AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.79
Data decisione, Autorità:
26.05.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00079
Lugano
26 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa -inc. no. IU.96.00090 (già 2306/95) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord-
promossa con istanza 10 febbraio 1995 da
__________ __________. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con
cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
8’397.75 oltre interessi, somma in seguito ridotta a fr. 8’105.75, in
conseguenza di un licenziamento in tronco;
domanda
avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che
il Pretore con sentenza 27 febbraio 1997 ha parzialmente accolto, condannando
la convenuta al pagamento di fr. 4’234.80 oltre interessi, compensate le
ripetibili;
appellante
la parte convenuta con atto di appello 17 marzo 1997, cui è stato concesso
l’effetto sospensivo, con cui chiede in via principale la riforma del querelato
giudizio nel senso che l’istanza sia integralmente respinta con accollo alla
controparte di un’indennità per ripetibili di fr. 1’200.-, in via subordinata
l’annullamento della sentenza pretorile ed il suo rinvio al giudice di prime
cure per un nuovo giudizio, ed in via ancor più subordinata l’accoglimento
dell’istanza limitatamente a fr. 1’180.85; il tutto, protestando spese e
ripetibili di seconda istanza;
mentre
la parte istante con osservazioni 3 aprile 1997 ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto
A. __________
(in seguito detta: __________) è una ditta individuale attiva nel settore della
produzione di accessori per auto. Nella primavera del 1994 la ditta occupava
nel suo stabilimento di Mendrisio circa 160 dipendenti, in massima parte donne frontaliere,
tra cui anche __________.
B. Per
far fronte alla crisi economica ed all’aumento della concorrenza
internazionale, nel corso del mese di luglio 1994 la ditta decise l’attuazione
di un piano di ristrutturazione, decisione per altro preannunciata alle
maestranze ed alle autorità cantonali: lo stesso prevedeva da un lato il
trasferimento di parte della produzione all’estero e dall’altra il
licenziamento di un centinaio di operaie a __________ (doc. 3 e 4). Il 7 luglio
vennero significate le prime __________ disdette.
Con
lettera 28 luglio __________ (in seguito detta: ) si rivolse alla
ditta chiedendole di modificare le motivazioni addotte per il licenziamento di
un’operaia, nel senso che esso non era dovuto al suo assenteismo, bensì alla
ristrutturazione aziendale. L__________rispose il 2 agosto, confermando la
veridicità dei motivi addotti, stigmatizzando l’ipocrisia del sindacato per
aver chiesto di modificare tale motivazione e il tentativo messo in atto da un
dirigente di quest’ultimo di ottenere informazioni confidenziali inerenti i futuri
licenziamenti e concludendo nel senso che d’ora in avanti l’ non
sarebbe più stata considerata come un partner affidabile. Il 5 agosto il sincadato
replicava a tale scritto con toni aspri, preannunciando per l’autunno un suo
incisivo intervento a salvaguardia dei diritti dei lavoratori impiegati
nell’azienda (doc. 2).
Il
26 settembre la direzione dell’__________ sottoponeva ai dipendenti una
proposta volta ad evitare il secondo pacchetto di __________ licenziamenti: in
sostanza si trattava di lavorare a metà tempo (una settimana sì e una no) per
un periodo di tre mesi, con la possibilità di recuperare nel 1995 le ore perse
(doc. M). La proposta venne accettata dalle maestranze.
C. Su
richiesta di alcuni dipendenti, l’__________ provvide a convocare le maestranze
per il 28 settembre ad un’assemblea generale del personale, nel corso della
quale venne deciso che il sindacato avrebbe preso contatto con la direzione
dell’azienda in vista della stipulazione di un contratto collettivo (doc. N). Così
incaricato, con scritto 6 ottobre -inviato per conoscenza ai dipendenti (doc.
PP)- il sindacato trasmetteva alla ditta una bozza di convenzione collettiva
(doc. P) con l’invito a volerla esaminare ed a formulare eventuali proposte;
nel contempo chiedeva di essere convocato per un primo incontro da tenersi
entro il 21 ottobre, ritenuto che la scadenza infruttuosa del termine lo
avrebbe costretto a denunciare pubblicamente il fatto e a mettere in essere
ogni e qualsiasi azione ritenuta opportuna per la salvaguardia e la tutela dei
diritti dei dipendenti (doc. O).
non diede alcun seguito allo scritto.
D. Convocati
ad una nuova assemblea indetta per il 2 novembre (doc. Q), i dipendenti
decisero all’unanimità di iniziare un’astesione dal lavoro a tempo
indeterminato a decorrere dall’indomani, giovedì 3 novembre, e fino alla
sottoscrizione del contratto collettivo (doc. VV). Alle 7.00 del 3 novembre il
sindacato comunicò alla direzione dell’azienda che i dipendenti avevano deciso
di iniziare uno sciopero ad oltranza a decorrere da quel momento e che la
ripresa del lavoro era condizionata cumulativamente alla ratifica della
convenzione collettiva a piena soddisfazione della maestranza ed alla revoca
dei licenziamenti abusivi notificati i giorni precedenti ad alcune dipendenti
particolarmente attive nel sindacato (doc. R).
