AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.106
Data decisione, Autorità:
13.11.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00106
Lugano
13 novembre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sul ricorso per nullità proposto il 23 aprile 1998 da
rappr.
contro
il lodo 16 marzo 1998 pronunciato dal Tribunale arbitrale composto dai
signori avv. __________, presidente, avv. __________ e avv. __________,
membri, nella procedura arbitrale promossa contro i ricorrenti dalla
Comunione
dei comproprietari del __________ rappr.
dall’avv. __________
con
la quale l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento
dell’importo di Fr. 14’058.- oltre interessi al 5% dal 21.1.1996 a titolo di
risarcimento del danno che il Tribunale arbitrale, con il lodo qui impugnato,
ha parzialmente accolto condannando la convenuta a versare alla parte attrice
l’importo di Fr. 6’941.10 oltre interessi al 5% dal 21 gennaio 1996 e caricando
alle parti, in misura uguale, le spese dell’arbitrato con la compensazione
delle indennità ripetibili.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in diritto
- La __________ (nel
seguito __________ ) ha amministrato il __________ sino al 17 novembre 1995
quando, per decisione assembleare a seguito della sua rinuncia, è stata
nominata per tale incombente la __________ di __________. Nell’ambito del
trapasso delle consegne la __________ è stata autorizzata a provvedere al
pagamento di piccole fatture, ancora scoperte, di ordinaria amministrazione.
La __________ ha
provveduto, tra l'altro, a saldare una nota per onorari e spese, del 23
novembre 1995, di Fr. 14’058.- dell’arch. __________ - fratello del signor
__________, membro del consiglio di amministrazione della __________ -
riguardante l’allestimento di progetti di massima e valutazione dei costi per
il risanamento delle facciate e delle sistemazioni esterne per nuovi posteggi
dello stabile condominiale.
-
La Comunione dei
comproprietari del __________, con la procedura arbitrale prevista dal
Regolamento condominiale, ha chiesto alla __________ la restituzione della
somma versata all’architetto. Ha sostenuto che, in violazione dei suoi doveri
contrattuali, l’amministratrice ha provveduto a pagare una fattura che, per la
sua specifica ed il suo importo, non poteva considerarsi tra quelle,
autorizzate, di ordinaria amministrazione e che, nell’affidare il mandato
all’architetto, aveva travalicato i limiti espressi dall’assemblea condominiale
del 24 giugno 1994 durante la quale era stata autorizzata a far allestire dei
preventivi globali di intervento per il risanamento delle facciate comprensivi
tra i 200 ed i 300 mila franchi e non dell’ordine di 950/1’150’000.- franchi,
come invece proposto dal professionista.
-
Il Tribunale
arbitrale, giudicando de bono et aequo come agli accordi tra le parti, ha
respinto, con lodo 16 marzo 1998, l’eccezione di prescrizione della pretesa
formulata _________ e l’ha riconosciuta responsabile del maggior importo
dell’onorario, dovuto al valore dei preventivi stimati dall’architetto,
rispetto a quello che avrebbe dovuto essere riconosciuto se il progetto di
massima e la stima delle spese fossero rimasti attorno agli importi previsti
dall’assemblea dei condomini. Ha così condannato la convenuta a rimborsare alla
Comunione dei comproprietari del __________ l’importo di Fr. 6’941.10 oltre
interessi al 5% a far tempo dal 21 gennaio 1996; ha ripartito tra le parti, in
misura uguale, le spese arbitrali compensando le indennità ripetibili.
La __________,
tempestivamente, ricorre in nullità per arbitrio contro il lodo ai sensi dell’art.
37 CIA addebitando al Tribunale arbitrale un accertamento in contrasto con gli
atti e le risultanze processuali sia per quanto concerne la questione della
prescrizione della pretesa che il merito della controversia. Delle singole
censure della ricorrente e delle osservazioni della controparte si dirà. per
quanto necessario, nel seguito dei considerandi della decisione.
4.1. Il
ricorso per nullità nei confronti di un lodo arbitrale è un rimedio di diritto
di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo e in
quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti
dalla legge (Rep. 1984, pag. 4; II CCA 28 aprile 1993 in re
P./C.; Guldener, Das schweizerische Zivilprozessrecht, pag. 478; Habscheid,
Droit judiciaire privé suisse, pag. 524).
A
questa Camera, per quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell’art.
36 lit. f CIA, compete l’obbligo di vagliare se la decisione querelata sia
inficiata di arbitrio siccome fondato su accertamenti di fatto palesemente in
contrasto con gli atti e le risultanze processuali o perché contenente una manifesta
violazione del diritto o dei termini di equità (Rep. 1985, pag. 149; Jolidon,
Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/Hadenfeldt,
Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. edizione, pag. 345 e segg.).
