AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.9
Data decisione, Autorità:
12.05.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00009
Lugano
12 maggio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa per mercedi e salari CL.96.153 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
promossa con ..... da
__________ rappr. dall'avv. __________ o
contro
__________,
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10’173.85
oltre interessi;
Domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il
Pretore con sentenza 29 dicembre 1997 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 9 gennaio 1998 chiede in via
principale l’annullamento della sentenza e il rinvio degli atti al Pretore per
un nuovo giudizio previa l’assunzione delle prove indebitamente rifiutate, e in
via subordinata la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere
l’istanza limitatamente a fr. 4’646.15 oltre interessi;
Mentre
l’istante con osservazioni 19 gennaio 1998 chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. La
convenuta in data 18 gennaio 1993 ha proceduto al licenziamento in tronco di
__________.
Questi
il 30 aprile si è rivolto alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’898.-- a seguito
dell’ingiustificato licenziamento, pretesa ammessa per fr. 14’820.-- oltre
interessi con giudizio del 22 febbraio 1995.
Questa
Camera il 12 maggio 1995 ha accolto l’appello della convenuta e riformato il
giudizio impugnato nel senso della reiezione dell’istanza, rilevando, a titolo abbondanziale,
che quand’anche il licenziamento fosse stato ingiustificato l’istante avrebbe
avuto diritto unicamente a fr. 4’646.15 oltre interessi, avendogli la Cassa
disoccupazione già versato fr. 10’173.85, somma per la quale egli non era più
legittimato a procedere in virtù della cessione legale di cui all’art. 29 cpv.
2 LADI.
La
I Corte civile del Tribunale federale il 20 febbraio 1996 ha riformato il
giudizio cantonale statuendo definitivamente l’illegittimità del licenziamento
in tronco e ha di conseguenza condannato la convenuta al pagamento di soli fr.
4’646.15 oltre interessi in conseguenza dell’accertamento della Corte cantonale
dell’avvenuta cessione legale della pretesa all’assicurazione sociale.
B. Con
l’istanza in rassegna la Cassa di disoccupazione __________, cessionaria legale
ex art. 29 cpv. 2 LADI della pretesa di __________, procede nei confronti della
convenuta per l’incasso dei fr. 10’173.85 oltre interessi erogati al proprio
affiliato.
All’udienza
di discussione del 19 novembre 1997 la convenuta si è opposta all’istanza,
eccependo preliminarmente l’inapplicabilità della procedura speciale ex art.
416 e segg. CPC, e sostenendo che la sentenza dell’Alta Corte avrebbe
unicamente accertato l’esistenza di un credito dell’__________ di fr. 4’646.15,
ma non anche quella del credito dedotto in causa -contestato per l’esistenza di
contropretese della convenuta nei confronti dell’ex dipendente- e comunque che
essa non avrebbe forza di cosa giudicata anche per le parti ora in causa.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che dopo la pronuncia del
Tribunale federale non vi sia più spazio per la convenuta per sollevare
contestazioni circa l’esistenza e l’ammontare della pretesa dedotta in causa,
che è di conseguenza stata interamente ammessa.
D. Con
l’appello la convenuta, dopo avere ribadito l’eccezione di inapplicabilità
della procedura speciale in materia di contratto di lavoro, ha contestato che
le precedenti procedure abbiano stabilito in maniera vincolante per la
convenuta l’esistenza di un credito dell’istante. A torto sarebbe inoltre stata
ritenuta la perenzione delle pretese risarcitorie della convenuta, e di
conseguenza vi sarebbe stata violazione del suo diritto ad essere sentita per
esserle stata preclusa la possibilità di fornire le prove tendenti
all’accertamento dell’asserito danno.
E. Delle
osservazioni della resistente, che conclude per la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
convenuta ripropone anche in questa sede l’eccezione di annullabilità della
sentenza impugnata per il motivo che la causa non avrebbe dovuto svolgersi
secondo la procedura speciale di cui agli art. 404 e segg. CPC, ma secondo la
procedura ordinaria, non trattandosi di vertenza opponente un lavoratore a un
datore di lavoro.
