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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.58
Data decisione, Autorità:
09.08.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00058
Lugano
9 agosto 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa civile a procedura ordinaria (inc. OA.96.58 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3)
promossa con petizione 26 gennaio 1996 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 210'250.- (importo così ridotto con le
conclusioni) a titolo di risarcimento danni;
domanda cui il convenuto si
è opposto e che il pretore, con sentenza 16 febbraio 1999, ha respinto;
appellante la società
attrice che, con allegato 9 marzo 1999, postula la riforma della sentenza
impugnata nel senso di accogliere integralmente la petizione;
letta la risposta di data 20 aprile
1999 che propone la reiezione dell'appello;
richiamata le decisione 4
maggio 1999 di questa Camera che ha imposto all'appellante, con sede
all'estero, di prestare una cauzione processuale di fr. 4'200.-, ciò che
regolarmente è avvenuto;
esaminati gli atti e i documenti
dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
- Nella presente
vertenza la società attrice assume di aver ricevuto dal convenuto un mandato in
base al quale essa avrebbe dovuto procedere al trasporto dalla __________ alla Svizzera e alla raffinazione di una
certa quantità di oro. In seguito a questo impegno essa sostiene di aver dovuto
affrontare tutta una serie di spese di cui ha chiesto la rifusione al
convenuto, tosto che -per motivi ignoti ma comunque estranei a questa causa- è
sfumata l'operazione per la quale il mandato era stato conferito.
Il pretore ha respinto la
petizione dopo aver considerato la mancanza di elementi probatori a sostegno
della tesi secondo cui il mandato descritto dall'attrice le era stato affidato
dal convenuto. In particolare ha motivato il suo giudizio, osservando che ai
rappresentanti della mandataria (__________e __________i) doveva essere chiaro
il ruolo di rappresentante svolto dal convenuto, sia perché vi erano
sufficienti elementi per individuare il dominus dell'operazione (tale
__________, residente in __________), sia perché beneficiario della stessa non
era il convenuto, bensì delle società con sede all'estero, sia ancora perché
proprio l'attrice aveva promesso al convenuto una provvigione sull'esito
dell'affare, ciò che non appare consono al preteso ruolo di mandante.
- Con l'appello
l'attrice rileva alcuni aspetti particolari della fattispecie. Anzitutto
osserva che controparte, al momento della conclusione del mandato -
precisamente il 4 maggio 1994- non si è cautelata di farsi riconoscere come rappresentante
di terzi; aggiunge che i propri rappresentanti hanno ben capito che __________
era l'avente diritto economico delle diverse società partecipanti
all'operazione e la persona che stava a monte della medesima, ma ciò soltanto
in un secondo tempo. Sottolinea l'indifferenza del fatto che __________,
rispettivamente altre due persone giuridiche estere, siano state indicate come
destinatarie del metallo prezioso da importare e da raffinare, non potendosi
escludere la conclusione di contratti in favore di terzi. Né considera
determinante la pattuizione di una provvigione in favore di __________, ciò che
ai suoi occhi avrebbe potuto apparire come un indizio che dietro di lui si
muovessero altre persone, ma non come prova del suo preteso ruolo di rappresentante.
Rimprovera al pretore di non aver indicato chi sia stato il vero mandante
dell'operazione.
Della risposta all'appello
si dirà, se necessario, nel seguito.
- Pacifica la natura
di mandato dell'incarico assunto dalla società attrice, tema fondamentale della
vertenza resta la legittimazione passiva di __________, ossia il ruolo da lui
svolto nelle trattative di conferimento del mandato. In diritto, si tratta
pertanto di verificare la tesi dell'attrice su questo tema, laddove può essere
fatto riferimento almeno indiretto alla regola applicabile alla dimostrazione
di un rapporto di rappresentanza, ossia che la volontà di fungere da
rappresentante può essere desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per
un partner contrattuale in buona fede; se questo sia il caso, si decide
interpretando il comportamento del rappresentante e della controparte secondo
il principio dell'affidamento, badando in particolare a ciò che per la
controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (Zäch, in Comm
di Berna, art. 32 CO, N. 45).
Al proposito va anzitutto
osservato che già la documentazione in atti conforta le conclusioni del
pretore. I documenti di causa A e B attestano il risultato dei primi accordi
intervenuti fra l'attrice e la parte mandante (testi __________ e __________): il primo di essi rappresenta
il contenuto approssimativo dell'operazione (la sua evidente incompletezza
-manca ad esempio la quantità dell'oro da consegnare alla banca indicata- è
verosimilmente conforme alla particolare natura di quel negozio): con lo stesso
è fissato il compenso in percentuale dovuto all'attrice e i dati per la
consegna del metallo raffinato: "presso la __________, via __________ di
__________, a favore __________ di __________z". Alla luce di questo solo
scritto di __________ potrebbe reggere l'ipotesi dell'appellante sulla stipula
di un contratto in favore di terzi, ossia di __________; sennonché, con
separato scritto di ugual data, l'attrice:
-
ha
garantito al convenuto, da parte sua "una percentualità dello 0,5% sul
totale del quantitativo da noi ritirato";
-
ha
indicato come mandante dell'operazione __________ e non __________: "Per
il lavoro da noi svolto riguardante il ritiro e la raffinazione di oro
commissionatoci dalla ditta __________ di __________..." (doc. B).
Di questo secondo
documento è stato versato agli atti anche l'originale (doc. 2) che vede
modificata soltanto la percentuale promessa al convenuto nello 0,6%. Sul
contenuto del medesimo non possono sorgere ragionevoli dubbi: infatti, in data
4 maggio 1994, se non v'è ancora prova certa che l'attrice conoscesse il suo
vero mandante, essa ha comunque dimostrato in modo esplicito di sapere che non
si trattava di __________ a, ma di __________. Ciò che non può mutare
l'eventualità -cui allude anche il teste __________ - che il convenuto
detenesse il controllo sulla società; questione che appare non solo
controversa, ma soprattutto indifferente ai fini della presente decisione.
