AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1999.101
Data decisione, Autorità:
21.07.1999, IICCA
Incarto n.
12.99.00101
Lugano
21 luglio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa in procedura accelerata ex art. 85a LEF inc. DI.98.79
della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con petizione 5 febbraio
1998 da
__________ patr.
dall'avv. __________
contro
__________ patr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto l’accertamento dell’esistenza di dilazioni di pagamento
delle imposte comunali degli anni 1990, 1991 e 1992, debito estinguibile
mediante il pagamento di fr. 750.-- mensili e il conseguente annullamento
dell’esecuzione n. __________ dell’UE di Bellinzona, contro di lui promossa dal
convenuto;
Domande respinte
dal Pretore con sentenza 5 maggio 1999;
Appellante
l’attore, che con atto di appello del 17 maggio 1999 con richiesta di effetto
sospensivo chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di ammettere
l’azione;
Appello cui il
convenuto si oppone con osservazioni 15 giugno 1999;
Richiamato
il decreto 19 maggio 1999 del Presidente di questa Camera che ha accordato
effetto sospensivo al gravame;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Con
la petizione -fondata sull'art. 85a cpv. 1 LEF- l’attore chiede l’accertamento
dell’esistenza di una dilazione quo all’importo di cui all’esecuzione n.
__________ dell’UE di Bellinzona per fr. 27’844.15 oltre interessi, spiccata
nei suoi confronti dal convenuto per l’incasso delle imposte comunali degli
anni 1990, 1991 e 1992, e il conseguente annullamento dell’esecuzione.
Egli
sostiene che l’11 ottobre 1995 il convenuto gli avrebbe accordato una dilazione
per il pagamento delle imposte arretrate nella misura di fr. 750.-- mensili a
condizione che egli versasse un importo di fr. 5’000.--, accordo ribadito nel
dicembre del 1996, occasione in cui l’attore avrebbe pagato altri fr. 5’000.--.
Nell’aprile
1997 il convenuto avrebbe manifestato l’intenzione di recedere dall’accordo per
il motivo che l’attore ha ceduto alla moglie la proprietà dell’abitazione
coniugale, mentre nel luglio 1997, nelle more della verifica della sua
situazione nei confronti dell’AVS/AI, egli di comune intesa con il responsabile
dell’Ufficio esazione avrebbe sospeso i pagamenti, precisando tuttavia che essi
sarebbero ripresi, con un versamento unico dell’arretrato accumulato, non
appena conosciuta la decisione definitiva.
Avviando
la procedura esecutiva in data 3 dicembre 1997, il convenuto sarebbe in
sostanza venuto meno ai termini della dilazione concessa, ragione per cui si
giustificherebbe l’annullamento dell’esecuzione.
B. Il
convenuto ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità della petizione per il
motivo che l’esecuzione sarebbe stata arrestata dall’opposizione interposta
dall’attore al precetto esecutivo notificatogli.
Nel
merito il resistente ha eccepito l’inadempienza dell’attore ai termini
dell’accordo raggiunto, segnatamente sospendendo il pagamento di fr. 750.--
mensili, il che ne avrebbe comportato il decadimento e renderebbe più che
legittima la procedura esecutiva conseguentemente avviata.
C. Con
decreto 2 luglio 1998, rimasto inimpugnato, il Pretore ha respinto l’eccezione
di irricevibilità della petizione.
Con
la sentenza qui in esame il Pretore ha invece stabilito che la dilazione
accordata dal convenuto all’attore il 26 novembre 1996 (doc. C) sarebbe
decaduta il 14 luglio 1997 per unilaterale decisione dell’attore, comunicata
con lo scritto doc. D, ed ha pertanto respinto la petizione.
D. Con
l’appello l’attore postula la riforma del querelato giudizio chiedendo che sia
ammessa la petizione.
Contrariamente
a quanto ritenuto dal Pretore, egli avrebbe dichiarato la sospensione dei
pagamenti conoscendo -ed anzi proprio in risposta ad essa- l’illegittima presa
di posizione 8 luglio 1997 del convenuto, che contravvenendo ai termini della
dilazione aveva unilateralmente avanzato nuove pretese. La decisione sarebbe
inoltre stata causata dalla situazione personale dell’attore in relazione ai
problemi sorti con la sua rendita AI, e sarebbe stata approvata dall’autorità
cantonale con decisione vincolante anche per il comune convenuto.
E. Delle
osservazioni all’appello 15 giugno 1999 del resistente, che ne chiede la
reiezione protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto
- Con
decisione incidentale 2 luglio 1998 il Pretore ha respinto l'eccezione di irricevibilità
dell'azione formulata dal Comune convenuto. In quell'occasione egli ha
correttamente considerato prematura l'introduzione della causa, dal momento che
l'istante aveva tempestivamente sollevato opposizione al precetto esecutivo: in
tal modo veniva a mancare il presupposto dell'esistenza di un precetto divenuto
esecutivo (DTF 125 III 149). Sennonché, quel medesimo presupposto
sarebbe stato dato verosimilmente entro breve tempo poiché l'istanza di rigetto
dell'opposizione promossa dal Comune era stata accolta in data 3 giugno 1998 e
la prossima decisione dell'autorità d'appello ne avrebbe verosimilmente sancito
la crescita in giudicato. Per evitare all'attore di dover riproporre la stessa
causa, ossia in virtù del principio dell'economia processuale, il Pretore ha
sospeso la trattazione della vertenza fino alla conclusione della procedura
sommaria di rigetto dell'opposizione.
Orbene,
procedendo in virtù dell'art. 87 CPC all'applicazione d'ufficio del diritto
federale, v'è invero da chiedersi se tale decisione possa essere condivisa. Nel
caso di specie essa almeno non sembra aver compromesso gli interessi di nessuna
delle parti, tant'è che -come già detto- la pronuncia 2 luglio 1998 è rimasta inimpugnata;
e anche in questa sede le parti si limitano a dibattere sul merito della lite.
- Punto
di questione è perciò unicamente la questione a sapere se la sospensione dei
pagamenti attuata dall’attore a partire dal luglio del 1997 abbia o meno
comportato la decadenza dell’accordo di dilazione.
2.1 L’attore
sostiene la tesi secondo cui la sospensione dei pagamenti sarebbe stata
concordata con l’Autorità cantonale (appello, pag. 5), e meglio con l’Ufficio
esazione, con effetto vincolante anche per il Comune, visto che l’accordo venuto
in essere tra le parti qui in causa (doc. C) avrebbe fatto riferimento a quello
pattuito dall’attore con detta autorità cantonale, e questo anche in caso di
modifica di tali accordi.
Il
procedente non ha però comprovato l’esistenza dell’asserito accordo con
l’Ufficio esazione sulla sospensione di pagamenti: il capo dell’Ufficio
esazione signor __________ non lo menziona, e non sa pertanto spiegare la
ragione della sospensione del pagamenti da parte dell’attore (“Non so per quale
motivo l’attore in seguito non abbia più mantenuto l’accordo con il Cantone.
Faccio l’ipotesi che ciò sia avvenuto a seguito di divergenze sorte con il
Comune di __________ il quale pretendeva dall’attore il pagamento di una somma
mensile superiore a quella precedentemente pattuita con il Cantone ... E’
verosimile che l’interruzione dei pagamenti sia da mettere in relazione con il
contenuto dello scritto 14 luglio 1997 doc. D”). Mancando la prova
dell’esistenza del preteso accordo, non vi è motivo di risolvere il quesito a sapere
se esso sarebbe stato vincolante anche per il Comune convenuto.
2.2 Un
ulteriore argomento dell’attore a sostegno della legittimità della sospensione
dei pagamenti è quello legato alle incertezze venutesi a creare in relazione
alla corresponsione della sua rendita AI, ma l’argomentazione è a prima vista
manifestamente contraddittoria e irrilevante se si pensa che lo stesso attore,
sia pure con riferimento alla questione della donazione immobiliare in favore
della moglie, ha esplicitamente sostenuto che gli accordi “furono conclusi
senza alcun riferimento alla situazione patrimoniale dell’appellante” (appello,
punto 2, pag. 3), ossia “indipendentemente dalla situazione finanziaria
dell’appellante” (punto 5, pag. 6). Se ciò deve valere per ritenere irrilevante
l’avvenuta donazione immobiliare effettuata dall’attore, è pacifico che a
questo punto è irrilevante anche la paventata -ma comunque per quanto risulta
mai verificatasi- soppressione o riduzione della rendita sua AI.
2.3 L’attore,
senza spiegare come avrebbe fatto a conoscere a quel momento i termini della
lettera 8 luglio 1997 del Comune (doc. D) senza avere ritirato la raccomandata,
afferma infine che la sospensione dei pagamenti costituirebbe “l’inevitabile
presa di posizione che il debitore dovette adottare a motivo dell’atteggiamento
anticontrattuale del Comune” (appello, pag. 5).
Si
tratta anche in questo caso di un’argomentazione infondata: l’asserita
incongruenza del comportamento del convenuto comportava infatti la pacifica
sussistenza dell’accordo esistente nei termini precedenti, ai quali l’attore
avrebbe perciò dovuto continuare ad attenersi, senza dovere per questo temere
un’accusa di inadempienza alle nuove condizioni che il Comune ha
unilateralmente tentato di porre.
Sospendendo
i pagamenti, non importa se in risposta allo scritto 8 luglio 1997 del Comune
oppure no, egli si è invece messo dalla parte del torto, ed ha per primo
disatteso gli accordi esistenti, il che, come rettamente stabilito dal Pretore,
comporta la decadenza della dilazione.
- Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in
ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, visti gli art. 85a LEF, 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
17 maggio 1999 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
Totale fr.
500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster