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Numero d'incarto:
12.1998.102
Data decisione, Autorità:
15.10.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00102
Lugano
15 ottobre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa per mercedi e salari della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Città promossa con istanza 5 settembre 1995 da
(rappr.
__________)
contro
(rappr.
__________)
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 13'762.55 e accessori
a titolo di liquidazione di un rapporto di lavoro;
domanda
cui il convenuto si è opposto e che il pretore ha respinto con sentenza 10
aprile 1998;
appellante
l'istante con allegato 27 aprile 1998 che propone la riforma della sentenza
pretorile nel senso di accogliere l'istanza per fr. 10'762.55;
vista la risposta
8 maggio 1998 che chiede la reiezione dell'appello;
letti gli atti e i
documenti dell'incarto;
considera
in fatto e in
diritto:
-
La
presente vertenza vede opposta al convenuto, dott. __________ medico dentista a
__________, come datore di lavoro, la signora __________, infermiera odontoiatrica,
come lavoratrice, che ha disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato
in data 12 giugno 1995. Il credito fatto valere in causa concerne la
liquidazione dei rapporti di dare-avere tra le parti e comprende tre mensilità
salariali, corrispondenti al periodo di preavviso in caso di disdetta ordinaria
del rapporto di lavoro; la lavoratrice sostiene di aver diritto a questo
risarcimento del danno a dipendenza della gravità dei motivi imputati al datore
di lavoro che giustificano la sua decisione di disdetta. Per contro, mentre in
prima sede essa ha chiesto anche un importo di fr. 3'000.- per torto morale, in
questa sede vi ha esplicitamente rinunciato.
-
Il
contratto di lavoro in questione è sorto al momento in cui il medico dentista
dott. __________ ha ceduto al qui convenuto il suo gabinetto medico in cui
lavorava l'attrice in qualità di infermiera odontoiatrica, e ciò a partire dal
luglio 1992. Essa è rimasta alle dipendenze del medico cedente fino alla fine
del 1994 e ha iniziato la sua attività lavorativa per il convenuto a far data
dal 1. gennaio 1995. I rapporti fra le parti, inizialmente buoni, sono andati
deteriorandosi: da un lato, il medico appariva insoddisfatto dalle prestazioni
lavorative dell'istante; dall'altro, questa riteneva di essere ingiustamente
rimproverata sul lavoro sia da parte del medico, sia da parte dell'igienista
__________, divenuta in seguito moglie del dentista. Inoltre, alcuni episodi
particolare hanno indotto l'istante a ritenere intollerabile la continuazione
del contratto di lavoro.
Dei
singoli motivi addotti dall'istante a fondamento della propria disdetta si dirà
nel seguito.
- Con
la propria sentenza, il pretore -dopo un esame particolareggiato della fattispecie
e della copiosa documentazione raccolta in istruttoria- non ha ritenuto dati
gli estremi per considerare il comportamento del datore di lavoro
sufficientemente grave da giustificare la disdetta in tronco dell'istante.
L'istanza è stata perciò respinta.
Il
primo giudice ha considerato i diversi motivi addotti dall'istante a
giustificazione della propria decisione: la circostanza di aver dovuto svolgere
lavoro straordinario sia come aiuto-dentista, sia come collaboratrice
nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dello studio medico, sgomberando
materiale e tinteggiando pareti; il fatto di essere stata definita
"paranoica" dal dott. __________ in particolare di fronte al suo ex
datore di lavoro; di aver dovuto subire ingiustificati rimproveri sul lavoro da
parte del dentista e da parte della signorina __________ di essere stata
indotta a restare a casa durante il mese di maggio per motivi rivelatisi non
veri, mentre lei era pronta a riprendere il proprio posto; il fatto che durante
quel medesimo periodo il medico abbia convocato per una prova di lavoro diverse
candidate verosimilmente in vista di una sua sostituzione e, da ultimo, la
proposta di ridurle il salario da fr. 3'600.- a fr. 3'000.- Per ognuno di
questi episodi il pretore ha constatato come non raggiungessero una gravità
tale da giustificare la disdetta immediata del rapporto di lavoro, rispettivamente
come rappresentassero atteggiamenti legittimi dal medico dentista, oppure che
la lavoratrice non aveva avuto alcuna reazione se non tardiva di fronte a
determinate circostanze e che in particolare non aveva diffidato il datore di
lavoro sulle conseguenze della ripetizione di certi suoi atteggiamenti.
-
L'appello
ripercorre e analizza nel dettaglio la complessa fattispecie, rimproverando al
primo giudice di aver apprezzato in modo errato le prove e le circostanze di
fatto che caratterizzano la vertenza. In particolare l'impugnazione sottolinea
come i singoli elementi della fattispecie potrebbero forse rientrare nella
normalità di un rapporto di lavoro, ma -considerati cumulativamente- diano un
comportamento scorretto del convenuto, tale da rappresentare oggettiva impossibilità
di continuare nel contratto.
-
L'art.
337 CO offre la possibilità a ogni parte di un contratto di lavoro di recedere
immediatamente e in ogni tempo dal medesimo se esistono cause gravi, ossia circostanze
che non permettano per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta
che abbia a continuare nel contratto. In linea di principio il giudice decide
sull'esistenza di tali cause secondo il suo libero apprezzamento.
Su questo tema dottrina e
giurisprudenza hanno chiarito che motivo grave è quello che rende
oggettivamente intollerabile la continuazione del contratto anche solo fino al
prossimo termine ordinario di disdetta secondo il principio generale
dell'affidamento (DTF 117 II 245). Il libero apprezzamento del giudice
su questo presupposto deve tener conto delle particolarità del singolo caso,
della qualifica del lavoratore, della natura e della durata del contratto, così
come del genere e della gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF
108 II 466; Rep 1985, 130). Cause gravi sono considerate in particolare
la commissione di atti illeciti nei confronti del partner contrattuale, così
come gravi o ripetute violazioni del contratto. Anche mancanze lievi ma
ripetute possono portare a una situazione di oggettiva gravità relativamente
alla fiducia su cui deve fondarsi il rapporto fra lavoratore e datore di
lavoro; tuttavia lavoratore o datore di lavoro devono aver avvertito la
controparte delle conseguenze estreme di una ripetizione dell'agire anticontrattuale.
Tutto ciò corrisponde al principio secondo cui la disdetta immediata deve costituire
l'unica via d'uscita possibile, circostanza che dev'essere provata dalla parte
che recede con effetto immediato (Rehbinder M., Comm. Berna, ed. 1992, art.
337 CO, n. 2). Criteri del tutto analoghi valgono quando, più raramente, non è
il datore di lavoro che licenzia il lavoratore con effetto immediato, ma quando
il rapporto è disdetto dal lavoratore. Cause gravi sono allora in particolare
la lesione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di pagamento del salario
o delle prestazioni previdenziali; nell'ambito di questa fattispecie gli
atteggiamenti anticontrattuali del datore di lavoro possono rappresentare
motivo sufficiente per la disdetta immediata, soltanto in presenza di un certo
grado di gravità (Rehbinder, op. cit., n. 10).
-
Innanzitutto
va precisato che l'appellante fa ricorso alla prova di determinate circostanze
-come l'accettazione di un orario di lavoro pesante e il consenso a svolgere
lavori che nulla hanno a che vedere con la professione- per dimostrare la
propria buona disposizione di fondo rispetto ai propri obblighi contrattuali in
particolare e nei confronti del lavoro in generale. La questione tuttavia è in
sé pacifica; semmai al dilà di tale impegno, il convenuto le ha mosso
rimproveri attinenti al modo in cui il lavoro veniva svolto: l'istante lamenta
di essere stata ingiustamente considerata lenta, di esserle stato rimproverato
di non parlare tedesco e di aver compiuto errori nella manipolazione di un computer,
mentre il convenuto censura anche la qualità del lavoro svolto, nonché
imprecisione nella registrazione degli appuntamenti e nell'ordinazione di
materiale; una volta sostiene che non ha protetto adeguatamente un paziente
durante una radiografia. L'istruttoria rende un'idea non precisa delle qualità
lavorative dell'istante, tuttavia certamente nemmeno negativa; in particolare
dalle testimonianze __________ e anche __________ (moglie del convenuto)
emergono ben pochi appunti precisi, mentre prevalgono valutazioni positive nei
suoi confronti. Si ha più che altro l'impressione che dal momento
dell'assunzione in poi si sia verificato un certo calo di qualità nelle
prestazioni lavorative dell'istante (teste __________ e __________ del
convenuto). La questione tuttavia non è rilevante. Inoltre non si può
dimenticare il colloquio avvenuto fra le parti in marzo / aprile 1995 presso il
__________ per chiarificare -su sua richiesta- la posizione dell'istante:
durante il medesimo il convenuto aveva ammesso di apprezzare la sua
collaborazione ("Insieme lavoriamo bene": __________). D'altra parte,
sempre in sede di interrogatorio formale, il dott. __________ ha affermato che
la signora __________ teneva a fare il lavoro con molta cura per i dettagli, a
volte quasi troppo, mentre -relativamente all'organizzazione interna dello
studio essa aveva chiesto maggiore aiuto da parte della signora __________.
