AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.122
Data decisione, Autorità:
23.09.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00122
Lugano
23 settembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa a procedura accelerata -inc. no. OA.96.00535 (già 13'077) della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa
con petizione 16 settembre 1996 da
rappr.
contro
rappr.
con cui
l’attrice ha chiesto l’accoglimento della rivendicazione di proprietà da lei
formulata sull’importo sequestrato presso la __________, di US$ 5’210’000.-
(valuta 5.2.1996) oltre interessi e il decadimento del sequestro no.
__________decretato il 14 febbraio 1996 a favore della convenuta;
Ed ora
sull’istanza di prestazione di cauzione presentata il 24 ottobre 1997 dalla
convenuta e che il Pretore, con decreto 5 maggio 1998, ha parzialmente accolto
ordinando all’attrice di anticipare entro 30 giorni dalla notifica della
decisione fr. 270’000.- a titolo di garanzia delle spese e delle ripetibili;
appellante
la parte attrice con atto di appello 18 maggio 1998, con cui chiede la riforma
del giudizio pretorile nel senso di non essere astretta a fornire alcuna
cauzione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
con osservazioni 26 giugno 1998 la convenuta ha postulato la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
richiamata
la decisione 25 maggio 1998 con cui il presidente di questa Camera ha conferito
effetto sospensivo all’appello e ha sospeso la procedura ricorsuale in attesa
del giudizio di delibazione in Svizzera della sentenza 10 dicembre 1997 del
Tribunale di Istanbul;
vista
l’istanza processuale 29 luglio 1998 della convenuta che ha postulato la
riattivazione della procedura e le osservazioni 17 agosto 1998 dell’attrice
concludenti per la reiezione della richiesta;
letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
che
con sentenza 8 maggio 1995, cresciuta in giudicato, la Corte delle Assise
correzionali di __________ ha ritenuto __________ coautore colpevole di truffa
e di falsità in documenti in danno della __________. e lo ha di conseguenza
condannato (in contumacia) alla pena di 3 anni di detenzione, nella quale era
computato il carcere preventivo sofferto, ed all’espulsione dal territorio
svizzero per anni 10 (doc. 13);
che
al punto 6 del dispositivo è stato altresì ordinato nei suoi confronti il
risarcimento compensativo ex art. 59 cifra 2 CPS per US$ 6’393’060.-, assistito
ai fini della sua esecuzione dall’importo di US$ 4 milioni (più interessi
maturati) già sequestrati dal giudice istruttore sopracenerino: detto
risarcimento è stato quindi assegnato ex art. 60 CPS alla parte lesa
__________., deduzion fatta della tassa di giudizio e delle spese processuali
in quanto non incassate dai condannati;
che
il 12 febbraio 1996 __________. ha chiesto ed ottenuto il sequestro (no.
__________) delle somme depositate presso la __________ a nome del Ministero
pubblico;
che
con tempestiva petizione 16 settembre 1996 __________, moglie di __________, ha
chiesto l’accoglimento della rivendicazione di proprietà da lei formulata
sull’importo sequestrato presso la __________ attualmente di US$ 5’210’000.-
(valuta 5.2.1996) oltre interessi e il decadimento del sequestro decretato a
favore della convenuta __________., ora in liquidazione;
che
con la risposta 24 ottobre 1997 la convenuta ha chiesto che alla controparte
fosse fatto ordine di prestare un’ingente cauzione processuale, stante il suo
domicilio effettivo in __________ ossia in uno Stato con il quale non erano
stati conclusi accordi bilaterali in materia di procedura civile e che neppure
era firmatario della Convenzione dell’Aia 1° marzo 1954 relativa alla procedura
civile;
che
l’attrice si è opposta a tale istanza, affermando di essere domiciliata in
__________, paese che per contro aveva ratificato la menzionata Convenzione
dell’Aia;
che
con decreto 5 maggio 1998 il Pretore ha accolto la richiesta della convenuta ed
ha di conseguenza condannato l’attrice al pagamento di una cauzione processuale
di fr. 270’000.-;
che
il giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto che gli attestati di
