AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.276
Data decisione, Autorità:
10.05.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00276
Lugano
10 maggio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. n. OA.95.00972
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4- promossa con petizione 14
aprile 1995 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
entrambi
rappr. dallo studio legale __________
rappr.
dall’avv. __________
rappr.
dall’avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
450’000.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno e per torto
morale;
domanda avversata
dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione;
ed ora
sulle eccezioni di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta
__________ e di prescrizione sollevata dai convenuti __________ in liquidazione,
__________ e __________, che il Pretore con sentenza 13 novembre 1998 ha
accolto, respingendo con ciò la petizione;
appellante
l’attore, che con atto di appello 4 dicembre 1998 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di prescrizione;
mentre i
convenuti __________, __________ in liquidazione e __________, con osservazioni
28 gennaio 1999 il primo rispettivamente 1° febbraio 1999 gli altri, postulano
la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
preso
atto che la convenuta __________ con scritto 28 gennaio 1999 ha dichiarato di
non voler prendere posizione sull’appello;
letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. __________
è stato alle dipendenze della società finanziaria __________ (in seguito detta:
__________) dal 1984 al luglio 1992, data del suo allontanamento in seguito a
presunte irregolarità nella gestione, ricoprendo successivamente le cariche di
vicedirettore, condirettore, direttore e amministratore delegato.
Il
suo ultimo stipendio ammontava a fr. 195’000.- annui.
B. Il
2 dicembre 1992 __________ ha sporto denuncia penale contro __________ per
truffa, falsità in documenti e amministrazione infedele, a seguito della quale
l’11 dicembre egli è stato tratto in arresto fino al 17 febbraio 1993, allorché
previo versamento di una cauzione gli fu concessa la libertà provvisoria.
Non
essendo emersi elementi concreti costituivi dei reati a lui imputati, il 6
luglio 1994 il procedimento penale nei suoi confronti è stato abbandonato.
C. Con
petizione 14 aprile 1995 __________ ha convenuto in lite le persone a suo dire
responsabili dell’illecita denuncia 2 dicembre 1992, ovvero la denunciante
__________ -nel frattempo messa in liquidazione- i membri del consiglio di
amministrazione __________ e __________ nonché la __________, autrice di un
rapporto sulle sue presunte irregolarità, chiedendo la loro condanna in solido
-come meglio precisato in replica- al risarcimento delle spese di patrocinio
penale (fr. 55’650.90), della perdita di salario da lui subita negli anni
1993-1995 (fr. 427’000.-) nonché di un’indennità per torto morale (fr.
10’000.-), il tutto limitatamente a fr. 450’000.- oltre interessi.
Egli
rimprovera in sostanza ai convenuti di aver ordito un vero e proprio complotto
nei suoi confronti al fine di far ricadere unicamente sullo stesso la
responsabilità della liquidazione di __________ rilevando come il procedimento
penale a suo carico e soprattutto l’incarcerazione da lui subita, divenuta di pubblico
dominio, lo abbiano gravemente danneggiato, con importanti conseguenze per la
sua carriera di operatore finanziario, settore che si fonda sulla fiducia e
sulla discrezione.
D. Nei
loro allegati responsivi i convenuti __________, __________ e __________ hanno
tra l’altro sollevato l’eccezione di prescrizione, mentre la convenuta
__________ a sua volta ha eccepito l’incompetenza territoriale nei suoi
confronti del giudice adito.
D’accordo
le parti ed il giudice, l’udienza preliminare è stata limitata all’esame delle
due eccezioni ai sensi dell’art. 181 CPC.
E. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha accolto entrambe le eccezioni ed ha di
conseguenza respinto la petizione.
Con
riferimento all’eccezione di prescrizione -il dispositivo sull’eccezione di
incompetenza territoriale non è stato impugnato ed è pertanto cresciuto in
giudicato- il giudice di prime cure, dopo aver escluso l’applicabilità nel caso
concreto dell’art. 60 cpv. 2 CO, ha ritenuto che la duplice conoscenza del
danno e della persona responsabile da parte dell’attore di cui all’art. 60 cpv.
1 CO era sicuramente anteriore al 14 aprile 1994: la conoscenza del danno era
precedente al 22 giugno 1994, data del deposito degli atti penali, tanto è vero
che l’attore già al momento della sua scarcerazione, dopo per altro esser già
stato allontanato da __________ a far tempo dal luglio 1992, sapeva di aver
perso il lavoro e con ciò lo stipendio e che il suo reinserimento professionale
sarebbe stato assai problematico, potendo pertanto già da quel momento far
valere il risarcimento del danno e la richiesta di torto morale, fermo restando
che in ogni caso dal verbale d’interrogatorio 9 marzo 1993 risultava che egli
era cosciente di esser stato oggetto di pressioni da parte di __________ affinché
si assumesse la colpa della situazione in cui versava ora __________; la
conoscenza della persona responsabile era pure ampiamente precedente al 14
aprile 1994: la responsabilità di __________ in quanto denunciante gli era già
stata comunicata in occasione della notifica del suo arresto; la responsabilità
di __________ gli era senz’altro nota già a far tempo dal 9 marzo 1993,
allorché l’attore con riferimento alle pressioni di cui già si è detto inoltrò
nei confronti di quest’ultimo una denuncia per estorsione e coazione, tanto più
che nell’istanza di libertà provvisoria 19 dicembre 1992 lo stesso __________
veniva erroneamente indicato come l’autore della denuncia contro l’attore;
stante la posizione di presidente del consiglio di amministrazione di
__________, l’attore poteva e doveva infine concludere che questi non era
estraneo alla presentazione della denuncia.
F. Con
l’appello l’attore chiede la riforma del querelato giudizio nel senso che
l’eccezione di prescrizione sia respinta.
A
suo giudizio, la duplice conoscenza da parte sua del danno e della persona
responsabile non era avvenuta alla data del suo arresto, né alla data della sua
liberazione provvisoria, né infine il 9 marzo 1993 allorché egli aveva
denunciato __________ per presunte pressioni nei suoi confronti, bensì
unicamente il 22 giugno 1994, data del deposito degli atti penali, dall’esame
dei quali aveva potuto finalmente accertare di essere stato vittima di un
complotto, rispettivamente il 6 luglio 1994, data del decreto di abbandono, che
gli aveva definitivamente attribuito il ruolo di vittima e danneggiato. Quanto
alle singole pretese di cui alla petizione, la richiesta di risarcimento delle
spese legali non era certamente prescritta, le parcelle dei suoi patrocinatori
risalendo al dicembre 1994 rispettivamente al giugno 1996; il risarcimento per
la perdita di guadagno aveva potuto essere calcolato solo dopo che la
situazione si era stabilizzata e meglio dall’aprile 1994, allorché egli ha
potuto trovare una nuova attività lavorativa e con ciò quantificare il
pregiudizio da lui subito; in base all’art. 317 e 320 CPP l’indennità per torto
morale era infine dovuta se richiesta entro un anno dal decreto di abbandono.
G. Delle
osservazioni all’appello con cui i convenuti __________, __________ e
__________ postulano la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario,
nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- Giusta
l’art. 60 cpv. 1 CO l’azione di risarcimento o riparazione si prescrive in un
anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona
responsabile, e in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell’atto che ha
causato il danno.
Il
termine stabilito dall’art. 60 cpv. 1 CO comincia a decorrere da quando il
creditore conosce l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da
poter fondare e motivare un’azione giudiziaria (DTF 108 Ib 99, cons. 1c
con rif.); l’inizio del termine non risale al momento in cui il danneggiato
avrebbe potuto scoprire l’entità del suo credito facendo prova dell’attenzione
richiesta dalle circostanze. Ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia
edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora
ch’egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per
promuovere una causa (DTF 109 II 435), atteso che la prova di tale
conoscenza incombe a colui che invoca l’eccezione di prescrizione (DTF 111
II 58).
