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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1998.100
Data decisione, Autorità:
29.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.98.00100
Lugano
29 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. DI.97.00248 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con
istanza 12 dicembre 1997 da
entrambi
rappr. dal Dr.__________
contro
entrambi
rappr. dall' __________
con cui
gli istanti hanno chiesto che i convenuti avessero ad osservare scrupolosamente
tutte le clausole del contratto di locazione ed in particolare a sottoscrivere
a loro spese i necessari abbonamenti di manutenzione per gli elettrodomestici,
il tutto protestando spese e ripetibili;
domande
avversate dai convenuti, i quali hanno postulato la reiezione dell’istanza, e
che il Pretore, con sentenza 17 aprile 1998, ha integralmente respinto;
Ed ora sullo scritto ricorsuale 25 aprile 1998 degli
istanti, che impugnano il primo giudizio per vizio di forma;
Letti ed esaminati
gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto ed in
diritto
che
il Pretore, con sentenza 17 aprile 1998, statuendo nell’ambito della vertenza a
procedura speciale in materia di locazione promossa il 12 dicembre 1997 dal dr.
med. __________ e dall’arch. __________ nei confronti di __________ e
__________, ha integralmente respinto la loro istanza;
che,
con scritto 25 aprile 1998, gli istanti, rappresentati dal dr. __________,
hanno dichiarato di impugnare la decisione di primo grado per vizio di forma;
che,
a sostegno del ricorso, asseriscono che nella sentenza non era stata menzionata
la data del dibattimento finale avvenuto in presenza delle parti; che la stessa
non indicava il termine legale per un eventuale rimedio dell’appello o del
ricorso per cassazione; che infine essa non era stata intimata entro dieci
giorni dall’udienza di dibattimento finale, come invece prescritto dall’art.
410 cpv. 2 CPC;
che,
a prescindere dal fatto che al rappresentante degli appellanti - il quale non è
un avvocato ammesso al libero esercizio della professione nel Cantone Ticino (art.
64 cpv. 1 CPC), né un rappresentante o un impiegato di un’associazione di
categoria, né un fiduciario né un amministratore di immobili con i requisiti
voluti dall'art. 64a CPC - non può essere riconosciuta la rappresentanza
processuale, il che già comporta la reiezione in ordine del gravame, è evidente
che lo stesso è manifestamente infondato anche nel merito, per cui in
applicazione dell’art. 313 bis CPC non torna conto intimarlo alla controparte
per eventuali osservazioni;
che,
per passare in rassegna le censure sollevate, innanzitutto la circostanza che
nel querelato giudizio non sia stata indicata la data del dibattimento finale
avvenuto in presenza delle parti è del tutto irrilevante, tale menzione non
rientrando tra quelle che devono obbligatoriamente essere contenute in una
sentenza, pena la sua nullità (cfr. art. 285 cpv. 2 CPC);
che
nella misura in cui con tale censura gli appellanti sembrano voler eccepire la
mancata effettuazione del dibattimento finale, va rilevato che non essendovi
state prove da assumere all’udienza di discussione del 19 gennaio 1998 lo stesso,
in applicazione dell’art. 410 cpv. 1 CPC - che corrisponde agli art. 280 cpv. 1
e 297 cpv. 1 CPC - è senz’altro avvenuto in quell’occasione (“seduta stante”);
che
il fatto che nel giudizio di prime cure non siano neppure stati indicati i
termini per i rimedi di diritto è parimenti irrilevante, tale indicazione
costituendo un presupposto formale unicamente nell’ambito della procedura
amministrativa, ma non in quella civile (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 2 ad art.
308; IICCA 26 gennaio 1998 in re N. e llcc./H.), tanto più che in ogni
caso gli appellanti stessi non hanno subito alcun pregiudizio da tale
omissione, avendo essi ossequiato il termine per l’inoltro del gravame (10
giorni, art. 411 cpv. 2 CPC);
che
infine anche la mancata intimazione della sentenza entro dieci giorni
dall’udienza di dibattimento finale contrariamente a quanto prescritto dall’art.
410 cpv. 2 CPC è priva di conseguenze, i termini per l’emanazione delle
sentenze in ambito civile non avendo notoriamente carattere perentorio, ma semplicemente
d’ordine;
che
l’appello deve pertanto essere respinto, con l’accollo di tassa di giustizia e
spese a carico della parte appellante, interamente soccombente (art. 148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 25 aprile
1998 del dr. med. __________ e dell’arch. __________ in quanto ammissibile
è respinto.
II. Le spese della
procedura d’appello di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia fr. 80.- e
spese fr. 20.-) sono poste a carico degli appellanti in solido.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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