AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.175
Data decisione, Autorità:
18.11.1999, IICCA
Incarto n.
12.1999.00175
Lugano
18 novembre
1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici: Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario: Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.547 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 24 giugno 1992 da
rapp.
dall'avv. __________
contro
ora
__________ rapp.
dall'avv. __________
con
cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
151’000.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di assicurazione,
domanda ridotta a fr. 71’000.-- oltre interessi in corso di causa a seguito del
pagamento di fr. 80'000.-- da parte della resistente;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 9 luglio 1999 ha accolto per fr. 3'200.-- oltre
interessi;
Appellante
l'attore, che con atto di appello del 20 settembre 1999 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di ammettere la petizione per fr. 71'000.-- oltre
interessi;
Mentre la
convenuta con osservazioni del 2 novembre 1999 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve essere
accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo quanto affermato in petizione, il 15 giugno 1990 l'attore
avrebbe ottenuto dalla convenuta l'estensione della polizza di casco totale già
in vigore per un veicolo Porsche 930 alla vettura Ferrari 308 GTS da lui nel
frattempo acquistata, con un limite di indennizzo di fr. 150'000.--.
La
vettura sarebbe stata rubata il 7 agosto 1990 a __________, ma la convenuta
avrebbe rifiutato la copertura del caso, dal che la presente causa per fr.
150'000.-- di valore assicurato più fr. 2'000.-- per gli oggetti personali
presenti nella vettura al momento del furto, con deduzione di fr. 1'000.-- di
franchigia contrattuale, ovvero per fr. 151'000.-- oltre interessi.
B. Nella risposta del 1° ottobre 1992 la convenuta, dopo avere pagato
fr. 80'000.-- il 14 luglio 1992, si è opposta alla petizione, rilevando che al
contratto d'assicurazione sarebbero state applicabili le condizioni particolari
n. 245 e 290, secondo le quali il veicolo sarebbe stato assicurato solo per il
valore venale e per cui vi sarebbe stata a carico dell'assicurato una
franchigia di fr. 2'000.-- oltre al 20% della parte di danno eccedente tale
importo. A parte ciò, la vettura non avrebbe avuto il valore venale preteso
dall'attore, dovendo essa essere valutata in meno di fr. 100'000.--, dal che
l'attore nulla potrebbe pretendere se non i fr. 80'000.-- già pagati dalla
convenuta.
C. Le parti hanno in seguito sostanzialmente confermato le rispettive
tesi ed argomentazioni, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, riassunti i fatti rilevanti,
ha ritenuto che in base alla perizia giudiziaria il valore venale del veicolo
sarebbe stato di fr. 103'500.--. Stante l'applicabilità delle clausole n. 245 e
290, nonostante le contestazioni dell'attore al riguardo della n. 245, ne
conseguirebbe un danno risarcibile di complessivi fr. 83'200.--, dal che un
credito residuo dell'attore di fr. 3'200.-- oltre interessi.
E. Delle argomentazioni dell’appellante -che, in sintesi, ripropone le
tesi e domande del primo processo criticando la valutazione delle risultanze
istruttorie effettuata dal Pretore- e di quelle della resistente -che chiede la
reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Oggetto del contendere è in primo luogo la questione a sapere quale
sia, ai fini del computo dell'indennizzo, il valore che secondo il contratto
concluso dalle parti deve essere attribuito alla Ferrari 308 GTS rubata
all'attore.
1.1 Le
CGA edizione 1.90 (doc. A), la cui applicabilità al contratto in esame non è
litigiosa, all'art. 18 prevedono due distinte modalità di computo, la modalità
A (art. 18.1.1) e la modalità B (art. 18.1.2).
La
proposta di assicurazione del 15 giugno 1990 (doc. 10) esclude il risarcimento
del valore venale maggiorato, ossia quello di cui alla modalità B, il che è un
chiaro indizio in favore della pattuizione della modalità A, che è del resto
quella indicata sulla polizza doc. F.
1.2 L'art. 18.1.1 delle CGA recita:
"Modalità
A:
-
Le
prestazioni per vettura da turismo sono limitate al del
veicolo;
-
Per
tutti gli altri tipi di veicoli le prestazioni vengono accordate come segue:
-
Danno
in seguito a collisione - valore venale
-
Danno
casco parziale - valore venale maggiorato, come da cifra 1.2."
