Recognition of foreign judgment refused after applicant’s acquiescence

12.1999.54Übriges Gericht06.05.1999Modified

Zusammenfassung

In an appeal opposition against a first-instance order recognizing and declaring enforceable an Italian judgment under the Lugano Convention, the applicant later declared that it agreed with the respondent’s objections, while reserving costs. The Court of Appeal held that the applicant thereby became the losing party and that the normal cost consequences applied. It therefore upheld the opposition, reformed the lower court’s operative part, and rejected the request for recognition and enforceability in Switzerland. The applicant was ordered to bear the court fee, expenses, and party compensation.

Regest

Art. 148 cpv. 1 CPC; recognition of a foreign judgment under the Lugano Convention after the applicant’s acquiescence. A party that, after service of the opposition, expressly adheres to the opponent’s requests is to be treated as acquiescent and therefore as the losing party, with the consequence that the opposition is upheld, the first-instance grant of recognition/enforceability is reversed, and the usual allocation of judicial fees, expenses, and party compensation applies. No departure from the cost rule is warranted merely because the respondent remained defaulting in the foreign merits proceedings, since the applicant could anticipate the jurisdictional objection and the related opposition in Switzerland (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1999.54

Data decisione, Autorità: 06.05.1999, IICCA

Incarto n. 12.99.00054

Lugano 6 maggio 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. CN.99.13 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, in materia di riconoscimento di decisione estera, promossa con istanza 15 gennaio 1999 da

__________ rappr. dall’ avv. __________

contro

__________ rappr. dall’ avv. __________

con cui l’istante ha chiesto che fosse riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera, ai sensi della Convenzione di Lugano, la sentenza del Vice Pretore Onorario di Como del 9 novembre 1995 e relativo atto di precetto 11 dicembre 1996 e che il Pretore ha accolto con pronunciato del 4 febbraio 1999.

Da cui l’ opposizione 5 marzo 1999 della parte convenuta che ha postulato, in riforma del primo giudizio, la reiezione dell’ istanza di riconoscimento ed esecutività della sentenza 9 novembre 1995 della Pretura circondariale di Como.

Considerato

che la parte istante, dopo esaminata l’opposizione di controparte, ha comunicato, con lettera 22 aprile 1999, di aderire alle domande in essa contenute, protestando tuttavia spese e ripetibili;

che la parte istante va qualificata come parte acquiescente e come tale soccombente nella lite (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148 n. 10 e ad art. 352 n. 5) con l’obbligo quindi di rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non si può derogare a tale conseguenza nel caso specifico poiché, anche se il convenuto ed opponente è rimasto contumace nel giudizio di merito estero e quindi non ha espresso le proprie eccezioni quo alla competenza di quel giudice, l’istante poteva prevedere, permettendolo le riserve svizzere all’applicazione della Convenzione di Lugano, che la sua domanda di esecuzione avrebbe incontrato, appena al convenuto ne era data occasione (e quindi per la prima volta in questa sede), questo ostacolo;

Per i quali motivi

pronuncia

I. L’opposizione 5 marzo 1999 __________ è accolta e di conseguenza il dispositivo 1. della decisione 4 febbraio 1999 del Pretore del Distretto di Lugano viene così riformato:

  1. L’istanza 14 gennaio 1999 __________ intesa al riconoscimento ed all’esecutività in Svizzera della sentenza 9 novembre 1995 e relativo atto di precetto 11 dicembre 1996 della Pretura circondariale di Como è respinta.

Invariati gli altri dispositivi.

II. La tassa di giustizia in Fr. 250.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 300.-), già anticipate dalla parte opponente, sono a carico della __________ che verserà inoltre a controparte Fr. 300.- per ripetibili.

III. Intimazione a: -__________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Schlagwörter

recognition of foreign judgmentLugano Conventionacquiescencecost allocationparty compensationenforceabilityopposition