Late debt-disavowal action deemed time-barred

12.1999.30Übriges Gericht04.02.1999Dismissed

Zusammenfassung

The plaintiff appealed a first-instance judgment declaring his renewed debt-disavowal action inadmissible as late. The appellate court held that the statutory ten-day time limit for such an action is a peremptory deadline that cannot be suspended by a previously pending action. Article 139 CO did not assist because it applies only when the action was wrongly introduced, which was not the case. The appeal was rejected and the appellant was ordered to pay appellate costs of CHF 200.

Regest

Art. 83 cpv. 2 LEF; debt-disavowal action and peremptory time limit; a statutory filing period of ten days is a peremptory deadline that neither can be suspended nor extended by the pendency of an earlier, timely action. Art. 139 CO is applicable only where the debt-disavowal action was incorrectly introduced; it does not revive an action that was properly filed but later stricken after expiration of the deadline. Where the appeal is manifestly unfounded, it is dismissed already at the preliminary examination stage; costs follow the losing party (art. 148 CPC).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1999.30

Data decisione, Autorità: 04.02.1999, IICCA

Incarto n. 12.99.00030

Lugano 4 febbraio 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no OA.99.00008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 23 dicembre 1998 da


contro


in materia di disconoscimento del debito.

Ed ora sull’appello 29 gennaio 1999 dell’attore nei confronti della decisione 11 gennaio 1999 del Pretore ha dichiarato irricevibile, siccome intempestiva, la petizione.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

Considerato

in fatto ed in diritto

che, con tempestiva azione giudiziaria inoltrata il 22 marzo 1996, __________ aveva chiesto il disconoscimento del debito di Fr. 21’705. 55 vantato dalla __________ con precetto esecutivo la cui opposizione era stata parzialmente respinta con decisione di rigetto provvisorio del 5 marzo 1996;

che la causa di disconoscimento in questione è stata stralciata dai ruoli, per perenzione processuale, con sentenza 17 dicembre 1998 del Pretore;

che __________, con petizione presentata il 23 dicembre 1998 (giorno dell’intimazione della sentenza di stralcio) ha nuovamente presentato la stessa azione di disconoscimento;

che il Pretore, con sentenza 11 gennaio 1999, l’ha dichiarata irricevibile per il fatto che il termine per l’inoltro dell’azione di disconoscimento, riferita alla decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione del marzo 1996, era abbondantemente scaduto;

che l’attore insorge contro questa decisione argomentando che la pendenza della precedente causa di disconoscimento avrebbe sospeso il termine dell’art. 82 LEF per l’inoltro dell’azione così che la stessa sarebbe ancora tempestiva;

che giusta l’art. 83 cpv. 2 vLEF l’azione di inesistenza del debito doveva essere proposta entro dieci giorni dal rigetto dell’opposizione;

che il termine per introdurre l’azione di disconoscimento del debito è un termine legale di perenzione (DTF 109 III 51) e la sua scadenza non può essere prorogata o sospesa;

che con la prima petizione del 22 marzo 1996 l’attore ha effettivamente e tempestivamente provveduto ad inoltrare l’azione di disconoscimento del debito, causa che è poi stata stralciata dai ruoli per perenzione nel dicembre 1998;

che il termine perentorio per l’inoltro della causa di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF essendo nel frattempo spirato, la nuova petizione 23 dicembre 1998 era ed è ampiamente tardiva;

che l’appellante non può nemmeno richiamarsi all’art. 139 CO -e del resto egli neppure menziona tale eventualità- per sostenere la tempestività dell’allegato 27 giugno 1996, l’assegnazione del termine supplementare di cui all’art. 139 CO (che in tal caso sarebbe però stato di soli 10 giorni) potendo entrare il linea di conto unicamente nel caso in cui la causa di disconoscimento di debito era stata mal introdotta (Gilliéron, op. cit., p. 157; DTF 109 III 49; JdT 1985 II 85; IICCA 16 dicembre 1994 in re F. SA/A. SA, 3 aprile 1995 in re A.&G. B. Snc/ I. SA, 18 marzo 1996 in re R./A.), ciò che però non è palesemente il caso nella presente fattispecie;

che le altre censure del ricorrente si riferiscono alla precedente procedura il cui decreto di stralcio non è stato però impugnato ed è cresciuto in giudicato,

che il giudizio pretorile viene pertanto confermato, mentre l’appello -che si rivela del tutto infondato già all’esame preliminare dell’art. 313bis CPC- deve conseguentemente essere respinto;

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 28 ottobre 1996 __________ è respinto.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 150.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 200.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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