Non
essendovi contestazione sul fatto che il veicolo rubato rientra nella categoria
delle vetture da turismo, così come del resto risulta dalla polizza doc. F, se
ne deve concludere per il diritto dell'assicurato al risarcimento del
"valore venale" del suo veicolo (cfr. anche la CCA 290, di cui al
doc. 11, recante la firma dell'attore).
Un'eventuale
disputa tendente all'ottenimento di una valutazione secondo i criteri del
"valore venale maggiorato" sarebbe del resto priva di significato,
risultando dall'art. 18.1.2 delle CGA che dopo 7 anni di vita (il che è il caso
nella specie) il valore venale maggiorato di cui alla modalità B viene a
coincidere con il valore venale.
1.3 L'art. 18.1.3 delle CGA, facente esplicito riferimento alla suddetta
modalità A, specifica che il valore antesinistro si calcola, in base alle
direttive della commissione peritale svizzera, partendo dal prezzo di catalogo,
dal quale vanno dedotti gli ammortamenti "per l'età, l'uso, l'usura e per
altri motivi".
E'
pertanto pacifico che secondo questa norma il valore venale dovrebbe sempre
essere inferiore al prezzo di catalogo, essendo previsto di derogarvi solo per
effettuare degli ammortamenti e non invece delle rivalutazioni.
Stante un
prezzo di catalogo di fr. 60'780.-- (doc. 13, perizia ing. __________, pag. 2),
e l'offerta da parte della convenuta di un indennizzo di fr. 80'000.--, ne deve
conseguire che la norma in esame non è applicabile alla fattispecie, e non è
perciò di aiuto nella determinazione del valore venale della Ferrari rubata.
1.4 Rileva infatti dalle varie perizie in atti, ed è inoltre noto a
questa Camera, che nel periodo 1989-1990 determinate vetture con limitata
diffusione commerciale, tra cui tutti i modelli Ferrari, sono state oggetto in
tutto il mondo di investimenti speculativi, in virtù dei quali esse venivano
acquistate non già (solo) per il piacere del loro utilizzo, ma allo scopo di
rivenderle con profitto. I prezzi di queste vetture si sono di conseguenza
rapidamente impennati, ed esse hanno così raggiunto delle quotazioni assai
elevate, tanto da doverle considerare prive di ragionevole relazione con il
valore intrinseco dell'oggetto, rispetto al quale la quotazione costituiva
spesso un multiplo (cfr. p. es. la perizia dell'ing. __________, doc. 13, per
cui il valore del veicolo usato e vecchio di oltre 10 anni avrebbe ammontato a
circa il triplo del prezzo di catalogo).
Ad un
certo momento, situabile nel 1990, la spirale ascensionale dei prezzi si è però
arrestata, e vi è subentrato il fenomeno contrario. Il perito giudiziario
afferma, genericamente, che "nel secondo semestre 1990 i valori di tutti
gli autoveicoli hanno subito un enorme calo" (pag. 8), ma è evidente che
si tratta di dichiarazione che non permette di quantificare la diminuzione del
valore di mercato della vettura in esame rispetto alla sua quotazione
precedente, atteso oltretutto che il furto è avvenuto già il 7 agosto 1990,
ossia ancora nella prima parte del semestre in cui le quotazioni avrebbero subito
detto "enorme calo".
In
simili, particolarissime circostanze, risulta estremamente difficile esprimersi
sul "valore venale" della vettura nella data del furto, potendosi
quasi affermare che un esperto di borse merci (tale si è in effetti
improvvisato il perito giudiziario in occasione della sua audizione, versando
in atti grafici sull'andamento dei mercati azionari), o il direttore di una
casa d'aste sarebbero stati all'epoca più qualificati di un tecnico di
autovetture per definirne il valore, dovendosi in pratica evincere la
quotazione del momento, e non solo le condizioni meccaniche del veicolo, a
questo punto quasi di secondaria importanza.
1.5 Le parti hanno sicuramente tenuto conto di queste particolari
circostanze: la polizza in esame (doc. F) reca infatti per la Ferrari
l'indicazione "limite d'indennizzo fr. 150'000.--", importo
corrispondente a quello indicato quale prezzo d'acquisto del veicolo sulla
proposta d'assicurazione doc. 10, anche se la vettura era in realtà stata
acquistata per fr. 130'000.-- (doc. L, deposizione __________).
E' ben
vero che il teste __________, agente generale della convenuta, ha tentato di
sostenere che il limite di copertura sarebbe stato di fr. 130'000.--, ma è in
questo sconfessato dal chiaro tenore della polizza, che deve evidentemente
essere preferito ad un'eventuale diversa volontà della convenuta non
formalizzata nel testo della polizza.