Conformemente
alla giurisprudenza del Tribunale federale, il danno è ritenuto realizzato
("abgeschlossen") nel momento in cui si è manifestato completamente (DTF
92 II 4, cons. 3), per cui, in casi come quello di specie, il termine di
prescrizione comincia a decorrere non tanto per le singole poste del danno,
bensì dal momento in cui, in ordine cronologico, si conosce l’ultimo elemento
del danno (IICCA 7 settembre 1995 in re H./A. e llcc., 22 febbraio 1999
in re G./C. AG e llcc., 24 febbraio 1999 in re R./D.G. e G., 3 marzo 1999 in re
G.A./ R. e llcc., 12 marzo 1999 in re B./N. SA in fall. e llcc.; Brehm, Berner
Kommentar, 2. ed., Berna 1998, n. 29-31 ad art. 60 CO).
- Tali
principi sono stati correttamente riassunti nel giudizio impugnato, così che il
gravame risulta piuttosto improntato alla determinazione -nel rispetto di detti
principi- dell’esatto momento del verificarsi del danno nel suo complesso, e
pertanto della decorrenza della prescrizione.
conoscenza
del danno
- A
giudizio del Pretore, la conoscenza del danno da parte dell’attore era avvenuta
già al momento del suo allontanamento da __________ nel luglio 1992, al momento
della sua scarcerazione il 17 febbraio 1993 o al più tardi allorché egli il 9
marzo 1993 aveva denunciato agli inquirenti __________ per presunte pressioni
nei suoi confronti.
L’assunto
pretorile non può essere condiviso.
3.1 L’allontanamento
dell’attore da __________ nell’estate 1992 comportava ovviamente la perdita del
salario sino ad allora percepito, ma a quel momento, proprio perché egli non
era stato ancora denunciato e incarcerato -il che era divenuto di dominio
pubblico- non vi era motivo per ritenere che la sua carriera sarebbe stata
compromessa rispettivamente che egli avrebbe avuto problemi nel rientrare nel
mondo del lavoro.
La
circostanza non è perciò decisiva per la decorrenza della prescrizione.
3.2 L’ottenimento
della libertà provvisoria nel febbraio 1993 ha messo fine alla carcerazione
dell’attore, alleviandone in parte la sofferenza. Nondimeno a quel momento i
danni da lui qui fatti valere non si erano ancora prodotti nella loro totalità,
si pensi alle spese per il patrocinio penale ed alla perdita salariale dovuta
alla difficoltà nel trovare una nuova occupazione: quest’ultimo pregiudizio
economico, acuito dall’esistenza di un procedimento penale a suo carico per
gravi reati patrimoniali, ha certamente iniziato a prodursi a quel momento, ma
a quell’epoca era ben lungi dall’essere quantificabile, il danno a suo carico
-che non da ultimo dipendeva dal fatto che egli trovasse una nuova e stabile
occupazione- non essendosi ancora stabilizzato, fermo restando che lo stesso in
ogni caso era influenzato dalla durata e dall’esito (a lui favorevole) della
procedura penale.
Di
qui l’irrilevanza di quel momento per la prescrizione.
3.3 L’inoltro
di una denuncia penale nei confronti di __________ per estorsione e coazione
-segnatamente per il fatto che quest’ultimo avrebbe indotto l’attore a
sottoscrivere cambiali per fr. 10 mio rispettivamente a firmare una lettera in
cui si assumeva la responsabilità della situazione venutasi a creare in
__________ - è parimenti irrilevante nell’ottica della prescrizione: oggetto
della presente causa non è infatti la responsabilità per quelle presunte
pressioni, bensì quella per aver inoltrato la denuncia penale 2 dicembre 1992
con le conseguenze che ne sono derivate all’attore.
- In
realtà la conoscenza del danno da parte dell’attore è avvenuta in epoca ben
successiva, al più presto nel giugno - luglio 1994.
