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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.44
Data decisione, Autorità:
25.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00044
Lugano
25 settembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.97.232
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 1
aprile 1997 da
__________ rappr__________
contro
avv.
con
la quale chiede la condanna del convenuto al pagamento dell’importo di Fr.
34’570.- oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 1988.
Ed
ora sulla domanda 5 settembre 1997 di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio dell’attrice che il Pretore, con decreto 19 gennaio 1998 ha
respinto.
Appellante
l’attrice la quale, con atto di appello 10 febbraio 1998, chiede la riforma del
primo giudizio con la conseguente ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio; mentre la controparte, con osservazioni
21 aprile 1998, ne chiede la reiezione eccependo anche la mancanza di
legittimazione processuale dell’appellante.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore, con
il decreto impugnato, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria
dell’attrice poiché non comprovato il suo stato di indigenza;
che l’eccezione di carenza
di legittimazione processuale dev’essere respinta poiché nel caso di curatela
di gestione il curatelato ha l’esercizio dei diritti civili (art. 417 cpv. 1
CC) e di conseguenza non è necessario il consenso dell’assistente (art. 395 CC
che riguarda l’istituto dell’inabilitazione diverso da quello della curatela) o
dell’autorità tutoria (art. 421 CC) per stare in lite così come non è necessario
per procedere alla vendita di un immobile (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, III. ed., n. 1133);
che l’indigenza
dell’attrice è pacifica alla luce degli atti presentati al Pretore su sua
richiesta - e che il primo giudice non ha interpretato correttamente -
apparendo senz'altro che parte della preesistente sostanza dell’attrice è stata
impiegata nell’acquisto di una multiproprietà in __________ (che non
corrisponde alla proprietà del bene ma alla possibilità di un suo utilizzo in certi
periodi dell’anno e quindi improduttivo e di difficile realizzazione) ed
essendo più che verosimile che l’altra parte sia stata consumata per vivere;
che tuttavia la domanda di
assistenza giudiziaria non può ugualmente essere accolta poiché la causa
avviata dall’attrice non presenta probabilità di esito favorevole (art. 157
CPC);
che un processo é privo di
esito favorevole quando le possibilità di vincerlo sono notevolmente più deboli
che i rischi di perderlo di modo che tale processo non può essere considerato
come serio ed una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe a
proporlo (Cocchi/Trezzini, ad art. 157 CPC, n. 4);
che, nel caso di specie,
le sole prove documentali agli atti permettono di escludere ogni titolo di
credito dell’attrice nei confronti del convenuto dal momento che la successione
dei fatti così come alla lettera del 21 gennaio 1988, dell’avv. __________ alla
signora __________ (e quindi la sua volontà e consapevolezza di non
accontentarsi di un deposito fiduciario ma di voler acquistare delle azioni il
cui valore si è poi di molto ridotto), non ha mai trovato replica da parte di
quest’ultima se non a due anni e mezzo di distanza (lettera 18.6.1990, doc. 15)
e che, per questa stessa ragione, nell’ambito di una domanda di rigetto
dell’opposizione riguardante onorari dell’avv. __________, la stessa pretesa
era stata disattesa (cfr. sentenza 20 agosto 1990, doc. 13);
che l’appello deve così
essere respinto e la domanda di assistenza giudiziaria in questa sede incontra
uguale esito per l’assoluta mancanza di fondamento del ricorso;
Per i quali motivi,
visto l’art. 157 CPC
e, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello 10
febbraio 1998 di __________ è respinto.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-), da anticiparsi
dall’appellante, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte Fr. 250.- per ripetibili.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, sez. 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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