AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.44
Data decisione, Autorità:
26.06.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00044
Lugano
26 giugno 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.1105 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3,
promossa con petizione 27 settembre 1989 da
rappr.
dall'avv. __________
Contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 22’648.--
oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e che
in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr.
32’000.-- oltre interessi, domanda aumentata a fr. 41’000.-- oltre interessi in
corso di causa;
il
Pretore con sentenza 31 gennaio 1997 ha accolto la petizione per fr. 19’706.85
oltre interessi e la riconvenzionale per fr. 3’000.-- oltre interessi;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 24 febbraio 1997 chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e accogliere la riconvenzionale
per fr. 41’000.-- oltre interessi;
Mentre
l’attore con osservazioni del 25 marzo 1997 chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione l’attore sostiene di essere stato incaricato dai convenuti nel
1987 della progettazione e della direzione dei lavori di costruzione di una casa
unifamiliare sul fondo n. __________ di __________ contro una mercede di fr.
62’000.--.
In
sede di consuntivo l’attore ritiene dovuti fr. 58’000.-- per le prestazioni
originariamente previste (dopo però il pagamento di un acconto di fr.
10’000.--) e fr. 6’648.-- per alcune prestazioni supplementari.
Ritenuti
tutti gli acconti, rimarrebbe dovuto un saldo di fr. 22’648.-- oltre interessi,
oggetto dell’azione principale.
B. Nella
risposta del 31 agosto 1990 i convenuti si sono opposti alla petizione sottolineando
diverse inadempienze dell’attore quo all’allestimento del preventivo, alla
direzione lavori, al ritardo nella consegna dell’opera, alla difettosità della
stessa e alla sua conformità con i progetti approvati.
All’atto
pratico i convenuti si sarebbero trovati con consuntivi molto superiori ai
preventivi e con un’opera difettosa, mentre l’attore non avrebbe fornito la
completa prestazione pattuita contrattualmente.
Ne
conseguirebbe che questi potrebbe pretendere solo fr. 48’790.--, ovvero ancor
meno dei fr. 52’000.-- già pagati a titolo di acconto.
Sarebbe
pertanto l’attore a essere debitore dei convenuti dei maggiori acconti
ricevuti, di fr. 10’000.-- per i difetti dell’opera e di fr. 18’000.-- per i
danni subiti, il tutto per fr. 32’000.-- oltre interessi, somma richiesta in
via riconvenzionale.
C. L’attore
si è opposto alla riconvenzionale, contestando qualsivoglia inadempienza da
parte sua.
Egli
ha in seguito ridotto a fr. 16’822.85 oltre interessi la propria pretesa,
mentre i convenuti hanno aumentato la loro a fr. 41’000.-- oltre interessi,
ferme restando, per entrambe le parti la conferma delle rispettive tesi ed
eccezioni e la contemporanea contestazione di quelle della parte avversaria.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto non fondate le critiche alla
direzione del lavori effettuata dall’attore, che di principio avrebbe diritto
al saldo dei propri onorari in misura di fr. 19’706.85 oltre interessi, mentre
le pretese di cui alla riconvenzionale sarebbero fondate unicamente per i fr.
3’000.-- relativi ad alcuni difetti minori dell’opera.
E. Delle
argomentazioni degli appellanti -che postulano la riforma della sentenza pretorile
nel senso di respingere la petizione e di ammettere la riconvenzionale per fr.
41’000.-- oltre interessi- e di quelle del resistente -che chiede la reiezione
del gravame protestando spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
prima censura dei ricorrenti è di ordine procedurale, dal momento che essi
sostengono che l’intero complesso di fatti da loro esposto con la risposta di
causa e con la riconvenzionale dovrebbe valere per ammesso ai sensi dell’art.
170 cpv. 2 CPC per il motivo che l’attore avrebbe rinunciato a replicare e
avrebbe solo genericamente contestato dette adduzioni.
Si
tratta di una tesi infondata.
In
primo luogo va infatti ribadito, a titolo generale, che a carico dell’attore
non esiste alcun obbligo procedurale alla presentazione della replica, e
pertanto dalla sua mancata introduzione non deriva alcuna presunzione di
ammissione dei fatti della risposta, per i quali il convenuto continua a
sopportare l’intero onere probatorio (II CCA 30 marzo 1994 in re R./R.,
10 giugno 1994 in re T./R. SA).
In
secondo luogo, a non averne dubbi, la risposta riconvenzionale dell’attore
adempie i requisiti minimi di motivazione sui temi principali delle
contestazioni dei convenuti, ed in particolare sulle sue asserite inadempienze,
di modo che è sicuramente fuori luogo ritenere, come fanno a torto i
resistenti, un’ammissione globale delle loro tesi, mentre è possibile che non
vi sia stata contestazione di qualche adduzione di dettaglio il che, se del
caso, sarà evidenziato nella disamina delle singole censure al giudizio pretorile.