Comunque, fosse stato seriamente insoddisfatto delle sue prestazioni
professionali, al convenuto restava la soluzione ovvia di disdire il rapporto
di lavoro nei termini contrattuali, ciò che egli non ha fatto, né ha minacciato
di fare: se ne deve concludere che le prestazioni dell'istante corrispondevano
a ciò che ci si deve attendere da un'infermiera odontoiatrica.
-
Assumono
pertanto maggiore rilievo gli altri episodi in discussione, in particolare: i
motivi con i quali il medico ha indotto la lavoratrice a non presentarsi sul
lavoro durante il mese di maggio, i contatti presi con personale in cerca di un
posto di lavoro e il tentativo di modificare i termini contrattuali, riducendo
la retribuzione mensile.
E'
pacifico che durante il primo semestre di quell'anno l'istante è stata assente
per malattia parecchio tempo: dal 23 al 28 marzo, dal 29 marzo al 13 aprile a
metà tempo e di nuovo a tempo pieno dal 14 al 28 aprile 1985. Di quel giorno è
invece il certificato medico del dott. __________ che dichiarava l'istante
"nuovamente abile al lavoro al 100%" (doc. H). Questo è l'unico documento
che accerta lo stato di salute dell'istante a quel momento, ossia quando essa
chiese di riprendere il lavoro, certificato cui tuttavia il convenuto non
sembra aver dato molta importanza, se si pensa che, durante l'interrogatorio
formale, egli era convinto che si trattasse di un certificato di malattia a
tempo indeterminato. Resta pertanto poco chiaro il motivo che indusse il convenuto
a ritenere più adeguato che l'istante restasse a casa un altro intero mese: le
sue preoccupazioni per lo stato psichico della dipendente non trovano conferma
agli atti, mentre sembra poco credibile che il motivo fosse quello comunicato
alla signora __________ ossia il prossimo inizio di lavori di riparazione nello
studio. Ciò dal momento che -fosse stato difficile lavorarvi la dipendente
avrebbe potuto essere esonerata dal lavoro soltanto con l'inizio effettivo
delle riparazioni, né la pretesa organizzazione del lavoro sembra
ragionevolmente poter essere ostacolata dall'eventuale presenza dell'istante,
peraltro unica infermiera odontoiatrica di cui disponeva in quel momento il
dott. __________. In definitiva, al dilà della questione retributiva (a sapere
se l'istante fosse pagata dal datore di lavoro o -in misura ridotta- dalla
cassa disoccupazione), è comprensibile che l'istante si sia sentita respinta
dal luogo di lavoro, tanto più quando scoprì che i pretesi lavori di
riparazione non erano stati effettuati.
Fra
le ipotesi, non tutte condivisibili, formulate dall'appellante in questa sede,
spicca la censura alle conclusioni pretorili di confondere il diritto allo
stipendio con la rottura del rapporto di fiducia. Al proposito va considerata
la portata di una simile affermazione. Se è vero che -come osserva rettamente
il primo giudice- la lavoratrice avrebbe percepito comunque lo stipendio
relativo al mese di maggio da parte del datore di lavoro, ovvero dopo il
rifiuto di copertura da parte dell'assicurazione disoccupazione, è altrettanto
vero che essa -nel giro di pochi giorni (dalla ripresa dell'attività all'inizio
di maggio fino al giorno 8 successivo)- si convinse che il proprio datore di
lavoro stesse agendo in modo per lei inaccettabile nei suoi confronti. Seppe
cioè che i lavori di riparazione non erano stati eseguiti, che durante il mese
di maggio il convenuto aveva preso in prova diverse infermiere nell'evidente
intento almeno di sondare le possibilità di una sua sostituzione e le proponeva
una riduzione non indifferente del salario. Essa si convinse in tal modo che
l'esecuzione dei lavori aveva costituito un pretesto per allontanarla
temporaneamente dal gabinetto dentistico, giustificando di conseguenza ogni
ulteriore intervento della controparte. La prova di personale, rispettivamente
la proposta di modificare le condizioni contrattuali sono, come afferma il
pretore, atteggiamenti di competenza del datore di lavoro, ma -considerati nel
complesso descritto- hanno certamente potuto allarmare la signora __________.
Oggettivamente tuttavia, la disdetta immediata notificata dalla lavoratrice non
può costituire l'unica via d'uscita alla situazione venutasi a creare potendosi
ammettere che essa disdicesse il contratto rispettando il termine di preavviso,
anche perché la pretesa gravità appare così percepita dalla stessa istante,
quindi in modo soggettivo, ciò che non permette di considerare adempiuti i presupposti
d'applicazione dell'art. 337 CO (cfr. consid. 5).
- La
situazione non muterebbe nemmeno prendendo in considerazione il fatto che il
dott. __________ ha espresso l'opinione, detta direttamente all'istante, poi
parlando dell'accaduto con il dott. __________ e ancora riferendone al suocero,
signor __________, che l'istante fosse "paranoica". La paranoia è definita
come una malattia mentale di chi, per il resto normale, soffre di idee
deliranti, di persecuzione, ecc.; dire di persona paranoica equivale così a
rimproverarle di farsi idee errate in suo danno; detto da parte di un medico,
il rimprovero appare formulato con serietà, tanto più se non è stato espresso
durante una discussione, né in tono irrispettoso, ed è poi stato ripetuto all'indirizzo
del dott. __________ pure medico e persona cui verosimilmente la situazione
della signora __________on era indifferente.
D'altra
parte, non v'è prova, contrariamente a quanto sostiene in questa sede l'istante,
e cioè che la surriferita opinione sia stata formulata prima della disdetta del
rapporto di lavoro: non lo sostiene lei stessa con l'istanza, né lo prova
l'istruttoria, laddove all'accertamento del fatto così come riferito dalla
teste __________ e dal convenuto in sede di interrogatorio formale manca una
collocazione nel tempo. Né può bastare l'indicazione generica che l'istante
sarebbe stata "umiliata" nella lettera 13 giugno 1995 dell'avv.
__________ (doc. I) per sottintendere la formulazione dell'espressione in
esame; tanto più che, conosciuto l'episodio, lo stesso patrocinatore
dell'appellante ha poi reagito in ben altro modo, sottolineando il carattere
ingiurioso dell'aggettivo, pretendendo una dichiarazione di scuse da parte del
dott. __________ e minacciando denuncia penale nei suoi confronti (cfr. doc.
M). Con l'appello quindi l'istante non si limita a proporre un nuovo motivo
grave (aggiuntivo agli altri) -ciò che almeno sarebbe processualmente e
materialmente discutibile- ma tenta di proporre una causa non provatamente
esistita al momento della disdetta: a prescindere dalla sua rilevanza, della
stessa non potrebbe perciò essere tenuto conto (Rehbinder, op. cit., art.
377 CO, n. 17).
- Le
ripetibili d'appello seguono la soccombenza. Il loro calcolo dev'essere fatto
in base alla somma oggetto del gravame.
Per tutti questi
motivi,
richiamati per le
spese gli art. 417 lett. e CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. L'appello
27 aprile 1998 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. L'appellante verserà al dott. __________
la somma di fr. 600.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione:__________
–
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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