A
torto.
Questa
Camera ha infatti già avuto modo di stabilire nella sentenza pubblicata in Rep.
1994, pag. 388, per un caso di cessione che la gratuità della procedura non
dipende dalla qualità delle parti in causa, ma dalla natura della pretesa, che
deve derivare dal rapporto di lavoro.
Questo
principio comporta evidentemente per il cessionario anche il diritto medesimo
alla procedura speciale e gratuita, e non solo all’esenzione dalla tassa di
giustizia e dalle spese, con il che quanto stabilito nella predetta sentenza
deve senz’altro essere confermato anche alla luce della citazione
dell’appellante di quanto affermato da Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2
ad art. 343 CO.
Abbondanzialmente
si rileva che quand’anche la procedura speciale fosse stata adottata a torto,
la conseguenza non sarebbe comunque quella postulata dell’annullabilità della
sentenza, non potendosi affermare che l’uso della procedura speciale abbia
cagionato particolare pregiudizio alle parti, ed in alcun caso un pregiudizio
tale da potere essere sanato unicamente con l’annullamento della sentenza (art.
143 cpv. 1 CPC).
- L’appellante
contesta poi la decisione pretorile nella misura in cui essa in base alle
precedenti decisioni giudiziarie in re __________ riconosce, ed addirittura
considera inoppugnabile, l’esistenza di un credito dell’istante di fr.
10’173,85 oltre accessori nei confronti della convenuta.
2.1 Da
un profilo rigorosamente formale le obiezioni della convenuta sono fondate nella
limitata misura in cui le va dato atto che non esiste un dispositivo di
sentenza esplicante nei suoi confronti forza di cosa giudicata che stabilisca
l’esistenza del credito vantato in causa.
A
maggior ragione, ma sempre dal profilo formale, essendo la forza di cosa
giudicata limitata ad un eventuale dispositivo di sentenza, è altresì pacifico
che alla convenuta deve essere riconosciuto il diritto di riproporre anche nei
confronti della qui istante l’eccezione di compensazione relativa alle pretese
inadempienze contrattuali del suo ex dipendente __________ (II CCA 21
luglio 1994 in re F. e llcc/S. e llcc., 17 giugno 1994 in re F./C. e llcc.),
così come ogni altra atta a dimostrare l’inesistenza del credito.
2.2 Nel
merito le contestazioni della resistente sono invece solo in parte provviste di
buon diritto.
2.2.1 E’
in effetti innegabile, a dispetto dell’affermazione del contrario da parte
della convenuta, che la procedura avviata da __________ nei suoi confronti,
richiamata nella presente procedura e i cui atti sono perciò atti di questa
causa, ha condotto all’accertamento dell’esistenza di un credito derivante dal
rapporto di lavoro di complessivi fr. 14’820.-- oltre interessi, di cui fr.
4’646.15 spettanti al dipendente, e fr. 10’173.85 spettanti all’istante quale
cessionaria legale di tale parte della pretesa ex art. 29 cpv. 2 LADI (II
CCA 12 maggio 1995, consid. 5; ICCTF 20 febbraio 1996, consid. 3).
Anche
se, come si è detto, le motivazioni e i dispositivi di questi giudizi non sono
direttamente opponibili alla convenuta in questa procedura, gli accertamenti e
le considerazioni ivi esposte rappresentano nondimeno, in quanto riguardanti la
medesima fattispecie costitutiva del credito, un mezzo di prova di accresciuta
rilevanza, a fronte del quale l’esistenza del credito deve essere presunta,
così che spetta semmai alla resistente di fornire la prova della sua
inesistenza (II CCA 15 aprile 1998 in re G./M.).
