AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.99
Data decisione, Autorità:
01.10.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00099
Lugano
1° ottobre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.71 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione 29 gennaio 1996 da
rappr.
dall'avv. __________
Contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 24’503.50
oltre accessori a titolo di mercede dell’appaltatrice;
Domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 18 marzo 1998 ha accolto per fr. 23’703.50 oltre
interessi;
Appellante
il convenuto, che con atto di appello del 23 aprile 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 13 maggio 1998 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione l’attrice sostiene di essere stata incaricata dal convenuto di
eseguire i lavori di modifica della rampa d’accesso alla casa di cui al fondo
n. __________ di __________ progettati per conto dell’attore dall’arch. __________
e volti a diminuirne la pendenza, così che la di lui vettura BMW serie 7 IL
transitandovi non toccasse il suolo con il fondo.
Ad
opera eseguita, in fedele esecuzione del progetto, il convenuto si sarebbe
lamentato di non potere transitare con la vettura in questione per la larghezza
ridotta della rampa.
Avendo
l’attrice lavorato ad opera d’arte secondo le direttive ricevute, le sarebbe
dovuto il saldo della mercede contrattuale di fr. 24’503.50 oltre interessi,
somma oggetto della presente causa.
B. Nella
risposta del 22 maggio 1996 il convenuto si è opposto alla petizione
contestando l’esecuzione dell’opera, atteso che la rampa avrebbe una pendenza
tanto forte da renderla inagibile. Sarebbe perciò pacifica la responsabilità
dell’attrice, che avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguire l’opera difettosa. In
ogni caso l’attrice, che avrebbe fatturato fr. 75’248.10 a fronte di una
mercede contrattuale di fr. 50’744.60, non avrebbe eseguito tutti i lavori da
lei fatturati, né sarebbe stato validamente deliberato alcun lavoro
supplementare, così che essa nulla più potrebbe pretendere.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un
contratto di appalto in cui la mercede è stata determinata solo in via
approssimativa, ha riconosciuto l’esistenza di gravi difetti della rampa, che
non sarebbe atta allo scopo per il quale è stata costruita.
Di
questo non sarebbe tuttavia responsabile l’attrice, che non avrebbe commesso
alcun errore nella fase esecutiva ad eccezione della mancata sigillatura dei
giunti, così che le sarebbe dovuto il saldo della richiesta mercede nella
misura di fr. 23’703.50 oltre interessi.
D. Con
l’appello il convenuto postula la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione.
Il
contratto di appalto doc. A, con cui sarebbero state superate eventuali
divergenti pattuizioni, avrebbe previsto una mercede complessiva di fr.
50’744.60 con la pattuizione di prezzi fissi, importo già pagato dal convenuto
che perciò già solo per questo motivo nulla più dovrebbe all’attrice, atteso
che un’eventuale sua pretesa supplementare avrebbe dovuto fondarsi sui prezzi
unitari posti alla base del contratto doc. A, il che però non è stato.
Oltre
a ciò, non si potrebbe ammettere che il convenuto è stato vincolato dal
progettista e direttore dei lavori quo alla richiesta di opere supplementari,
non possedendo l’arch. __________ la facoltà di rappresentarlo a tal fine. La
pretesa di causa dovrebbe per questo motivo ridursi di almeno fr. 17’551.80,
pari al valore delle opere supplementari.
E. Delle
osservazioni 13 maggio 1998 dell’attrice, che chiede la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
-
In
linea di principio, chi, come l’attrice, procede per ottenere l’adempimento di
una pretesa contrattuale è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di
dimostrare l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua
pretesa (da ultimo: II CCA 22 luglio 1998 in re B./F. SA).
-
Una
delle censure dell’appellante al giudizio pretorile concerne proprio
l’esistenza del consenso contrattuale, sostenendo il ricorrente che
l’architetto -progettista e direttore dei lavori- da lui designato, non avrebbe
avuto la facoltà di vincolarlo validamente con l’ordinazione di lavori
supplementari.
2.1 Le
premesse della rappresentanza diretta ex art. 32 cpv. 1 CO sono due: una
procura del rappresentato al rappresentante e l’agire del rappresentante in
nome del rappresentato (Zäch, Berner Kommentar, n. 2 e segg. ad art. 32
CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 149 e
segg.; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil del Schweizerischen Obligationenrechts,
3. edizione, vol. 1, pag. 348 e 349).
La
facoltà dell’architetto direttore dei lavori di rappresentare il committente
nella conclusione di contratti con gli artigiani soggiace evidentemente
anch’essa alle predette regole (II CCA 22 settembre 1997 in re C./C., 5
luglio 1994 in re G. SA/B., 12 febbraio 1993 in re F.T. SA/arch. D.G.).
