AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.64
Data decisione, Autorità:
01.06.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00064
Lugano
1° giugno 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.97.604 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 11 agosto 1997 da
contro
__________ rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 9’643.70
oltre accessori;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 23 febbraio 1999 ha accolto;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 15 marzo 1999 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con le osservazioni del 30 aprile 1999 chiede la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Le
parti sono legate dal contratto doc. A, sottoscritto il 30 agosto 1982, con cui
hanno pattuito le condizioni di accettazione nell’esercizio pubblico __________
di __________ delle carte di credito __________.
Il
contenzioso in esame concerne 4 transazioni con la medesima carta di __________
(doc. B) in cui i dati della carta di credito del cliente -che contesta di
avere soggiornato nell’albergo in questione e di avere apposto la propria
firma- non figurano sui documenti di vendita, così come previsto dalle
condizioni contrattuali.
Essendo
l’ammontare delle transazioni già stato pagato al convenuto, questi sarebbe
tenuto alla restituzione dell’importo, oggetto della presente causa.
B. Il
convenuto si è opposto alla petizione, affermando che la mancata stampigliatura
con l’apposito apparecchio dei dati della carta di credito non avrebbe alcun influsso
sulla validità delle transazioni, essendosi egli attenuto alle istruzioni
ricevute telefonicamente dal __________, che l’avrebbe autorizzato ad accettare
la carta di credito indicata nelle fatture in oggetto in conformità a quanto
previsto all’art. 4 delle condizioni contrattuali, il che escluderebbe la
violazione degli art. 1, 3 e 8 invocata da controparte.
C. Le
parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive tesi e domande,
contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Il
Pretore nel giudizio qui impugnato, richiamate le norme contrattuali
applicabili, ha ritenuto che i documenti di vendita in questione siano stati
compilati in contrasto con quanto previsto dall’art. 3, dovendosi ammettere che
l’autorizzazione telefonica del gestore della carta di credito non
implicherebbe un obbligo incondizionato della banca all’accettazione di
qualsiasi transazione, ma che al contrario rimarrebbe la facoltà di rifiutare i
documenti compilati in maniera irregolare, e di conseguenza per l’esercente
l’obbligo di attenersi alla procedura regolamentare.
Dal
che l’obbligo del convenuto di restituire quanto percepito per le transazioni
in questione, e pertanto l’accoglimento della petizione.
E. Con
l’appello in rassegna il convenuto, in sostanza, ripropone la tesi della
correttezza del suo comportamento alla luce delle disposizioni contrattuali in
vigore, avendo egli diligentemente seguito le istruzioni ricevute dal
__________, così che la mancata stampigliatura di alcuni dati inerenti la carta
di credito non avrebbe alcuna conseguenza sulla validità delle transazioni,
potendo il convenuto fare affidamento sull’autorizzazione ricevuta all’utilizzo
della carta di credito scaduta che il cliente aveva con sé, così come
dimostrato dall’istruttoria, e costituendo la soluzione contraria un eccesso di
formalismo.
F. Delle
osservazioni al gravame della resistente, che ne postula la reiezione con
protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi
di diritto.
Considerato
in diritto:
- Non
vi è discussione sul fatto che il presente litigio deve essere deciso sulla
base delle norme contrattuali di cui al doc. A.
L’art.
3, titolato “Compilazione dei documenti, firma”, recita tra l’altro:
“L’esercente
deve compilare i documenti e le eventuali note di storno utilizzando
esclusivamente i moduli forniti dalla banca.
Sui
documenti e sulle note di storno devono figurare i seguenti dati:
-
stampigliati
mediante l’apposita macchinetta imprinter: il numero della carta, la scadenza,
il nome del titolare della carta, il nome e il numero dell’esercizio, la
località.
-
trascritti
manualmente: l’ammontare della transazione espresso in franchi svizzeri, la
data della transazione, il numero di codice dell’eventuale autorizzazione
ottenuta dalla banca.
I
documenti e le note di storno (vedasi art. 5) devono essere firmati dal
titolare della carta; le note di storno devono essere sottoscritte anche
dall’esercente. L’esercente si impegna a raccogliere in sua presenza la firma
del titolare della carta controllandone la corrispondenza con la firma apposta
sulla carta e in caso di dubbio controllandola anche con quella apposta su un
documento d’identità.”
L’art.
4, denominato “Autorizzazione”, prevede invece che:
“L’esercente
deve richiedere alla banca l’apposito codice di autorizzazione e trascriverlo
sul documento quando:
-
l’importo
totale degli acquisti effettuati a fronte della medesima carta in uno stesso
giorno supera il limite di vendita assegnato all’esercente;
-
viene
presentata una carta scaduta;
-
sussistono
dubbi sulla validità della carta presentata o sull’autenticità della firma del
titolare.
