AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.98
Data decisione, Autorità:
28.07.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00098
Lugano
28 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. AC.96.10
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con petizione 30
luglio 1996 da
__________ patr. dall’ avv. __________
contro
__________ patr. dallo studio legale __________
con la quale l'attore ha chiesto la revoca del
sequestro n. __________decretato dalla medesima Pretura il 19 luglio 1996;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 13 marzo 1997 ha accolto.
Appellante la convenuta che, con atto di appello del
27 marzo 1997, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione mentre l'attore, con osservazioni del 5 maggio 1997, postula la
reiezione del gravame.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
Considerato
in fatto ed in diritto
-
Con decreto del 19
luglio 1996 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 4, ha ordinato, su
istanza della signora __________ i, il sequestro di tutti i beni mobili siti
nell'appartamento e nel garage del padre, __________, in __________ __________
(doc. A). Quale causa del sequestro, eseguito il 22 luglio 1996 dall’UE di
Lugano, era indicata quella dell’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF che riguarda il
debitore che, nell’intenzione di sottrarsi all’adempimento delle sue
obbligazioni, trafuga i suoi beni.
-
__________ ha
inoltrato, il 30 luglio 1996, un'azione di revoca del sequestro ai sensi
dell'art. 279 LEF, affermando di non avere alcuna intenzione di sottrarsi
all'adempimento delle sue obbligazioni e di non aver trafugato alcun bene. La
procedura di sequestro avviata dalla figlia farebbe parte delle molteplici
iniziative giudiziarie da essa promosse per tentare di ottenere la liquidazione
della propria porzione legittima nelle successione della defunta __________,
moglie dell'attore e madre della convenuta.
L’attore ha affermato di
aver già provveduto a liquidare la figlia, osservando poi che il trasferimento
degli averi del conto __________ della moglie presso l'__________ di __________
su di un conto __________ a suo __________ presso il medesimo istituto di
credito si sarebbe reso necessario proprio a causa al decesso della consorte.
Inoltre l'alienazione degli immobili di __________ ad una terza persona sarebbe
stata effettuata dopo che la convenuta avrebbe rinunciato ad ogni e qualsiasi
diritto ereditario sugli stessi.
-
Con risposta 13
agosto 1996 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione, contestando
preliminarmente di essere stata liquidata dal padre. La figlia ha quindi
osservato che la causa di sequestro di cui all'art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF,
esclusivo oggetto del contendere, sarebbe in concreto adempiuta. In primo luogo
il menzionato trasferimento di averi da un conto all'altro avrebbe dovuto svolgersi
anche con il suo consenso, mentre l'attore avrebbe agito motu proprio,
assottigliando poi, tra il 1989 e il 1994, il saldo del nuovo conto. In secondo
luogo il padre avrebbe venduto gli immobili di __________ e le cose mobili in
esso contenute con il chiaro intento di sottrarsi al pagamento della sua quota
legittima.
-
Nel giudizio qui
impugnato il Pretore ha accolto la domanda di revoca di sequestro, ritenendo
che la convenuta, che sopportava l'onere della prova sul tema, non avrebbe
fornito sufficienti elementi di giudizio che, con accresciuta verosimiglianza,
permettessero di ammettere che l'attore stesse trafugando i suoi beni con
l'intenzione di sottrarsi all'adempimento della sue obbligazioni.
-
Con tempestivo
appello la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso
di respingere la petizione, osservando di aver ampiamente dimostrato
l'intenzione del padre di liberarsi del proprio patrimonio mobile ed immobile
col fine ultimo di non corrisponderle quanto di sua spettanza a dipendenza
della successione della madre.
Con osservazioni 5
maggio 1997 l'attore ha chiesto la reiezione del gravame per le argomentazioni
che, se necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
- Occorre
preliminarmente esaminare l'eccezione sollevata dalla parte appellata, secondo
cui il gravame avversario disattenderebbe il requisito posto dall'art. 309 cpv.
2 lett. d CPC, in virtù del quale, pena la nullità, l'atto d'appello deve
imperativamente contenere la dichiarazione di appellare.
