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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.277
Data decisione, Autorità:
09.02.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00277
Lugano
9 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire sul ricorso 11 dicembre 1998 presentato da
rappr.
dall’amministratrice unica __________
contro
la
decisione 25 novembre 1998 della
Sezione
del Registro fondiario e commercio,
quale Autorità di vigilanza sul registro di commercio, Bellinzona
che
respinge un ricorso della qui ricorrente nei confronti della decisione
dell’Ufficio del Registro di commercio di Locarno con la quale la __________ è
stata sciolta d’ufficio poiché priva della del domicilio legale alla sede
statutaria.
Viste
le osservazioni 15 gennaio 1999 dell’Autorità di vigilanza sul registro di
commercio.
Letti
ed esaminati gli atti e la documentazione prodotta
Considerato
in fatto ed in diritto
che la società __________
è stata sciolta con decisione dell’Ufficio del registro di commercio di Locarno
poiché priva di recapito presso il domicilio della sede statutaria senza che la
situazione legale fosse stata ripristinata nei termini assegnatile con invito
scritto del __________ e diffida pubblicata nel FUSC del __________;
che il ricorso contro la
decisione di scioglimento dell’Ufficio del registro di commercio di Locarno è
stato respinto, con pronuncia 25 novembre 1998, della Sezione del registro
fondiario e di commercio quale Autorità di vigilanza sul registro di commercio;
che contro tale decisione
la società __________ si è aggravata, con tempestivo ricorso, a questa Camera
civile - competente ai sensi dell’art. 22 litt. a n. 6 LOG - argomentando di
aver sempre avuto la sua sede all’indirizzo conosciuto e che solo, per
razionalizzare il lavoro, era stato scelto un recapito presso l’amministratrice
unica; di non aver con ciò cagionato danno a terzi; di ritenere più costoso il
dover ricostituire una nuova società che operare con quella già esistente;
che l’Autorità di
vigilanza ha chiesto la reiezione del ricorso;
che, per gli art. 42 e 43
ORC, una persona giuridica deve disporre, nel luogo della sede statutaria, di
un proprio ufficio o almeno di un domicilio legale dove possa essere raggiunta e
dove possano esserle notificati dei procedimenti di ingiunzione ufficiali;
che quando questa esigenza
non è più adempiuta vengono a mancare le condizioni necessarie per l’iscrizione
(DTF 94 I 562 consid. 4 e 5) e l’Ufficiale del registro di commercio,
venutone a conoscenza, è obbligato ad intervenire (art. 941 CO; His,
Berner Kommentar, ad art. 941 CO n. 9) diffidando la persona giuridica
affinché abbia a ristabilire la situazione legale (art. 88a cpv. 1 ORC) e
avvertendola che, non ottemperando alla diffida, verrà pronunciato il suo
scioglimento (art. 88a cpv. 2 e 86 cpv. 2 ORC);
che questa procedura è
destinata ad assicurare il rispetto delle norme imperative di diritto
commerciale adottate nell’interesse pubblico e dei terzi (His, op. cit.,
ad art. 927 CO n. 43);
che il termine impartito
dall’Ufficio del registro di commercio è perentorio ed il suo non rispetto da
parte della società anonima comporta il suo scioglimento senza che poi sia
possibile domandare la revoca di questa conseguenza;
che, avendo l’Ufficio del
registro di commercio ossequiata la procedura imposta dall’ORC, le
argomentazioni della ricorrente cadono nel vuoto;
che infatti scegliendo il
recapito della società presso il domicilio dell’amministratrice unica,
domicilio situato in un comune diverso da quello della sua sede statutaria, si
è posta in contrasto con le norme imperative degli art. 42 e 43 ORC;
che la pretesa
razionalizzazione del lavoro dell’amministratrice, o qualsiasi altro motivo
anche in sé ragionevole e comprensibile, non può permettere che la società
anonima abbia un recapito all’infuori del domicilio della sua sede statutaria;
che, proprio per
l’imperatività della norma che è, come visto, condizione essenziale per
l’iscrizione a registro di commercio della società non interessa se la sua
violazione abbia o meno cagionato danni a terzi ritenuto, comunque che, nel
caso di specie, le notifiche alla società ne risultavano pregiudicate
ritornando al mittente con l’indicazione “ditta cessata”;
che gli oneri finanziari
supplementari per la costituzione di una nuova società sono stati causati
unicamente dalla negligenza dell’amministratrice che non si è adeguata alle
diffide dell’Ufficio del registro di commercio e nemmeno si è data la pena di
porre la società sciolta in consonanza con la legge nei tre mesi successivi
allo scioglimento ponendosi nella condizione di poter chiedere la revoca dello
scioglimento (art. 86 cpv. 3 ORC);
che il ricorso, infondato
in ogni suo punto, deve così essere respinto con l’addebito della tassa di
giustizia e delle spese;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso 11
dicembre 1998 __________ è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese in complessivi Fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente,
rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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