A
queste tre forme di arbitrio previste dal Concordato sull’arbitrato trova
applicazione la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale circa l’art. 4
Cost., secondo la quale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso, o quando contrasta in modo
intollerabile con il sentimento di giustizia e dell’equità (DTF 115 II
103, 105 Ib 436, 103 Ia 359; II CCA 7 giugno 1996 in re M. e llcc./B. e llcc.).
Stanti
queste premesse, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile
a quella adottata esclude la censura di arbitrio (Wehrli, Rechtsprechung
zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, pag. 36). In
questo caso l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi
dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in
evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una
motivazione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 Ia 114, 119 Ia
117, 119 Ia 32; II CCA 20 luglio 1994 in re Consorzio C./G.M. SA, 25
agosto 1992 in re G./D. e llcc.; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto
Legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991
che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).
4.2. Se
poi, come nella specie, le parti hanno conferito all’arbitro il mandato di
decidere in termini di equità, le possibilità di impugnare con successo il lodo
così pronunciato si riducono ulteriormente.
L’arbitro
può infatti validamente far capo a criteri equitativi secondo il suo libero
apprezzamento, e può di conseguenza addirittura derogare al diritto positivo
laddove il rigoroso rispetto del medesimo porterebbe ad una soluzione ritenuta
iniqua (II CCA 9 maggio 1988 in re U./G.). Nel giudizio arbitrale,
quindi, l’equità è ottenuta tramite un adattamento dei principi giuridici alle
particolarità delle singole fattispeci con una valutazione specifica, libera ed
elastica rispetto a quanto sia normalmente consentito dalla interpretazione delle
norme di diritto.
La
manifesta violazione dei termini di equità è in altri termini un motivo di
nullità di applicazione estremamente restrittiva, che è data solo qualora il
lodo urti in maniera insostenibile il sentimento di giustizia apparendo iniqua
(DTF 107 Ib 66 e 67, consid. 2c).
- La
reiezione dell’eccezione di prescrizione, sollevata dalla __________ così come
decisa dal Tribunale arbitrale non solo resiste alla censura di arbitrio ma
troverebbe conferma anche ad un esame libero e completo della fattispecie.
Arbitraria (nel senso di temeraria) è semmai la persistenza della ricorrente a
volersene prevalere.
In
primo luogo è indifferente approfondire quale tipo di responsabilità incombe,
eventualmente, alla ricorrente (contrattuale o aquiliana) poiché, fosse anche
applicabile il termine di prescrizione di un anno dell’art. 60 CO dalla
conoscenza del danno (individuata nella consegna della contabilità nel gennaio
1996, come al punto 4 del ricorso in nullità), nel gennaio 1997 la Comunione
dei comproprietari aveva senz’altro validamente interrotto il corso della
prescrizione. Infatti aveva già avviato la procedura per la costituzione del
tribunale arbitrale (lettera 8 novembre 1996 alla controparte, doc. U e istanza
6 dicembre 1996 al Pretore per la designazione dell’arbitro della parte
convenuta, doc. Z) sostanziando anche molto chiaramente i contenuti della sua
domanda di risarcimento (doc. U), adempiendo quindi alle esigenze minime della
nozione di azione (art. 135 cifra 2 CO) del diritto federale, così che gli
effetti interruttivi della litispendenza del procedimento arbitrale (art. 13
CIA) si erano prodotti anche per il termine di prescrizione (Lalive/Poudret/Reymond,
Le droit de l’arbitrage, Payot Lausanne 1989, ad art. 13 CIA n. 1; Jolidon,
Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, ad art. 13 CIA n. 333 b, pag.
228; II CCA 5 febbraio 1988 I.P.E. Inc. c. A.L. AG).
In secondo luogo l’attrice
addebita alla convenuta non solo l’aver pagato una fattura che non doveva (per
la quale azione si poteva eventualmente considerare l’inesistenza di qualsiasi
rapporto contrattuale), la qual cosa di per sé, non contestando l’attrice
l’onorario per il lavoro svolto dall’architetto, non è generatrice di danno (al
professionista la nota andava ugualmente pagata) ma anche e particolarmente
l’aver affidato un mandato all’architetto, così come riconosciuto dal tribunale
arbitrale, oltre i limiti dell’incarico ricevuto in sede di assemblea. Questa
pretesa violazione è evidentemente di natura contrattuale essendosi verificata
nel momento in cui la __________ amministrava il condominio e la relativa
prescrizione decennale non è ancora trascorsa adesso.
