 cpv. 1 CO, col contratto di mediazione il mediatore riceve
il mandato di indicare l’occasione per concludere un contratto (“Nachweismäklerei”)
o di interporsi per la conclusione di un contratto (“Vermittlungsmäklerei”)
contro pagamento di una mercede.
Il
convenuto, in concreto, non insorge contro la decisione pretorile di ritenere
stipulato dalle parti un contratto di mediazione per indicazione, con il che la
questione -peraltro esposta dal primo giudice in termini del tutto corretti- va
considerata acquisita.
- Stante
la conclusione del contratto di mediazione, la premessa necessaria per potere
pretendere la mercede di mediazione è la stipulazione del contratto mediato a
seguito dell’indicazione o dell’interposizione del mediatore incaricato; è in
altre parole necessario un nesso di causalità tra l’attività del mediatore e la
conclusione del contratto (DTF 124 III 481, 114 II 357).
E’
ben vero che secondo dottrina e giurisprudenza non occorre che l’attività del
mediatore sia stata la causa esclusiva o la causa diretta che ha portato alla
definizione del contratto, bastando al contrario anche una causa concorrente o
indiretta (art. 413 cpv. 1 CO; DTF 84 II 545 e riferimenti; II CCA
20 marzo 1995 in re R./W., 16 dicembre 1994 in re S. SA/M., 28 settembre 1993
in re G./P. e llcc. 30 giugno 1992 in re B./B.; Schweiger, Der Mäklerlohn,
Zurigo, 1986, pag. 84 e segg.; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht,
8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 512); è d’altra parte vero che la prestazione
del mediatore consiste in ultima analisi proprio nel procurare delle persone
disposte a contrattare con il mandante e/o (a seconda del tipo di mediazione
stipulato) nel determinarle a stipulare con il mandante (Gautschi, Berner
Kommentar, n. 11b ad art. 412 CO), ed in assenza di queste determinanti
prestazioni del mediatore non è più lecito ritenere l’esistenza di un adeguato
nesso causale tra la sua attività e la stipulazione del negozio mediato (art.
413 cpv. 1 CO).
- Come
rettamente rileva l’appellante, l’esigenza del nesso di causalità sussiste
anche nel caso di mediazione per indicazione e pertanto, ancorché l’indicazione
al mandante di un potenziale stipulante sia in questo caso l’unica prestazione
che il mediatore deve compiere, il diritto alla mercede sussiste unicamente
qualora il contratto sia stato concluso (anche) in conseguenza
dell’indicazione.
Ciò
non è ad esempio il caso in presenza di una mediazione indiretta, in cui
l’indicazione non avviene ad opera del preteso mediatore ma per voce di un
terzo a sua volta informato dal mediatore (II CCA 10 marzo 1994 in re
B./B. e V.; 28 settembre 1993 citata), oppure nel caso in cui l’interesse
all’acquisto dello stipulante fosse già noto al mandante prima dell’intervento
del mediatore (II CCA 20 marzo 1995 citata; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, 2. edizione, n. 8 ad art. 413 CO), e va quindi respinto qualsiasi automatismo
tra la sola indicazione di un potenziale acquirente e il diritto alla
retribuzione del mediatore qualora il nominativo indicato si determini
all’acquisto.
- Queste
precisazioni non scalfiscono tuttavia il sicuro fondamento del giudizio impugnato.
Risulta
infatti dagli atti, e del resto non è contestato dal resistente (cfr. risposta,
punto 1, pag. 2) che l’indicazione fatta dall’attrice del nominativo di
__________ è stata certamente causale per l’acquisto della prima frazione dei
fondi di cui trattasi, prova ne è (oltre alla deposizione __________)
l’avvenuto pagamento per quel contratto dal parte del convenuto della mercede
pattuita.
Data
questa premessa, non si vede come si potrebbe ragionevolmente negare
un’influenza, anche se non più diretta ed esclusiva, tra l’indicazione a suo
tempo fatta dall’attrice e la vendita a quella stessa persona dell’ulteriore
porzione di quello stesso fondo per cui era ancora in essere il mandato di
mediazione.
L’appellante
nel proprio gravame disattende manifestamente il senso e la portata di quello
che lui chiama “nesso causale psicologico” nel contesto di una mediazione per
indicazione, dimenticando che l’unica prestazione richiesta al mediatore è in
questo caso l’indicazione di un potenziale acquirente, e che perciò anche la
questione del nesso causale va limitata alla sola fase e alla rilevanza
dell’indicazione, senza riguardo invece alla differente tematica delle
motivazioni che inducono l’acquirente alla stipula.
Atteso
pertanto che la stipula è avvenuta con un nominativo proposto dall’attrice, e
che essa riguarda l’oggetto per il quale era stato concluso il contratto di
mediazione, ci si deve limitare a constatare che le obiezioni del convenuto
riguardano le irrilevanti motivazioni che avrebbero determinato l’interesse di
__________ alla seconda frazione dei fondi, mentre innegabile rimane la
pertinenza dell’indicazione fornita dall’attrice ai fini della conclusione
anche di questo secondo contratto (Marquis, Le contrat de courtage immobilier
et le salaire du courtier, Losanna, 1994, pag. 440 e 441).
Ne
deve conseguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
16 aprile 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Il convenuto rifonderà
all’attrice fr. 1’200.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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