Poche
ore dopo l’inizio dello sciopero, e meglio alle ore 11.49 del 3 novembre, l’__________
licenziò in tronco 6 dipendenti, rimproverando loro l’assenza dal posto di
lavoro e la particepazione ad uno sciopero illegale e annuciando nel contempo
una trattenuta pari ad un quarto del salario mensile; il giorno seguente,
perdurando lo sciopero, la ditta significò altri 26 licenziamenti in tronco,
tra cui nel pomeriggio quello della qui istante (doc. B), per il medesimo
motivo e con la medesima trattenuta; il 7 novembre anche le rimanenti
scioperanti vennero licenziate in tronco: tutti i licenziamenti sono stati
puntualmente contestati dalle dipendenti per il tramite del sindacato (doc. C).
Lo
sciopero venne formalmente chiuso venerdì 11 novembre.
E. Falliti
i tentativi di componimento bonale della vertenza, con istanza 10 febbraio 1995
, ritenendo ingiustificato il provvedimento adottato nei suoi
confronti per la sua partecipazione ad uno sciopero -a suo dire- del tutto
legittimo, ha chiesto la condanna dell’ al pagamento di fr. 8’397.75
oltre interessi, ovvero del salario per il periodo ordinario di disdetta -compresa
la trattenuta di un quarto del salario operata dal datore di lavoro- oltre che
un’indennità per licenziamento in tronco ingiustificato rispettivamente per
licenziamento abusivo (doc. E).
Nel
corso dell’udienza di discussione del 24 marzo 1995 la convenuta si è opposta
all’istanza, ritenendo del tutto giustificato il licenziamento in tronco: era
in effetti evidente -a suo parere- che lo sciopero messo in atto fosse
illegittimo, lo stesso non adempiendo le condizioni poste dalla dottrina e
dalla giurisprudenza.
In
una successiva udienza indetta per il 10 maggio 1996 l’istante ha proceduto a
ridurre le sue richieste a fr. 8’105.75.
F. Con
sentenza 27 febbraio 1997 il Pretore, in parziale accoglimento dell’istanza, ha
condannato la convenuta al pagamento di fr. 4’234.80 oltre interessi,
compensate le ripetibili.
Il
giudice di prime cure ha preliminarmente accertato che nel caso di specie lo
sciopero non era legittimo, siccome non ossequiava il principio della
proporzionalità, rispettivamente in quanto il provvedimento non costituiva
l’unico ed ultimo mezzo per ottenere la stipulazione di un contratto
collettivo. Il fatto che lo sciopero fosse illecito non comportava tuttavia
ancora l’accoglimento della tesi della convenuta: la partecipazione allo stesso
da parte del lavoratore poteva infatti costituire un motivo giustificante un
licenziamento in tronco unicamente nella misura in cui in precedenza fosse
stato fissato un termine imperativo entro il quale interrompere lo sciopero,
rispettivamente riprendere il lavoro e ciò con la comminatoria del licenziamento
immediato, oppure se l’interruzione si fosse protratta a tal punto da
giustificare una tale misura senza preavviso. Ora, nel caso concreto, tenuto
conto di tutte le circostanze, in particolare della durata limitata della
sospensione dell’attività, di neppure mezza giornata, e del fatto che alla
scioperante mai venne intimato di riprendere il lavoro con la comminatoria del
licenziamento in tronco in caso d’inesecuzione, appariva giustificato
concludere che un simile comportamento non poteva essere ritenuto contrario
alla buona fede e non era tale da distruggere la fiducia reciproca che il
rapporto di lavoro implicava e neppure era tale da rendere intollerabile per il
datore di lavoro la prosecuzione del contratto fino al termine del periodo di
disdetta, ciò che rendeva ingiustificato il suo licenziamento in tronco: di qui
la condanna della convenuta a rifonderle fr. 1’749.95 a titolo di pretese
salariali residue e fr. 2’013.90 a titolo di indennità per licenziamento in
tronco ingiustificato; poiché neppure ricorrevano gli estremi per un abbandono
ingiustificato del posto di lavoro da parte della dipendente, non essendo in
effetti ravvisabile una sua intenzione di autolicenziarsi, la convenuta è stata
pure condannata a rifondere alla controparte la trattenuta pari ad un quarto
del salario mensile (fr. 470.95), operata a suo tempo (doc. D).
G. Con
appello 17 marzo 1997 la convenuta ha chiesto in via principale la riforma del
querelato giudizio nel senso che l’istanza fosse integralmente respinta con accollo
alla controparte di un’indennità per ripetibili di fr. 1’200.-, in via
subordinata l’annullamento della sentenza pretorile ed il suo rinvio al giudice
di prime cure per un nuovo giudizio, ed in via ancor più subordinata
l’accoglimento dell’istanza limitatamente a fr. 1’180.85; il tutto, protestando
spese e ripetibili di seconda istanza.
Nel
merito, l’appellante ritiene che la partecipazione dell’istante ad uno sciopero
illegittimo costituisse di per sé già un motivo grave giustificante il suo
licenziamento in tronco, il che escludeva che le pretese salariali e
l’indennità per licenziamento ingiustificato fossero dovute; in ogni caso, un
licenziamento immediato si giustificava pure tenendo conto di tutte le
circostanze del caso, non potendosi ragionevolmente pretendere dal datore di
lavoro che avesse a proseguire con il rapporto di lavoro fino al normale
termine di disdetta: di fatto, il giudizio del Pretore, che si era limitato a
considerare la (relativamente corta) durata dell’astensione dal lavoro, tralasciando
però di esaminare le altre circostanze precedenti la comunicazione del
licenziamento, era troppo limitativo e con ciò arbitrario; non era comunque
vero che la dipendente non fosse stata avvisata delle conseguenze in caso di
inizio o prosecuzione dello sciopero, né era vero che essa venne licenziata già
la mattina del 3 novembre. L’appellante chiede inoltre che venga accertata la
legittimità della trattenuta di un quarto del salario da lei operata al momento
del licenziamento, rilevando come la dichiarazione di uno sciopero illecito ad
oltranza dovesse essere interpretata come un abbandono del posto di lavoro ai
sensi dell’art. 337d CO; in considerazione della complessità della fattispecie
appariva infine giustificato modificare il giudizio sulle ripetibili di primo
grado, applicando un’aliquota percentuale superiore a quella del 5%, tendente
al massimo previsto dall’art. 9 TOA.