2.2.2 Tale
prova riesce alla convenuta allorché invoca la circostanza -trascurata nei precedenti
giudizi in conseguenza della mancata esplicita contestazione della pretesa da
parte della convenuta- secondo cui __________ in virtù del contratto collettivo
a lui applicabile (doc. 7 dell’incarto richiamato, punti 58.4 e 65.1)
beneficiava di un periodo di disdetta di soli due mesi, e non di tre come
sarebbe stato il caso in applicazione dell’art. 335c cpv. 1 CO, ritenuto dal
Pretore (consid. 5, pag. 4).
- Proprio
in prospettiva della dimostrazione dell’inesistenza della pretesa dedotta in
causa, la parte convenuta lamenta una violazione del suo diritto di essere
sentita, conseguente al rifiuto del Pretore di assumere le deposizioni dei
testi __________ e __________ con i quali essa intendeva fornire la prova della
propria pretesa compensatoria, consistente nel diritto al risarcimento del
danni causati dall’__________ con il proprio comportamento.
3.1 La
ricorrente, come si deduce da quanto esposto al consid. 2.1, è nuovamente nel
giusto laddove sostiene in astratto il suo diritto ad essere sentita in
relazione a circostanze che, contrariamente all’opinione del Pretore, non sono
a priori destituite di rilevanza ai fini del presente giudizio.
3.2 In
concreto il rifiuto dell’assunzione delle richieste prove testimoniali è invece
condivisibile.
In
primo luogo va in effetti rilevato che la stessa convenuta all’udienza di
discussione si è dilungata sui motivi della ricevibilità formale della pretesa risarcitoria
ma -contrariamente a quanto aveva fatto nella procedura avviata dal dipendente
(cfr. riassunto scritto, punto 3, pag. 3 del verbale)- non ha saputo formularla
e quantificarla con chiarezza nei termini che avrebbero dovuto essere
confermati dai pretesi testimoni, né ha esplicitamente addotto con chiarezza le
circostanze di fatto sulle quali questi avrebbero dovuto deporre.
Inoltre,
e la circostanza non è di secondaria importanza, va rammentato che le
deposizioni di quei testimoni sono già state assunte nella procedura avviata dall’__________,
e per effetto del richiamo di quell’incarto costituiscono quindi un atto di
questo processo.
In
simili circostanze l’obbligo della convenuta di addurre con precisione i fatti
che i testimoni avrebbero dovuto confermare risulta evidentemente accresciuto,
potendosi pretendere che essa avesse ad addurre e specificare delle circostanze
di fatto rilevanti sulle quali i testi non erano stati interrogati nel primo
processo -nel quale era pure stata addotta la tesi dell’esistenza di un danno
causato dal dipendente- e sulle quali li si voleva sentire ora.
In
difetto di tale precisa adduzione di nuove e rilevanti circostanze da
sottoporre ai testi, la richiesta della ripetizione della loro escussione si
riduce ad un mero formalismo, suscettibile di protrarre nel tempo la causa ma
non per questo meritevole di protezione, neppure sotto l’egida del pur
importante diritto di essere sentiti in giudizio.
- In
definitiva, il credito di __________ per il risarcimento di salari e
tredicesima mensilità del periodo di disdetta, calcolato sulla base di fr.
4’560.-- lordi mensili, ammonta a complessivi fr. 9’880.-- (fr. 9’120.-- per
due mensilità di salario e fr. 760.-- di quota parte della tredicesima
mensilità) al lordo degli oneri sociali.
Avendo
la convenuta già corrisposto all’__________ fr. 4’646.15 lordi, l’istante può
al massimo essere creditrice del residuo di fr. 5’233.85 lordi oltre interessi
al 5% dal 19 maggio 1995.
Ne consegue il parziale accoglimento del
gravame.
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello
9 gennaio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 29 dicembre 1997 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
- L’istanza è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare a __________, fr. 5’233.85 al lordo degli oneri sociali
oltre interessi al 5% dal 19 maggio 1995.
- Non
si prelevano tasse né spese, compensate le ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello, compensate le
ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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