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Numero d'incarto:
12.1998.278
Data decisione, Autorità:
13.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00278
Lugano
13 gennaio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sull’istanza di ricusa 24 novembre 1998, presentata nei confronti
del Pretore del distretto di Lugano, Sezione __________, avv. __________, da
patr.
dall’avv. __________
nell’ambito
della causa -inc. no. OA.95.01459 di quella Pretura- contro di lui promossa con
petizione 26 settembre 1995 da
patr.
dall’avv. __________
volta
ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento di fr. 45’585.- oltre
interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE
n. __________ dell’UE di Lugano.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto e in diritto
che
nell’ambito della causa contro di lui promossa con petizione 26 settembre 1995
dall’impresa di costruzioni __________, __________ con scritto 24 novembre 1998
-integrato due ulteriori memoriali datati 23 dicembre 1998- ha chiesto la
ricusa del giudice adito, ovvero del Pretore del distretto di Lugano, Sezione
__________, avv. __________;
che
l’istante giustifica tale richiesta, lamentando di essere stato vittima nel
corso della causa di pratiche vessatorie da parte del Pretore, il quale a più
riprese avrebbe mostrato avversione nei suoi confronti in quanto straniero
(tedesco), ciò che in definitiva più non permetteva di concludere per la sua
necessaria obiettività e neutralità di giudizio;
che
al giudice di prime cure viene in particolare rimproverato di aver fatto
“comunella” con il legale di controparte, segnatamente per aver dato seguito a
richieste e proposte processuali formulate da quest’ultimo e respinto
sistematicamente quelle emananti dal convenuto;
che
con scritti 7 dicembre 1998 rispettivamente 8 gennaio 1999 il Pretore e la
controparte hanno dichiarato di non ravvisare nella fattispecie l’esistenza di
motivi giustificanti una ricusa;
che
per l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi sia
un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave
inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che
le norme in oggetto concretizzano, a livello cantonale, le garanzie di un
giudice imparziale e indipendente contenute nell’art. 58 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1
CEDU;
che,
ritenuta l’importanza che l’imparzialità del giudice riveste in una società
democratica, l’interpretazione e l’applicazione di questo principio non devono
essere restrittive; d’altro canto però la ricusa porta in sé una certa
contraddizione tra il diritto ad un giudice imparziale da un lato e il diritto
al giudice istituito per legge dall’altro (DTF 115 Ia 175 e 176 con
rinvii) e di conseguenza la ricusazione deve rimanere l’eccezione, dovendo
essere ammessa solo in presenza di seri motivi (DTF 105 Ia 163);
che
la prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che
facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità: tali circostanze
possono risiedere nel comportamento personale del giudice stesso oppure
emergere da considerazioni di carattere formale e organico, ovvero da criteri
oggettivi, come ad esempio quando un giudice si sia già occupato della medesima
causa o di una causa connessa, in un altro stadio (DTF 115 Ia 180; 115
Ia 37; SJZ 1990 p. 588 e seg.);
che
in entrambi i casi basta l’apparenza di prevenzione, non è cioè necessario che
il giudice sia effettivamente prevenuto; in ogni caso però le apparenze devono
fondarsi su un esame oggettivo delle circostanze, che devono suscitare il
sospetto di parzialità (DTF 115 Ia 175), e non è perciò lecito fondare
il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte;
che
per costante giurisprudenza non costituiscono quindi gravi ragioni, sufficienti
alla ricusa di un magistrato dell’ordine giudiziario, né semplici supposizioni
o illazioni di parzialità non confrontate da elementi concreti (Rep.