La
richiesta di annullamento della sentenza e di rinvio degli atti al giudice di
primo cure, formulata in via subordinata, era per contro giustificata in quanto
la motivazione con cui il Pretore aveva ammesso l’illegittimità del
licenziamento in tronco era troppo vaga, limitativa e comunque non tale da
soddisfare le esigenze di motivazione della sentenza previste dalla legge;
l’annullamento s’imponeva d’altro canto nella misura in cui il giudizio era
stato reso senza che il giudice si fosse premurato, nonostante la massima
ufficiale imposta dall’art. 343 CO, di accertare o verificare d’ufficio la
fondatezza di altri fatti rilevanti per il giudizio.
In
via ancor più subordinata, l’appellante chiede che le pretese salariali a
favore dell’istante vengano ridotte nella misura inizialmente chiesta dalla
stessa controparte e non, come invece fatto dal Pretore, sulla base di dati
medi, atteso inoltre che non può essere riconosciuta l’indennità per
licenziamento in tronco ingiustificato, non essendo state né evidenziate né
provate le “gravose ripercussioni economiche” e le “peculiarità del caso”, che
a giudizio del primo giudice l’avrebbero giustificata.
Con
decreto 21 marzo 1997 il presidente di questa Camera ha concesso al gravame
l’effetto sospensivo richiesto.
H. Con
osservazioni 3 aprile 1997 la parte istante ha postulato la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili.
A
suo dire, era innanzitutto chiaro che lo sciopero fosse lecito ed in
particolare ossequiasse il principio della proporzionalità rispettivamente
costituisse l’ultima ratio, il che già escludeva la legittimità del
licenziamento in tronco: in effetti il datore di lavoro aveva sempre
espressamente ed esplicitamente dichiarato prima, durante e dopo lo sciopero cha
mai avrebbe sottoscritto un contratto collettivo di lavoro, per cui ai
dipendenti null’altro rimaneva che adottare quel mezzo di lotta.
Abbondanzialmente,
se anche lo sciopero fosse stato illecito, nel caso concreto tale circostanza
non costituiva ancora un valido motivo per significare una disdetta immediata,
non avendo la controparte provato che la prosecuzione del rapporto di lavoro
fino al prossimo termine di disdetta le fosse oggettivamente impossibile: il
fatto che in seguito il datore di lavoro abbia riassunto alle sue dipendenze 7
lavoratrici licenziate in tronco stava anzi a dimostrare il contrario, ossia
che il rapporto di fiducia tra le parti non si era mai interrotto.
Considerando
in diritto
- La
dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che le conseguenze di
un licenziamento in tronco notificato ad un lavoratore per la sua
partecipazione ad uno sciopero sono molto diverse a dipendenza della
circostanza se l’agitazione posta in atto fosse stata legittima o meno (cfr. Aubert-Piguet,
L’exercice du droit de grève, in AJP 1996 p. 1499 e seg.; Staehelin,
Commentario zurighese, N. 18 ad art. 337 CO; Vischer, SPR VII/1, III, p. 136; Fragen
aus dem Kollektivarbeitsrecht, in AJP 1995 p. 553; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht,
- ed., Berna 1997, p. 230 e segg.; DTF 111 II 245 e segg.; in JAR 1989 p. 295
è stato per contro esaminato il caso in cui l’agitazione era parzialmente
legittima).
Ciò
premesso, in via preliminare, si tratterà di analizzare la liceità dello
sciopero iniziato il 3 novembre 1994.
- Per
costante dottrina e giurisprudenza (DTF 111 II 257 e seg. con rif.; RDAT 1987
N. 11 consid. 6; JAR 1989 p. 292; SJZ 1984 p. 82 e 83; Rehbinder, op. cit., p.
221 e segg.; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 8 ad art. 357a
CO; Staehelin, op. cit., ibidem; Vischer, SPR VII/1, III, p. 261; Schweizerischer
Gewerbeverband, Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, Muri-Berna 1991,
N. 29 ad art. 337 CO; Aubert-Piguet, op. cit., p. 1498 e seg.), uno sciopero é
ritenuto lecito e con ciò giustificato unicamente nel caso in cui sono
cumulativamente adempiuti i quattro seguenti requisiti:
a) deve
essere stato promosso da un’organizzazione legittimata a condurre negoziati con
la parte avversaria,
b) deve
essere atto a conseguire risultati che rientrano nel disciplinamento dei
rapporti di lavoro (contratto collettivo),
c) non
deve essere lesivo di un obbligo di pace del lavoro assunto contrattualmente o
previsto dalla legge,
d) deve
infine essere rispettoso del principio dell’adeguatezza.
