AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.203
Data decisione, Autorità:
24.02.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00203
Lugano
24 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.96.297 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord,
promossa con petizione 20 giugno 1996 da
rappr.
dall'avv. __________
Contro
entrambi
rappr.ti __________
con cui
l’attore ha chiesto l’accertamento dell’illiceità di due comunicati stampa
sottoscritti dai convenuti e diffusi dagli organi di stampa ticinesi e la
condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 86’468.-- oltre interessi
a titolo di risarcimento del danno;
Domande avversate
dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione;
E ora
sull’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e respinta dal Pretore
con sentenza 9 settembre 1998;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 28 settembre 1998 chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di ammettere l’eccezione;
Mentre
l’attore con osservazioni 5 novembre 1998 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili;
Richiamato
il decreto 28 settembre 1998 con cui il Pretore ha conferito effetto sospensivo
al gravame,
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di giustizia
e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Secondo
quanto narrato in petizione, i convenuti il 27 gennaio e 9 febbraio 1992
avrebbero diramato due comunicati stampa diffamatori nei confronti dell’attore,
al quale sarebbe stato addebitato un episodio di bracconaggio e l’aggressione
di un guardiacaccia, comunicati che avrebbero avuto vasta eco da parte degli
organi di informazione.
Ne
sarebbe seguita un’azione penale, che avrebbe condotto al decreto di accusa 19
gennaio 1993 per il titolo di ripetuta diffamazione, confermato dal Pretore del
distretto di Bellinzona in data 30 marzo 1994 nella misura in cui veniva
ribadito il carattere diffamatorio dell’accusa di bracconaggio, giudizio
portato avanti alla CCRP, che in data 22 marzo 1995 ha respinto il ricorso dei
convenuti.
Dal
che la presente azione, volta all’accertamento della natura illecita dei
comunicati stampa incriminati, e al risarcimento del danno, composto da spese
di patrocinio in sede penale, spese di cura per quanto non coperte dalla cassa
malati, perdita di guadagno nel periodo 1994-2002 a causa del pensionamento
anticipato, spese supplementari e torto morale.
B. I
convenuti si sono opposti alla petizione, eccependo preliminarmente
l’intervenuta prescrizione delle pretese dell’attore ai sensi dell’art. 60 CO,
eccezione avversata dal procedente.
C. Nel
giudizio qui impugnato, limitato alla trattazione dell’eccezione, il Pretore,
stante l’applicabilità dell’art. 60 CO, ha ritenuto che la conoscenza degli
autori del danno poteva essere fatta risalire alla data dei comunicati stampa,
mentre la conoscenza del danno nel suo complesso non potrebbe essersi
verificata prima del 1995, di modo che la prescrizione sarebbe stata
validamente interrotta con l’invio dei precetti esecutivi in atti e l’avvio
della causa, con la conseguenza che l’eccezione sarebbe da respingere senza
necessità di esaminare nel dettaglio il momento in cui l’attore ha avuto
conoscenza di ognuna delle poste del danno.
D. Con
l’appello i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso
dell’accoglimento dell’eccezione, sostenendo -in estrema sintesi- che il
Pretore avrebbe situato a torto la conoscenza del danno al 12 dicembre 1995,
dovendosi invece ammettere che l’attore già il 13 settembre 1994, o al più
tardi il 14 novembre 1994, data di comunicazione della decisione circa
l’invalidità, conoscesse gli estremi del danno subito, così da ammettersi la
decorrenza (e il compimento) della prescrizione a partire da quel momento.
E. Delle
osservazioni all’appello dell’attore -che ne postula la reiezione con protesta
di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che
seguono.
Considerato
in diritto:
- Giusta
l’art. 60 cpv. 1 CO l’azione di risarcimento o riparazione si prescrive in un
anno dal giorno in cui il danneggiato conobbe il danno e la persona
responsabile, e in ogni caso nel termine di 10 anni dal giorno dell’atto che ha
causato il danno, norma a cui deroga il cpv. 2 del medesimo articolo,
stabilendo che se l’azione deriva da un atto punibile per il quale la
legislazione penale stabilisce una prescrizione più lunga, questa si applica
anche all’azione civile. Ciò vale comunque solo fino al compimento della
prescrizione dell’azione penale, momento a partire dal quale è applicabile solo
l’art. 60 cpv. 1 CO (DTF 77 II 314; Brehm, Berner Kommentar, 2.
edizione, Berna, 1998, n. 66 ad art. 60 CO).
