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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.208
Data decisione, Autorità:
26.10.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00208
Lugano
26 ottobre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. DI.99.00136 della Pretura del Distretto di Bellinzona
promossa con petizione 24 giugno 1999 da
(rappr. dall’
avv. __________)
Contro
intesa
alla contestazione di alcune posizioni dell’elenco oneri riguardante i mapp. 31
RFD di __________ e, __________e __________ (parte) RFP di __________ che il
Pretore, con sentenza 11 ottobre 1999, ha respinto.
Appellante
l’attore il quale con appello (denominato cautelativo) 21 ottobre 1999 chiede
la riforma del primo giudizio nel senso che sia accertata la competenza del
Pretore a dirimere la vertenza di cui alla petizione con ritorno allo stesso
degli atti per nuovo giudizio rispettivamente, qualora fosse ritenuta
l’incompetenza del Pretore, l’accoglimento della petizione.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti di causa
Considerato
in fatto ed in
diritto: che con la petizione 24 giugno 1999, inoltrata nei confronti
dell’UEF di Bellinzona, l’attore ha inteso presentare un’azione di contestazione
dell’elenco oneri riguardanti alcuni immobili (formanti una cava) di sua
proprietà ad __________, dando seguito al termine assegnatogli dallo stesso
ufficio con notifica 4 giugno 1999;
che,
con la stessa petizione, l’attore ha chiesto che venisse chiarito il rapporto
di proprietà sui macchinari e sui materiali lavorati che si trovano sui fondi
destinati alla realizzazione forzata;
che
il Pretore, con la sentenza impugnata, ha respinto la petizione perché la contestazione
dell’elenco oneri doveva essere promossa nei confronti dei creditori iscritti
in quell’elenco le cui pretese erano contestate e non contro l’UEF che non ha
al riguardo alcuna legittimazione passiva;
che,
inoltre, ha ritenuto che la contestazione riguardante la proprietà dei
macchinari trovantisi sui fondi in questione riguardasse le condizioni d’asta
degli immobili e quindi di competenza amministrativa dell’UEF rispettivamente,
in caso di reclamo, della Camera esecuzione e fallimenti quale autorità di
vigilanza;
che
l’appello dell’attore, di non immediata comprensione quanto al contenuto ed
alle richieste, sembra dare per scontato che l’azione di contestazione
dell’elenco oneri non poteva essere diretta contro l’UEF ma invece nei
confronti dei creditori il cui credito era stato contestato;
che,
in ogni caso, la sentenza del Pretore è corretta poiché le parti al processo di
contestazione dell’elenco oneri sono quelle indicate nel modulo di notifica del
termine per promuovere l’azione (art. 140 LEF; SchKG, Häusermann/Stöckli/Feuz,
Art. 140, n. 127);
che
l’assegno termine dell’UEF di Bellinzona indicava, del resto,
partitamente contro chi l’azione doveva essere introdotta;
che,
a parte il fatto che i macchinari della cava non sono indicati nell’elenco
oneri percui mal si comprende come possano essere oggetto di un’azione di
contestazione rispettivamente che non risultando accessori dei fondi non sono
compresi nella vendita forzata, un’eventuale azione di accertamento della loro
proprietà dovrebbe essere presentata da chi tale proprietà rivendica e sicuramente
non contro l’UEF di Bellinzona ma nei confronti di chi ritiene di esserne
proprietario;
che
quindi – già per questo motivo ed ancor prima dell’eventuale incompetenza del
Pretore che è del resto data poiché nei confronti dell’agire dell’UEF, sempre ammesso
che nel caso di specie abbia preso provvedimenti suscettibili di essere impugnati,
é consentita la via del reclamo all’ autorità di vigilanza e non dell’azione giudiziaria
– manca qualsiasi legittimazione di entrambe le parti per dibattere, dal punto
di vista del diritto civile, della questione;
che
l’appello, completamente infondato, può così essere respinto già all’esame preliminare
dell’art. 313bis CPC;
che
all’appellante, il quale ha presentato un’azione carente sotto tutti i punti di
vista e successivamente un appello completamente infondato in una situazione
che qualsiasi ragionevole patrocinatore avrebbe evitato, vanno caricate la
tassa di giustizia e le spese;
Per i quali
motivi,
vista per le spese
la vigente TG
pronuncia: 1. L’appello
21 ottobre 1999 dell’ing. __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 300.– e le spese di Fr. 50.– (totale Fr. 350.–) sono
a carico dell’appellante.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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