4.1 Le
spese per il patrocinio in sede penale sono state fatturate all’attore il 3
dicembre 1994 (doc. CCC) rispettivamente il 7 giugno 1996 (doc. DDD).
Pur
essendo vero che l’inoltro di una denuncia penale possa implicare la necessità
di patrocinio da parte di un avvocato e con ciò una spesa per onorari, è
nondimeno evidente che nel dicembre 1992 la quantificazione effettiva di questi
ultimi da parte dell’attore non era affatto possibile, nemmeno a grandi linee,
il tutto dipendendo evidentemente dalle particolarità del caso, da come
procedeva l’inchiesta penale e non da ultimo dalla necessità o meno di indire
il pubblico dibattimento: è in definitiva al più presto solo al momento
dell’emanazione del decreto di abbandono del 6 luglio 1994 (doc. 1 __________)
che tali spese, a quel momento in evoluzione, sono divenute oggettivamente
quantificabili (IICCA 24 febbraio 1999 in re R./D.G. e G.). Atteso che
il legale dell’attore, successivamente all’emanazione di quel decreto, si è
pure occupato delle pratiche -chiaramente connesse con la causa penale- per la
restituzione all’attore della cauzione giudiziaria versata in occasione della
concessione della libertà provvisoria rispettivamente di quelle per il riottenimento
della patente di fiduciario, cautelativamente sospesa durante l’inchiesta
penale (teste __________ p. 2), è evidente che anche l’onorario per tale suo
impegno rientri nel danno a carico dell’attore, cosicché il termine annuale di
prescrizione inizia a decorrere solo con la conclusione di queste prestazioni.
Essendo
-come già accennato (cfr. cons. 1)- determinante per la prescrizione della
pretesa attorea la data della conoscenza dell’ultima pretesa ed essendo in
concreto accertato che la petizione è stata introdotta entro un anno dalla
conoscenza delle spese di patrocinio penale, ne discende, senza che sia
necessario analizzare le altre posizioni di danno, che la petizione è
senz’altro tempestiva.
È
perciò a titolo abbondanziale che qui di seguito si esaminerà se,
indipendentemente da quanto vale per le spese di patrocinio penale, le altre
pretese fatte valere siano o meno prescritte.
4.2 Con
il decreto di abbandono il pregiudizio economico patito dall’attore per le
difficoltà nel trovare lavoro è divenuto finalmente quantificabile nella sua
estensione temporale: è in effetti da quel momento che le conseguenze della
denuncia hanno preso fine, per cui l’inizio del termine di prescrizione per i
pregiudizi salariali decorre da quel momento.
Abbondanzialmente,
atteso che la sua licenza di fiduciario, sospesa nel corso della procedura
penale a suo carico (art. 18 cpv. 5 legge sull’esercizio delle professioni di
fiduciario), gli è stata ripristinata solo nel dicembre 1995 (doc. VV), sarebbe
addirittura da quest’ultima data che dovrebbe iniziare a decorrere il termine
di prescrizione per le presunte difficoltà economiche nel trovare una nuova
occupazione: è in effetti ovvio che la sospensione della patente, dovuta alla
denuncia, ha gravemente danneggiato l’attore nella ricerca di un lavoro.
4.3 L’attore
fa infine valere una pretesa per torto morale, asserendo di essere stato
vittima di complotto da parte dei convenuti.
L’esistenza
del presunto complotto -e non solo dell’infondatezza della denuncia,
circostanza quest’ultima che egli avrebbe potuto soggettivamente conoscere già
in epoca precedente- è stata da lui scoperta al più presto il 22 giugno 1994,
data del deposito degli atti penali (doc. P): i testi __________ e __________,
patrocinatori dell’attore in sede penale, hanno infatti riferito -pur non
escludendo, ciò che tuttavia non basta per ammettere una conoscenza anticipata
da parte loro, che l’esito dell’inchiesta possa esser stato loro anticipato,
tanto più che tale eventuale conoscenza anticipata in ogni caso non ha potuto
essere fissata nel tempo con precisione (il teste __________ ipotizza una sua
conoscenza di qualche dettaglio al massimo un mese prima del deposito atti)-
che solo da quel momento essi hanno potuto avere una visione completa della
situazione, scoprendo l’esistenza del complotto, prima solo sospettato.
