AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.170
Data decisione, Autorità:
11.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00170
Lugano
11 settembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.95.00604 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con
petizione 3 febbraio 1992 da
rappr
dall’avv. __________
Contro
rappr.
dall’avv. __________
per
ottenere il pagamento dell’importo di Fr. 24’954.60 oltre interessi e spese e
che il Pretore, con decreto 11 agosto 1998, ha stralciato dai ruoli per
intervenuta perenzione.
Appellante
la parte attrice la quale, con atto di appello 7 settembre 1998, chiede che il
decreto di stralcio venga annullato mentre la controparte, con scritto 10
settembre 1998, aderisce alle conclusioni dell’appello.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore ha
stralciato la causa dai ruoli per la perenzione dell’art. 351 CPC poiché, a far
tempo dal 24 agosto 1994 (data di un’istanza di completazione di perizia) e
quindi per più di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto
processuale;
che la parte attrice
contesta il verificarsi della perenzione poiché la dichiarazione di fallimento
a suo carico dell’11 luglio 1995 ha sospeso, per l’art. 207 LEF, la procedura e
di conseguenza anche la decorrenza del termine di perenzione la quale non si
sarebbe così compiuta;
che nella misura in cui
una parte contesta dal profilo oggettivo il verificarsi della perenzione é
ricevibile l'appello contro il decreto di stralcio (I CCA 6.12.1994 Di
R. c. Di R.);
che, nel caso concreto, la
causa di merito è sospesa ex lege (art. 207 LEF) a far tempo dall’11 luglio
1995;
che a quel momento la
perenzione non era ancora intervenuta e che, nel seguito, la sospensione ha
determinato l’interruzione della decorrenza del termine di perenzione (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 351 n. 7);
che le condizioni per
stralciare la causa dai ruoli così come evocate dal Pretore non si sono
realizzate e la sua pronuncia (del resto anche almeno annullabile per essere
stata emanata in un momento di sospensione obbligatoria del processo) deve
essere annullata;
che l'accoglimento
dell'appello è la conseguenza di un'iniziativa processualmente scorretta del
primo giudice e di conseguenza non si prelevano tasse o spese di giudizio
mentre le ripetibili sono a carico dello Stato (I CCA 27.9.1993 P. c.
P. e
II CCA 19.9.1994 F. SA c. I.);
Per i quali motivi
pronuncia
-
L’appello è accolto
e di conseguenza il decreto di stralcio 11 agosto 1998 della causa inc. no.
OA.95.604 della Pretura di Lugano, sez. 2 in __________ (ora in fallimento) c.
__________ è annullato.
-
Non si prelevano
tasse e spese mentre lo __________ verserà alla parte attrice Fr. 300.- per
indennità ripetibile.
-
Intimazione a: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster