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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.157
Data decisione, Autorità:
09.11.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00157
Lugano
9 novembre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella procedura accelerata di contestazione della graduatoria
OA.98.80 della Pretura di Locarno-Campagna, promossa con petizione 4 maggio
1998 da
(rappr. dallo
studio legale __________)
contro
con cui
l’attrice ha contestato la graduatoria del fallimento di __________, procedura
n. __________ di quell’Ufficio, ritenendo erroneo l’inserimento quali ipoteche
legali di crediti cantonali e comunali di imposta, nonché di 4 cartelle
ipotecarie al portatore di complessivi fr. 3’000’000.-- gravanti in secondo
grado il fondo n. __________;
Domanda respinta
dal Pretore con sentenza 13 luglio 1998;
Appellante
l’attrice, che con atto di appello con richiesta di effetto sospensivo del 24
luglio 1998 postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere la
petizione almeno al riguardo del credito ipotecario di fr. 3’000’000.--;
Mentre
la parte avversaria con osservazioni 24 agosto 1998 chiede la reiezione del gravame
e la declaratoria di temerità, con l’attribuzione in suo favore di un’indennità
di fr. 800.--;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Considerato
in fatto ed in diritto:
- Il
14 aprile 1998 è stata depositata la graduatoria del fallimento di __________.
L’attrice
sostiene di essere titolare di un credito di fr. 3’000’000.-- garantito da cartelle
ipotecarie gravanti in 3° rango i fondi n. __________, __________, __________,
__________ e __________ del comune di __________, ma dalla graduatoria si
evince che le sue insinuazioni di credito sono state respinte per la mancata
consegna delle cartelle ipotecarie (doc. 1, pag. 13), circostanza preventivamente
comunicata all’attrice con lo scritto 9 aprile 1998 dell’UEF di Locarno (doc.
4).
-
Con
la petizione -ai limiti della ricevibilità formale ancorché incoata da un
legale- l’attrice conviene in causa l’Ufficio Esecuzione e Fallimenti del
distretto di Locarno e, senza neppure dichiararsi creditrice della fallita,
asserisce che l’elenco oneri annesso alla graduatoria del fallimento di
__________ “riporta erroneamente alla voce ipoteca legale tutta una serie di
imposte cantonali e comunali”, mentre “a titolo cautelativo” contesta altresì
l’ammissione di 4 cartelle ipotecarie al portatore per complessivi fr.
3’000’000.-- gravanti in 2° rango il fondo n. __________ di __________ in
quanto “le cartelle ipotecarie menzionate non esistono e neppure esiste un
credito garantito dalle stesse”.
-
Nella
risposta del 14 maggio 1998, presentata dalla Massa fallimentare rappresentata dall’UEF
convenuto, è stata chiesta la reiezione della petizione, rilevando, tra
l’altro, che la stessa attrice avrebbe tardivamente consegnato all’UEF parte di
quelle stesse cartelle ipotecarie di 2° rango che a mente sua non esisterebbero.
-
Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha preliminarmente rilevato che l’attrice,
non iscritta in graduatoria, avrebbe contestato proprio l’iscrizione dei crediti
relativi alle cartelle ipotecarie da lei stessa vantate, così che la petizione
andrebbe respinta già solo per carenza di legittimazione attiva.
Mancherebbe
comunque anche la legittimazione passiva, avendo l’attrice convenuto l’UEF di
Locarno quando invece parrebbe essere lei stessa la creditrice dei titoli
contestati, mentre senza dubbio errata sarebbe la mancata chiamata in causa
dello Stato del Cantone Ticino e del Comune di __________ per i crediti fiscali.
La petizione, gravata da altri vizi formali, sarebbe perciò da respingere,
gravando la procedente degli oneri calcolati su di un valore di causa di almeno
fr. 22’839.15, pari al valore dei crediti di imposta.
- Con
l’appello l’attrice afferma preliminarmente la propria legittimazione attiva -datale
dal fatto di essere creditrice della fallita in quanto portatrice delle CI dg.
__________, __________, __________, __________ e __________ trasmesse il 23
aprile 1998 all’UEF di Locarno- come pure la legittimazione passiva della Massa
fallimentare, non essendo nota la persona del titolare del credito contestato.