Ciò
premesso, nemmeno tale pretesa sarebbe prescritta.
conoscenza
della persona responsabile
- Il
momento della conoscenza della persona responsabile non è obbligatoriamente
uguale per tutti i presunti responsabili (Brehm, op. cit., N. 63 ad art.
60 CO).
5.1 Non
è contestato che l’attore già al momento del suo arresto sia stato informato
del fatto che la denuncia emanava da __________ (cfr. verbale di notifica
arresto 11.12.1992, doc. 12 __________), con il che è pacifico che la
conoscenza di quest’ultima quale responsabile del presunto danno da lui subito
sia intervenuta già nel dicembre 1992.
5.2 Come
già accennato, la responsabilità di __________ nei fatti qui in esame non ha
nulla a che vedere con la denuncia contro di lui inoltrata dall’attore nel
marzo 1993, mentre nel fatto che nell’istanza di libertà provvisoria del 19
dicembre 1992 l’attore abbia erroneamente indicato proprio in quest’ultimo,
anziché in __________, il presunto denunciante (cfr. incarto penale), non si
può evidentemente intravedere una conoscenza della persona responsabile del
danno per quella denuncia.
In
realtà __________ e con lui il presidente del consiglio di amministrazione di
__________ sono stati chiamati in causa per il ruolo da loro assunto nella
presunta congiura, ovvero in quanto firmatari della procura al legale che ha
allestito la denuncia penale a nome di __________ (cfr. incarto penale),
__________ inoltre per aver consegnato
personalmente al procuratore pubblico la denuncia stessa e per aver confermato
in sede di interrogatorio davanti agli inquirenti le accuse contro l’attore
(doc. M), circostanze queste di cui l’attore può essere venuto a conoscenza
-prima poteva tutt’al più nutrire solo dei più o meno fondati sospetti- al più
presto solo al momento del deposito atti del 22 giugno 1994: non si vede
infatti come mai, se non proprio per questi motivi, l’attore abbia ritenuto di
convenire in causa questi due soli membri del consiglio di amministrazione e
non anche gli altri membri di quel consesso, l’avv. __________ nonché i signori __________ e __________ (cfr.
doc. C).
Se
ne deve gioco forza concludere che per quanto riguarda i convenuti __________ e
__________ la conoscenza della persona responsabile da parte dell’attore è
pertanto avvenuta al più presto nel giugno 1994, con il che anche per questo
motivo la petizione nei loro confronti non è prescritta.
- Ne
discende, in accoglimento del gravame, la reiezione dell’eccezione di
prescrizione.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili di entrambe le sedi, da commisurare tenendo
conto del fatto che il presente giudizio non pone più fine alla lite, seguono
la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
4 dicembre 1998 __________ è accolto.
§ Di
conseguenza la sentenza 13 novembre 1998 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 4, è riformata nel modo seguente:
-
La
petizione 14 aprile 1995 di __________ contro __________ è respinta per
incompetenza territoriale.
-
L’eccezione
di prescrizione sollevata da __________ in liquidazione, __________ e
__________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 4’500.-- e le spese di fr. 100.--, da anticipare
dall’attore, sono poste a carico di quest’ultimo, di __________ in
liquidazione, di __________ e di __________ (questi tre in solido) in ragione
di 1/4 ciascuno; __________ in liquidazione, __________ e __________
rifonderanno in solido all’attore complessivi fr. 8’000.-- per ripetibili,
mentre quest’ultimo per lo stesso titolo rifonderà fr. 12’000.-- a __________
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’450.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
2’500.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dei __________ in liquidazione,
__________ e __________ in solido, i quali rifonderanno all’appellante pure
solidalmente complessivi fr. 4’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 e all’avv. __________
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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