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Numero d'incarto:
12.1998.143
Data decisione, Autorità:
26.06.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00143
12.98.00144
Lugano
26 giugno 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Zali e Pellegrini (in sostituzione del
giudice
Chiesa assente)
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nelle cause SF.98.144 e
SF.98.145 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, in materia di
sfratto dei conduttori, promosse con separate istanze 27 maggio 1998 da
contro
con cui
l’istante ha chiesto lo sfratto dei convenuti dall’appartamento n. __________
da loro locato al __________ piano dello stabile di cui in via __________ a
Istanza che il
Pretore con decreto 17 giugno 1998 ha accolto;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 24 giugno 1998 con richiesta di
effetto sospensivo chiedono l’annullamento del decreto impugnato;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto: – che
le parti il 28 febbraio 1997 hanno sottoscritto il contratto di locazione per
il suddetto appartamento, della durata di 3 anni e contro un canone mensile di
fr. 850.-- da pagare in via anticipata (doc. A);
– che
il 23 febbraio 1998 l’istante ha formalmente sollecitato i canoni di dicembre
1997, gennaio e febbraio 1998, comminando la disdetta del contratto per il caso
di mancato pagamento entro 30 giorni (doc. C);
– che
il 27 marzo 1998 l’istante ha significato ai convenuti separate disdette per il
termine del 30 aprile 1998 (doc. D dei rispettivi incarti);
– che
tale disdetta non risulta essere stata contestata;
– che
con l’istanza 27 maggio 1998 il locatore ha chiesto lo sfratto dei convenuti,
che non avrebbero liberato l’appartamento entro il termine di scadenza del
contratto;
– che
l’udienza di discussione del 17 giugno 1998 è comparso unicamente __________,
che ha addotto l’integrale pagamento dei canoni in questione ma ha ammesso di
non potere in quella sede fornire la prova di tale sua affermazione, possedendo
unicamente la ricevuta 17 marzo 1998 relativa al canone del febbraio 1998;
– che
il Pretore con decreti 17 giugno 1998 ha pronunciato il richiesto sfratto in
base alla documentazione agli atti;
– che
con l’appello in rassegna, per il quale è chiesto il conferimento dell’effetto
sospensivo, i convenuti postulano l’annulla-mento del querelato decreto,
sostenendo che l’istanza di sfratto sarebbe stata presentata per il mancato
pagamento dei canoni di marzo e aprile 1998, motivo per cui all’udienza
sarebbero state presentate unicamente le ricevute relative ai mesi di febbraio,
marzo e aprile, e adducendo inoltre che le pigioni di dicembre 1997, gennaio e
febbraio 1998 sarebbero già state pagate a suo tempo, e questo nonostante la
mancanza della ricevuta di gennaio, andata smarrita;
Considerato
in diritto: – che
stante la situazione di litisconsorzio dei convenuti, firmatari del medesimo contratto
di locazione, si giustifica di evadere i gravami con un’unica sentenza;
– che
contrariamente alle tesi degli appellanti è evidente che la disdetta è stata pronunciata
per il mancato pagamento dei canoni dei mesi di dicembre 1997 e gennaio e
febbraio 1998, così come risulta chiaramente dal sollecito con comminatoria di
disdetta;
– che
l’art. 321 CPC vieta l’adduzione di nuovi fatti e di nuove prove in sede di
appello, così che la documentazione prodotta dagli appellanti unitamente
all’appello non può essere considerata ai fini del giudizio;
– che
comunque, anche nella per i convenuti migliore delle ipotesi, vi è la pacifica
ammissione dell’impossibilità di fornire la prova dell’avvenuto pagamento della
pigione del mese di gennaio 1998 (appello, punto 2, pag. 2);
– che
in assenza di tale prova, che doveva essere fornita dai conduttori (art. 8 CC),
l’affitto in questione deve valere siccome non pagato;
– che
tanto basta a giustificare la disdetta del locatore e la susseguente procedura
di sfratto;
– che
l’appello, manifestamente infondato e presentato con mere finalità dilatorie,
può pertanto essere respinto in base all’esame preliminare di cui all’art.
313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per una presa di
posizione;
– che
la decisione sul merito del gravame rende priva di oggetto la richiesta di
effetto sospensivo;
– che
le spese di questa decisione seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148
CPC);
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 e 313bis CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
-
L’appello
24 giugno 1998 di __________ e __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d’appello consistenti in fr. 130.-- di tassa di giustizia
e fr. 20.-- di spese, per complessivi fr. 150.--, sono a carico degli
appellanti in solido.
-
Intimazione:
– __________
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
per Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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