Se
così richiesto dalla banca, l’esercente deve provvedere all’identificazione del
cliente in base ad un documento di identità valido e a trascriverne gli estremi
sul retro della copia del documento destinata alla banca. L’esercente si
impegna a non suddividere l’importo di una transazione in più documenti onde
evitare di richiedere il codice di autorizzazione. L’ottenimento del codice di
autorizzazione non esenta l’esercente dall’obbligo di controllare l’autenticità
della firma apposta sul documento.”
L’art.
8, infine, denominato “Documenti irregolari o incompleti”, sancisce tra l’altro
che:
“Le
transazioni effettuate dall’esercente senza l’osservanza delle modalità e delle
condizioni di cui al presente regolamento non sono valide e pertanto non fanno
sorgere alcun obbligo a carico della banca.
In
particolare e a titolo esemplificativo e non limitativo, la banca si riserva il
diritto di respingere i documenti che non siano strettamente conformi a quanto
previsto ai punti 3), 4) e 6) del regolamento.
La
banca si riserva il diritto di richiedere all’esercente il rimborso dei
documenti da essa già pagati e che risultassero successivamente irregolari o
che venissero validamente contestati dai titolari delle carte.”
- Dalla
semplice lettura delle suddette condizioni contrattuali risulta addirittura
pacifico che le parti hanno inteso pattuire che la possibilità di utilizzare
validamente la carta di credito è data solo qualora il titolare la ostenda
all’esercente e, cumulativamente, se questi procede alla registrazione
dell’operazione ponendo la carta di credito nell’apposita macchinetta imprinter
e utilizzando il modulo fornitogli dalla banca.
E’
in effetti ovvio che l’esigenza dell’apposizione meccanica sul modulo dei dati
di cui alla carta di credito (art. 3) implica necessariamente il possesso della
carta di credito da parte del titolare e la sua effettiva consegna
all’esercente per l’operazione di registrazione.
Contrariamente
all’opinione del convenuto, lo svolgimento della procedura di autorizzazione
prevista dall’art. 4 delle condizioni contrattuali non permette di derogare
all’ovvia esigenza della presentazione della carta di credito, ma solo di
superare i problemi ivi indicati, attinenti alla data di scadenza della carta,
al limite di credito attribuito all’esercente e ad eventuali dubbi circa la
validità della carta o l’autenticità della firma.
- Secondo
le allegazioni del convenuto, il suo cliente __________ avrebbe avuto con sé
una carta di credito scaduta, motivo per il quale egli (e per lui l’impiegata
__________) avrebbe chiesto l’autorizzazione al suo utilizzo ai sensi del
prefato art. 4 delle condizioni contrattuali (risposta, punto 5, pag. 5;
appello, pag. 5), ottenendo il codice di autorizzazione.
E’
per contro evidente, e in ciò risiede l’errore commesso dal convenuto, che egli
non ha “utilizzato” ai sensi del contratto la carta di credito scaduta,
conformemente all’autorizzazione ricevuta, omettendo di porla nella macchina stampigliatrice
nonostante, per sua stessa ammissione, ne esistesse la possibilità.
In
altri termini, l’autorizzazione rilasciata dall’attrice riguardava l’utilizzo
di una carta scaduta, ma non anche la possibilità di effettuare validamente una
registrazione senza utilizzare la carta di credito.
Contrariamente
all’opinione del ricorrente, il rifiuto della banca di effettuare in simili
circostanze il pagamento -facoltà espressamente prevista in suo favore dall’art.
8 del contratto- è ben lungi dal costituire abuso di diritto o eccesso di
formalismo, essendo addirittura manifesto che il formalismo (cioè l’esigenza
dell’effettiva introduzione della carta nell’apposita macchinetta stampigliatrice)
trova la propria giustificazione nell’esigenza di evitare le possibili
contestazioni del titolare della carta -puntualmente verificatesi nella specie-
circa il possibile indebito impiego della carta di credito in assenza del
possesso della stessa da parte della persona che ne fa uso.
- L’appellante
adduce anche la diversa situazione in cui egli sarebbe stato autorizzato
dall’attrice alla compilazione manoscritta dei dati normalmente impressi sulla
base delle indicazioni figuranti in rilievo sulla carta di credito, il che
equivale all’accettazione dell’impiego della carta di credito in assenza della
carta medesima, che non viene coinvolta nella procedura di registrazione.
Siffatto
modo di procedere, ancorché eccezionalmente possibile nei rapporti tra le parti
(cfr. deposizione __________), non risulta a mente di questa Camera essere
stato concordato nella fattispecie.
4.1 La
stessa adduzione della circostanza, ancorché presente negli allegati
introduttivi del convenuto (risposta, pag. 9), diverge innanzitutto dalla
predetta tesi, ripetutamente proclamata dal resistente, secondo cui egli
avrebbe chiesto l’autorizzazione all’utilizzo di una carta scaduta ai sensi dell’art.
