AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.60
Data decisione, Autorità:
09.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00060
Lugano
9 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura accelerata -inc. no. OA.97.00244 (già
57/1997) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con
petizione 8 aprile 1997 da
contro
(rappr.
__________ __________)
chiedente
lo stralcio dall’elenco oneri 26 giugno 1996 relativo alla part. no. __________
di __________, di proprietà della __________, dei crediti al beneficio
dell’ipoteca legale vantati dallo Stato del Cantone Ticino per imposte
cantonali relative agli anni 1992-1996 pari a complessivi fr. 69’679.05;
domande
avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e sulle
quali il Pretore con sentenza 24 febbraio 1998 si è così pronunciato:
- La petizione
è parzialmente accolta.
§ L’elenco
oneri 26 giugno 1996 concernente il mappale no. __________ di __________ è
modificato al suo punto 1 come segue:
IC
1992 fr. 6’823.50
interessi fr. 3’171.30
IC
1993 fr. 6’823.50
interessi fr. 1’222.40
IC
1994 fr. 16’229.95
interessi
fr. 726.60
IC
1995 fr. 12’261.50
interessi fr. 314.90
IC
1996 fr. 15’524.30
interessi
fr. 20.75
per
complessivi fr. 63’118.80
- La tassa di
giustizia in fr. 1’300.– e le spese in fr. 87.– sono a carico per fr. 140.– del
convenuto e per il resto dell’istante, con l’obbligo di quest’ultima di
rifondere alla controparte fr. 800.– a titolo di ripetibili.
Appellante
l’attrice, con atto di appello 6 marzo 1998, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di stralciare dall’elenco oneri tutti i crediti insinuati
dal convenuto con protesta di spese e di ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
parte convenuta con osservazioni 3 aprile 1998 ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
della procedura di realizzazione della part. n. __________ __________, di
proprietà della __________, __________, la __________ ha notificato all’UEF di
Lugano un credito di complessivi fr. 3’518’122.25 garantito da tre cartelle
ipotecarie con un valore nominale di fr. 2’800’000.– gravanti tale particella
in IV, V e VI rango. A sua volta, lo Stato del Cantone Ticino nella medesima
procedura ha insinuato tutta una serie di crediti per imposte cantonali, a suo
dire al beneficio dell’ipoteca legale di cui all’art. 836 CCS, 183 LAC e 229 vLT,
per complessivi fr. 69’679.05.
Tutti
questi crediti, insieme ad altri, sono stati iscritti dall’UEF di Lugano
nell’elenco oneri 26 giugno 1996.
B. Ritenendo
ingiustificata l’iscrizione nell’elenco oneri dei crediti insinuati dallo Stato
del Cantone Ticino, l’8 aprile 1997 __________ ha avviato nei confronti di
quest’ultimo un’azione di contestazione dell’elenco oneri ex art. 140 LEF, con
l’obiettivo di far depennare i relativi crediti.
In
particolare, con la petizione l’attrice ha contestato che i crediti d’imposta
insinuati dal convenuto potessero essere posti al beneficio dell’ipoteca
legale: lo Stato non aveva infatti prodotto le decisioni definitive di
tassazione, che erano la premessa per la validità dell’ipoteca legale, né
tantomeno i conteggi dell’ipoteca legale allestiti in forza dell’art. 229 vLT (art.
253 LT); non era oltretutto provato che i crediti vantati dall’ente pubblico,
definiti genericamente “imposte cantonali”, avessero una relazione particolare
con il fondo; contestati erano infine anche l’esistenza, l’ammontare e
l’esigibilità delle pretese fiscali.
C. Lo
Stato del Cantone Ticino, dopo aver preliminarmente ridotto di fr. 953.– i
suoi crediti, si è opposto alla petizione, reputando che i crediti per imposte
insinuati (imposta immobiliare 1992-1996 e imposta sull’utile 1994-1996)
beneficiavano dell’ipoteca legale.
D. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore, in parziale accoglimento della petizione,
ha modificato l’elenco oneri riducendo a fr. 63’118.80 il credito fiscale a
favore dell’ente pubblico convenuto al beneficio dell’ipoteca legale.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto preso atto che in base alla
giurisprudenza del Tribunale di appello egli era formalmente e materialmente
competente a statuire su un contenzioso, come quello in esame, di carattere
fiscale, nell’ambito di un’azione di contestazione dell’elenco oneri. Appurato
che le imposte immobiliari e quelle sull’utile delle persone giuridiche
potevano di principio beneficiare dell’ipoteca legale e che i crediti d’imposta
rispettivamente il diritto ad un eventuale pegno legale sorgevano già nel
momento in cui si verificavano i presupposti oggettivi e soggettivi
dell’imposizione indipendentemente dalla presenza di una tassazione definitiva,
egli ha concluso per la sostanziale legittimità dell’insinuazione operata
dall’ente pubblico: quanto all’ammontare dei crediti, mentre l’imposta
immobiliare, dovuta annualmente in ragione dello 0.3% del valore di stima
dell’immobile (art. 98 LT), ammontava a fr. 6’823.50 per anno (per 4 anni:
1992-1996), l’imposta sull’utile dovuta da __________ ritenuto un utile nel
1994 di fr. 78’387.20, nel 1995 di fr. 45’316.60 e nel 1996 di fr. 72’506.75, è
stata determinata rispettivamente in fr. 9’406.45 nel 1994, in fr. 5’438.– nel
1995 e in fr. 8’700.80 nel 1996. Sommati gli interessi su tali importi, il
credito a favore dell’ente pubblico si fissava in fr. 63’118.80.
E. Con
l’appello l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
stralciare dall’elenco oneri tutti i crediti insinuati dal convenuto con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante
contesta anche in questa sede, come già davanti al Pretore, che i crediti
d’imposta insinuati dal convenuto possano essere posti al beneficio
dell’ipoteca legale: essa sottolinea nuovamente l’assenza di tassazioni
definitive, a suo dire indispensabili per potersi ammettere un eventuale pegno
legale, rispettivamente dei conteggi dell’ipoteca legale; esclude inoltre che
l’imposta sugli utili di una società immobiliare possa avere una relazione
particolare con il fondo e perciò beneficiare dell’ipoteca legale; contesta in
via abbondanziale di essere debitrice dell’imposta sull’utile 1995-1996
complessivamente di fr. 16’423.50, rilevando che l’ente pubblico allorché aveva
insinuato tali crediti non aveva ancora determinato la base di calcolo per
quell’imposta.
F. Delle
osservazioni di parte convenuta con cui si postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto: 1. La
petizione che qui ci occupa è stata avviata l’8 aprile 1997, poco prima che questa
Camera, con sentenze 28 aprile 1997, avesse -nuovamente- l’occasione di pronunciarsi
in modo approfondito sulla problematica delle ipoteche legali fiscali
nell’ambito di una contestazione dell’elenco oneri.
Le
considerazioni esposte a quel momento, riassunte al prossimo considerando,
possono in buona parte essere riprese anche in questo caso.
- L'art.
836 CCS stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per
i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale
per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità
l'iscrizione nel registro fondiario, salvo contraria disposizione. La
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che questa norma lascia
semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni
cantonali, le quali sono pertanto libere nella determinazione dell'estensione e
del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e,
trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta
abbia una relazione particolare con il fondo da gravare (DTF 110 II 237
con rif.).
In
Ticino giusta l'art. 229 cpv. 1 vLT (cfr. art. 252 cpv. 1 LT) per il pagamento
di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare
con l'immobile è riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un'ipoteca legale secondo
l'art. 836 CCS (cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede
che la relativa pretesa d'imposta è stabilita mediante conteggio da intimare
per raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all'autorità di
tassazione ex art. 175 segg. vLT, nonché di ricorso alla Camera di diritto
tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT (cfr. art. 253 cpv. 1
e 2 LT).
