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Numero d'incarto:
12.1998.287
Data decisione, Autorità:
14.07.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00287
Lugano
14 luglio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sulle pretese di diritto civile trattate nella causa penale (inc.
DT 98.26 della Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna) e formulate con
istanza 25 novembre 1998 da
(rappr.
dall'avv. __________)
contro
(rappr.
dall'avv. __________)
accolte
dal pretore nella sentenza 26 novembre 1998 il quale ha condannato il convenuto
a versare all'istante fr. 11'026.90 a titolo di risarcimento dei danni e fr.
500.– a titolo di indennità per torto morale;
appellante
__________ con allegato 28 dicembre 1998 che, in riforma del giudizio impugnato,
postula una riduzione degli importi indicati, ovvero a fr. 6'922.50 il
risarcimento danni e a fr. 100.– l'indennità per torto morale;
lette le
osservazioni dell'istante che si oppone all'appello;
esaminati gli atti
dell'incarto penale;
considera
in fatto e in
diritto:
- L'appellante,
con sentenza 26 novembre 1998 del Pretore di Locarno–Campagna, è stato
riconosciuto colpevole di molestie sessuali per vie di fatto nei confronti
della signora __________ e condannato al pagamento di una multa di fr. 500.–.
Il ricorso per cassazione da lui presentato il 28 dicembre 1998 è stato respinto
dalla Camera di cassazione e revisione penale con pronuncia 9 giugno 1999. Le
pretese di natura civile formulate dalla vittima del cennato reato con istanza
25 novembre 1998 si fondano su due diversi titoli. Il risarcimento dei danni
concerne i costi di patrocinio (fr. 9'200.–) e le spese annesse (fr. 1'826,90)
ed è sostanziato dalla nota professionale della sua patrocinatrice concernente
sia la procedura penale, sia la parallela procedura amministrativa. L'indennità
per torto morale, richiesta per fr. 1'500.–, viene giustificata da un complesso
di circostanze di cui si dirà nel seguito.
Per
quanto riguarda la prima posta, il pretore –considerata ovvia la necessità del
patrocinio da parte di un legale– ha ritenuto giustificata la richiesta risarcitoria,
considerando in particolare il dispendio orario dell'avv. __________ proporzionato
"se non alla gravità del caso alle dimensioni che esso ha assunto".
L'indennità per torto morale è stata invece accolta limitatamente a fr. 500.–,
tenendo conto sia della casistica sorta nell'ambito specifico, sia delle
particolarità della fattispecie.
- Considerata
semplicemente eccessiva l'indennità per torto morale di cui postula la
riduzione a fr. 100.–, l'appellante censura in particolare la condanna relativa
al risarcimento delle spese di patrocinio: considera ingiustificate le spese vive
esposte, in particolare paragonandole con quelle affrontate dal proprio legale,
e ritiene l'onorario e il relativo impegno orario (stimato dal pretore in 46
ore) eccessivi a fronte della difficoltà e dell'importanza del mandato.
Richiama comunque la norma secondo cui determinante non è il lavoro svolto, ma
il dispendio medio che un avvocato diligente avrebbe profuso secondo la comune
esperienza nella trattazione di un mandato di complessità analoga: al proposito
ricorda che la patrocinatrice di controparte si è limitata alla redazione di
una querela penale "particolarmente semplice dal profilo fattuale e
giuridico" e di qualche lettera, nonché alla presenza al pubblico dibattimento;
il tutto nell'ambito di un caso "bagatella".