domicilio turchi e le decisioni giudiziarie turche, che pure lo confermavano,
costituivano in realtà dei semplici indizi circa l’esistenza di un domicilio in
__________.
che
tuttavia a questi indizi se ne contrapponevano altri ed in particolare il fatto
che l’attrice non aveva allegato a quale titolo essa risiedeva in __________
nella casa di tale __________ e non aveva prodotto il relativo contratto di
locazione; che essa neppure aveva allegato che ad Istanbul fossero presenti
altri membri della famiglia; che infine essa, il cui domicilio e residenza
abituale all’epoca del processo nei confronti del marito erano sicuramente in
__________, non aveva indicato quando e per quale motivo avrebbe trasferito
domicilio e residenza abituale in __________.
che
ulteriori circostanze ed in particolare il fatto che mentre ad Istanbul non era
proprietaria di beni immobili e neppure risultava titolare di un contratto di
locazione per un alloggio proprio essa a __________ era proprietaria di un
appartamento, il fatto che mentre ad __________ non disponeva di un’automobile
essa in __________ aveva un veicolo immatricolato a suo nome e infine il fatto
che in __________ risiedeva il marito e non risultava che i coniugi si fossero
separati, permettevano in definitiva di concludere che l’attrice non aveva
provato di avere il proprio domicilio ad __________ e che al contrario la
convenuta aveva senz’altro reso verosimile un suo domicilio in __________, il
che comportava l’accoglimento dell’istanza di cauzione;
che
con appello 18 maggio 1998 l’attrice chiede la riforma del giudizio pretorile
nel senso di non essere astretta a fornire alcuna cauzione, siccome domiciliata
in __________;
che,
a suo dire, innanzitutto i documenti ufficiali e le decisioni giudiziarie che
confermavano il suo domicilio turco non costituivano semplici indizi, bensì
documenti con accresciuta forza probatoria, analogamente a quelli allestiti
dalle autorità svizzere ai sensi dell’art. 9 CC, per cui gli stessi potevano
essere considerati inattendibili solo in presenza di prove certe e non mediante
semplici indizi;
che
il domicilio turco avrebbe in ogni caso potuto essere provato con la
testimonianza di __________, offerta in prima sede, ma rifiutata dal Pretore, e
di cui si chiede l’assunzione in appello;
che,
sempre a suo giudizio, gli argomenti esposti dal Pretore a sostegno
dell’esistenza di un suo domicilio canadese non erano per nulla determinanti:
la mancata produzione di un contratto di locazione e la mancata spiegazione del
titolo in virtù del quale essa risiedeva presso __________ sarebbero in effetti
stati spiegati da quest’ultimo; i suoi legami con Istanbul erano invece stati
chiaramente esposti in sede di udienza (verbale p. 4); per il resto non era
contestato che a __________ essa avesse una residenza, anche se si trattava di
una residenza secondaria;
che,
mentre la circostanza che il marito fosse domiciliato in __________ era falsa e
non provata, il possesso di un appartamento e di un’automobile a __________ non
provavano ancora un suo domicilio in __________ tanto più che le stesse
autorità fiscali canadesi avevano imposto l’attrice come una persona non
residente;
che
in definitiva la convenuta, cui incombeva l’onere della prova, non aveva
assolutamente dimostrato, né per altro aveva reso verosimile -ciò che comunque
non sarebbe stato sufficiente- le condizioni per poter pretendere il versamento
della cauzione, ovvero il domicilio in __________ dell’appellante;
che
con decisione 25 maggio 1998 il presidente di questa Camera ha conferito
effetto sospensivo al gravame e ha sospeso la procedura ricorsuale in attesa
del giudizio di delibazione in Svizzera della sentenza 10 dicembre 1997 del
Tribunale di __________;
che
delle osservazioni 26 giugno 1998 con cui la convenuta ha postulato la
reiezione dell’appello si dirà se necessario nei prossimi considerandi;
che
con scritto 29 luglio 1998, avversato dalla controparte, la convenuta ha
chiesto la riattivazione della procedura d’appello, adducendo l’inutilità del
giudizio di delibazione;
che
frattanto, con decisione 16 settembre 1998, la prima Camera civile del
Tribunale di appello ha riconosciuto esecutiva in Svizzera la menzionata
sentenza del Tribunale di Istanbul, per cui la sospensione della procedura
d’appello può senz’altro essere revocata -come postulato nell’istanza 29 luglio
1998, che diviene così priva d’oggetto- e di conseguenza nulla osta al presente
giudizio;
considerando
in diritto
che
preliminarmente si tratta di esaminare la richiesta di assunzione in appello ex
art. 322 lett. b CPC del teste __________;
che
tale richiesta deve essere respinta, oltre per la sostanziale inutilità della
prova -ciò che verrà evidenziato nel seguito- in quanto la stessa è contraria
al principio della buona fede;
che
è ben vero che con l’ordinanza 10 novembre 1997 il Pretore aveva respinto tale
prova; è tuttavia altrettanto vero che l’attrice di fatto ha eluso tale
decisione versando agli atti nell’ambito di una domanda di restituzione in
intero una dichiarazione scritta del medesimo __________ datata 26 novembre
1997 (doc. AA), che il primo giudice ha infine deciso di acquisire agli atti
con ordinanza 11 febbraio 1998;
che
in tali circostanze l’attrice appare assai malvenuta a censurare in questa sede
la mancata assunzione del teste __________, quando essa ha comunque potuto
produrre agli atti una sua dichiarazione scritta, nella quale questi in
definitiva ha già indicato quanto di sua conoscenza;
che,
passando al merito, va rilevato che giusta l’art. 153 cpv. 1 lett. b CPC il
convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l’attore presti cauzione
per il rimborso delle spese e per il pagamento delle ripetibili se quest’ultimo
è domiciliato all’estero e non beneficia di disposizioni di un trattato
internazionale;
che
in particolare ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 della Convenzione dell’Aia del 1°
marzo 1954 relativa alla procedura civile (SR 0.274.12) -cui l’art. 153 cpv. 1
lett. b si riferisce (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 18 ad art. 153)- nessuna
cauzione e nessun deposito, sotto qualsivoglia denominazione, possono essere
imposti, a causa sia della loro qualità di stranieri, sia della mancanza di
domicilio o di residenza nel paese, ai cittadini d’uno degli Stati contraenti,
aventi il loro domicilio in uno di questi Stati, che siano attori o intervenienti
davanti ai tribunali di un altro di questi Stati;
che
il Tribunale federale ha recentemente stabilito che la nozione di domicilio ai
sensi dell’art. 17 di tale Convenzione non deve essere intesa né secondo la lex
fori, né secondo la lex domicilii (DTF 120 Ib 299);
che
di conseguenza i certificati di domicilio (doc. G, N, O) e le decisioni
giudiziarie allestite dalle autorità turche (doc. CC e HH) -sia pure
riconosciute esecutive in Svizzera, come è il caso della sentenza sub doc. HH-
sono del tutto irrilevanti per stabilire l’esistenza di un domicilio in
__________ ai sensi dell’art. 17 della Convenzione, come irrilevanti sono le
dichiarazioni allestite dalle autorità fiscali canadesi (doc. S6) che pure
parrebbero escludere l’esistenza di una residenza in __________;
che,
sempre secondo la massima Corte svizzera, la nozione di domicilio ai sensi
della normativa deve al contrario essere determinata in maniera del tutto
autonoma con il solo riferimento allo scopo perseguito dal trattato: di fatto
essa non è fondamentalmente differente da quella di residenza abituale, per cui
nel caso concreto si tratterà in definitiva di determinare oggettivamente,
fondandosi cioè sulle circostanze riconoscibili per i terzi, in che luogo il
richiedente risiede in maniera duratura, ovvero ricercare dove si situi il
centro dei suoi interessi vitali rispettivamente il centro delle sue relazioni