A
questo stadio della lite è pacifico che nel caso di specie non sia stato
violato alcun obbligo di pace del lavoro (lett. c). Le parti sono per contro di
parere opposto per quanto riguarda l’esistenza delle altre tre condizioni:
così, se da una parte l’appellata ritiene lo sciopero rispettoso del principio
dell’adeguatezza e della proporzionalità (lett. d), dall’altra l’appellante
contesta sia che all’__________, da lei definito un interlocutore scorretto e querulante,
potesse essere attribuita la qualifica di organizzazione legittimata a condurre
negoziati con la parte pardronale (lett. a), sia che gli obiettivi
concretamente perseguiti con l’agitazione, cioè la conclusione di un generico
contratto collettivo e la revoca di alcuni licenziamenti, potessero costituire
risultati suscettibili di essere regolamentati a mezzo di un CCL (lett. b).
Nel
caso concreto, atteso -come vedremo- che lo sciopero risulta manifestamente
lesivo del principo della proporzionalità e dell’adeguatezza, non costituendo
in concreto l’ultima ratio per uscire da una situazione di “impasse” (DTF 111
II 253 e 258; RDAT 1987 N. 11 consid. 6a; Vischer, Fragen aus dem Kollektivarbeitsrecht,
in AJP 1995 p. 553; Aubert-Piguet, op. cit., p. 1499; Staehelin, op. cit.,
ibidem), una specifica disamina delle censure sollevate dalla parte appellante
non risulta necessaria, di modo che la questione circa l’esistenza delle due
condizioni poste alle lett. a e b può tranquillamente rimanere irrisolta.
2.1 L’istruttoria
ha chiaramente provato che, prima di decretare lo sciopero, soltanto in due
occasioni il sindacato prese contatto con la direzione della ditta, e meglio
con la lettera 5 agosto 1994 (con cui a seguito di un caso individuale esso si
diceva intenzionato ad intraprendere in autunno quanto possibile a tutela dei
diritti dei dipendenti, doc. 2) e con lo scritto 6 ottobre 1994 (mediante il quale
trasmise alla convenuta una bozza di contratto collettivo, chiedendo nel
contempo di essere convocato per un primo incontro da tenersi entro il 21
ottobre, con l’avvertimento che la scadenza infruttuosa di quel termine lo
avrebbe costretto a denunciare pubblicamente il fatto e a mettere in atto ogni
e qualsiasi azione ritenuta opportuna per la salvaguadia dei diritti dei
dipendenti, doc. O).
È
addirittura lampante che, agendo in tal modo, senza cioè aver intrapreso altro
(se non un breve intervento sulla stampa ticinese, cfr. doc. 28), il sindacato
non abbia posto in atto tutto quanto fosse ragionevolmente possibile per
instaurare una trattativa con la controparte: innanzitutto, nonostante la ditta
non avesse risposto allo scritto di cui al doc. O, il sindacato non si premurò
-contrariamente alla prassi vigente nell’organizzazione sindacale (teste
__________ p. 33)- di intimarle un formale richiamo, ma neppure di sollecitarla
in altro modo per iscritto o per telefono. Chiaro che il sindacato avrebbe d’altro
canto potuto intraprendere altri passi, prima di giungere ad uno sciopero a
tempo indeterminato: si pensi alla creazione di un fronte unico sindacale (per
altro ventilato con lo scritto di cui al doc. 2, ma non preso seriamente in
considerazione dal sindacato stesso, tanto è vero che i suoi dirigenti non
ritennero di contattare le altre organizzazioni di categoria, quali i sindacati
SEI e FLMO; cfr. testi __________ p. 82 e __________ p. 83 e 84), ad una
convocazione della controparte davanti all’Ufficio di conciliazione (possibile
in forza dell’esplicita autorizzazione dei lavoratori, doc. ZZ), ad una formale
minaccia di ulteriori misure di lotta, all’attuazione di misure di lotta meno
estreme (ad es. protesta al di fuori degli orari di lavoro, altre agitazioni
(doc. ZZ), sciopero a tempo determinato), ciò che però non è stato
concretamente fatto.
È
senz’altro vero che nel corso del 1987 la ditta convenuta si era fermamente
opposta alla stipulazione di un contratto collettivo propostole dal sindacato
__________ (che tra l’altro aveva chiesto la mediazione dell’Ufficio cantonale
di conciliazione). Ciò tuttavia non significa -o comunque il sindacato sulla
base di un unico scampolo dei giornali di allora (doc. TT) non poteva ancora in
buona fede ritenerlo, essendo inoltre provato che esso non contattò altre
organizzazioni sindacali per assumere informazioni di prima mano (testi
__________ p. 32, __________ p. 82)- che nelle trattative promosse __________ a
7 anni di distanza, la ditta convenuta avrebbe agito ancora con la medesima
fermezza ed intransigenza, rispettivamente che gli eventuali altri mezzi di
pressione messi in atto non avrebbero dato alcun riscontro: il solo fatto che
la convenuta non avesse risposto alla lettera di cui al doc. O non era comunque
evidentemente ancora sufficiente per poter giungere a questa conclusione.
Vero
è che in seguito i fatti hanno provato che la convenuta non era assolutamente intezionata
a sottoscrivere una convenzione collettiva, prova ne è il naufragio delle trattative
spontaneamente poste in atto l’8 novembre dall’Ufficio cantonale di
conciliazione (teste __________): al momento di indire lo sciopero -come già
accennato- il sindacato, sulla base dei (pochi) elementi a sua disposizione,
non lo poteva però ancora sapere con certezza.