- Nel merito il
Tribunale arbitrale ha ritenuto che l’amministratore del condominio ha violato
il proprio obbligo di diligenza comunicando ai condomini, in occasione
dell’assemblea del 24 giugno 1994, che le spese per il rifacimento delle
facciate potevano aggirarsi attorno ai 200/300 mila franchi, rendendo così
pacifico che il mandato da conferire all’architetto avrebbe dovuto basarsi su
di una spesa non superiore agli importi indicati, e incaricando poi il
professionista senza renderlo edotto dei limiti di spesa e delle istruzioni
impartite dai condomini.
Ha valutato il danno da
risarcire al Condominio, per questa violazione contrattuale, nella differenza
tra l’importo pagato all’architetto per la sua nota (Fr. 14’058.-) e l’onorario
che l’architetto avrebbe potuto esporre sulla base di una spesa, tenuto conto
della tolleranza ammessa nel superamento dei preventivi, di Fr. 375’000.- (Fr.
7’116.90 in base alla __________ e comprensiva dell’IVA), ossia in Fr.
6’941.10.
La ricorrente ritiene
arbitrario l’accertamento fatto dagli arbitri con riguardo al tipo di mandato
ricevuto dall’amministratore, in punto all’incarico da conferire
all’architetto, in occasione dell’assemblea condominiale del 24 giugno 1994 ed
altrettanto arbitrario il calcolo del danno poiché non si è tenuto conto
l’onorario complessivo pagato all’architetto comprendeva anche le prestazioni
per la sistemazione esterna (posteggi e deposito biciclette) che nessuno ha mai
contestato essere dovuta e mai ha addebitato al proposito negligenze
all’amministratore.
7.1. Nell’ambito di un
esame di tipo appellatorio questa Camera avrebbe senz’altro riformato il
giudizio arbitrale non riconoscendo che i termini risultanti dal verbale
dell’assemblea condominiale e meglio:
“5.
Risanamento facciate
L’anno
scorso fu deciso di presentare un rapporto sullo stato di degrado del cemento
armato del __________.
È
però difficile sapere quali sono i migliori passi da intraprendere. Il signor
__________ precisa che i mezzi finanziari attuali non permettono un risanamento
delle facciate. Il costo dovrebbe aggirarsi attorno ai Fr. 2/300’000.- ed è del
parere di accantonare in precedenza i mezzi e dare mandato ad un architetto o
ad uno specialista di approfondire il problema e presentare dei preventivi
globali di intervento.
...........
Si
decide all’unanimità di procedere nel modo indicato dall’amministratore e di
presentare diversi preventivi di costo globali durante la prossima assemblea
ordinaria.
...........
L’amministrazione
viene incaricata di richiedere i necessari preventivi.”
potessero far chiaramente
intendere che i condomini avevano voluto, e l’amministratore avrebbe dovuto
chiaramente capire, che l’incarico di presentare “diversi preventivi di costo
globale” era limitato da un tetto di spesa preventivabile di Fr. 300’000.-.
Lo stesso contenuto
terminologico del verbale esclude l’interpretazione data dal Tribunale
arbitrale e la logica vuole che non sarebbe stato necessario allestire “diversi
preventivi” se la stima dell’amministratore era quella che non si doveva
superare. Non doveva eventualmente essere superata con riferimento ai mezzi
finanziari a disposizione ma non al riguardo di un preventivo di spesa che si
basava, del resto, su accorgimenti tecnici previsti in altro precedente
rapporto che non contemplava soluzioni di spesa. Sembra pacifico che la volontà
era quella di avere diversi preventivi e quindi anche, eventualmente, indicanti
una spesa superiore a quella approssimativa avanzata dall’amministratore.
Questa interpretazione è
poi corroborata dagli eventi successivi, in particolare dal fatto che i
condomini hanno ricevuto, con la convocazione all’assemblea del 25 agosto 1995
i preventivi di spesa allestiti dall’arch. __________ ma non sono mai insorti
contro gli stessi affermando che non rientravano nei limiti imposti
dall’incarico. La contestazione è nata al momento in cui si è conosciuto l’ammmontare
dell’onorario dell’architetto che, questo sì, non era sicuramente, per i
condomini, prevedibile ed atteso in quell’entità.
7.2. Le considerazioni e le
conclusioni di cui sopra si basano sulle regole legali di interpretazione.