D'altra parte, il fatto
che le trattative iniziali con i rappresentanti dell'attrice (__________era
conosciuto da __________ come corriere
di valuta: teste __________), siano state condotte prevalentemente con il
convenuto è incontestato, ma a conferma del suo ruolo di persona non
direttamente interessata alla conclusione del negozio, vi è indubitabilmente la
particolarità che egli abbia voluto garantirsi un guadagno proprio
dall'operazione, confermato anche dai testi __________ e __________. La deduzione che ne ha fatto il pretore è
inattaccabile: nessun vero titolare di un'operazione commerciale avrebbe
richiesto, tanto meno agli esecutori materiali della stessa (in sostanza a __________
e a __________ o alla società di
__________ da loro rappresentata), una
provvigione nemmeno minima sull'affare, attendendosi invece il compimento
dell'affare stesso come esito della pattuizione. La richiesta di __________ (poiché tale è stata) è un chiaro elemento in
base al quale era oggettivamente riconoscibile (ancora una volta) non
l'identità del mandante, ma che il convenuto conduceva le trattative per conto
di altri. Il nome del mandante poteva essere indifferente all'attrice, poiché
riteneva -ma la circostanza non è provata- che __________ garantisse l'operazione (teste __________);
oppure, più semplicemente, il negozio si svolgeva in un ambito nel quale non si
può escludere che sia usuale una discrezione accentuata.
-
Ma è agli atti un
altro documento che, in particolare se considerato assieme agli altri, conferma
il giudizio pretorile. Si tratta dello scritto dell'attrice 19 maggio 1994
indirizzato a __________ di __________ (__________) e precisamente all'attenzione di
____________________ che è, quanto al suo contenuto, quasi uguale al già
considerato doc. A. L'appellante ammette che si trattava dello stesso oro
oggetto della prima pattuizione, ossia che questa conferma d'ordine da parte
dell'attrice sostituisce la prima, così che destinataria del metallo non fosse
più __________, ma ____________________ persona giuridica di cui __________
-agli occhi di chi ha redatto il documento e che ne ha indicato nome e cognome-
doveva pur essere persona responsabile; al punto che, per conto della società,
egli ha controfirmato il documento. Quasi certamente prima di dare il via
all'operazione (le testimonianze non chiariscono la cronologia dei fatti,
mentre la scarsa documentazione relativa alle spese assertivamente sostenute
dall'attrice non reca nessuna data all'infuori del doc. F del 10 novembre
1995), i rappresentanti dell'attrice disponevano così di un ulteriore elemento
concreto a conferma del ruolo svolto da __________
e della sua posizione certamente non di mandante a titolo personale. E
ciò senza prendere in considerazione l'eventualità che il doc. 1 rappresenti la
conferma di un nuovo mandato, in sostituzione del primo.
-
Di fronte a questo
complesso di prove documentali, le testimonianze assunte non sono in grado di
mutare l'essenza dei fatti. Anzitutto perché esse risultano tra loro
controverse: su punti secondari, ma anche su questioni di rilievo. Può infatti
essere irrilevante sapere chi abbia firmato il doc. B (= doc. 2): se
__________, come egli stesso afferma, o __________, come sostiene il secondo;
così come non è determinante dove (in un bar di , verosimilmente
al __________, o a __________) sia avvenuto il primo incontro fra i
rappresentanti dell'attrice e il convenuto (accompagnato o no dal fratello
__________e) (testi ____________________ e __________). Può invece essere
rilevante sapere se il teste __________, come solo lui afferma, ha partecipato
a un primo contatto informativo con __________ e
i rappresentanti dell'attrice, poiché __________, fiduciario (amministratore),
fin dall'inizio sapeva che l'operazione era voluta da __________. Ed è ancora
più importante che lo stesso teste abbia riferito che __________ personalmente aveva dato disposizioni a
__________ di preparare le
infrastrutture necessarie in __________: da cui si potrebbe dedurre che
certamente prima della partenza per quel Paese i rappresentanti dell'attrice
avevano conosciuto il dominus del negozio. In secondo luogo, le testimonianze
sono in genere imprecise, non solo sui luoghi, ma -come già osservato- anche
sui tempi; ad esempio, il teste __________ afferma:
"Il __________ garantiva l'operazione nel senso che lui forniva la garanzia
ai proprietari della merce"; ciò che equivale a dire che il convenuto non
avrebbe garantito per un negozio proprio; questione che assume rilevanza
diversa a seconda del momento (ignoto) in cui il teste ne ha avuto conoscenza.
-
Tutte queste considerazioni
confortano le conclusioni del primo giudice nel senso che l'attrice non ha
saputo dimostrare (art. 8 CC) di aver ricevuto il mandato in questione
personalmente dal convenuto, mentre non torna conto stabilire quale altra veste
giuridica gli si addica: se quella, ammessa successivamente anche dall'attrice,
di rappresentante di __________, o quella (contestata, comunque non provata) di
mediatore.
L'appello deve pertanto
essere respinto. La decisione sulle conseguenze pecuniarie del processo segue la
soccombenza.
Per questi motivi,
richiamati per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia:
-
L'appello 9 marzo
1999 __________ è respinto.
-
Le spese e la tassa
di giustizia, per complessivi fr. 3'500.- anticipati dall'appellante, restano a
suo carico. Essa verserà inoltre a __________, l'importo di fr. 4'200.- a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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