AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.164
Data decisione, Autorità:
16.12.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00164
Lugano
16 dicembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Bettelini,
vicecancelliere
sedente
per giudicare nella procedura in materia di contratto di lavoro inc. CL. 95.1
della Pretura del distretto di Riviera,
promossa con istanza 21 novembre 1995 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’istante ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12’025.-- oltre
accessori in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con
sentenza 11 agosto 1998 ha accolto per fr. 4’390.-- oltre interessi;
Appellante l’istante, che con atto
denominato “ricorso per cassazione”
del 17 agosto 1998 chiede la riforma
del giudizio impugnato nel senso di
ammettere integralmente l’istanza;
Mentre la convenuta con osservazioni
del 12 settembre 1998 postula
la reiezione del gravame con protesta
di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i
documenti prodotti
Posti a giudizio i seguenti punti di
questione
-
- se deve essere ammesso
l’appello
-
- tassa di giustizia e
ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. L’istante
afferma di essere stata assunta dalla convenuta a far tempo dal settembre 1991
in qualità di estetista.
Il
9 ottobre 1995 la convenuta le avrebbe significato la disdetta per il 31
dicembre 1995, dispensandola tuttavia con effetto immediato dal fornire la
prestazione lavorativa.
Dal
mancato pagamento dei salari di ottobre, novembre e dicembre (fr. 3’175.--
lordi x 3), nonché della tredicesima mensilità (fr. 2’500.-- netti), deriva la
presente causa.
B. All’udienza
di discussione dell’11 dicembre 1995 la convenuta si è opposta alla richiesta,
affermando di avere licenziato in tronco la dipendente per il motivo che questa
le avrebbe a più riprese sottratto del denaro, almeno fr. 14’000.-- solo nel
1995. La sanzione sarebbe inoltre giustificata dal fatto che la dipendente dopo
la scoperta degli ammanchi avrebbe rifiutato di occuparsi dell’incasso delle
prestazioni da lei effettuate. Non sarebbe infine esistito alcun diritto alla
13. mensilità, essendo stato versato in occasione di un Natale l’importo di fr.
2’000.-- a titolo di gratifica.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, richiamato l’esito della procedura penale,
conclusasi con un non luogo a procedere per mancanza di sufficienti elementi a
carico della dipendente, ha ritenuto che la convenuta avrebbe pronunciato una
disdetta con effetto immediato, da ritenere giustificata da una parte per il
motivo del venir meno del rapporto di fiducia conseguente alle pretese
appropriazioni indebite, ed inoltre dalla violazione della dipendente del
proprio dovere di fedeltà.
All’istante
sarebbe perciò dovuto solo il salario dei primi 9 giorni di ottobre, il
pagamento di 15 giorni di ferie non godute e la quota parte della 13.
mensilità, il tutto per fr. 4’390.-- oltre interessi.
D. Con
gravame denominato “ricorso per cassazione” l’istante chiede la riforma della
sentenza pretorile nel senso di ammettere integralmente le sue richieste.
Il
Pretore avrebbe ritenuto a torto l’esistenza di un licenziamento in tronco, non
essendo tale la lettera di disdetta 9 ottobre 1995 (doc. 8), e neppure la
successiva lettera 16 ottobre 1995 (doc. 9).
Ne
discenderebbe, già solo per questo motivo, l’accoglimento delle pretese della
procedente.
E. Delle
osservazioni al gravame del 12 settembre 1998 della convenuta, di cui si
postula la reiezione con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto
necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- L’istante
ha impugnato il giudizio pretorile con un atto denominato “ricorso per
cassazione”, incorrendo con ciò in un manifesto errore, stante l’appellabilità
della presente causa, determinata dal valore della domanda di fr. 12’025.--
oltre accessori (art. 5 e 307 cpv. 1 CPC; art. 13 e 14 LOG; Rep. 1992,
295).
Ciò
non rende tuttavia nullo o altrimenti irricevibile il gravame, nella misura in
cui dall’impugnativa risultino comunque con chiarezza la misura della critica
mossa al giudizio impugnato e le conclusioni alle quali tende il ricorrente (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 309, n. 8), premesse che nella fattispecie appaiono soddisfatte
dal gravame in esame, addirittura definito “appellatorio” dalla stessa
convenuta (osservazioni, pag. 2).
- Punto
di questione a questo stadio della causa risulta in primo luogo essere quello
relativo alla natura del licenziamento pronunciato dalla convenuta nei
confronti della sua dipendente, questione che il Pretore (consid. 1, pag. 6-8)
ha risolto nel senso di un licenziamento in tronco ex art. 337 CO sulla base
delle due lettere doc. 8 e 9, dalle quali risulterebbe con la necessaria
chiarezza la volontà della datrice di disdire immediatamente il rapporto di
lavoro.
2.1 La
dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che chi disdice un
contratto di lavoro in base all’art. 337 CO deve far conoscere alla controparte
che lo fa per un motivo grave. In altre parole, è indispensabile che la persona
a cui la comunicazione di risoluzione del contratto è pervenuta possa
comprendere che non si tratta di una disdetta ordinaria, bensì che il partner
contrattuale è intenzionato a sciogliere da subito il contratto di lavoro per
motivi gravi (DTF 92 II 186; ZR 55, N. 161; Decurtins, Die
fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 35): gli effetti di una
disdetta ordinaria e quelli di una disdetta straordinaria sono completamente
diversi, come del resto sono diversi i rimedi in mano alla persona confrontata
con un eventuale licenziamento. La chiarezza nella dichiarazione di rescissione
è quindi indispensabile affinché ciascuno possa salvaguardare i propri diritti.
L’incertezza nella formulazione di una disdetta, dovuta all’uso di espressioni
poco chiare o contraddittorie, deve pertanto andare a scapito di colui che ha notificato
tale disdetta. Detto altrimenti, nel dubbio la rescissione del contratto va
interpretata come una disdetta ordinaria e non come una disdetta straordinaria
(II CCA 23 dicembre 1994 in re T./A. SA; Decurtins, opera citata,
ibidem; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 6 ad art. 335 e n. 15 ad art.
337 CO; Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo, 1992, n. 18 ad art.
337 CO; Brunner/Bühler/Waeber, Kommentar zum Arbeitsvertrag, Berna,
1990, n. 2 ad art. 337 CO; ZR 55, N. 161).
2.2 La
lettera di licenziamento 9 ottobre 1995 della convenuta (doc. 8) specifica
trattarsi di disdetta “con effetto immediato”, il che costituisce senza dubbio
un indizio nel senso di una disdetta ex art. 337 CO.
Si
tratta però anche dell’unico elemento che depone in tal senso, al quale se ne
contrappongono altri di senso contrario: non vi è la menzione del fatto che la
disdetta viene pronunciata per motivi gravi e le conseguenze prospettate -promessa
del pagamento delle vacanze non godute, ma soprattutto dei “due mesi regolari di
disdetta”- sono quelle del licenziamento ordinario e non di quello in tronco.
Nella
valutazione complessiva di questo scritto, un destinatario in buona fede poteva
ragionevolmente ritenere di avere ricevuto un licenziamento ordinario
nell’ambito del quale veniva esentato con effetto immediato dalla prestazione
lavorativa durante il regolare periodo di disdetta, del quale veniva promesso
il pagamento, o comunque poteva al limite sussistere una situazione di
incertezza -da risolvere, come si è detto (consid. 2.1), a sfavore della
datrice- circa l’esatta natura del provvedimento, mentre in nessun caso va
ammesso che l’istante da questa comunicazione dovesse inferire di essere stata
licenziata in tronco.
2.3 A
questa lettera avrebbero fatto seguito un colloquio tra le parti avvenuto il 9
ottobre, e una lettera 12 ottobre 1995 dell’istante. Queste circostanze sono
menzionate nella successiva lettera 16 ottobre 1995 del patrocinatore della
convenuta, ma agli atti non figurano né l’asserita lettera dell’istante né i
contenuti del colloquio, la cui rilevanza nella valutazione della natura del
licenziamento pronunciato può pertanto unicamente essere presunta, rimanendo
così priva di effetto ai fini di questa causa.
2.4 In
assenza dei predetti elementi di giudizio, oltre alla citata prima lettera del
9 ottobre 1995 va considerata unicamente ancora la lettera del 16 ottobre 1995
(doc. 9) redatta dal patrocinatore della convenuta.
Questo
scritto, ancorché titolato “disdetta dal rapporto di lavoro”, intendeva innanzitutto
essere la risposta alla lettera 12 ottobre dell’istante. Nei contenuti esso
ribadisce sostanzialmente la precedente lettera della convenuta (“Le devo
pertanto confermare il licenziamento per il 9 ottobre 1995”), laddove la novità
è costituita dalla spiegazione del fatto che “la mia cliente ha dovuto decidere
di licenziarla con effetto immediato perché lei non era più d’accordo di
ottemperare alle sue usuali mansioni e, in particolare, si era categoricamente
rifiutata di continuare a gestire la clientela anche dal punto di vista
dell’incasso delle prestazioni da lei effettuate”, mentre la convenuta
rinunciava espressamente ad invocare la questione dei pretesi furti.
2.5 La
valutazione di questo secondo scritto non può naturalmente disattendere l’esistenza
della precedente lettera che, come si è detto, era da considerare in buona fede
un licenziamento ordinario con sospensione immediata dal servizio.
Data
tale premessa, dal complesso dei due scritti l’istante, a mente di questa
Camera, non poteva ancora necessariamente dedurre di essere stata licenziata in
tronco. E’ ben vero che la seconda lettera menziona un motivo a sostegno di
quello che ora è definito licenziamento con effetto immediato, ma lo stesso non
viene esplicitamente definito causa grave ai sensi dell’art. 337 CO, ed inoltre
-e ciò è decisivo- non si afferma in forma esplicita la revoca di quanto
promesso nella prima lettera, ossia il pagamento del salario del periodo di
disdetta, ma al contrario si conferma il precedente licenziamento, suscitando
in un destinatario non esperto della materia la giustificata impressione che
nella sostanza nulla sia mutato rispetto alla prima comunicazione.
2.6 Se
ne deve concludere per l’insufficiente chiarezza dei combinati doc. 8 e 9, il
che comporta che il licenziamento in questione deve essere considerato come un
licenziamento ordinario, con le conseguenze che la stessa convenuta aveva
previsto nella sua prima comunicazione, ossia l’obbligo al pagamento del
salario del periodo di disdetta.
Ciò
rende superflua la questione a sapere se nella fattispecie -dovendosi ammettere
la natura di licenziamento ordinario del doc. 8- sarebbe stato ammissibile
pronunciare a pochi giorni di distanza e sulla scorta degli stessi motivi un
licenziamento in tronco (in senso contrario: II CCA 14 ottobre 1997 in
re D./P.).
- Secondo
il giudizio impugnato, il salario dell’istante ammonta a fr. 2’900.-- mensili
lordi e a una provvigione di fr. 232.-- mensili lordi per le vendite di
prodotti, importo quest’ultimo relativo ai primi 8 mesi del 1995 (doc. C) e
perciò attendibile anche per il periodo di disdetta. Ne consegue un credito di
complessivi fr. 9’396.-- lordi per i 3 mesi in discussione. Il Pretore ha
tuttavia riconosciuto anche un’indennità per ferie non godute di fr. 1’450.--,
mentre l’istante afferma che tale importo sarebbe compreso nel salario
complessivo di fr. 3’175.-- mensili lordi da lei rivendicato. Si giustifica
perciò, onde non assegnare alla parte più di quanto da lei postulato (art. 86
CPC), di ammettere la pretesa per salari da lei formulata di complessivi fr.
9’525.-- lordi.
Dal
giudizio impugnato si evince inoltre che la 13. mensilità, da riconoscere per
intero stante la cessazione del rapporto di servizio al 31 dicembre 1995,
ammonta a fr. 2’485.-- annui (lordi), importo che l’istante ha dichiarato di
riconoscere (ricorso, punto 7.2, pag. 7).
Gli
interessi sul credito dell’istante decorrono dalla data media del 15 novembre
1995 per i salari e dal 1° gennaio 1996 per la 13. mensilità.
Ne
segue, ai sensi dei considerandi, il parziale accoglimento del gravame.
Non
si prelevano tasse o spese. Le ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
17 agosto 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 11 agosto 1998 della Pretura del distretto di Riviera è
riformata nel modo seguente:
- L’istanza è parzialmente accolta.
__________,
è condannata a pagare __________, fr. 12’010.-- al lordo degli oneri sociali di
legge oltre a interessi al 5% dal 15 novembre 1995 su fr. 9’525.-- e dal 1°
gennaio 1996 su fr. 2’485.--.
- Non
si prelevano tasse o spese. La convenuta rifonderà all’istante fr. 1’000.-- per
ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse o spese per la procedura di appello. La convenuta rifonderà
all’istante fr. 500.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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