AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.53
Data decisione, Autorità:
04.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00053
Lugano
4 settembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.430 della Pretura del distretto
di Bellinzona promossa con petizione 16 novembre 1994 da
(rappr.
__________)
contro
(rappr.
__________)
(entrambi rappr.
__________)
__________,
(entrambi rappr.
__________)
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
25’885.-- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente a
incidente della circolazione;
Domanda
avversata dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 11 febbraio 1998 ha respinto;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello del 25 febbraio 1998 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione nei confronti di tutti
i convenuti ad eccezione di __________;
Mentre i
convenuti con osservazioni 30 e 31 marzo 1998 chiedono la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. Il
20 febbraio 1993 la __________ recante targhe d’officina TI __________ U condotta
da __________, che la stava provando in vista dell’acquisto, è stata urtata da
un cartello di segnalazione staccatosi per il forte vento mentre percorreva in
direzione nord il rettifilo di __________ A
seguito dell’urto il conducente ha perso il controllo del veicolo, che ha
invaso le corsie di contromano ed è entrato in collisione con l’autocarro MAN
targato __________ della ditta __________ che procedeva nella direzione
contraria, arrecandogli gravi danni.
B. L’attrice
è l’assicuratrice casco dell’autocarro e per il sinistro in questione ha pagato
all’assicurata fr. 25’885.-- il 21 dicembre 1993.
La
convenuta __________ (in seguito: __________) è l’assicuratrice RC della
__________, __________ (in seguito: __________) è la committente delle opere
per cui si è posato il cartello di segnalazione del cantiere che ha colpito la
__________; la __________ è l’appaltatrice che stava eseguendo l’opera in cantiere;
__________ e __________ -dipendente ed amministratore di questa ditta- nonché
__________ -funzionario __________ - sarebbero i responsabili della segnaletica
del cantiere.
C. Con
la petizione l’attrice, surrogata ex art. 72 LCA nei diritti della __________
ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 25’885.-- da
lei risarciti alla sua assicurata, convenuti che, per diverso titolo, sarebbero
tutti responsabili del danno causato all’autocarro.
D. Nella
risposta del 13 marzo 1995 __________ si è opposta alla petizione sottolineando
la correttezza del comportamento del conducente __________, confrontato da un
evento imprevedibile e incontrollabile come la collisione del cartello stradale
sul parabrezza. Sarebbe invece stato il conducente dell’autocarro a circolare a
velocità eccessiva.
Le
__________ nel proprio allegato di data 24 marzo 1995 hanno a loro volta postulato
la reiezione della petizione eccependo preliminarmente l’incompetenza della
Pretura adita e hanno per il resto declinato ogni responsabilità, avendo esse
utilizzato segnaletica omologata e controllata in loco ancora un’ora prima
dell’incidente.
Il
sinistro sarebbe semmai attribuibile al fortissimo vento, all’ina-deguata
velocità del conducente __________ e alla sua maldestra reazione dopo l’impatto
con il cartello, il cui distacco non sarebbe perciò la causa adeguata del
danno.
Anche
__________, __________ e la __________ con risposta 27 marzo 1995 hanno
avversato la pretesa attorea eccependone preliminarmente la prescrizione. Nel
merito essi hanno evidenziato l’esclusiva responsabilità del __________ per il
sinistro e la mancanza di qualsivoglia loro negligenza nella posa del cartello,
avendo essi agito in conformità alle disposizioni della ditta costruttrice
dello stesso.
Delle
argomentazioni di __________ non torna conto di riferire, avendolo l’attrice
dimesso dalla lite allo stadio della replica.
E. In
duplica anche l’__________ e le __________ hanno sollevato l’eccezione di prescrizione,
mentre per il resto le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e
domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
F. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, premessa l’applicabilità per tutte le parti
del termine biennale di cui all’art. 83 cpv. 1 LCS, ha preliminarmente respinto
l’eccezione di prescrizione nonché quella di incompetenza sollevata dalle
Sul
merito il Pretore ha ritenuto che l’istruttoria non avrebbe accertato una
violazione da parte del conducente __________ del limite di velocità di 80 km/h
prescritto nel luogo del sinistro, né potrebbe essere ritenuta una colpa a suo
carico per il comportamento avuto dopo l’impatto con il cartello, così che egli
sarebbe nel complesso esente da responsabilità per l’accaduto.