2.2 Si
volesse anche ammettere, per ipotesi, che a quel momento la via per un dialogo
fosse stata chiusa, è in ogni caso chiaro che lo sciopero avrebbe costituito
uno strumento di lotta adeguato unicamente se avesse avuto come scopo l’apertura
o la riapertura delle trattative tra il datore di lavoro ed il sindacato: nella
fattispecie il sindacato è andato tuttavia oltre, non limitandosi a chiedere la
semplice apertura di trattative, ma pretendendo già a quel momento (e quindi
prematuramente) la sottoscrizione vera e propria di un contratto collettivo.
Trattandosi di un’esplicita condizione per la ripresa del lavoro da parte dei
lavoratori, la stessa, più che riaprire il dialogo, ne ha di fatto sancito la
definitiva chiusura.
2.3 La
violazione del principio della proporzionalità e dell’adeguatezza nella scelta
del mezzo di lotta (che non costituiva in concreto l’ultima ratio) e nella
fissazione degli obiettivi da conseguire con l’agitazione (che, nella misura in
cui tendevano alla sottoscrizione di un contratto collettivo, erano a quel
momento palesemente prematuri) rende perciò illegittimo lo sciopero indetto
dalle maestranze il 3 novembre 1994.
È
pertanto da respingere la tesi sostenuta in prima sede dall’istante, secondo
cui il licenziamento era ingiustificato per il fatto che lo sciopero fosse
lecito.
- Con
la sentenza pubblicata in DTF 111 II 245 il Tribunale federale ha deciso in
maniera chiara ed inequivocabile che nel caso in cui uno sciopero sia
illegittimo, segnatamente in quanto è stato violato il principio della
proporzionalità, i licenziamenti in tronco dei lavoratori che vi hanno
partecipato sono senz’altro giustificati: tale indirizzo giurisprudenziale è
stato fatto proprio da una parte della dottrina (cfr. anche il rapporto di
minoranza dei giudici del Tribunale supremo di Zurigo sulla sentenza 8.12.1983,
in JAR 1986 p. 231; mentre Rehbinder, op. cit., p. 233 e Aubert-Piguet, op.
cit., p. 1499 ritengono che tale conseguenza possa entrare in linea di conto se
i lavoratori erano in grado di conoscere il carattere illecito dello sciopero).
Ne
discende, già per questo motivo, che il licenziamento in tronco dell’istante -che
come vedremo era cosciente dell’illiceità dell’agitazione- andrebbe considerato
del tutto giustificato.
- Vero
è che un’altra parte della dottrina contesta siccome troppo categorica quella
giurisprudenza dell’Alta Corte (Bucher, Gibt es ein verfassungsmässiges “Streikrecht”
und lässt sich diese Vorstellung ins Privatrecht übertragen?, in recht 1987 p.
9 e segg.; Drittwirkung der Grundrechte, in SJZ 1987 p. 44; JAR 1989 p. 293) e
ritiene invece che la partecipazione ad uno sciopero illegittimo non sia ancora
di per sé sufficiente per giustificare un licenziamento in tronco, ma che
quest’ultimo provvedimento possa entrare in considerazione solo se, tenuto
conto di tutte le circostanze del caso, risulterà che le condizioni poste dall’art.
337 CO sono state adempiute (Vischer, SPR VII/1, III, p. 136 e 180; Fragen aus dem
Kollektivarbeitsrecht, in AJP 1995 p. 553; Streik und kollektives Arbeitsrecht,
in recht 1987 p. 140; Geiser, Massenentlassungen, in AJP 1995 p. 1416).
Nel
caso concreto non è tuttavia necessario prendere formalmente posizione sulla
bontà o meno di tale tesi giuridica: è infatti chiaro che nel caso di specie le
condizioni poste da quella norma erano senz’altro adempiute.
4.1 In
base all'art. 337 cpv. 1 CO, disposizione di legge sostanzialmente immutata
anche dopo la riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, il datore di
lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal
rapporto di lavoro per cause gravi. Presupposto è quindi l’esistenza di un
motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente intollerabile la prosecuzione
del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio
generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; S./V. K., op. cit., N. 2 ad art.
337 CO).
In
linea di principio, dottrina e giurisprudenza ammettono l’esistenza di
"cause gravi", tali da permettere una rescissione in tronco del
contratto di lavoro ai sensi dell'art. 337 CO, quando viene commesso un atto
illecito nei confronti del partner contrattuale, oppure ancora in presenza di
gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Non
si può tuttavia escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la
rescissione immediata del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però
portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto
riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II
150; Rehbinder, op. cit., p. 136). Inoltre il datore di lavoro deve
preventivamente aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze
del suo agire anticontrattuale (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages,
in BJM 1978, p. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern 1981,
p. 27).
In
altre parole, per l'applicazione dell'art. 337 CO, vale la regola per cui,
quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere
a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in
particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro
(DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; IICCA 1° febbraio 1991 in re G.
SA/C.).
Le
circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal
giudice secondo il suo libero apprezzamento, tenendo conto della singola
fattispecie, ed in particolare in rapporto alla qualifica del lavoratore, alla
natura e alla durata del contratto, come pure al genere e alla gravità delle
mancanze che hanno dato luogo al provvedimento (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II
446; Rep. 1985 p. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione
il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto,
bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e
segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1978, p. 201),
ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal
contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 464).