In
assenza di indicazioni di senso contrario, va ritenuto che anche il cospicuo
premio annuo di base di fr. 5'525.-- fosse commisurato al limite di copertura
indicato nella polizza, e se ne deve in ogni caso concludere che entrambe le
parti erano coscienti del fatto che veniva assicurato un veicolo di notevole
valore, la cui valutazione sfuggiva ai consueti parametri tecnici in tema.
Ciò
nondimeno, deve anche in questo caso essere confermato il principio per cui il
valore venale di un veicolo non corrisponde necessariamente al prezzo di
acquisto, che non costituisce perciò un indizio definitivo in proposito (RUA,
vol. XVI, n. 27, pag. 148 e segg.), mentre può essere preso in considerazione
il prezzo al quale il danneggiato stava per rivendere la vettura in base ad
un'offerta determinata e provata (RUA, vol. XVII, n. 41, pag. 232 e
segg.).
1.6 Tutto ciò premesso, va ritenuto senz'altro corretto l'approccio al
problema da parte del perito giudiziario (cui va demandata la questione, cfr.
anche l'art. 67 cpv. 2 LCA) nella misura in cui egli ha effettuato degli
accertamenti volti a stabilire il prezzo al quale in quell'epoca sono state
vendute altre Ferrari del medesimo tipo di quella rubata all'attore, ossia
delle 308 GTS a carburatori del 1978, laddove quella dell'attore aveva la
particolarità di essere un esemplare allestito per il mercato americano
riconvertito in versione europea.
Il perito
risulta essersi fondato sui seguenti riscontri:
a) Il __________, all'epoca concessionario __________, ha dichiarato di
"avere venduto nel secondo semestre 1990 dei veicoli Ferrari del tipo 308
GTB/GTS, edizione CH in perfetto stato al prezzo che varia da CHF 110'000.--
fino a CHF 115'000.--" (perizia, pag. 8);
b) Il __________ di __________ ha invece affermato di avere venduto,
sempre nel secondo semestre del 1990, una Ferrari 308 GTS, versione CH,
"di stato perfetto/originale con pochissimi chilometri al prezzo di CHF
115'000.--" (pag. 9);
c) Egli si è inoltre rivolto al collega esperto __________, specialista
in veicoli d'epoca (il cui responso di 4 pagine in lingua tedesca è incluso
nella perizia), che sulla base di uno "Zustand gut" ha stimato in fr.
115'000.--/120'000.-- il valore di mercato della vettura in questione nel
settembre del 1995, ossia in un momento in cui la predetta ondata speculativa
(menzionata anche da questo esperto alle pag. 3 e 4 del proprio responso) si
era oramai esaurita. Alla pag. 3 di quel parere si trovano inoltre i riscontri
di vendite all'asta di vetture simili, laddove risulta chiaramente la tendenza
al rialzo del modello 308 GTS, venduto a fr. 105'000.-- l'11 febbraio 1990, a
fr. 120'000.-- il 20 aprile 1990 (in entrambi i casi vetture in versione USA) e
addirittura a fr. 146'250.-- il 10 maggio 1990 per la versione europea, mentre
circa un mese dopo la versione europea ad iniezione (GTS i) veniva venduta a
"soli" fr. 110'000.--, a riprova dell'effettivo maggiore pregio della
vettura alimentata a carburatori, risultante peraltro da tutti i riscontri
evidenziati dal perito.
d) Poco significative sono invece le risultanze delle ricerche fatte
eseguire in Italia, sia perché riferite a vetture diverse (il 308 GTB è vettura
differente dal 308 GTS, e diversa ancora è la versione a iniezione GTS i) o a
un periodo precedente (il 1989), ragione per cui l'unica indicazione
parzialmente pertinente è quella del valore di rivendita (__________) nel 1990 di
106 milioni di lire (circa fr. 120'000.-- al cambio dell'epoca) per una Ferrari
308 GTS i, meno ricercata della versione a carburatori.
e) Anche le perizie allestite dall'esperto nel corso del 1989
riguardano vetture differenti da quella in esame, ed è perciò unicamente
interessante rilevare come dal febbraio all'ottobre 1989, data della prima e
dell'ultima perizia, la quotazione di vetture sostanzialmente simili tra loro
cresca da fr. 75'000.-- a fr. 90'000.--.
