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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.30
Data decisione, Autorità:
06.08.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00030
Lugano
6 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.388
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 10
giugno 1996 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. __________
con
la quale l'attore ha chiesto il disconoscimento del debito di Fr. 80'800.-
oltre interessi e spese vantato da __________ nei suoi confronti e per il quale
è stata respinta in via provvisoria l'opposizione al PE n__________dell'UE di
Lugano (sentenza 21 maggio 1996 della Pretura di Lugano, sez. 5 nell'inc.
EF.96.1026);
pretesa
che il convenuto ha avversato, precisando con l'allegato conclusivo del 26
maggio 1997 che il credito vantato nei confronti dell'attore si era ridotto a
Fr. 74'250.- oltre interessi al 5% dal 16 febbraio 1996
e
che il Pretore, con decisione 19 dicembre 1997, ha parzialmente accolto
disconoscendo il debito fatta eccezione per l'importo di Fr. 15'000.- oltre
interessi al 5% dal 31 gennaio 1996.
Appellante
il convenuto il quale, con appello 27 gennaio 1998, chiede che il giudizio
querelato venga riformato nel senso che il debito di __________ sia accertato
in Fr. 74'250.- oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 1996;
mentre
con osservazioni 5 marzo 1998 l'appellato postula la reiezione del gravame.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
-
__________ -
acquirente di un immobile di proprietà della __________ - ha dovuto versare,
contrariamente a quanto pattuito nel rogito di compravendita e in virtù del
vincolo di solidarietà sancito dalla legge, l'importo di Fr. 85'000.-, quale
imposta sul maggior valore immobiliare (vecchia IMVI), che la venditrice non ha
pagato allo Stato.
-
In considerazione
della situazione fallimentare della __________, __________ ha ottenuto da
__________, azionista dell'anonima, che questi assumesse personalmente il
debito dell'imposta qualora la società non lo avesse saldato entro il 31
dicembre 1995, con l'impegno, in tal caso, di estinguerlo entro il mese di
gennaio 1996 (doc. C, dichiarazione 18 ottobre 1994). Inoltre __________ha
consegnato a __________ una cartella ipotecaria al portatore di fr. 100'000.--
gravante in VIII° rango la part. no. __________ di __________ di sua proprietà .
-
Il 27 gennaio 1995
la __________ ha ceduto __________ un suo credito di Fr. 70'000.- nei confronti
di tale __________ che riguardava una cessione di azioni e che quest'ultimo si
era impegnato ad estinguere con rate mensili di Fr. 1'250.-, la prima volta al
2 gennaio 1995 e l'ultima al 2 dicembre 1999 (doc. 7).
-
Il 9 gennaio 1996 il
legale di __________ ha scritto a __________chiedendogli il versamento
dell'importo di Fr. 82'200.- pari alla differenza tra quanto versato per il
pagamento dell'imposta (Fr. 85'000.-) e la somma di Fr. 2'800.- recuperata,
sino a fine 1995, __________ Il 1 febbraio 1996 la diffida di pagamento, questa
volta per l'importo di Fr. 81'500.-, è stata ripetuta; senza successo tanto è
vero che, il 22 febbraio 1996, __________ha fatto intimare a __________ un
precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno immobiliare per Fr.
80'800.- ed ha poi chiesto ed ottenuto il rigetto dell'opposizione interposta
dal debitore.
-
Con la petizione che
ci occupa __________ ha chiesto il disconoscimento del debito argomentando che
con la cessione del credito di __________ verso __________la controparte ha
accettato un versamento rateale del debito e di conseguenza egli deve ritenersi
liberato dall'impegno assunto nei confronti del convenuto almeno per quanto
riguarda l'importo di Fr. 70'000.- della cessione.
Con la risposta di causa
il convenuto ha chiesto la reiezione dell'azione di disconoscimento
argomentando che le parti non hanno mai pattuito che la cessione fosse da
considerare a pagamento del debito e che quindi nulla è cambiato per quanto
riguarda gli obblighi dell'attore nei suoi confronti.