4.2 Quanto
all’esistenza di una situazione di gravità tale da non poter rendere possibile
in buona fede la continuazione del rapporto lavorativo fino al termine della
disdetta ordinaria, si osserva quanto segue:
4.2.1 L’istruttoria
ha innanzitutto provato che qualche giorno prima dell’inizio dello sciopero le
lavoratrici erano state convocate dal datore di lavoro ad una riunione (teste
__________ p. 45, __________ p. 51, __________ p. 59, __________ p. 66), nel
corso della quale quest’ultimo ebbe modo di avvertirle che la partecipazione ad
una tale agitazione avrebbe comportato il loro licenziamento (teste __________
p. 51 “è stato detto che non si doveva arrivare al punto di scioperare”; teste
__________ p. 59 “siamo state convocate dai signori __________ e __________
Confermo che questi signori ci avevano avvisato che era possibile uno sciopero
dicendoci di non aderire ... perché noi avremmo arrischiato il posto di
lavoro”; cfr pure quanto detto a __________ da un’operaia in sciopero, la quale
conferma come le dipendenti siano state convocate ad una riunione, nel corso
della quale il proprietario della ditta avrebbe fatto loro “...un discorso ...”
avente per oggetto il suo “... no al contratto collettivo ...” e preannunciando
in caso di loro adesione che “... ci avrebbe licenziate tutte”, doc. IV); le
dipendenti, da parte loro, erano perfettamente consce del fatto che avrebbero
potuto essere licenziate in tronco (come detto a __________ da un’altra
scioperante “... e poi ... ha detto che se facevamo lo sciopero ci licenziava
tutte ...”, doc. IV), tale circostanza essendo inoltre stata ventilata loro dal
sindacato nel corso dell’assemblea del 2 novembre (teste __________ p. 34
“abbiamo valutato ed esposto tutti i rischi e problemi connessi ad una azione
di sciopero”; teste __________ p. 52 “prima di iniziare lo sciopero i sindacati
ci dissero che il sig. __________ avrebbe potuto licenziarci in tronco”; mentre
ad altre operaie ed in particolare a __________ p. 67 e __________ p. 60 e 63
era invece stato detto -a torto- che un licenziamento immediato era
impossibile).
Nondimeno
esse, pur sapendo a cosa sarebbero andate incontro, hanno deciso di dare inizio
allo sciopero.
Ciò
posto, è chiaro che il licenziamento in tronco, significato dopo che le
dipendenti avevano iniziato l’agitazione, sia senz’altro giustificato: il
fatto che i licenziamenti siano stati notificati alle dipendenti in momenti
diversi, chi dopo nemmeno mezza giornata dall’inizio dello sciopero, chi dopo
una giornata e mezza, chi dopo due e infine chi dopo il quinto giorno, non è,
tutto sommato, determinante; determinate, per tutte quante -contrariamente a
quanto stabilito in JAR 1989 p. 296- non è infatti il periodo intrecorso tra
l’inizio dello sciopero ed il licenziamento (tanto è vero che tutte erano
d’accordo con uno sciopero “ad oltranza”, cioè di durata indeterminata), bensì
il fatto di averlo deciso e di averlo posto in atto nonostante i chiari avvisi
e le esplicite istruzioni che il datore di lavoro aveva loro rivolto in
precedenza (cfr. DTF 108 II 303 e Decurtins, op. cit., p. 88 e 90, ove è stata
ammessa la legittimità di un licenziamento in tronco nel caso di un’assenza
ingiustificata del dipendente per diversi giorni, rispettivamente nel caso -che
si attaglia alla fattispecie- in cui l’assenza del lavoratore era stata
preceduta da una chiara ed esplicita richiesta di presenza da parte del datore
di lavoro).
4.2.2 A
titolo abbondanziale, va rilevato che lo sciopero, oltre che attuato in
violazione ad un chiaro avvertimento del datore di lavoro, costituiva per
quest’ultimo un atto estremamente grave, in quanto posto in atto dalla
maggioranza delle maestranze (60/70 operaie del centinaio ancora impiegato,
cfr. doc. W, Z): cosicchè un formale avvertimento risultava oggettivamente
superfluo.
Non
va nemmeno dimenticato che lo sciopero era stato decretato in violazione del
principio dell’adeguatezza e della proporzionalità -il che, come già accennato,
ne comportava il carattere illegittimo-: tale violazione, avvenuta nelle
modalità indicate ai considerandi precedenti, era tuttavia talmente manifesta e
grave da costituire, tenuto conto di tutte le circostanze, un motivo
giustificante un licenziamento immediato senza preventivo avvertimento.
L’agitazione risultava infatti essere stata indetta a tempo indeterminato e
sarebbe terminata -così il doc. R- soltanto alla sottoscrizione del contratto
collettivo ed alla revoca di alcuni licenziamenti definiti abusivi
(quest’ultima rivendicazione non risulta invero essere stata formulata dalle
maestranze (cfr. doc. VV), ma verosimilmente è stata aggiunta dal sindacato).
Tali condizioni, oltretutto cumulative, erano a quel momento eccessive e non
erano ragionevolmente accettabili dalla controparte: fino ad allora infatti non
vi era stata alcuna trattativa ed anzi le dipendenti non avevano mai formulato
all’indirizzo del datore di lavoro lamentele o richieste particolari (le stesse
verranno formalizzate solo in un secondo tempo, nel corso dello sciopero, cfr.
doc. NN e RR nonché il doc. II richiamato dall’Ufficio del lavoro e la
testimonianza __________ a p. 86 e concernevano: per quanto riguarda il
contratto di lavoro vero e proprio l’adeguamento al rincaro, il pagamento degli
straordinari, la durata del lavoro e del periodo di prova, ecc...; nonchè altre
rivendicazioni di carattere igienico sanitario); per il datore di lavoro il
contratto collettivo pertanto altro non era a quel momento che una scatola
vuota, a cui oltretutto in violazione della libertà contrattuale sancita dall’art.