1988 p. 368); né un generico timore di parzialità, fondato ad esempio
sull’opinione che il giudice si è fatto a proposito di una determinata
questione, su sue precedenti decisioni oppure, più in generale, sulla sua
attività processuale, fatto salvo il caso di grave e ripetuta colpa da parte
sua (RDAT 1984 p. 58 e 59);
che,
nel caso concreto, non vi è motivo per ammettere l’esistenza di una situazione
d’incapacità soggettiva del Pretore ad occuparsi senza pregiudizi della
vertenza processuale e neppure risulta che il giudice di prime cure si sia
comportato in modo parziale a favore della parte attrice o che vi sia un simile
pericolo per il prosieguo della causa, tant’è che la “prova documentaria” che a
giudizio dell’istante avrebbe dovuto confermare la “comunella” tra il giudice e
il legale di controparte si è di fatto rivelata priva di rilevanza;
che
innanzitutto il fatto che il primo giudice, pur a fronte di una puntuale contestazione
dell’istante, non si sia (ancora) pronunciato sull’ammissibilità o meno delle
risposte, che nell’ambito di una prova rogatoriale il teste __________ ha
fornito a domande supplementari formulate dal legale dell’attrice, non può
evidentemente costituire una prova di parzialità a favore di quest’ultima,
proprio in assenza di qualsiasi decisione in proposito da parte del giudice
stesso: ad ogni modo la giurisprudenza ha già avuto occasione di stabilire che
la presunta passività di un magistrato non è necessariamente indice di
parzialità (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 ad art. 27);
che
in secondo luogo il mancato accoglimento da parte del Pretore di alcune domande
processuali formulate dall’istante -e l’implicita accettazione degli argomenti
con cui la controparte ne postulava la reiezione- non è parimenti dovuto a
parzialità, ma piuttosto a convincenti motivi procedurali (IICCA 12
gennaio 1996 in re C./M.);
che
in effetti non vi era motivo per nominare un nuovo perito giudiziario in
sostituzione di quello designato nella persona dell’arch. __________ (doc. C8),
per il solo fatto che l’istante non condivideva il preventivo da lui indicato
per l’allestimento della prova peritale;
che,
con tutta evidenza, tale circostanza nemmeno costituiva un motivo grave per
poter ottenere la ricusa del perito stesso (doc. D4);
che
l’estromissione di un atto processuale del qui istante, con cui egli si era
limitato a prendere atto con disappunto di tali decisioni senza postulare
alcunché (doc. D6), rientrava senz’altro nell’ampio potere discrezionale del
giudice (doc. D7);
che
la domanda di nomina di un nuovo perito inoltrata dopo la consegna della
perizia e quella volta alla completazione del referto peritale con altre due
domande sono state respinte -e anche questa decisione appare legittima- in
quanto l’istante aveva chiesto che il nuovo perito avesse a rispondere a tutte
le domande già formulate all’indirizzo del primo perito e non solo a quelle
rimaste inevase, rispettivamente in quanto le domande di completazione erano
irrilevanti per l’esito della lite (doc. F6);
che
infine non vi è nulla da eccepire sul fatto che il Pretore abbia dato la
possibilità alla controparte, per mezzo del suo legale, di prendere posizione
sulle varie istanze inoltrate dal qui istante -in particolare quella volta alla
nomina di un nuovo perito ed alla ricusa di quello designato, quella che
chiedeva al giudice di valutare se vi fosse da parte sua la necessaria serenità
di giudizio, quella di ricusa del giudice stesso (anche se inizialmente non
ancora motivata in dettaglio)-, il principio del contraddittorio essendo
espressamente previsto dal nostro ordinamento civile (art. 84 CPC) ed emanando
dal diritto di essere sentiti sancito dall’art. 4 Cost.;
che
in definitiva le circostanze evocate dall’istante non sono assolutamente tali
da mettere in dubbio l’imparzialità del giudice adito, per cui l’istanza di
ricusa, del tutto infondata, deve essere senz’altro respinta;
che
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 27 e 30 CPC e per le
spese gli art. 148 CPC e la TG
decreta
I. L’istanza
di ricusa 24 novembre 1998 __________ è respinta.
II. Le
spese del presente giudizio consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 130.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 150.-
da
anticiparsi dall’istante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, con atti di ritorno.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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