Delle
osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
-
Pacifica
l'applicazione dell'art. 112 CPC in base al quale, se la parte lesa si è costituita
parte civile, la sentenza penale di condanna pronunciata nel Cantone fa stato
per l'accertamento dei fatti oggetto del giudizio penale, è opportuno, almeno
per sommi capi, ricordare tale fattispecie. Le parti erano entrambe dipendenti
del __________ a, attive –con funzioni diverse– nel settore contabile. Dopo
ripetuti episodi di insistente corteggiamento, in particolare sul posto di
lavoro, parzialmente ammessi dall'appellante, l'istante –presentando querela
penale in data 2 dicembre 1997– l'ha accusato di averle furtivamente messo una
mano sul sedere, mentre lei era in piedi e stava guardando dalla finestra
dell'ufficio: fatto avvenuto la sera del 3 settembre 1997 verso le ore 17.00;
anzi, in sede dibattimentale, ha sostenuto essersi trattato di un
palpeggiamento vero e proprio. Ciò alla presenza di un collega che tuttavia non
ha notato l'accaduto. La contestazione dei fatti da parte dell'appellante, ha
fatto sì che il pretore abbia confermato la colpevolezza di __________, su cui
si fonda il decreto d'accusa, in base a una serie di indizi.
-
Né
le parti, né il pretore indicano la base legale per il riconoscimento dell'indennità
richiesta per torto morale. Quando la gravità di un'offesa lo giustifichi e
questa non sia stata riparata in altro modo, l'art. 49 CO riconosce il diritto
a una riparazione morale a chi è illecitamente leso nella sua personalità. La
lesione della personalità può concernere la vita e l'integrità fisica della
vittima (fattispecie regolata separatamente dall'art. 47 CO), nonché la
libertà, l'onore, la sfera privata, ecc. Sempre più spesso è fatto ricorso all'art.
49 CO nel caso di molestie sessuali sul posto di lavoro (Schnyder A., in
Comm. di Basilea, ed 2, art. 49 CO, N. 13). Per quanto riguarda la
determinazione dell'indennità, il giudice gode di un ampio potere di
apprezzamento (Schnyder, op. cit., art. 47 CO, N. 21), potere che, in
virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, investe anche questa Camera. Nel
concreto, come elementi determinanti della fattispecie appaiono la poca rilevanza
dell'atto imputato al convenuto (che contraddice il presupposto della gravità
del pregiudizio immateriale) e l'età della vittima, persona adulta, coniugata,
con relazioni sociali apparentemente normali, che non è dimostrato abbia subito
conseguenze psichiche particolari al di fuori di quanto ha indicato il suo
medico curante (risposte scritte 27 febbraio 1998 del dott. __________). Né
–quanto alla gravità dell'offesa– i fatti possono essere, per nessuna ragione,
paragonati con gli unici due casi di entità minore indicati dalla giurisprudenza
in cui è stata attribuita un'indennità di fr. 1'000.– (cfr. Hütte / Ducksch,
Die Genugtuung, ed. 3, Tab. Genugtuung bei Sexualdelikten, 1995 – 1997,
N. O d. e 1998 segg., N. 1). Né può essere dimenticata la notevole pubblicità
conferita alla fattispecie dalla stampa cantonale, la procedura disciplinare
(sollecitata ripetutamente dall'istante) condotta nei confronti di __________ e la contemporanea inchiesta penale, nonché
la condanna penale: tutti momenti che concorrono in misura non indifferente
alla riparazione dell'ingiustizia morale subita dalla vittima. Se ne deve
dedurre che l'indennità di fr. 500.– riconosciuta dal pretore è eccessiva,
mentre appare indicato fissarla in un massimo di fr. 200.–, importo più
adeguato a una considerazione complessiva dei fatti.
-
Pur
contestando l'importo aggiudicato, l'appellante non censura il principio del
risarcimento del danno in quanto costituito dalle spese processuali affrontate
dall'istante. Al proposito, dottrina e giurisprudenza considerano la
possibilità di chiedere il risarcimento del danno costituito dei costi di
patrocinio relativi a un procedimento penale in cui il richiedente è stato
partecipe (Oftinger / Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zurigo
1995, Allg. Teil, vol. I, p. 79; Weber S., Ungereimtheiten und offene Fragen
beim Ersatz von Anwaltskosten, in Schweizerische Versicherungszeitschrift,
1993, p. 3; Gauch P., Der Deliktsanspruch des Geschädigten auf Ersatz seiner
Anwaltskosten, in recht, 1994, p. 197, lit. a; DTF 117 II 101
segg.). Dev'essere tuttavia osservato che tale possibilità dipende dai
presupposti, secondo cui la parte danneggiata che chiede il risarcimento delle
spese di patrocinio ha partecipato alla causa penale per salvaguardare le sue
pretese di natura civile (cfr. DTF 117 II 107; Weber, op. cit.,
p. 14 e 15 e Brehm R., in Comm. di Berna, 1990, art. 41 CO, N. 90) e che
l'assistenza legale sia giustificata, necessaria e appropriata (DTF
cit.; Weber, op. cit., p. 11).