In
merito alla competenza del giudice civile a statuire, nell’ambi-to di un’azione
di contestazione dell’elenco oneri (art. 140 LEF) rispettivamente della
graduatoria (art. 250 LEF), su questioni di carattere fiscale, va rilevato che,
con sentenza 24 marzo 1994 in re Stato del Cantone Ticino, ricorrente contro
l'operato dell'autorità di vigilanza del Canton Soletta in materia LEF (DTF
120 III 32), il Tribunale federale ha mutato la giurisprudenza pubblicata in DTF
48 III 228 e di seguito ripetutamente confermata, argomentando che nel corso di
una procedura fallimentare non poteva essere del tutto esclusa la possibilità
di contestare l’esistenza e la misura di un credito di diritto pubblico: ciò
valeva in particolare a proposito dell’ipoteca legale, giacché il fatto che un
credito fosse collocato in un rango che non gli spettava poteva arrecare
pregiudizio agli altri creditori. L’Alta Corte ha quindi concluso che l’azione
di contestazione della graduatoria doveva essere ammessa anche per i crediti di
diritto pubblico e che competente a dirimere in concreto il contenzioso fosse
il giudice del fallimento.
Questo
nuovo indirizzo giurisprudenziale, peraltro già fatto proprio da questa Camera
(IICCA 5 maggio 1994 in re S. in liq./ Comune di B., 26 maggio 1994 in
re G.K./S.C.T., 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre
1995 in re L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re
S. in liq./Comune di A.), trova consenziente anche parte della dottrina (Fritsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 2, Zurigo 1993, §
49 N. 30; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo 1988, p.
138; critico Pedroli, L'ipoteca legale per crediti d'imposta, in RDAT
1995/I, p. 556 segg.).
La
competenza formale del giudice del fallimento a statuire in un contenzioso di carattere
fiscale nell’ambito di una procedura di contestazione della graduatoria rispettivamente
dell’elenco oneri deve tuttavia essere ben distinta dalla competenza materiale:
in altre parole, se è vero che una tale contestazione deve essere considerata ricevibile
in ordine e può di conseguenza essere decisa dal giudice civile, nulla è però
ancora dato a sapere sulle modalità di esecuzione di tale esame.
Questa
Camera ha tuttavia già avuto modo di pronunciarsi in merito alla competenza
materiale del giudice del fallimento in tali vertenze (IICCA 22 maggio
1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re L.K./S.C.T., 29
agosto 1996 in re G.K./S.C.T.), giungendo alla conclusione che nell'ambito di
un'azione di contestazione dell'elenco oneri il giudice civile non era
assolutamente vincolato da eventuali decisioni dell'autorità fiscale (anche
quelle cresciute in giudicato; di altro parere: Lorandi, in AJP
1994 p. 1328; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
6. ed., Berna 1997, N. 49 p. 373): in effetti la circostanza che la procedura
fiscale -con il suo eventuale corollario di un contenzioso di carattere amministrativo-giudiziario,
da effettuarsi nelle forme stabilite dal diritto tributario- fosse terminata,
pendente o neppure iniziata, se da un lato poteva senz’altro importare al
debitore d’imposta, dall’altro però non risultava in alcun modo determinante
per il terzo creditore che interveniva nell’ambito dell’azione di contestazione
dell’elenco oneri, tanto è vero che questi nella procedura civile di cui all’art.
140 e 250 LEF (basata, diversamente da quella fiscale, sul principio attitatorio)
poteva comunque ancora contestare l’esistenza, l’ammontare ed il rango del
credito insinuato dall’ente pubblico, ritenuto che spettava a quest’ultimo -in
base ai principi che regolano l’onere della prova (art. 8 CC; IICCA 22
maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc., 27 settembre 1995 in re
L.K./S.C.T., 29 agosto 1996 in re G.K./S.C.T., 4 novembre 1996 in re S. in liq./Comune
di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 12; Brunner/Houlmann/Reutter,
Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129)- provare
che le premesse per iscrivere in graduatoria il credito fiscale erano date.
- Alla
luce di quanto appena esposto, la prima censura d’appello, secondo cui in assenza
di tassazioni definitive rispettivamente dei conteggi dell’ipoteca legale
quest’ultima non potrebbe essere ammessa dal giudice civile, deve pertanto
essere respinta.
Del
resto, come giustamente accertato dal Pretore, l’ipoteca legale nasce per legge
contemporaneamente al credito fiscale che ne risulta garantito (Reimann/Zuppinger/Scherrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, § 157 n. 4); essa sussiste dal momento in
cui sono perfezionate le condizioni oggettive e soggettive per la nascita del
diritto dello Stato (o del Comune) a un’imposta coperta da questo tipo di
garanzia: l’ipoteca legale sorge quindi indipendentemente dall’intimazione del
relativo conteggio al debitore dell’imposta e al terzo proprietario del pegno o
dalla conclusione della procedura di tassazione con la crescita in giudicato
della decisione (CDT 26 agosto 1991 in re L.S. SA; cfr. Circolare N. 8
della Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e
dell’economia della Repubblica e Cantone del Ticino del 5 marzo 1996, L’ipoteca
legale del fisco e le attestazioni vincolanti, in RDAT I/1996 p. 513;
cfr. pure IICCA 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e lc. 4
novembre 1996 in re S. in liq./Comune di A.; Rep. 1991, p. 532).
Che
il credito fiscale in questione sia scaduto ed esigibile -contrariamente a
quanto ritenuto dall’appellante- non può seriamente essere messo in
discussione: l’imposta sull’utile delle persone giuridiche è in effetti dovuta
già al momento della chiusura dell’esercizio annuale, se non addirittura al
momento della scadenza dell’imposta ordinaria stabilito dal Consiglio di Stato
ai sensi dell’art. 217 cpv. 1 vLT (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, p. 174).
- L’appellante,
facendo riferimento a una recente sentenza del Tribunale federale, ritiene che
l’imposta sugli utili di una società immobiliare non abbia una relazione particolare
con il fondo e non possa perciò beneficiare dell’ipoteca legale.
A
torto.
Con
la sentenza, non pubblicata nella raccolta ufficiale, IICCTF 9 agosto
1995 in re B., citata dall’appellante, il Tribunale federale ha stabilito che
l’imposta sugli utili immobiliari delle persone giuridiche secondo l’art. 67 vLT
(ora art. 17 cpv. 3 e 67 cpv. 2 LT) -si trattava dell’imposta che colpisce
quella parte degli utili conseguiti con l’alienazione di immobili
corrispondente agli ammortamenti concessi negli anni precedenti, nella misura
in cui non era già colpita dall’imposta sul maggior valore immobiliare- non
manifestava un legame particolare con l’immobile, per cui non poteva
beneficiare dell’ipoteca legale; in quella decisione (cons. 3c) l’Alta Corte
sembrava altresì voler escludere più in generale che il beneficio del pegno
legale potesse essere concesso a tutela dell’imposta ordinaria sugli utili
delle persone giuridiche.
Preso
atto di quel precedente, con la sentenza CDT 29 dicembre 1995 in re in
re E.I. AG, pubblicata in RDAT I/1996 N. 17t, la Camera di diritto tributario
del Tribunale di appello ha escluso che l’istituto dell’ipoteca legale potesse
tutelare l’incasso, da parte dello Stato, di quell’imposta sull’utile ordinario
delle persone giuridiche che derivava da ammortamenti precedentemente
effettuati o concessi ma che veniva alla luce solo per effetto della vendita
dell’immobile (cons. 8.3); ancora in quella decisione essa ha per contro
ammesso, riferendosi a DTF 84 II 91, che l’utile conseguito da una
società immobiliare e meglio quella parte di utile che derivava direttamente
dalla gestione di un immobile non presentava analogie con l’imposta di cui all’art.