Nel
merito, essa ha ribadito la contestazione del credito di fr. 3’000’000.--
garantito da cartelle ipotecarie al portatore gravanti in 2° rango il fondo n.
__________ affermando che esso -per quanto si può capire dal confuso gravame-
costituirebbe in pratica un inesistente doppione (cfr. anche le affermazioni
fatte all’udienza preliminare), così che i debiti ipotecari ammonterebbero in
definitiva a soli fr. 9’200’000.--, e non a fr. 12’200’000.-- come si evince
dall’elenco oneri.
-
Delle
argomentazioni della parte resistente -che chiede la reiezione del gravame con
declaratoria di temerità e l’attribuzione di fr. 800.-- di ripetibili- si dirà,
per quanto necessario, nei successivi considerandi.
-
Si
prende in primo luogo atto del fatto che a questo stadio della causa non
risultano più contestazioni di sorta al riguardo dei crediti per imposta degli
enti pubblici, la cui collocazione in graduatoria è pertanto da ritenere
comunque acquisita.
-
Sulla
legittimazione attiva dell’attrice occorre rilevare che essa,
incontestabilmente, non figura iscritta quale creditrice in graduatoria,
essendo state le sue insinuazioni di credito precedenti l’emissione della
stessa respinte sulla base dell’art. 59 RUF per la mancata produzione delle
cartelle ipotecarie giustificanti l’asserito credito, decisione che non risulta
essere stata impugnata ex art. 17 LEF avanti all’autorità di vigilanza per la
violazione di prescrizioni procedurali.
8.1 Il
Pretore ha giustamente osservato che la contestazione della graduatoria (o
dell’elenco oneri) in via giudiziaria è di principio possibile anche per chi
non vi è iscritto quale creditore, senza però soggiungere che l’azione di chi
non è iscritto deve necessariamente riguardare (anche) la propria iscrizione (Ammon,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7. edizione, Berna, 1997, §
46, n. 52, pag. 373; sull’estensione della lite riguardante il proprio credito:
II CCA 22 ottobre 1996 in re C./Massa fallimentare B.), in difetto di
che si ha l’inammissibile situazione in cui la contestazione di crediti
iscritti in graduatoria avviene ad opera di persone che non vi sono iscritte e
che non pretendono di esserlo (Ammon, opera citata, § 46, n. 51, pag.
373).
8.2 Anche
volendo essere indulgenti nei confronti delle poco ortodosse richieste di
giudizio formulate dell’attrice (petizione: “1. L’istanza è accolta. Le domande
dell’istante sono ammesse.”; appello: “1. L’appello è accolto. Di conseguenza
la graduatoria del fallimento di __________ mande dell’attrice, né tanto meno
nei considerandi si trova l’espressione della volontà di essere formalmente ammessa
quale creditrice nella graduatoria medesima, il che basta a confermare il
giudizio pretorile sulla carenza di legittimazione attiva della procedente.
-
E’
perciò a titolo meramente abbondanziale che si rileva che il litigio,
circoscritto a questo stadio della causa alla disputa concernente crediti
garantiti da pegni immobiliari di 2° e di 3° rango è in realtà priva di
qualsiasi valenza pratica, essendo manifesto, nell’attuale situazione
congiunturale, che il presumibile provento degli incanti lascerà del tutto
scoperti i crediti oggetto di contestazione, stante l’esigenza di soddisfare
dapprima i costi della procedura, le ipoteche legali, il credito in primo rango
(che da solo ammonta a fr. 6’035’000.-- e rotti) e -come ammette la stessa
appellante (punto 2 in fine, pag. 3)- almeno quello in 2° rango di fr.
1’200’000.-- di cui alla CI dg __________.
-
Ne
segue la declaratoria di irricevibilità del gravame, con il conseguente accollo
all’attrice degli oneri di questa procedura, laddove le ripetibili da accordare
a controparte possono essere quantificate in fr. 800.--, come da lei richiesto,
sulla sola base delle peculiarità della causa e del dispendio avuto per la redazione
delle osservazioni all’appello, senza perciò necessità di chinarsi sulla
domanda di declaratoria di temerità ex art. 152 CPC.
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
24 luglio 1998 di __________ è irricevibile.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 480.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo a carico, con l’obbligo di rifondere
alla Massa fallimentare fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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