Il
termine stabilito dall’art. 60 cpv. 1 CO comincia a decorrere da quando il
creditore conosce l’esistenza, la natura e gli elementi del danno, in modo da
poter fondare e motivare un’azione giudiziaria (DTF 108 Ib 99, consid 1c
con rinvii); l’inizio del termine non risale al momento in cui il danneggiato
avrebbe potuto scoprire l’entità del suo credito facendo prova dell’attenzione
richiesta dalle circostanze. Ciò vale, quanto meno, finché il creditore non sia
edotto degli elementi essenziali della pretesa, potendosi esigere solo allora
ch’egli si informi sui particolari e sulle precisazioni necessarie per
promuovere una causa (DTF 109 II 435), atteso che la prova di tale
conoscenza incombe a colui che invoca l’eccezione di prescrizione (DTF 111
II 58).
Conformemente
alla giurisprudenza del Tribunale federale, il danno è ritenuto realizzato
("abgeschlossen") nel momento in cui si è manifestato completamente (DTF
92 II 4, consid 3), per cui, in casi come quello di specie, il termine di
prescrizione comincia a decorrere non tanto per le singole poste del danno,
bensì dal momento in cui, in ordine cronologico, si conosce l’ultimo elemento
del danno (II CCA 7 settembre 1995 in re H./A. e llcc.; Brehm,
opera citata, n. 29-31 ad art. 60 CO).
- Questi
principi sono stati correttamente riassunti nel giudizio impugnato, così che il
gravame risulta piuttosto improntato alla determinazione -nel rispetto di detti
principi- dell’esatto momento del verificarsi del danno nel suo complesso, e
pertanto della decorrenza della prescrizione.
2.1 E’
indiscusso che la pretesa di risarcimento dei costi del patrocinio in sede
penale è divenuta quantificabile al più tardi con la fine di tali prestazioni,
che va situata al 28 aprile 1994, data dell’inoltro delle osservazioni al
ricorso per cassazione dei convenuti (doc. T). L’attore nelle proprie
osservazioni all’appello non contesta del resto l’assunto pretorile, fatto
proprio dai ricorrenti, per cui tale voce del danno non sarebbe suscettibile di
protrarre il decorso della prescrizione oltre il termine risultante dal computo
delle spese di cura.
2.2 La
pretesa dell’attore consta di una voce di fr. 52’500.-- per la perdita di
guadagno dal 1994 al 2002 a causa del suo pensionamento anticipato (petizione,
pag. 9), importo che egli ha in seguito definito “prudenziale” e non
definitivo, essendo in realtà a mente sua il pregiudizio di fr. 15’520.--
annui, con riserva pertanto di adeguamento in corso di causa a dipendenza delle
risultanze istruttorie, ed in particolare di una perizia (replica, pag. 16),
mentre con le osservazioni all’appello (pag. 9) è stato precisato che solo il
21 dicembre 1995 sarebbe stata possibile la quantificazione di tale danno.
Si
tratta di una tesi che non può essere condivisa.
Premesso
che -come si è detto (consid. 1)- ai fini della prescrizione il momento della
conoscenza del danno non può essere differito fino a quando vi è la conoscenza
al centesimo dell’esatto importo del pregiudizio, ma che lo stesso deve al
contrario essere fatto risalire a quando vi è la conoscenza dei soli elementi
essenziali del danno, è indubitabile che il pregiudizio fatto valere in causa
costituito dalla “perdita di guadagno dal 1994 al 2002 a causa del
pensionamento anticipato” (petizione, pag. 9) poteva essere calcolato nelle
grandi linee già dal 30 novembre 1993.
In
tale momento, infatti, è avvenuta la comunicazione dell’ammontare delle
prestazioni annue conseguenti al pensionamento anticipato (doc. P), che
rettificava la precedente comunicazione del 26 ottobre 1993 (doc. O), e non si
vede pertanto perché dovrebbe valere la data del 21 dicembre 1995 del conteggio
doc. Z -come sostiene a torto il resistente- trattandosi di un semplice
conteggio mensile, inviatogli come tale ogni mese dall’inizio del
pensionamento, nel quale oltretutto viene sostanzialmente confermato lo
stipendio assicurato indicato dal doc. P (fr. 65’784.-- al doc. Z invece di fr.
66’538.-- al doc. P).
Ne
segue che nelle grandi linee la differenza tra il salario e l’ammontare della
pensione poteva essere sicuramente determinato fin dal 1993, ritenuto che del
tutto estranee a questa posizione di danno, così come postulata in causa, sono
le questioni legate sia all’eventuale successiva evoluzione dello stato di
salute che del grado di invalidità, entrambe irrilevanti ai fini della
quantificazione di siffatto pregiudizio.
2.3 Più
problematico è il discorso relativo alla pretesa per il risarcimento dei fr.
786.40 delle spese mediche di cura non coperte dalla Cassa malati dell’attore.
Punto
di questione, per il problema relativo alla prescrizione, è in effetti quello a
sapere se il danno in questione attiene ad una situazione in evoluzione oppure
no, e in caso affermativo se si tratti di evoluzione prevedibile con un
sufficiente grado di sicurezza (DTF 112 II 123, 108 Ib 100 e
riferimenti).
Si
dovesse ammettere che la situazione era in evoluzione, e che la stessa non era
ragionevolmente prevedibile, ci si troverebbe confrontati con delle spese di
guarigione, ovvero di spese finalizzate al ripristino della precedente
condizione di salute (“Heilungskosten”), la cui prescrizione inizia a decorrere
solamente con l’invio dell’ultima fattura (Brehm, opera citata, n. 36 ad
art. 60 CO), e pertanto nella fattispecie la prescrizione non si sarebbe
compiuta, essendo l’ultimo addebito a carico dell’attore avvenuto all’inizio
del 1996 (plico doc. R, ultima pagina).
Si
dovesse per contro ritenere che la situazione si è ad un certo momento
stabilizzata, oppure che la sua residua evoluzione era prevedibile con un
sufficiente grado di certezza, andrebbero situati a quel momento la conoscenza
del danno e perciò la decorrenza della prescrizione.
La
valutazione degli elementi in atti accredita la tesi degli appellanti.
Il
doc. M, datato 11 gennaio 1994 è un rapporto del medico curante all’AI, nel
quale la durata della cura viene reputata “imprecisabile”, lo stato del
paziente “stazionario” (punto 1.4, pag. 1) e il suo male “in fase di incipiente
cronicizzazione” (punto 3, pag. 2), tanto da ritenersi giustificata
l’erogazione di una rendita AI intera (punto 2, pag. 1).
E’
ben vero che nel successivo rapporto del 27 settembre 1996 (cfr. l’incarto
richiamato dall’AI) la durata della cura risultava nuovamente “imprecisabile”,
lo stato del paziente “stazionario” e l’evoluzione depressiva psicoreattiva “in
fase di cronicizzazione”, così da giustificarsi la prosecuzione dell’erogazione
di una rendita AI intera, ma dal raffronto dei due documenti non è lecito
trarre la conclusione apparente di una cronicizzazione che è incipiente
all’inizio del 1994 -a ben due anni dall’evento scatenante- e che non si è
ancora conclusa verso la fine del 1996, ma si deve al contrario ritenere che
già all’11 gennaio 1994 -dopo il pensionamento anticipato e la richiesta di una
rendita intera AI- vi era ogni motivo per ritenere la situazione
definitivamente stabilizzata, o comunque soggetta ad una prevedibile
evoluzione, e non più allo stadio di cura intensiva (Brehm, opera
citata, n. 42 ad art. 60 CO), il che è del resto dimostrato dal modico importo
delle spese mediche necessarie al periodico controllo della situazione, causate
da un colloquio mensile con il medico curante.
Il
dott. __________, relatore dei due rapporti medici, è stato sentito come teste
il 30 marzo 1998, ma sul tema dell’evoluzione dell’affezione dell’attore non ha
saputo deporre in maniera univoca, avendo egli dapprima affermato (pag. 2) che
“la sua depressione ha subito una evoluzione nel tempo che si protrae ancora
adesso”, mentre poche righe dopo ha asserito che la pretesa evoluzione sarebbe
“oramai divenuta cronica”, di modo che, a ben vedere, nulla depone in favore di
una situazione che sarebbe rimasta in costante evoluzione durante quasi 5 anni.
Non
vi è perciò motivo per derogare dal convincimento del fatto che nel periodo
compreso tra la gli ultimi mesi del 1993 e il gennaio del 1994 la situazione
dell’attore era da ritenere stabilizzata, e pertanto al più tardi il 14
novembre 1994, con la comunicazione della decisione di invalidità (avente
effetto al 1° marzo 1993), egli disponeva di una sufficiente conoscenza del
danno subito (Brehm, opera citata, n. 32, 33, 43 ad art. 60 CO).
2.4 Vi
sono poi le posizioni di danno di fr. 2’000.-- per non precisate “spese
supplementari occasionate all’attore (trasferte, ecc.)” e di fr. 3’680.-- per
spese mediche e di cura.
Come
giustamente osservano gli appellanti, tali pretese a questo stadio della causa
rimangono avvolte nel mistero, esistendo solo un vago accenno nella replica
(pag. 17), rimasto a tutt’oggi fine a se stesso.
Avendo
l’attore disatteso -prima ancora dell’onere probatorio- il proprio dovere di
addurre fatti a sostegno delle pretese in questione, le scarne indicazioni
disponibili non consentono -ai fini del computo della prescrizione- di situare
gli asseriti danni in un periodo successivo al novembre 1994, sicché l’attore
deve in definitiva sopportare le conseguenze della propria negligenza
processuale, non potendosi consentire un’artificiosa protrazione della
decorrenza dei termini di prescrizione per effetto della presentazione di
richieste non sostanziate, e quindi verosimilmente infondate.
2.5 Rimane
la richiesta di fr. 20’000.-- per il torto morale subito, la quale, ai fini
della prescrizione, segue tuttavia il destino delle altre pretese conseguenti
alla lesione dell’integrità dell’attore (Brehm, opera citata, n. 56 ad
art. 60 CO), ed è pertanto ininfluente nel computo dei termini di prescrizione.
- In
definitiva, il giorno decisivo per il computo della prescrizione risulta
essere, nell’ipotesi più favorevole all’attore, quello del 14 novembre 1994,
data della decisione AI.
Da
quel giorno, giusta l’art. 60 cpv. 1 CO ha iniziato a decorrere il termine
relativo di prescrizione di un anno, e non invece quello biennale dell’azione
penale di cui all’art. 60 cpv. 2 CO, compiutosi dopo due anni dalla data
dell’ultimo reato (art. 71 e 178 cpv. 1 CP), ossia il 9 febbraio 1994 (Brehm,
opera citata, n. 66, 91, 93 ad art. 60 CO).
La
prescrizione risulta pertanto essersi compiuta il 14 novembre 1995, senza che
nell’intervallo decisivi siano stati compiuti atti interruttivi, essendo i
precetti esecutivi doc. U e V del febbraio 1996.
Ne
consegue, ai sensi dei considerandi, l’accoglimento del gravame.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili, da commisurare tenendo conto del fatto che
l’accoglimento dell’eccezione determina la fine della lite, seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
28 settembre 1998 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 9 settembre 1998 della Pretura di Mendrisio-Nord è
riformata nel modo seguente:
-
L’eccezione
di prescrizione è accolta, e di conseguenza la petizione 20 giugno 1996 di
__________ è respinta.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 500.--, da anticipare dall’attore, restano
a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai convenuti complessivi fr. 3’000.-- per
ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr.
50.--
T
o t a l e fr.
1’000.--
già
anticipati dagli appellanti, sono a carico dell’attore, che rifonderà ai
convenuti complessivi fr. 1’500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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