Queste prevedono che quando la concordanza delle volontà delle parti non è
evidente, i loro accordi sono da interpretare in base al principio
dell’affidamento, per il quale è determinante il senso che, secondo le regole
della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle
dichiarazioni di volontà dell’altro (DTF 119 II 451, 118 II 132). Se,
applicando questo principio, il giudice può dare un senso chiaro e conferire un
effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà, un’interpretazione più
approfondita è superflua (DTF 119 II 372, 111 II 287; IICCA 4
maggio 1994 in re B./Q., 20 marzo 1995 in re R./W.).
In caso contrario, occorre
esaminare, sempre alla luce del medesimo principio, tutte le circostanze
relative alla conclusione del contratto (DTF 113 II 51). In
quest’ambito, sono in particolare da considerare lo scopo del contratto, avuto
riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF 100 II
155; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 362, 363, 370 e segg. ad art. 18
CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 18 CO), le loro
condizioni personali, specie l’attività professionale, le conoscenze e
l’esperienza (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch, op. cit., n. 364 ad art.
18 CO e rif.), se del caso i preliminari dell’accordo e anche il comportamento
successivo dei contraenti (ICCA 22 giugno 1988 in re H. e llcc./B.; Jäggi/Gauch,
op. cit., n. 357 e segg. ad art. 18 CO) ed in particolare il tipo di
adempimento effettuato (IICCA 29 settembre 1993 in re F.M./S. SA; Kramer/Schmidlin,
op. cit., n. 28 ad art. 18 CO), il quale permette di risalire alla reale
volontà delle parti al momento della stipulazione (DTF 107 II 417; IICCA
20 marzo 1995 in re R./W., 24 luglio 1996 in re T. SA/R.B. SA).
Orbene gli arbitri senza
procedere con un approccio così articolato hanno semplicemente affermato, senza
quindi alcuna motivazione interpretativa, che all’amministratore “era pertanto
chiaro che il mandato da conferire ad un architetto o ad uno specialista
avrebbe dovuto basarsi su una spesa non oltre i Fr. 200’000.- / 300’000.-,
indicati all’assemblea”. Non è sufficiente e nemmeno è indiziante al proposito
il fatto che l’amministratore fosse un professionista del ramo e che i mezzi
finanziari a disposizione per l’intervento di risanamento fossero modesti.
Ne discende che
l’apprezzamento operato dagli arbitri è lacunoso e si pone in chiaro contrasto
con gli atti così da apparire, anche considerando la libertà di apprezzamento
di chi giudica, abusivo e ingiusto. Non è assolutamente possibile, come più
sopra indicato, trarre, dagli atti e documenti a disposizione, la conclusione
che l’amministratore, per volontà dei condomini, doveva limitare l’incarico
dell’architetto a ricercare preventivi di spesa inferiori ai 300’000.- franchi.
Il motivo di nullità del
lodo arbitrale dell’art. 36 litt. f) CIA, nel senso di essere fondato su
accertamenti di fatto in palese contrasto con gli atti, è così adempiuto anche
perché, alla base del giudizio di equità vi è sempre il giudizio di diritto
almeno per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto.
7.3. L’esito del
pronunciato arbitrale, ossia l’addebito di una parte della nota dell’architetto
all’amministratore, potrebbe però anche corrispondere ad equità. L’equità
consiste infatti nel potersi scostare dal diritto in relazione a particolari
elementi, circostanze e situazioni non considerate e non influenti secondo il
diritto (Giorgio Bernini, L’arbitrato, Ed. Club Bologna 1993,
pag. 137) ossia rappresentare una soluzione giustificata in considerazione
delle particolarità del caso concreto senza riguardo per le norme generali di
diritto. Ma allora il Tribunale arbitrale deve motivare in modo completamente
diverso la sua pronuncia e spiegare quali sono i motivi che, per equità, lo
conducono a quella soluzione diversa da quella che il diritto imporrebbe. Solo
così sarà possibile verificare se, di fronte a constatazioni non arbitrarie in
fatto ed in diritto, vi è stata o no una violazione evidente dell’equità.
- L’accoglimento del
ricorso per nullità comporta l’addebito delle spese e delle ripetibili di
questa procedura alla resistente.
Per
i quali motivi
visto
l’art. 36 CIA
e,
per le spese, la vigente TG e l’art. 148 CPC
dichiara
e pronuncia
-
Il lodo arbitrale 16
marzo 1998, in re Comunione dei comproprietari del __________, pronunciato dal
Tribunale arbitrale composto dagli __________, con sede in __________ è
annullato.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 450.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 500.-), già
anticipate dalla ricorrente, sono a carico della resistente la quale rifonderà
inoltre alla controparte l’importo di Fr. 750.- per ripetibili.
-
Intimazione a: -
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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