19 CO gli veniva semplicemente imposto di aderire.
A
rendere ulteriormente inaccettabile per il datore di lavoro lo sciopero è stato
l’atteggiamento tenuto dal sindacato dal 5 agosto 1994 (data dello scritto di
cui al doc. 2) e fino all’inzio dell’agitazione, atteggiamento che in base alle
norme sulla rappresentanza va ora addebitato alle lavoratrici: l’istruttoria ha
innanzitutto provato come già in agosto il sindacato (ed in particolare il
segretario regionale di __________, __________), confrontato con un semplice
caso individuale e meglio con la contestazione della motivazione di un
licenziamento ordinario -sia pure in risposta allo scritto 2 agosto della
controparte che formulava nei suoi confronti chiari rimproveri (doc. 2)- non
tenne un contegno che le circostanze avrebbero imposto (si trattava in effetti
di un unico caso e nemmeno, tutto sommato, poi così eclatante); al contrario il
sindacato, con toni insolitamente aspri ed ironici (ad es. “... stiamo tutt’ora
tremando di paura ...”, “... il malcelato livore che purtroppo traspare ...
potrebbe causarle un pericoloso travaso di bile ...”), sicuramente non consoni
ad un’associazione che pretende il ruolo di partner privilegiato tra il datore
di lavoro ed i dipendenti e comunque tutt’altro che volti ad aprire un dialogo
costruttivo (in quest’ottica è significativo, con riferimento alle prese di
posizione della ditta, l’uso di termini quali “panzane”, “logorreiche lettere
colme di concetti pseudo -filosofici”, “capziose disquisizioni”, “sterili
polemiche”), ha chiaramente lasciato intendere alla convenuta, generalizzando
così già a quel momento il conflitto, di non condividere affatto la politica
occupazionale dell’azienda (“le consigliamo per il futuro di dedicare un po’
meno di tempo a capziose disquisizioni nei nostri confronti, per investirlo con
maggior profitto nella gestione dell’azienda di cui è responsabile”, da cui la
richiesta di condizioni di impiego e di salario “migliori e più dignitose di
quelle che attualmente la vostra azienda applica”), preannunciando inoltre per
l’autunno, con un mal celato intento di sfida (“le garantiamo che non lasceremo
nulla di intentato”, e concludendo la missiva con un “a presto, signor
__________ ”), un incisivo intervento a tutela degli interessi dei dipendenti
(che, per inciso, a quel momento, essa rappresentava solo in minima parte,
disponendo di una quindicina di aderenti, teste __________ p. 37). I toni
tutt’altro che concilianti nei confronti della controparte sono continuati
anche in seguito: si pensi allo scritto-ultimatum del 6 ottobre ( “sappiate ...
che questa volta un vostro eventuale rifiuto alla discussione non sarà accolto
... passivamente, e potrebbe innescare una pericolosa spirale di
conflittualità, di cui vi dovrete assumere la totale responsabilità”, doc. O),
alle dichiarazioni rilasciate alla stampa allo scadere dell’ultimatum stesso (
“x, una vergogna”, “in un paese civile queste cose non dovrebbero
succedere”, “proposte manicomiali che qualsiasi persona di buon senso non
formulerebbe mai”, “la proposta, considerata un vero e proprio ricatto” e per
quanto riguarda la disponibilità al dialogo “i sindacati ... sono sul piede di
guerra”, “credo che i tempi siano maturi per un’azione dura, incisiva”, “uno
sciopero qualcosa d’altro”, doc. 28), allo scritto di convocazione
all’assemblea del 2 novembre (che inizia con un “come era facilmente
prevedibile ... l’ non ha alcuna intenzione di sottoscrivere il
contratto collettivo”, e con cui il sindacato preannuncia una “trattativa
dura”, considera “baggianate” le prese di posizione del datore di lavoro, gli
rimprovera “provocazioni”, “totale chiusura”, “arroganza”, nonché di “speculare
... sui propri dipendenti” e incita a far sentire “la voce profonda
dell’indignazione e del dissenso” doc. Q), alle dichiarazioni proferite a
quell’assemblea (sui toni di sfida riferisce la teste __________ p. 49 “mi
riferisco ad una sfida tra quelle persone perché il sig. __________ diceva di
non essere mai andato d’accordo con il sig. ”; quanto alla mancanza
di rispetto per la controparte, la medesima teste riferisce come “ ci
ha letto lettere che gli aveva scritto il sig. __________ facendo commenti. Lo
prendeva in giro in tutti i sensi”) e ribadite nella dichiarazione di cui al
doc. VV (ove si stigmatizza “l’atteggiamento arrogante e intransigente assunto
dalla direzione” che non trovava giustificazione, a loro dire, “se non quella
di speculare sulla pelle dei dipendenti”); il tutto poi senza menzionare quello
che è stato detto e scritto da parte del sindacato dopo l’inizio dello
sciopero.