4 delle condizioni contrattuali.
4.2 A
parte ciò, siffatta tesi è sostenuta unicamente dalla deposizione di
__________, la cui deposizione -resa nelle forme rogatoriali- va oltretutto
valutata con una certa cautela per il motivo che essa si è in pratica limitata
ad avallare con monosillabi le particolareggiate, e quindi suggestive domande
postele dal patrocinatore del convenuto.
4.3 La
sua deposizione non collima inoltre con le affermazioni del teste __________
che ammette la teorica possibilità dell’accettazione di indicazioni
manoscritte, ma che non rammenta di avere svolto la particolare procedura
interna necessaria a tal fine, deducendo perciò di essere stato interpellato
dal convenuto nel normale ambito delle sue competenze, ossia per autorizzare il
superamento del limite di credito dell’esercente o l’utilizzo di una carta di
credito scaduta.
4.4 Vi
è poi il significativo elemento di giudizio, scaturente dalla normale logica,
secondo cui dal momento che il cliente era in possesso della carta di credito
scaduta, non vi era alcuna necessità di avviare particolare procedure nemmeno
previste dalle condizioni contrattuali, potendosi tranquillamente chiedere
l’autorizzazione all’utilizzo (effettivo) della carta di credito scaduta,
richiesta che del resto lo stesso convenuto afferma ripetutamente di avere
formulato.
4.5 Stanti
queste circostanze, questa Camera raggiunge il convincimento del fatto che,
nella per il convenuto migliore delle ipotesi, vi deve essere stato un
equivoco sul contenuto dell’autorizzazione rilasciata dall’attrice, nel senso
che essa -peraltro sorretta nel proprio affidamento dal contenuto del
contratto- ha ritenuto di autorizzare l’utilizzo effettivo della carta di
credito scaduta, mentre il convenuto -comunque contraddittorio nelle proprie
affermazioni in proposito- potrebbe avere creduto di essere stato autorizzato
all’annotazione manoscritta sul modulo dei dati della carta di credito.
Avendo
il convenuto in pratica richiesto all’attrice una modifica delle vigenti
condizioni contrattuali, le conseguenze del dissenso così evidenziato devono
andare a suo carico: non potendosi ammettere l’avvenuta deroga ai disposti dei
citati articoli, va ammessa la facoltà per l’attrice di non accettare i moduli
di cui al doc. B, incontestabilmente contrari alle normali pattuizioni, e di
conseguenza di chiedere al convenuto la restituzione degli importi in
questione.
4.6 Nella
valutazione si è comunque tenuto conto anche del fatto -di principio favorevole
alla posizione del resistente- che la banca ha in un primo tempo spontaneamente
pagato l’importo delle transazioni in questione nella piena consapevolezza
delle lacune formali della documentazione a lei presentata a sostegno della
richiesta, potendosi infatti ritenere contraddittoria, e quindi non meritevole
di protezione, la successiva richiesta di restituzione.
La
banca ha tuttavia giustificato il proprio atteggiamento sulla scorta delle
contestazioni sollevate dal titolare della carta (doc. C, pag. 3), facendo così
propria una possibilità esplicitamente conferitale dalle condizioni
contrattuali (art. 8), mentre il convenuto non ha ritenuto di dovere
approfondire la tematica, considerando -a torto- non determinante la questione
(cfr. risposta, pag. 3).
- Da
non confondere con quanto finora esposto è la diversa tematica (in quanto
concerne il rapporto tra il titolare della carta e il venditore delle merci o
dei servizi, e non quello tra questi e la banca) dell’utilizzo “a distanza”
della carta di credito, ossia la questione a sapere se l’esercente possa validamente
accettare l’uso della carta di credito da parte del titolare consistente nella
sola comunicazione all’esercente del suo nominativo, e del numero e della data
di scadenza della carta di credito.
Siffatto
modo di procedere non è vietato, né è infrequente, specie nel settore delle
vendite a distanza (Keller, Kreditkarten, Zurigo, 1981, pag. 47,
220-222), ma non costituisce a ben vedere un’effettiva (e particolare) forma di
utilizzo della carta di credito, ma solo del medesimo canale di pagamento con
cui il cliente estingue i debiti contratti con la carta di credito.
Si
tratta in altri termini dell’autorizzazione in favore della parte che vende a
distanza, rilasciata mediante la comunicazione del numero della carta di
credito, all’addebito dello stesso conto bancario al quale viene addebitato
l’uso della carta di credito (Keller, opera citata, pag. 222), senza che
la carta di credito venga così utilizzata, fattispecie che in concreto non si
verifica.
Ne
segue la reiezione del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, dovute anche alla parte non patrocinata,
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
15 marzo 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attrice fr. 300.-- per indennità della sede di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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