Non
sarebbe perciò adempiuta la condizione di colpa prevista dall’art. 72 cpv. 1
LCA quale premessa dell’azione di regresso, con il che l’azione sarebbe da
respingere in quanto introdotta nei confronti dell’__________.
Anche
l’azione contro le __________, fondata sull’art. 55 CO, sarebbe da respingere,
avendo questa agito con la dovuta diligenza nella scelta del dipendente responsabile
del cantiere, tanto da non giustificarsi più una sua particolare sorveglianza.
Anche la fornitura da parte delle __________ del cartello poi staccatosi non
potrebbe esserle rimproverata, avendo questa proceduto a rigorosi controlli
dopo la posa, così che nulla lasciava presumere la possibilità di un incidente.
Analoghe
considerazioni varrebbero per la __________, convenuta per il medesimo titolo,
mentre i __________ e __________ risulterebbero a loro volta esenti da colpa ai
sensi dell’invocato art. 41 CO.
Da
che la reiezione della petizione nei confronti di tutti i convenuti.
G. Con
l’appello l’attrice chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
accogliere la petizione nei confronti di tutti i convenuti.
Il
Pretore avrebbe erroneamente valutato il comportamento del conducente
__________ così che non si potrebbe condividere il giudizio secondo cui questi
sarebbe esente da responsabilità.
Non
potrebbe essere condiviso neppure il giudizio relativo alle manchevolezze legate
al cartello di segnalazione, dovendosi concludere per la loro ascrivibilità
agli altri convenuti a fronte dell’evidenza di tali lacune e della conseguente
prevedibilità del pericolo creato mediante la posa di un segnale così
difettoso.
H. Delle
osservazioni all’appello dei resistenti, che chiedono la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Non
vi è contestazione sul fatto che l’attrice procede in via di regresso in base
al disposto di cui all’art. 72 cpv. 1 LCA, e perciò la sua azione è ammissibile
solo qualora essa possa essere fondata su di un atto illecito del conducente
__________ (DTF 118 II 506; Maurer, Privatversicherungsrecht, 3.
edizione, pag. 418), e perciò non solo sulla responsabilità causale del detentore
di un veicolo a motore.
- Il
Pretore è giunto alla conclusione che siffatta responsabilità non sarebbe
ascrivibile al conducente della __________ in base ad una valutazione delle circostanze
(consid. 2.1, pag. 8 ultimo cpv. e pag. 9) che questa Camera non può
condividere.
2.1 In
primo luogo il Pretore ha omesso di considerare il fatto che il conducente stava
effettuando da pochi minuti (il tempo di andare da __________ al __________ e
ritorno, cfr. doc. B) una corsa di prova in vista dell’acquisto della vettura,
e che perciò si trovava per la prima volta al volante della __________
coinvolta nel sinistro.
La
circostanza, ancorché da sola non decisiva, non può essere passata sotto
silenzio: rientra infatti nel normale ordine delle cose che un conducente non
sia in grado di esprimere le consuete capacità di guida la prima volta che si
trova a condurre un veicolo che non conosce, ignorandone le reazioni e i
comportamenti peculiari -specie in un’eventuale situazione critica- e non
disponendo dei necessari automatismi con i comandi e la strumentazione del
veicolo
L’argomento
attiene all’attitudine del conducente alla guida, e rientra perciò nell’ambito
della regola generale di prudenza di cui all’art. 26 LCS, che avrebbe dovuto di
principio consigliare al conducente __________ una guida maggiormente
difensiva, e in quella di cui all’art. 32 cpv. 1 LCS per cui la velocità deve
sempre essere adattata alle circostanze, e perciò tra queste anche alla scarsa
conoscenza del veicolo condotto (DTF 101 IV 67 e segg.; Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, 3. edizione, n. 1.3 ad art. 32 LCS).
2.2 A
maggior ragione una velocità inferiore a quella massima consentita si imponeva
in considerazione del forte vento, stimato in circa 90 km/h e caratterizzato da
forti raffiche con accelerazioni improvvise e cambi repentini della direzione
(cfr. la dichiarazione dell’Istituto svizzero di meteorologia, doc. 1 della
convenuta PTT).