4.3 Contrariamente
a quanto ritenuto dall’appellata, il fatto che il datore di lavoro abbia in
seguito riassunto alle sue dipendenze alcune lavoratrici licenziate in tronco
non significa ancora che il rapporto di fiducia tra le parti non si fosse
interrotto: il datore di lavoro, preso atto che l’autorità cantonale aveva
bloccato la concessione all’azienda di nuovi permessi di lavoro per frontalieri
(teste __________ p. 86 e 87), ha in effetti dovuto fare di necessità virtù,
per cui è stata in pratica costretta a riassumere quelle dipendenti che hanno
deciso di ripresentarsi, che erano poi quelle che avevano ammesso la loro
responsabilità nello sciopero (doc. 14).
4.4 Se
ne deve perciò concludere per la legittimità del licenziamento in tronco, il
che esclude l’obbligo del datore di lavoro di rifondere alla controparte le
pretese salariali ex art. 337c cpv. 1 CO e l’indennità per licenziamento
ingiustificato ex art. 337c cpv. 3 CO.
- Con
l’appello la convenuta chiede inoltre che venga accertata la legittimità della
trattenuta di un quarto del salario mensile, da lei operata al momento del
licenziamento in tronco, ritenendo in sostanza che la dichiarazione di uno
sciopero illecito ad oltranza dovesse essere interpretata come un abbandono del
posto di lavoro da parte del lavoratore ai sensi dell’art. 337d CO.
La
censura è per contro manifestamente infondata.
Il
comportamento censurato dalla convenuta non è infatti assimilabile ad un
effettivo abbandono del posto di lavoro: a non averne dubbi, l’istante,
partecipando a un’agitazione sindacale come quella qui in esame, non aveva
affatto inteso lasciare in maniera cosciente, intenzionale ma soprattutto
definitiva il posto di lavoro (DTF 112 II 49; JAR 1994 p. 229; IICCA 15 marzo
1994 in re D./M. & CO, 23 marzo 1995 in re P./R. SA, 2 novembre 1995 in re
L./R., 6 dicembre 1995 in re E./C., 3 aprile 1996 in re A./H. AG), tanto è vero
che il lavoro sarebbe senz’altro ripreso al termine dell’agitazione stessa; del
resto per le lavoratrici lo scopo dello sciopero, né potrebbe essere
altrimenti, era quello di ottenere delle condizioni di lavoro migliori, ciò che
presupponeva evidentemente che il rapporto di lavoro tra le parti continuasse
anche in futuro.
La
giurisprudenza ha in ogni caso già avuto modo di precisare che l’esercizio di
uno sciopero illegittimo da parte di un lavoratore non consente alla
controparte di operare la trattenuta di cui all’art. 337d cpv. 1 CO (JAR 1982
p. 282).
Ne
discende che la somma di fr. 470.95, trattenuta a suo tempo (doc. D), deve
essere resa alla lavoratrice.
- L’appellante
censura infine l’ammontare delle ripetibili assegnate dal Pretore: a suo dire,
in considerazione della complessità della fattispecie appariva senz’altro
giustificato applicare un’aliquota percentuale superiore a quella del 5%
apparentemente riconosciuta dal giudice di prime cure, e meglio tendente al
massimo previsto dall’art. 9 TOA.
Atteso
che per le cause ordinarie con un valore di fr. 8’397.75 la TOA prescrive un
onorario complessivo dal 10 al 20% (art. 9), l’indennità per ripetibili a
favore della parte vincente potrebbe ammontare tra fr. 840.- e fr. 1’680.-;
trattandosi in casu di un procedimento civile speciale a carattere contenzioso,
l’onorario va tuttavia ridotto al 30 - 80% di quello normalmente previsto (art.
15 TOA), potendo perciò variare da un minimo di fr. 250.- ad un massimo di fr.
1’350.-. Tenuto conto che le lett. a e b dell’art. 12 TOA permettono di
aumentare tali somme dal 30 al 60 % in caso di pratiche patricolarmente
complesse e che hanno coinvolto piu persone, l’indennità per ripetibili
attribuita avrebbe dovuto rientrare tra fr. 325.- e fr. 2’150.-.
Nel
caso di specie, tenuto conto del fatto che la presente causa risulta essere
simile, se non addirittura identica, a quelle (congiunte per l’istruttoria) che
contrapponevano la convenuta stessa ad altre 35 lavoratrici -il che dovrebbe
indurre il giudice ad applicare le tariffe percentuali inferiori (IICCA 27
settembre 1995 in re L.K./C.A., 9 gennaio 1997 in re F./N.), se non altro per
il fatto che l’intervento del patrocinatore è stato agevolato dalla circostanza
che le argomentazioni sollevate erano state riprese rispettivamente servivano
anche per le altre 35 cause- nonchè della lieve parziale soccombenza della
convenuta in primo grado, appare senz’altro corretto riconoscere in prima sede
un’indennità per ripetibili di fr. 500.-, importo in sintonia con la
valutazione fatta dal Pretore.
- L’appello
è pertanto parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, senza perciò che sia
necessario chinarsi sulle ulteriori censure formulate dall’appellante in via
subordinata o in via ancor più subordinata.
Le
ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello
17 marzo 1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 27 febbraio 1997 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
nord, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
-
In
parziale accoglimento dell’istanza, __________, è tenuta a versare a __________
l’importo di fr. 470.95, oltre ad interessi al 5% dal 01.01.1995.
-
Trattandosi
di vertenza in materia di contratto di lavoro, non si prelevano né tasse né
spese. La parte istante è tenuta a rifondere alla controparte l’importo di fr.
500.- a titolo di ripetibili.
II. Non
si prelevano né tasse, né spese per la procedura di appello.
L’appellata
rifonderà a controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili di appello.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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