personali e professionali (DTF citata);
che
nel caso di specie va innanzitutto rilevato -ciò che è sfuggito al primo
giudice- che l’attrice, accanto alla cittadinanza turca, possiede anche quella
canadese (cfr. doc. 10);
che
il luogo in cui l’attrice risiede in maniera durevole è sicuramente __________,
tanto è vero che là essa risulta essere proprietaria di un appartamento
signorile (doc. 35G, 35L e 35M), mentre ad __________ -circostanza quest’ultima
non contestata dall’appellante- essa veniva unicamente ospitata da terze
persone quale amica in una camera (doc. 39), in una situazione precaria e che
poco si addice al concetto di residenza durevole;
che
il centro degli interessi vitali dell’attrice rispettivamente il centro delle
sue relazione personali e professionali si trova ancora una volta a __________
e non a __________
che
in effetti in __________ essa ha venduto ogni suo immobile (cfr. doc. H, M1-M3;
verbale p. 4) e di fatto non ha più alcun interesse concreto, se non qualche
parente e qualche amico (verbale p. 4);
che,
vista la sua attività di casalinga (doc. G, N, Q), è innegabile che il centro
dei suoi interessi vitali e personali si trovi accanto al marito __________,
che in effetti essa ha seguito in tutti i suoi spostamenti di domicilio (da
__________ a __________ cfr. doc. 13 p. 8);
che
quest’ultimo in tutte le procedure giudiziarie -anche davanti a questa Camera
(cfr. IICCA 4 aprile 1996) e in seguito davanti al Tribunale federale
(cfr. ICCTF 24 giugno 1996 e ICDPTF 8 luglio 1996)- ha sempre
indicato di essere domiciliato a __________ (cfr. doc. 13, 14, 15, 16, 17, 23,
25, 26, 27, 35N3 e allegati; cfr. pure l’inc. EF.96.412 richiamato), dove per
altro egli ha dichiarato di abitare, mantenendo in __________ unicamente il suo
domicilio fiscale (doc. 13 p. 8 e 9);
che
il fatto che essa abbia i suoi interessi vitali in __________ è altresì provato
dalla circostanza che tutti gli avvocati che l’hanno rappresentata per cercare
di risolvere il contenzioso relativo al sequestro dei 5.21 mio US$ -evidentemente
non per la questione del suo eventuale domicilio in __________ - siano
svizzeri, francesi o nordamericani e comunque non turchi;
che
d’altra parte la stessa attrice, almeno fino all’estate 1996, aveva
pacificamente dichiarato di essere domiciliata a __________ (cfr. il suo affidavit
sub doc. 10; doc. 11, 12, 21, 35FF);
che
il suo presunto cambiamento di domicilio, avvenuto a dire dell’attrice nel
corso dell’estate 1996, neppure giustificato da motivazioni oggettive, di fatto
non ha tuttavia comportato un corrispondente spostamento del centro dei suoi
interessi vitali e personali appena evidenziati, riconoscibili dai terzi;
che
infine, ancora in epoca successiva, come risulta da una procura datata 9
settembre 1997 (doc. 9) allestita a suo nome da un suo avvocato americano -seppur
da lei non sottoscritta- è indicato un suo domicilio a __________.
che
di conseguenza ben si può ammettere con il Pretore che il domicilio
rispettivamente la residenza abituale dell’attrice ai sensi della normativa è
effettivamente in __________ il che obbliga quest’ultima al versamento di una
cauzione processuale;
che
l’appello deve pertanto essere respinto, tale giudizio rendendo per altro priva
d’oggetto la domanda di revoca dell’effetto sospensivo formulata dall’appellata
nelle sue osservazioni 26 giugno 1998 (IICCA 9 novembre 1995 in re S.
SA/M., 28 novembre 1996 in re P./C.);
che
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 CPC);
Per i quali
motivi,
richiamati l’art.
148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
18 maggio 1998 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 980.–
b)
spese fr. 20.–
Totale fr. 1’000.–
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 2’500.– per ripetibili di appello.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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