Il
Pretore nella valutazione dell’adeguatezza del comportamento del conducente
danneggiante ha del tutto omesso anche questo elemento di valutazione, considerandolo,
quasi a discolpa del __________ come fattore che avrebbe contribuito a rendere
“molto difficoltoso” il controllo del veicolo dopo l’impatto del cartello con
il parabrezza.
L’incongruenza
del giudizio pretorile è su questo punto evidente: se il forte vento è
circostanza che in una situazione di pericolo ha concretamente influito sulla
possibilità di padroneggiare il veicolo, questo vuole dire che tale circostanza
doveva a priori essere valutata dal conducente ai fini della scelta della
velocità di marcia, così come ogni altra particolarità atmosferica, e questo
anche se il vento in circostanze di guida normali poteva non influire sulla
guida (cfr. tuttavia in senso contrario: deposizione __________, pag. 6).
2.3 La
valutazione degli atti da parte del Pretore non può essere condivisa neppure
laddove conclude per il rispetto da parte del __________ del limite di velocità
di 80 km/h.
Il
primo giudice ha in effetti concluso in tal senso per il motivo che il perito avrebbe
valutato la velocità come compresa tra i 79 e i 93 km/h, con il che non sarebbe
possibile stabilire con sicurezza il superamento della velocità consentita e
dovrebbe essere presa in considerazione l’indicazione minima di 79 km/h.
Siffatta
valutazione appare resa più in virtù del principio “in dubio pro reo” che non
nell’ottica dell’apprezzamento delle prove ex art. 90 CPC. Si può in effetti
senza dubbio concordare con il Pretore sulla vaghezza e l’inconcludenza
dell’indicazione peritale, ma è sicuramente errato trarne la conclusione procedurale,
e di conseguenza l’accertamento fattuale, di una velocità di 79 km/h, e
quindi lecita, mentre vero è invece che il conducente __________ viaggiava ad almeno
79 km/h, e con eguale verosimiglianza ad ogni altra superiore velocità sino ai
93 km/h.
Le
soggettive dichiarazioni in proposito dei protagonisti o degli spettatori non
permettono di precisare il riscontro peritale (doc. B: __________: 60-80 km/h;
__________ 80-85 km/h; __________: “velocità non molto elevata”), ma dove come
si è detto nondimeno essere confutato l’accertamento pretorile di una velocità
di 79 km/h.
2.4 Un
altro aspetto trascurato dal Pretore è quello della mancata reazione del
__________ al distacco del cartello stradale dal suo sostegno, questione da non
confondere con quella della reazione all’impatto del cartello con il parabrezza,
della quale si dirà al punto successivo.
Dalle
dichiarazioni del __________ si evince in effetti che egli non ha percepito il
pericolo costituito dal cartello prima che lo stesso urtasse la vettura da lui
condotta (deposizione in Pretura: “non posso dire cosa ho provato quando il parabrezza
è stato colpito poiché si è trattato di un fatto improvviso”; ancora meno
preciso il verbale di polizia doc. B2: “Giunti ad alcune centinaia di metri
dall’albergo “__________ ” il parabrezza della Lancia veniva colpito da un pezzo
di legno staccatosi da un cartello stradale posto sul lato destro del
rettifilo. Trattavasi di un legno a forma di asse di una certa consistenza”).
In
realtà deve essere trascorso un certo tempo, seppure breve, tra il distacco del
cartello dalla sua base e l’impatto con il parabrezza, e di conseguenza un
conducente attento avrebbe dovuto percepire la situazione di pericolo già dal
momento in cui il cartello, che si trovava nel campo visivo del __________ non
essendoci vetture davanti a lui, è volato via dal suo supporto.
Ed
in effetti altri testimoni della scena hanno rilevato che il cartello di segnalazione
si era staccato: il teste __________ afferma esplicitamente che “io avevo visto
il cartello che si stava muovendo e volando via” (verbale in Pretura, pag. 6);
il passeggero __________ è ancora più preciso e afferma che “giunti a circa
10-15 metri dal segnale ”restringimento sulla destra”, quest’ultimo si staccava
dal supporto a causa di una forte raffica di vento. Il cartello s’innalzava
ricadendo in direzione del parabrezza”.
Si
può ipotizzare che l’evento costituito dal cartello che si distacca dal
supporto, si innalza e poi ricade sul parabrezza, sia pure in prossimità del
luogo in cui si trovava il cartello, sia durato almeno 1-2 secondi (con il che
è da rettificare l’indicazione della distanza di 10-15 metri data dal
__________ atteso che a 80 km/h si percorrono 22,2 m/sec), tempo corrispondente
almeno al normale tempo di reazione, con il che si sarebbe potuto pretendere
dal __________ che la sua reazione iniziasse al momento dell’impatto o ancora
prima di esso, cosa che non sembra però essere avvenuta.
Il
perito, nel complesso estremamente teorico, sembra essere di avviso diverso
(pag. 36: “Probabilmente il cartello per effetto dell’azione dinamica del
vento, dal momento del distacco giunse rapidamente sul parabrezza, pertanto
l’impatto dovette essere improvviso per il conducente tanto da non lasciargli
tempo di reazione”), ma la sua ipotesi appare in evidente contraddizione con la
fattispecie da lui stesso assunta (pag. 14), secondo cui l’urto con il cartello
sarebbe avvenuto a circa 10-15 m. dal segnale in questione, dovendosi in tal
caso ammettere che il cartello avrebbe volteggiato per compiere tale distanza
durante un tempo più lungo di quello ritenuto nel presente giudizio.
2.5 L’ultimo
rilievo sul comportamento del conducente __________ è quello della sua errata
reazione dopo l’impatto con il cartello,
Nella
dichiarazione avanti all’autorità di polizia egli ha descritto la corretta reazione
di un conducente in una simile situazione di perdita di visibilità dopo un urto
subitaneo nel caso, verificatosi, di non essere seguito o preceduto da altri
veicoli: “Ricordo di avere frenato e di aver accostato sulla destra” (doc. B2).
In
realtà il suo comportamento è stato ben diverso, visto che nonostante la perdita
di visibilità egli ha effettuato una brusca sterzata, con la quale egli si poneva
in rotta di collisione con il traffico proveniente in senso contrario e si
esponeva al concreto rischio -proporzionale all’alta velocità, e aumentato dal
vento e dalla scarsa conoscenza della vettura- di innescare una sbandata
incontrollabile e di perdere così il controllo della vettura.
Il
Pretore ha sostenuto, sulla base delle risultanze peritali, che tale reazione
corrisponderebbe a quella di un conducente di normali capacità.
Il
giudizio non doveva essere delegato al perito, chiamato ad esprimersi unicamente
sulle circostanze fattuali del sinistro e non anche sulla correttezza dei
comportamenti, e perciò l’acritica motivazione pretorile non è sostenibile, ma
comunque esso non può essere condiviso, dovendosi invece ritenere che il
__________ dopo l’usuale tempo di reazione, ha scelto la soluzione più pericolosa
e addirittura probabilmente inattuabile alla velocità da lui tenuta, soluzione
con cui ha infatti gravemente compromesso la sicurezza della circolazione.
2.6 Nella
valutazione globale del comportamento del __________ alla luce delle prefate
considerazioni, si può senz’altro andare nella direzione del giudizio impugnato
affermando la ridotta ascrivibilità soggettiva dei cennati comportamenti alla
luce delle più che particolari circostanze del caso.
Non
può tuttavia essere confermato il giudizio secondo cui egli andrebbe esente da
colpa: a mente di questa Camera il __________ già prima del sinistro circolava
ad una velocità non adeguata alle circostanze, ed inoltre il suo comportamento
nella dinamica del sinistro non risulta affatto impeccabile, così che nel
complesso va ritenuto a suo carico un comportamento negligente, seppure di
gravità inferiore alla media, ma tale da innescare l’obbligo al risarcimento in
via di regresso della convenuta __________, dovendosi ritenere soddisfatta la
condizione di colpa prevista dall’art. 72 cpv. 1 LCA.