1.7 Agli atti figurano anche elementi di prova di altra natura:
a) Le inserzioni pubblicate dal__________ __________ hanno valore
puramente indicativo, costituendo esse solo l'espressione del desiderio del
venditore di incassare un certo prezzo, senza che vi sia però prova alcuna del
fatto che tale prezzo viene effettivamente pagato da un acquirente. E' inoltre
usuale che il venditore proponga inizialmente un prezzo più alto di quello al
quale è disposto a stipulare il contratto, lasciando perciò un margine di
negoziazione al potenziale acquirente che offrirà, con ogni probabilità, un
prezzo inferiore a quello di cui all'inserzione.
b) Le opinioni dell'ing. __________ circa il valore venale della
vettura (doc. E/13, Q) sono il tipico esempio di quello che la giurisprudenza
intende quando sostiene che la perizia privata non si discosta, per efficacia
probatoria, dall'opinione della parte medesima (Cocchi/Trezzini, CPC, ad
art. 90, n. 15). L'importo di fr. 180'000.-- di cui alla "relazione
peritale" doc. E/13, indicato oltretutto in un momento in cui il mercato
era ancora in crescita, è infatti manifestamente eccessivo -prova ne è il fatto
che non è confortato da nessun'altra indicazione simile- al punto che lo stesso
perito precisava che "la presente stima è allestita unicamente a scopi
assicurativi. NON si garantisce in particolare il realizzo del valore
enunciato".
Più
prudente risulta invece l'affermazione fatta nella lettera del 9 gennaio 1991
(doc. Q), secondo cui "ritengo congruo e corrispondente a un reale valore
di riacquisto di simile modello parimenti preparato e conservato un importo non
inferiore a fr. 150'000.--", tesi che comunque si regge unicamente, oltre
che sull'autorevolezza del perito, sulle annesse inserzioni del__________
__________ (della cui fedefacenza già si è detto), da cui si evince che se è
vero che vi erano due richieste di fr. 145'000.-- e fr. 150'000.--, è anche
vero che altre due erano di fr. 119'000.-- e fr. 129'000.--.
Ne
risulta che deve essere disattesa l'invocazione dell'appellante di questi
riscontri, non potendo essi, per invalsa giurisprudenza (II CCA 1°
febbraio 1999 in re P./B., 16 dicembre 1997 in re D./B., 27 novembre 1993 in re
R./Q. e llcc.; Cocchi/Trezzini, opera citata, ad art. 90, n. 18) essere
preferiti (specie su queste labili basi) agli accertamenti del perito
giudiziario
c) Analoghe considerazioni devono valere per il più che sintetico
parere reso da __________ (doc. R), la cui indicazione è inoltre viziata dal
fatto che non risultano essergli stati precisati la percorrenza della vettura
in questione e il fatto che essa era originariamente un modello statunitense.
d) Il teste __________, che dichiara di avere esperienza nel commercio
di vetture Ferrari, afferma di avere venduto un esemplare analogo a quello
dell'attore (ma con ogni verosimiglianza una versione europea) per fr.
140'000.--. Non vi è motivo di dubitare della veridicità di questa
affermazione, anche se il prezzo si situa alle quotazioni massime raggiunte
dalla vettura (cfr. sopra ad 1.6.c). La deposizione, nemmeno menzionata dal
Pretore, merita pertanto di essere considerata ai fini del giudizio.
1.8 Stanti questi accertamenti, non può essere senz'altro condivisa la
decisione del Pretore di aderire all'opinione del perito giudiziario, e di
ridurre così del 10% la valutazione del valore del veicolo in fr. 115'000.--
per "mancanza di originalità" a seguito della trasformazione da
veicolo statunitense in europeo.
La
valutazione di base di fr. 115'000.-- appare per sua parte condivisibile: essa
è in linea con i prezzi praticati da rivenditori in Ticino, e trova riscontri
anche nei prezzi spuntati nel corso delle aste. E' vero che in alcuni casi sono
stati ottenuti ricavi anche sensibilmente superiori, ma si trattava di versioni
europee e di vetture originali in perfette condizioni ("OR+"). Non
può invece essere seguita la decisione di ridurre del 10% tale quotazione: si
ritiene infatti che della mancanza di originalità si sia già tenuto conto nella
valutazione in fr. 115'000.--, che altrimenti, ritenuti tutti gli elementi di
cui sopra, ed in particolare la concreta possibilità di ottenere cifre
superiori per vetture analoghe, avrebbe potuto essere più elevata, nell'ordine
di fr. 120'000.--/fr. 130'000.--, risultando in definitiva preferibili le
indicazioni di cui alla perizia __________ rispetto a quelle del perito
giudiziario.