Nel
caso in esame, l'unica posta oggetto delle richieste formulate da __________
che può essere considerata fra le pretese di natura civile è l'indennità per
torto morale (Gauch, op. cit., p. 199), mentre l'istante non ha potuto
far valere, o comunque non ha fatto valere nessun pregiudizio materiale, alle
cose o al patrimonio; in tal modo, il danno vantato per oltre fr. 11'000.– (che
è per sua natura un pregiudizio consecutivo –"Vermögensfolgeschaden"–
dell'agire del convenuto: cfr. Weber, op. cit., p. 5) è stato
direttamente causato dalla scelta della creditrice di avviare e di partecipare
attivamente al procedimento penale. Se tale posizione non è censurabile poiché,
a prescindere dal rilievo penale della fattispecie in senso stretto, quel
procedimento ha interessato le rivendicazioni di natura civile –ancorché
limitatamente all'indennità per torto morale–, ossia è servito nell'interesse
dell'istante a stabilire la fattispecie, il rapporto con la parte lesa e la
gravità dell'offesa (art. 49 CO), va tuttavia osservato che, come ammette la
stessa parte istante, la nota professionale della sua patrocinatrice non
concerne soltanto la causa penale, ma anche l'inchiesta amministrativa avviata
dal __________. Orbene, per questa parte del patrocinio non si ravvede motivo
alcuno per riconoscerne il diritto a un risarcimento da parte del convenuto:
viene infatti a mancare sia il presupposto che la partecipazione a quella procedura
potesse di per sé comportare risarcimento ad alcun danno della parte lesa, sia
che l'assistenza legale sia stata giustificata. L'inchiesta amministrativa
infatti, concerne esclusivamente il dipendente che ne è oggetto (nel caso
concreto, il signor __________) e l'autorità disciplinare competente nel rapporto
di pubblico impiego, ossia il __________. Il ruolo svolto dall'istante come
denunciante dell'accaduto, al contrario di quanto accade nella sede penale, non
è quello di una parte: così essa non ha diritto di consultare gli atti, né di
esigere la notifica della decisione presa (Grisel A., Traité de droit administratif,
1984, vol. 1, p. 512); semmai, in concreto, essa ha assunto la funzione di
teste, in grado di accertare determinati aspetti della fattispecie, ciò che
sicuramente non esige l'assistenza di un patrocinatore; né i solleciti da essa
presentati all'autorità comunale perché procedesse contro il funzionario hanno
una relazione evidente con la sua situazione personale, dal momento che scopo
dell'intervento disciplinare è quello di assicurare il buon funzionamento dell'amministrazione
(Grisel, op. cit., ibidem). Il fatto che la nota d'onorario dell'avv.
__________ non distingua fra le spese e gli onorari relativi all'una o
all'altra procedura rende difficile una riduzione esatta del risarcimento
richiesto: posto in questa situazione, il giudice deve tuttavia agire –come
indicato nel considerando successivo– in conformità con i combinati art. 42
cpv. 2 e 44 CO.
- Comunque
il risarcimento di spese di patrocinio come posta del danno è sottoposto alle
norme degli art. 43 e 44 CO (Gauch, op. cit., p. 193; Weber, op.
cit., p. 3). Nel caso particolare, se il giudizio penale ha escluso che la
parte lesa abbia consentito nell'atto dannoso, non si può dire con altrettanta
certezza che essa abbia contribuito al contenimento del proprio pregiudizio, ad
esempio limitando all'essenziale le proprie iniziative nei confronti del
convenuto. E' infatti un corollario dell'art. 44 CO l'obbligo del leso di
ridurre o almeno di contenere il danno (Oftinger / Stark, op. cit., p.