L'eccezione è destituita
di qualsiasi buon fondamento. La sanzione della nullità va infatti applicata
con cautela: non è nullo l'appello dal cui contenuto, come in casu, appaia
comunque chiara l'intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella misura
in cui sia sfavorevole all'appellato, e dalla cui irregolarità formale non
derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, CPC
annotato, ad art. 309, n. 13). Nel caso concreto, del resto, la dichiarazione
di appellare si evince, perlomeno implicitamente, dalla domanda di riforma del
dispositivo del primo giudizio, che, integralmente, viene dedotto in appello.
- Nell'ambito
dell'azione di rivocazione del sequestro (art. 279 cpv. 2 della vecchia LEF,
in concreto ancora applicabile avendo subìto le norme procedurali sulla revoca
del sequestro, con la revisione della LEF in vigore dal 1 gennaio 1997, una
modifica non compatibile col procedimento qui dibattuto e già in corso da prima
dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni: art. 2 cpv. 1 delle
disposizioni finali della nuova LEF), l'oggetto del procedimento è
esclusivamente l'accertamento dell’esistenza della causa di sequestro invocata
tra quelle previste dall'art. 271 LEF (Amonn, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, pag. 413; Brügger,
SchKG Schweizer. Gerichtspraxis 1946-1986, ad art. 271, n. 33).
In concreto l'oggetto del
contendere riguarda l’esistenza o meno della causa di cui all'art. 271 cpv. 1
cfr. 2 LEF, la convenuta avendo affermato che il debitore, nell'intenzione di
sottrarsi all'adempimento delle sue obbligazioni, avrebbe trafugato i suoi
beni.
- Per
giustificare l’applicazione di una tale causa di sequestro, bisogna rendere
verosimile da una parte che, al momento in cui lo stesso è stato concesso (ZBJV
1948 p. 497 con rif.; Rep. 1955 p. 47 con rif.; Rechenschaftsbericht
TG 1988 p. 137 con rif.; Schindler, Die Arrestaufhebung nach Art.
279 SchKG, Zurigo 1957, p. 72 e 73), il debitore aveva soggettivamente
l’intenzione di sottrarsi al pagamento di un debito e dall’altra che da un
punto di vista oggettivo, per raggiungere questo scopo, egli abbia cercato di
nascondere i suoi beni (Schindler, op. cit., p. 91). Il creditore è
pertanto tenuto a fornire degli indizi indicanti che il debitore cerchi di
sottrarre i beni alla confisca del creditore, portandoli via, celandoli, o
alienandoli (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3.
ed., pag. 371).
Ciò
può in effetti corrispondere al sospetto legittimo che il creditore abbia l'intenzione
occulta di sottrarsi ai suoi impegni pecuniari: tale situazione, suffragata da
fatti che secondo il corso delle cose e l’ordinaria esperienza di vita
riconducono ad una tale evenienza (Brügger, SchKG Schw. Gerichtspraxis,
Nachträge 1984-1991 ad art. 271, n. 13) basta perché esista motivo di ottenere
un sequestro (Amonn, Grundriss des SchKG, Berna 1980, p. 374).
Mentre
per la concessione del sequestro vero e proprio (che avviene inaudita altera
parte) basta che il creditore dimostri con un grado di verosimiglianza prima
facie l’esistenza delle condizioni poste dalla legge, nell’ambito di un’azione
di revoca del sequestro, come quella che qui ci occupa, il creditore dovrà
provarne la fondatezza (Schindler, op. cit., p. 68 e segg.; BlSchK
1989 p. 76) con un grado di verosimiglianza accresciuta (II CCA 13
giugno 1997 in re L. Ltd c. J. H.; CEF 20 febbraio 1996 in re H. e
llcc/L. con rif.; Schindler, op. cit., p. 91 e segg.), pena la decadenza
del provvedimento.
- Questa Camera,
contrariamente all’opinione del Pretore, ritiene che una valutazione
complessiva dell’agire dell’attore nel brevissimo periodo di tempo che va dalla
metà alla fine di maggio 1996, tenuto in particolare conto i pessimi rapporti
che intercorrono con la convenuta, permetta di affermare, con tranquillante
certezza, che egli abbia voluto trafugare i suoi beni.
In questo brevissimo
periodo di tempo, dopo aver avvertito la Procuratrice pubblica di non più
ritenersi vincolato dalla promessa, fatta due anni prima e che non afferma di
avergli causato particolari difficoltà, di non disporre dei propri beni, egli
ha:
-
il
18 maggio 1996, venduto l’appartamento di __________ alla sua amica, poi
divenuta sua moglie__________;
-
lo
stesso giorno, venduto a __________ tutto il mobilio, le suppellettili, i
libri, nulla escluso di ciò che si trovava nell’appartamento di __________
garantendosi l’usufrutto vita natural durante di questi oggetti;
-
il
19 maggio 1996, prelevato in contanti dal suo conto presso __________ Fr.
400’000.- e successivamente Fr. 50’000.- (il 24 maggio 1996) e Fr. 40’000.- (il
1 giugno 1996), provvedendo a far vendere in quei giorni i titoli che su quel
conto deteneva.
In tal modo __________ si
è privato di tutte le sue proprietà manifeste note alla figlia e si è ben
guardato, il giorno 16 luglio 1996, dal riversare gli importi ricevuti in
contanti da __________ per la cessione dell’appartamento (Fr. 75’000.-) e per
la cessione dei mobili (Fr. 50’000.-) su quello stesso conto che aveva, a fine
giugno, un saldo negativo.
Ci si deve chiedere perché
l’attore ha effettuato queste operazioni. In causa egli non dà giustificazioni
se non quelle legate al fatto che di quei beni poteva, siccome unico titolare
farne quello che voleva, rispettivamente che la convenuta aveva rinunciato alle
sue spettanze ereditarie sull’appartamento. Ciò non giova certo a farsi altra e
diversa opinione sull’intenzione voluta con le operazioni descritte che è
l’unico oggetto del contendere in questa causa di revoca del sequestro dove non
ci si deve assolutamente esprimere sulla bontà o meno delle pretese della
convenuta. La ricerca di risposte logiche e convincenti porta ad altri
interrogativi che concorrono a rafforzare il convincimento che le alienazioni
sono state fatte unicamente per far sparire quei beni. Sicuramente non vi può
essere una ragione di tipo tributario poiché, vendendo l’appartamento e
continuando ad abitarlo pagando a __________ un corrispettivo di locazione pari
agli interessi ipotecari, si è persino privato della possibilità di dedurre dal
reddito questi interessi. Ma ciò che lascia perplessi è il fatto che -
indipendentemente a sapere se il prezzo di cessione dei beni mobili sia stato
congruo, cosa in sé di secondaria importanza - uno scrittore e giornalista,
quale è l’attore, venda, senza averne nessuna necessità economica, tutta la sua
collezione di libri, enciclopedie e dizionari per poi garantirsene ancora
l’uso.
È evidente a questa Camera
che __________, irritato e stufo (forse anche a giusta ragione) delle controversie
sorte con la figlia e convinto di averle consegnato tutto quanto doveva al
proposito della successione materna, abbia voluto togliere alla convenuta ogni
e qualsiasi possibilità di rifarsi un domani su suoi beni non solo per le
pretese oggi ancora litigiose ma anche relativamente ad una futura successione
paterna.
- Accertata, con un
notevole grado di verosimiglianza, l’intenzione dell’attore di voler nascondere
i suoi beni nasce il sospetto legittimo che egli voglia sottrarsi ad eventuali
futuri e per il momenti non certi impegni verso la figlia.
L’azione di revoca del
sequestro deve così essere respinta ed in tal modo, in accoglimento
dell’appello, riformata la sentenza del Pretore.
Tassa di giustizia, spese
e ripetibili di prima e seconda sede seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 27 marzo
1997 di __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 13 marzo 1997
del Pretore di Lugano è così riformata:
-
La
petizione di revoca di sequestro 30/31 luglio 1996 di __________ è respinta.
-
La
tassa di giustizia in Fr. 1’900.- e le spese, da anticipare dall’attore,
rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 5’500.- a
titolo di ripetibili.
II. Le spese della
procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
950.--
b) spese fr.
50.--
Totale fr. 1’000.--
già anticipati
dall'appellante, sono a carico della controparte che le rifonderà inoltre fr.
2’000.-- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Lugano, Sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster