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Numero d'incarto:
12.1998.159
Data decisione, Autorità:
22.01.1999, IICCA
Incarto n.
12.98.00159
Lugano
22 gennaio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella procedura di assistenza giudiziaria - inc. no. AG.98.00005
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6 - promossa con richiesta 23
febbraio 1998 dal
nella causa
pendente presso quel Tribunale tra
(tutti rappr.
dall'avv. __________)
contro
(rappr.
dall'avv. __________)
e
nella quale è pure coinvolta, in qualità di terzo sequestratario, la società
(rappr. dall'__________)
in materia di
rogatoria internazionale che il Pretore, con decisione 3 agosto 1998, ha
accolto così
pronunciando:
- È fatto
obbligo alla __________ (già ) e per essa all’amministratore unico
sig.___ di fornire - una volta cresciuto in giudicato il presente
decreto - le seguenti informazioni relative al blocco decretato da questo
Pretore in data 11.11.1997 e, meglio (segnatamente):
-
quali e
quanti averi sono stati bloccati;
-
quali e
quanti titoli sono stati bloccati;
-
quali e
quant’altro è stato bloccato.
§ La spett.
__________, __________ produrrà la relativa documentazione pertinente
all’indirizzo della Pretura, nel termine di 30 giorni dalla crescita in
giudicato del presente decreto.
- Intimazione
alle parti.....
Ed ora
sull’appello 14 agosto 1998 della __________ che chiede la riforma del decreto
del Pretore nel senso di respingere la richiesta rogatoriale presentata dal
Tribunale di __________
Al quale
appello ha aderito, con scritto 8 settembre 1998, la __________ mentre vi si
sono opposti, con osservazioni all’appello 18 settembre 1998, le parti
__________.
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti della causa
Considerato
in fatto ed in
diritto:
- Il
Pretore di Lugano, con pronuncia 11 novembre 1997, ha riconosciuto e dichiarata
esecutiva in Svizzera - in forza della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l’ese-cuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
del 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano) - la decisione 19 ottobre 1997
resa dalla 3a sezione civile del Tribunale di __________ che autorizza il
sequestro conservativo dei beni di proprietà della __________, depositati
presso la __________ sino a concorrenza di Lit. 2’300’000.–. Con la stessa
decisione faceva obbligo alla società sequestrataria di bloccare tutti gli
averi di proprietà __________ depositati presso di lei sino a concorrenza
dell’importo indicato con la comminatoria dell’azione penale nei confronti di
chi non ottempera a decisioni dell’autorità.
Con
lettera 17 novembre 1997 l’amministratore di __________ ha confermato al
Pretore di aver preso atto della sua decisione e di aver dato seguito alla
stessa.
-
Il
10 febbraio 1998 il giudice delegato del Tribunale di __________ 3a
sezione civile, nell’ambito di una pronuncia di rimessione in termini a favore
della __________ per eventualmente produrre una idonea polizza fideiussoria
atta a sostituire il sequestro conservativo ha pure disposto “l’acquisizione
presso la Pretura del distretto di Lugano, di informazioni relative
all’esecuzione del sequestro conservativo autorizzato con ordinanza del
19/10/1997, dichiarata esecutiva in Svizzera con provvedimento del Pretore di
Lugano reso in data 11/11/1997”. A tal fine la cancelleria del Tribunale di
__________ ha instato, il 23 febbraio 1998, presso la Pretura di Lugano nei
seguenti termini: “Si trasmette per l’esecuzione e per quant’altro di competenza
l’allegata ordinanza emessa da questa __________ in data 11-11-1997 (recte
10-2-1998 n.d.r.) con cui si dispone acquisirsi quanto previsto nella parte
dispositiva”.
-
Il
Pretore ha ritenuto che tale richiesta rappresentasse una domanda rogatoriale estera
di edizione documenti e l’ha intimata alle parti interessate per la
presentazione delle loro osservazioni. __________. e __________ vi si sono
opposte.
Con
decreto 3 agosto 1998 ha accolto la rogatoria, così come meglio specificato in
ingresso, dando per adempiuti i presupposti di forma voluti dalla Convenzione
dell’Aia del 18 marzo 1970 (CLA 70) sull’assunzione all’estero delle prove in
materia civile o commerciale e negando la facoltà per il giudice rogato di sindacare
l’utilità di una prova ammessa dal tribunale rogante.
ha presentato appello contro tale decisione chiedendo che la domanda di rogatoria
venga respinta perché non soddisfa le disposizioni della CLA 70 a riguardo
delle prescrizioni di forma minime volute per l’accoglimento di un atto rogatorio
di Stato estero e perché l’obbligo fatto alla __________ pone quest’ultima nella
situazione di dover violare il proprio segreto professionale quale fiduciaria e
di conseguenza s’imponeva una valutazione dei rispettivi interessi in gioco
prima di emanare la contesta decisione. ritiene inoltre la domanda rogatoria
come estremamente vaga e assimilabile ad un “free trial discovery of documents”
che sia la Svizzera che l’Italia, in occasione della ratifica della
Convenzione, non si sono dichiarate disposte ad eseguire. La __________ si è
associata alle motivazioni e conclusioni dell’appello.