Per
ciò che concerne il requisito dell’agire in nome di una terza persona vi è però
la presunzione naturale dell’agire dell’architetto a nome del committente se le
sue manifestazioni di volontà avvengono nell’ambito di un contratto di appalto
già esistente tra il committente e l’appaltatore (II CCA citate; Schwager,
Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht,
3. edizione, 1995, n. 799; Semjud. 1988, pag. 26 e segg.).
Per
quanto attiene invece all’estensione delle facoltà conferite dal committente
dell’opera all’architetto, la necessaria conseguenza dell’applicabilità dei
principi generali della rappresentanza è quella che esse si determinano sulla
base del contenuto del contratto tra il committente e l’architetto (Schwager,
opera citata, n. 804-807, 838). Non può quindi essere ammessa a priori la
facoltà di rappresentanza dell’architetto per compiti esulanti dal contenuto
precipuo dei compiti assegnatigli dal mandante (di regola progettazione e/o
direzione dei lavori), ed è perciò con cautela, in base al contenuto concreto
del loro contratto, che si può ammettere la facoltà per l’architetto di
contrattare con gli appaltatori in nome e per conto del suo mandante (Schwager,
opera citata, n. 823, 841) oppure, in quest’ambito, anche solo di chiedere
l’esecuzione di lavori supplementari (Schwager, opera citata, n. 842).
D’altro
canto vale comunque la regola generale per cui la procura al rappresentante non
deve necessariamente essere esplicita, ma può al contrario venire conferita in
qualsiasi forma (DTF 99 II 159), anche solo tollerando consapevolmente
che esso si comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.).
Inoltre,
se il rappresentante agisce senza procura il rappresentato, ancorché non vincolato,
ha però la possibilità di ratificare il negozio giuridico (art. 38 cpv. 1 CO; Zäch,
opera citata, n. 33 ad art. 38 CO; Guhl, opera citata, pag. 156 e 157; Von
Thur/Peter, opera citata, pag. 400), il che può nuovamente avvenire in
forma tacita ed essere deducibile dalle circostanze (Zäch, opera citata,
n. 53-55 ad art. 38 CO).
2.2 Nel
caso di specie il teste arch. __________ che non è parte in questa procedura e
la cui deposizione, contrariamente all’opinione dell’appellante, oltre che
formalmente ammissibile, appare lucida e coerente- ha riferito sul contenuto e
la natura dei suoi rapporti con il mandante.
Risulta
così che tali rapporti erano -dal profilo economico- riassunti in un
preventivo, ammesso agli atti come doc. Z, che indica un importo globale di fr.
98’500.--, dal che (doc. Z, pag. 1), tolti i costi per arredamento e i “costi
secondari” (cioè gli onorari del progettista e del geometra), si deduce
l’esistenza, del contesto del rapporto tra il mandante e l’architetto, della
disponibilità ad una spesa per l’opera in questione di fr. 75’300.--importo
fino a concorrenza del quale va perciò presunta l’esistenza della facoltà
dell’architetto di operare con il consenso del mandante.
Con
questa premessa, vanno sicuramente disattese le obiezioni del convenuto
relative ai lavori di pavimentazione, trattandosi di opera esplicitamente
contemplata da detto preventivo, di modo che il direttore dei lavori ben poteva
deliberarne l’esecuzione all’attrice con effetto vincolante per il convenuto.
Quo
alle altre opere esulanti dal preventivo della ditta attrice, il teste ne
quantifica il valore in fr. 11’000.--, con ammissione che vincola il
committente e costituisce prova dell’ammontare della mercede dell’appaltatrice
per tali opere (II CCA 21 marzo 1997 in re I. SA/E. SA, 15 maggio 1996
in re P./W., 26 aprile 1996 in re P./H.), e riferisce essersi trattato di
lavori rivelatisi necessari durante l’esecuzione dell’opera, ossia degli
imprevisti, quali la sistemazione dell’alimentazione dell’acqua, la muratura del
pluviale, il recupero degli spazi vuoti, la sostituzione della canalizzazione
esistente.
Data
la natura di queste opere, non si può affermare che sia trattato di vere e
proprie opere supplementari -ovvero di lavori esclusi dal contratto iniziale e
volti al conseguimento di un’opera differente e più onerosa di quella
originariamente prevista- ma è invece vero che le contingenze emerse durante
l’esecuzione dell’opera prevista ne hanno resa più gravosa la realizzazione,
imponendo dei provvedimenti atti all’eliminazione degli imprevisti, il cui
costo si è ripercosso su quello dell’opera.
Se
ne deduce che il direttore dei lavori era sicuramente autorizzato alla loro
delibera in nome e per conto del convenuto, e questo sia nell’ambito del
rapporto contrattuale esistente tra loro, ma -data la natura di questi lavori-anche
nella diversa prospettiva di una gestione d’affari senza mandato (art. 422 CO).
A
questo convincimento concorrono inoltre il fatto che non è stato
significativamente ecceduto il budget globale di cui al doc. Z, ed inoltre la
circostanza per cui nella corrispondenza preprocessuale mai si è accennato alla
questione della mancanza di potere di rappresentanza dell’architetto (medesima
situazione in: II CCA 26 giugno 1996 in re O. SA/M.), con il che
l’eccezione del convenuto si rivela in definitiva pretestuosa.
- Il
convenuto con l’appello (pag. 10) rinuncia esplicitamente a sollevare
nuovamente nei confronti dell’attrice la questione della difettosità della
rampa, così che deve valere per acquisita la decisione del Pretore di ritenere
la procedente esente da responsabilità a questo proposito.
L’appello
è perciò per il resto interamente incentrato sulla questione della congruità
della mercede richiesta dall’appaltatrice.
3.1 A
questo proposito il convenuto adduce ripetutamente il fatto che il contratto
d’appalto avrebbe previsto dei “prezzi fissi”, ma nondimeno osserva,
correttamente, che tale indicazione non permetterebbe di concludere per la
pattuizione di una mercede forfetaria ai sensi dell’art. 373 CO (punto 3.2.1,
pag. 13).
La
precisazione del convenuto non è priva di rilevanza: non esistendo altre
alternative nel nostro ordinamento legale, dalla mancata pattuizione di una
mercede a corpo discende necessariamente l’applicabilità della norma
dispositiva dell’art. 374 CO, con la conseguenza che la mercede è da
determinare in base al valore del lavoro e del materiale (per tante: II CCA
18 giugno 1996 in re S./B.).
3.2 Delle
due eventualità previste dall’art. 374 CO, nel caso di specie ricorre quella in
cui le parti hanno preventivamente stabilito la mercede in via approssimativa;
così è infatti da qualificare l’indicazione nel contratto di appalto (doc. A,
pag. 1) di un importo di delibera di fr. 50’774.60, al quale vanno aggiunti fr.
1’035.10, pari al 2% dell’importo dell’offerta, corrispondenti allo sconto
promesso per il caso, non verificatosi, di pagamento entro 30 giorni (doc. A,
pag. 1 e ultima pagina), per un totale di fr. 51’809.70.
Non
è controverso che l’attrice per le prestazioni eseguite con riferimento alla
rampa d’accesso litigiosa ha fatturato complessivi fr. 75’737.40 (doc. Q, R, S,
T; appello, punto 1.5, pag. 4) ma, come si è detto (consid. 2.2), l’importo di
fr. 6’551.80 di cui alla fattura doc. T relativo alle opere di pavimentazione e
ulteriori fr. 11’000.-- per interventi imprevisti non devono essere computati
sull’importo del consuntivo nell’ottica della valutazione del rispetto del
preventivo, dal che la constatazione che il consuntivo per le opere
originariamente previste nel contratto doc. A è in realtà di fr. 58’185.60.
Il
raffronto dei due importi evidenzia un superamento del preventivo di fr.
6’375.90, pari al 12.30% dell’importo di delibera maggiorato dello sconto al
quale il committente non ha diritto.
Non
essendoci motivo per accordare all’appaltatrice un margine di tolleranza
superiore a quello del 10%, dovendosi per il resto ritenere ecceduto in maniera
sproporzionata il computo approssimativo di cui al contratto doc. A, la
conseguenza, prevista dall’art. 375 cpv. 2 CO, è quella della riduzione
proporzionale della mercede nella misura del 50% del sorpasso ingiustificato (Gauch,
Der Werkvertrag, 4. edizione, 1996, n. 979 e 980), pari (arrotondando) a fr.
600.--.
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza, ritenuto che il più
che limitato grado di accoglimento del gravame giustifica di non modificare il
riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore e di accollare
all’appellante l’intero costo di questa procedura (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
23 aprile 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 18 marzo 1998 della Pretura del
distretto di Lugano, sezione 6, è riformato nel modo seguente:
- La
petizione è parzialmente accolta e di conseguenza è fatto obbligo al signor
__________, di versare alla Ing. __________, fr. 23’103.50 oltre interessi al
5% dal 1° febbraio 1996.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr.
20.--
T
o t a l e fr.
800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Il convenuto rifonderà
all’attrice fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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