Con la sentenza impugnata
il Pretore ha accertato che la cessione era avvenuta a parziale pagamento del
debito per l'imposta maggior valore ed ha accolto parzialmente la petizione
disconoscendo il debito ad eccezione dell'importo di Fr. 15'000.- pari alla
differenza tra l'imposta e l'importo ancora scoperto della cessione al momento
in cui, fine dicembre 1995, si è attualizzato l'impegno accessorio di
- Con appello 27
gennaio 1998 il convenuto chiede che il giudizio querelato venga riformato nel
senso di respingere integralmente la petizione e che il suo credito, ora pari a
Fr. 74'250.-, sia accertato e conseguentemente che l'opposizione al PE venga
rigettata in via definitiva per questo stesso importo.
Con osservazioni 5 marzo
1998, l'appellato postula la reiezione del ricorso la conferma della sentenza
impugnata
Delle argomentazioni delle
parti, a critica o a sostegno delle argomentazioni e delle conclusioni del
Pretore, si dirà, per quanto necessario, nel seguito dell'esposizione di
diritto.
- Con la cessione di
credito eseguita allo scopo di adempiere un proprio impegno del cedente si deve
presumere che la stessa non avvenga in pagamento - datio in solutum, Zahlungs Statt
- quanto piuttosto solo in vista del pagamento - datio solvendi causa, zahlungshalber
- (art. 172 CO; DTF 118 II 142 consid. 1b; OR-Girsberger, art.
172 n. 1); chi se ne prevale deve così dimostrare che vi è stata invece
cessione a titolo di pagamento.
Come indicato dal Pretore
non è necessario, nel caso di specie, decidere quale sia stato lo scopo della
cessione. Infatti, ritenuto che è pacifico e non contestato che la cessione del
credito verso __________riguardasse il debito per imposta maggior valore
immobiliare di __________, sia nell’uno che nell’altro caso l’appello
dev’essere respinto.
Se la cessione è avvenuta
in pagamento la debitrice __________è liberata (Zürcher Kommentar, ad art.
172 CO n. 15) almeno fino a concorrenza dell’importo di Fr. 70’000.- indicato
nella cessione (validità della cessione in pagamento anche per una sola parte
del debito: Zürcher Kommentar, ad art. 172 CO n. 16) , come se
__________ avesse ricevuto dalla stessa quella somma. E sembrerebbe essere
questa la soluzione più aderente alla realtà dei fatti in considerazione della
testimonianza del signor __________ amministratore unico della __________ e
sottoscrittore della dichiarazione di cessione, e del fatto che la cessione
indica un ben preciso importo nominale (Zürcher Kommentar, ad art. 172
CO n. 16; OR-Girsberger, art. 172 n. 1).
Se la cessione è avvenuta
invece in vista del pagamento, considerato che il credito ceduto non era interamente
esigibile tanto è vero che l’importo di Fr. 70’000.- doveva essere pagato in
rate mensili con scadenza ultima il 2 dicembre 1999 e che __________era
perfettamente al corrente di questa situazione, il debito di __________,
originariamente dovuto a fine dicembre 1995, gode di una proroga sino a quel
momento (Zürcher Kommentar, ad art. 172 CO n. 12) e parimenti prorogato
deve considerarsi l’impegno accessorio di __________. L’esecuzione nei suoi
confronti sarebbe così prematura e l’azione di disconoscimento, per questo
motivo, da accogliere.
- L’appello deve
quindi essere respinto con l’addebito all’appellante, interamente soccombente,
di spese e ripetibili.
Per i quali motivi
richiamati, per le spese, l’ art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
-
L'appello 27 gennaio
1998 di __________ è respinto.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 950.- e le spese in Fr. 50.- (totale Fr. 1’000.-), già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo, inoltre, di
rifondere a __________ Fr. 1’500.- per ripetibili.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano - Sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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