I
signori __________, con osservazioni 18 settembre 1998, hanno chiesto la reiezione
dell’appello e la conferma del primo giudizio.
- Il
Pretore, con il suo giudizio, e le parti, nei loro memoriali, hanno impostato
giuridicamente la questione dipendente dalla richiesta del Tribunale di
__________ quale caso di applicazione della Convenzione dell’Aia del 18 marzo
1970 (CLA 70) sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale
alla quale l’Italia, dal 1982, e la Svizzera, dal 1995, hanno aderito.
L’art.
1 cpv. 1 CLA 70 prevede che l’autorità giudiziaria di uno stato estero può, in
materia civile o commerciale, chiedere a mezzo di rogatoria all’autorità
competente di un altro Stato contraente di compiere ogni atto d’istruttoria,
nonché ogni altro atto giudiziario dove quest’ultima espressione (cfr. art. 1
cpv. 3 CLA 70) non comprende né la presentazione o la notifica di atti giudiziari,
né le misure cautelative o esecutive.
La
conoscenza di cosa sia stato bloccato con un sequestro conservativo presso una
terza persona non può essere considerato far parte dell’istruzione della causa
ossia di quell’attività diretta all’ammissione ed all’assunzione delle prove ed
a preparare e delimitare l’oggetto della controversia per poter giungere alla decisione.
Infatti la lite attorno al provvedimento del sequestro conservativo è già stata
definita con la decisone del 19 ottobre 1997 della 3a sezione civile del
Tribunale di __________, riconosciuta e dichiarata esecutiva in Svizzera e la
conoscenza di cosa sia stato sequestrato non è sicuramente utile per decidere
la causa di convalida del sequestro.
Non
trattandosi di atto di istruttoria la richiesta in tal senso del Tribunale di
__________ non poteva di conseguenza essere accolta e dar luogo, come ha fatto
il Pretore, ad una procedura di edizione documenti.
- L’atto
giudiziario estero del quale si è chiesta l’esecuzione in via rogatoria non può
nemmeno essere considerato quale “altro atto giudiziario” poiché esso ha tutte
le caratteristiche di una misura di tipo esecutivo che, come tale, non è
compresa nelle ammissibili commissioni rogatorie (art. 1 cpv. 3 CLA 70).
Infatti
nel diritto italiano l’esecuzione del sequestro conservativo di beni mobili o
di crediti si attua nelle forme stabilite per il pignoramento presso il
debitore o presso i terzi (art. 678 cod. proc. civ.); e proprio per la
conoscenza di cosa sia stato sequestrato presso un terzo quest’ultimo
dev’essere chiamato a comparire presso il Pretore della sua residenza per
rendere la dichiarazione con la quale specifica di quali cose o di quali somme
è debitore o si trova in possesso (art. 547 cod. proc. civ.).
L’acquisizione
di informazioni relative all’esecuzione del sequestro conservativo è quindi un
tipico atto esecutivo per il quale non è possibile chiedere assistenza giudiziaria
ai sensi della CLA 70.
Anche
per questo motivo la chiesta assistenza giudiziaria internazionale non poteva
essere accolta.
-
Non
tocca evidentemente a questa Camera indagare attorno alla via ammissibile per
giungere alla conoscenza di cosa sia stato sequestrato in particolare se ciò si
possa attuare attraverso la delibazione della relativa pronuncia del tribunale
estero oppure attraverso una richiesta in tal senso al giudice svizzero che ha
delibato il provvedimento conservativo estero a valere quale complemento e
corollario necessario della pronuncia di riconoscimento oppure ancora
attraverso altre vie.
-
Le
spese della procedura d’appello sono a carico della parte resistente e soccombente
che rifonderà inoltre all’appellante un indennità ripetibile mentre al terzo sequestratario
non è riconosciuto alcunché essendosi limitato ad aderire alle richieste
dell’appellante.
Per i quali motivi
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
14 agosto 1998 di __________ è accolto e di conseguenza il decreto 3 agosto
1998 del Pretore di Lugano, sez. 6 viene così riformato:
- La
domanda di assistenza giudiziaria internazionale 23 febbraio 1998 del
__________, è respinta.
II. La
tassa di giudizio della procedura d’appello in Fr. 250.– e le spese in Fr.
50.– (totale Fr. 300.–), già anticipati dall’appellante, sono a carico della
parte __________ che rifonderà inoltre a controparte Fr. 500.– per ripetibili
d’appello.
III. Intimazione
a:
–
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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