67 vLT, per cui poteva senz’altro beneficiare del pegno legale (cons. 7.2.3).
Quest’ultimo indirizzo giurisprudenziale -confer-mato dalla dottrina (Pedroli,
op. cit., p. 535) e ripreso nella Circolare N. 8 della Divisione delle
contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell’economia della Repubblica e
Cantone del Ticino del 5 marzo 1996, L’ipoteca legale del fisco e le
attestazioni vincolanti, in RDAT I/1996 p. 511- è per altro già stato
fatto proprio da questa Camera con la sentenza IICCA 29 agosto 1995 in
re G.K./S.C.T. e successivamente ribadito con la decisione IICCA 28
aprile 1997, concernente queste medesime parti.
Stando
così le cose, in assenza di una diversa pronuncia da parte della Camera di
diritto tributario e soprattutto del Tribunale federale -non bastando al
proposito un semplice obiter dictum in una sentenza oltretutto non pubblicata-
non vi è pertanto motivo per mutare questa giurisprudenza.
- In
via abbondanziale, l’appellante contesta di essere debitrice dell’imposta
sull’utile 1995-1996 complessivamente di fr. 16’423.50, rilevando in
particolare che l’ente pubblico allorché aveva insinuato tali crediti non aveva
determinato la base di calcolo per quell’imposta, né disponeva di qualsiasi
elemento per poter procedere alla quantificazione dell’imposta, di modo che non
avrebbe potuto procedere all’insinuazione di importi provvisori.
La
censura è ancora una volta infondata.
Già
si è detto ai considerandi precedenti (cons. 2 e 3) che l’ipoteca legale è
dovuta indipendentemente dalla presenza di una tassazione definitiva
rispettivamente del conteggio dell’ipoteca legale, per cui la critica formulata
in questa sede appare, già per questo motivo, ridondante.
Ad
ogni buon conto è senz’altro vero che al momento in cui ha insinuato i suoi
crediti in questa procedura l’ente pubblico non era ancora concretamente a
conoscenza degli elementi imponibili della debitrice dell’imposta, di modo che
essa ha dovuto operare una semplice valutazione del possibile credito d’imposta
che sarebbe stato dovuto. In realtà, da questo modo di procedere dell’ente
pubblico il terzo creditore non ha tuttavia subito alcun pregiudizio: infatti
nella misura in cui la valutazione dell’imposta operata dallo Stato
rispettivamente dal Comune fosse stata corretta, rispettivamente inferiore al
dato effettivo, il terzo creditore non avrebbe subito alcun danno; nel caso
inverso, cioè se la valutazione fosse stata esagerata, egli avrebbe invece
potuto far capo alla procedura di contestazione dell’elenco oneri, ritenuto che
in quel caso, l’impugnativa essendo destinata al successo, le spese e le
ripetibili gli sarebbero state rifuse.
Non
è comunque vero che la giurisprudenza instaurata da questa Camera, che come
detto impone al giudice civile nell’ambito di una contestazione dell’elenco
oneri di stabilire quasi come un tassatore -ma con l’importante fattore
correttivo dato dall’applicazione dell’art. 8 CC- l’ammontare dell’imposta
dovuta, crei una disparità di trattamento oppure ancora agevoli l’ente pubblico
rispetto agli altri creditori, valendo anche in questo caso il principio che la
pretesa fiscale che non è stata (sufficientemente) provata andrà senz’altro
depennata come del resto è il caso per le pretese di altri creditori nella
misura in cui analogamente non fossero non comprovate.
- Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
6 marzo 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.–
b)
spese fr. 20.–
Totale fr. 600.–
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1’000.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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