- Risolta la questione del valore venale della vettura, l'appellante
contesta anche in questa sede di avere inteso accettare la condizione
particolare n. 245, che per il caso di furto pone a carico dell'assicurato una
franchigia di fr. 2'000.-- più il 20% della parte di danno eccedente tale
importo.
La
pattuizione dell'elevata franchigia per il caso di furto risulta manoscritta in
penna blu sull'originale della proposta d'assicurazione doc. 10 in termini
equivalenti a quelli di cui al formulario della convenuta recante la CPA 245
(doc. 14), non lontano dalla firma del proponente, che non può perciò non avere
preso visione dell'iscrizione "franchigia per furto 2000.- + 20% del
danno".
L'agente
generale della società convenuta __________ e l'impiegata __________ hanno
esplicitamente affermato che la pattuizione in questione è stata apposta sul
formulario prima che l'attore lo firmasse (teste __________) oppure che egli
era stato espressamente avvertito dell'inclusione di tale clausola nel
contratto d'assicurazione (teste __________).
A fronte
di queste evidenze, l'attore sostiene anche in questa sede (pag. 13, 14 e 15)
che la pattuizione sarebbe stata inserita nel testo della proposta a sua
insaputa, dopo che egli aveva sottoscritto il documento. L'argomentazione,
rimasta allo stadio di semplice parlato, è però destinata all'insuccesso in
assenza dello svolgimento delle procedure formali volte all'accertamento della
pretesa falsificazione del documento (procedura che l'attore aveva nondimeno
annunciato già nello scritto 16 agosto 1991, doc. CC) e della non verità delle
due deposizioni testimoniali, atteso che le prove di cui l'attore sospetta non
sono contraddittorie tra di loro ma formano al contrario un insieme coerente di
risultanze convergenti attestanti una circostanza -la volontà
dell'assicuratrice di limitare il danno in caso di furto di un'auto particolare
e ambita dai ladri- per nulla insolita ed anzi usuale nella prassi
assicurativa.
Non
essendo decisive, a fronte delle suddette evidenze, neppure le altre
argomentazioni dell'attore (violazione dell'obbligo di consegna del testo della
CPA, che non sussiste a fronte della trascrizione della clausola nella
proposta; asserita volontà dell'assicurato di estendere la precedente polizza
senza modificarne i termini, irrilevante a fronte della modifica da lui
accettata), se ne deve concludere per l'applicabilità della pattuizione
prevista nella proposta ai fini della liquidazione del sinistro in esame.
- Per calcolare il credito dell'attore occorre pertanto partire dai
fr. 115'000.-- di valore venale della vettura, da cui vanno dedotti fr.
2'000.-- di franchigia e il 20% sulla parte di danno di fr. 113'000.--, ossia
fr. 22'600.--.
Al totale
risultante di fr. 90'400.-- (pari a fr. 115'000.-- ./. fr. 2'000.-- ./. fr.
22'600.--) vanno ancora aggiunti fr. 2'000.-- per gli effetti personali e
dedotti i fr. 80'000.-- già pagati dalla convenuta, per il che il credito
dell'attore risulta ammontare a fr. 12'400.--.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, gli interessi moratori sull'intero credito
decorrono dal 14 maggio 1991, mentre priva di giustificazioni (e pertanto
irricevibile) risulta la richiesta di giudizio dell'attore volta
all'ottenimento di interessi a far tempo dal 7 agosto 1990.
Ne segue,
ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Spese,
tassa di giustizia e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 20 settembre 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9 luglio 1999 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente
accolta.
Di
conseguenza ____________________, è condannata a pagare a __________, fr.
12'400.-- oltre interessi al 5% dal 14 maggio 1991 al 13 luglio 1992 su fr.
92'400.--, e dal 14 maggio 1991 su fr. 12'400.--.
-
Invariato.
-
La
tassa di giustizia di complessivi di fr. 4’500.-- e le spese, da anticipare
dall’attore, restano a suo carico per 2/5, mentre per 3/5 sono a carico della
convenuta, che rifonderà all’attore fr. 2'500.-- per parte di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'450.--
b) spese fr.
50.--
T o t a l
e fr. 2'500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 6/7 e per 1/7 sono a
carico della convenuta, alla quale l'attore rifonderà fr. 1'800.-- per
ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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