261; DTF 113 II 340 segg.).
Al
proposito, appaiono sintomatiche due osservazioni del pretore: laddove afferma
che "tutto il pathos espresso da parti e patrocinatori appare decisamente
sproporzionato" al reato commesso dal convenuto (sentenza, p. 15) e quando
accenna (nuovamente) alla sproporzione fra la gravità del caso ("comunque
una contravvenzione") e le "dimensioni che esso ha assunto"
(sentenza, p. 16). Anche in quest'ottica possono pertanto essere lette talune
iniziative dell'istante: così gli scritti di sollecito all'autorità comunale
perché desse avvio alla procedura disciplinare e l'opinabile necessità (ma si
potrebbe parlare anche di inutilità, visto il contenuto dell'allegato e la
decisione del giudice) di formulare osservazioni al reclamo della controparte
al Giar (atto 21): ad almeno parziale dimostrazione della circostanza secondo
cui l'istante aveva verosimilmente perso di vista che, distanziandosi dai
criteri indicati dall'art. 44 CO, essa concorreva a creare quelle spese che
sono divenute, per finire, una consistente posta del danno; e anche l'unica.
Inoltre, la nota professionale su cui si fonda l'istanza comprende prestazioni
(in particolare corrispondenza con il __________) che concernono le condizioni
di lavoro della patrocinata e le incombenze attribuitele durante la pendenza
delle indagini penale e amministrativa, ciò che ovviamente esula sia dal
patrocinio penale, sia (anche se è irrilevante) dalla procedura disciplinare
nei confronti del convenuto
- Mancando
elementi oggettivi per stimare il danno effettivo, il giudice deve far capo all'art.
42 cpv. 2 CO, ossia stabilirlo secondo il suo prudente criterio, avuto riguardo
all'ordinario andamento delle cose e alle misure prese dal danneggiato. Si
tratta cioè di trovare una soluzione secondo criteri di equità, considerato
come in concreto appaia iniquo che la parte lesa sia messa in condizione di
ottenere dalla controparte il risarcimento di qualsiasi prestazione di
patrocinio, senza proporzione alcuna con i danni patiti, rispettivamente con i
pregiudizi alla propria personalità.
Nel
caso in esame, per tutti i motivi ricordati (ai consid. 5 e 6) si giustifica di
ridurre le spese e le competenze di patrocinio nei termini proposti
dall'appellante, ossia a fr. 6'922.50 (IVA compresa), ciò che comunque
corrisponde – per quanto riguarda l’onorario – a un impegno di 30 ore e a una
remunerazione oraria di fr. 200.–, in conformità con la TOA e con la semplicità
della causa penale in cui gli interventi fondamentali e necessari della
patrocinatrice della parte civile sono stati la presentazione della querela
penale, la presenza all'interrogatorio di __________ da parte del Procuratore pubblico (il 15 luglio 1998) e la
partecipazione al dibattimento del 25 novembre 1998.
- Nei
limiti descritti l'appello deve pertanto essere accolto. Il giudizio sulle
conseguenze pecuniarie del processo di prima istanza non può per contro essere
modificato, siccome il dispositivo no. 4 della sentenza impugnata non distingue
fra pronuncia penale e pronuncia civile.
Per tutti questi
motivi,
richiamati per le
spese gli art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: I. L'appello
28 dicembre 1998 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 26 novembre 1998 del Pretore della Giurisdizione di
Locarno–Campagna, immutati gli altri dispositivi, è così riformata:
-
è tenuto a versare a __________ la somma
di fr. 6’922.50 a titolo di risarcimento danni e la somma di fr. 200.– a titolo
di indennità per torto morale.
II. Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 400.–, anticipati
dall'appellante, restano a suo carico per 1/10 e per il resto sono posti a
carico di __________ i. Quest'ultima verserà a __________ l'importo di fr.
400.– per ripetibili parziali di questa sede.
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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