-
Si
ritiene l’esistenza di un nesso di causalità adeguata ai sensi dell’art. 41 CO
-ma il presupposto è il medesimo anche nell’am-bito della responsabilità civile
per veicoli a motore (DTF 79 II 396 e segg.; II CCA 12 settembre
1996 in re M./A.)- quando il comportamento del danneggiante, esaminato secondo
l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, era di per sé atto a
dar luogo o a favorire l’evento dannoso (DTF 119 Ib 345, 116 II 524, 112
II 442; II CCA 4 febbraio 1994 in re P. e llcc./P. e llcc., 21 maggio
1993 in re M./C. e llcc.; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht
Allgemeiner Teil, 5. edizione, vol. 1, pag. 110 e 111; Brehm, Berner Kommentar,
n. 122 e segg. ad art. 41 CO; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile,
pag. 55 e segg.).
-
Tutti
gli altri convenuti ad eccezione di __________ sono chiamati in solido a rispondere
del danno per diverso titolo ma conseguentemente al medesimo evento, costituito
dal difetto del dispositivo che sosteneva il noto cartello stradale, destinato
a segnalare per 3 settimane (doc. E) la temporanea riduzione delle corsie transitabili
in conseguenza di un cantiere.
Per
far sì che il difetto in questione conducesse al danno di cui si chiede il
risarcimento è stato necessario che spirasse un vento a raffiche di 90 km/h,
evento non costituente forza maggiore ma comunque inconsueto nell’arco di tempo
di tre settimane durante le quali il cartello doveva rimanere in loco, che il
cartello staccandosi andasse a planare proprio sul parabrezza di un auto in
transito per una corsa di prova, e che inoltre questa vettura per effetto di un
comportamento globalmente negligente del suo conducente ed in particolare della
velocità inadeguata alle circostanze attraversasse l’intero campo stradale per
collidere con l’autocarro della __________ In
simili circostanze a mente di questa Camera si può ancora affermare che il
difetto o piuttosto l’inadeguatezza del dispositivo di sostegno del cartello
siano la causa naturale del sinistro che ci occupa, che non sarebbe ipotizzabile
senza il repentino distacco del cartello, ma tale relazione risulta priva di
rilevanza giuridica, dovendosi ammettere l’interruzione dell’adeguatezza del
rapporto causale per la concorrenza di numerosi preminenti fattori esterni, ed
in particolare la negligenza e il comportamento globalmente errato del
conducente __________ che dal punto di vista dell’attrice devono risultare la sola
causa adeguata del danno subito.
Deve
perciò, già solo per questo motivo , essere confermato il giudizio sulle azioni
riguardanti gli altri convenuti, senza che più occorra in questa sede
verificare l’esistenza degli altri presupposti della loro responsabilità, in
particolare quello della colpa.
- Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame nel senso dell’accoglimento della
petizione siccome rivolta nei confronti di __________ per l’incontestato
importo di fr. 25’885.-- oltre interessi al 5% dal 21 dicembre 1993, non
risultando motivi di riduzione della misura del risarcimento, non in
particolare una responsabilità del conducente dell’autocarro.
E’
per contro confermato il giudizio di reiezione della petizione nei confronti di
tutti gli altri convenuti.
Le
spese di causa e le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148
CPC), laddove appare equo e adeguato alle circostanze ritenere globalmente soccombente
l’attrice per 1/2 e la convenuta __________ per l’altra metà.
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
25 febbraio 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 febbraio 1998 della Pretura del distretto di
Bellinzona è riformata nel modo seguente:
- La petizione è parzialmente accolta.
__________, è condannata a pagare a __________,
fr. 25’885.- oltre interessi al 5% dal 21 dicembre 1993.
-
La tassa di giustizia di fr.
1’500.-- e le spese di fr. 16’300.-- sono a carico dell’attrice per 1/2 e di
__________ per 1/2.
-
A titolo di ripetibili l’attrice
rifonderà complessivi fr. 3’500.-- a __________, __________
____________________, e fr. 3’500.-- alla __________, mentre __________
rifonderà fr. 3’500.-- all’attrice.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 750.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono a
carico di __________, la quale rifonderà all’attrice fr. 2’000.-- per
ripetibili di appello, mentre questa per lo stesso titolo rifonderà complessivi
fr. 1’800.-- a __________ e __________ __________ e fr. 1’200.-- alla
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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