Ma
anche in questo caso ci si dovrà comunque chiedere se ai convenuti non debba
essere imputato il fatto di non avere separato con il necessario rigore nel
proprio allegato i fatti di risposta, ai quali l’attore non era tenuto a
replicare, da quelli di riconvenzionale, ai quali invece l’attore avrebbe
dovuto rispondere, non potendosi per principio ammettere un pregiudizio
procedurale per l’attore in conseguenza della mescolanza da parte dei convenuti
delle argomentazioni di fatto relative a due ben distinti atti processuali
quali la risposta e la riconvenzionale.
- Ciò
premesso, i convenuti rimproverano in primo luogo all’attore un sorpasso del
preventivo del 21% per essersi trovati confrontati con un consuntivo di fr.
486’804.30, così come indicato dal Perito, a fronte di una previsione di fr.
400’000.--.
La
censura non merita protezione.
I
convenuti sembrano in effetti ignorare la portata della loro approvazione di un
preventivo rettificato in fr. 474’480.--, circostanza peraltro esplicitamente
ammessa nell’appello (punto 1b, pag. 8), o sperano di inficiarne la portata con
per il fatto che tale consenso è stato dato “in un momento in cui stavano per
iniziare i lavori di costruzione con conseguente impossibilità pratica di fare marcia
indietro” (ibidem).
L’argomentazione
è a prima vista pretestuosa dal momento che è addirittura evidente che prima
dell’inizio dei lavori gli stessi potevano tranquillamente essere fermati -i
convenuti nemmeno tentano di dimostrare il contrario- senza conseguenze per
loro dal momento che lo stop derivava da un’inadempienza del progettista
sull’entità dei costi presumibili.
Stante
pertanto un preventivo approvato di fr. 474’480.--, in maniera pienamente
vincolante per i convenuti, un computo sulla base del consuntivo indicato dai
convenuti medesimi conduce al risultato del pieno rispetto del “canonico limite
di tolleranza del 10%” (appello, pag. 9), con il che nulla può essere imputato
all’attore per questo titolo, né un diverso risultato può essere dedotto dal
doc. 92, invano invocato dai resistenti.
- Al
punto 2 del gravame (pag. 9 e 10) i convenuti ribadiscono una serie di asserite
negligenze dell’attore nell’esecuzione dei propri compiti, che a mente loro
dovrebbe avere quale conseguenza un’adeguata riduzione della mercede
dell’architetto.
Si
tratta tuttavia di critiche che il Pretore nel giudizio impugnato ha respinto e
che in questa parte del gravame vengono riproposte suffragate solo da
inconcludenti richiami all’allegato responsivo e a generici rinvii ai documenti
in atti, che nella misura in cui non sono stai unilateralmente allestiti dai
convenuti stessi non consentono comunque di capire, in assenza di qualsivoglia
spiegazione, in cosa consisterebbe l’asserita negligenza.
La
reiezione di queste sterili contestazioni non significa però ancora
necessariamente che l’operato dell’attore è stato ineccepibile.
Ai
fini della causa è infatti senza dubbio molto più rilevante dei soggettivi
rimproveri dei committenti l’accertamento oggettivo effettuato dal perito
dell’esistenza di determinati difetti dell’opera, per i quali, a livello
teorico, l’attore potrebbe essere chiamato, se del caso, a rispondere in solido
con gli artigiani esecutori, questione per la quale si rinvia al successivo consid.
6.
- I
convenuti censurano poi l’accoglimento della pretesa per onorari dell’attore
basata sulle due note professionali da lui emesse, ritenendo che la prova del
fondamento della pretesa non risulti dalla perizia giudiziaria.
Anche
questa doglianza è infondata.
4.1 Gli
stessi convenuti riconoscono in effetti, seppure implicitamente, che
l’affermazione del perito secondo cui la nota d’onorario doc. D2 non sarebbe
verificabile alla luce della norma SIA 102 è superata dal calcolo effettuato
dall’esperto in base alla successiva nota doc. G2.
E’
per contro infondata l’affermazione secondo cui la verifica effettuata dal
perito su quest’ultima nota (risposta peritale 3c, pag. 4) sarebbe unicamente
un controllo aritmetico: il perito motiva infatti i dati da lui ritenuti con
argomentazioni inerenti al merito della fattispecie -computo solo del 98% delle
prestazioni, verifica del grado di difficoltà (pag. 2 della perizia),
esclusione di determinate opere dal calcolo ad valorem- così da doversi al
contrario ritenere avvenuta la verifica del fondamento sostanziale della
richiesta.
Né
il risultato è influenzato dal fatto che gli onorari fossero in origine
indicativamente stati fissati in fr. 58’000.-- dopo però computo di un
pregresso acconto di fr. 10’000.--, non mutando tale circostanza il fondamento
di una pretesa complessiva vicina ai fr. 68’000.-- così come risultante dalla
perizia, e neppure il saldo dei rapporti di dare e avere che rimane inalterato.
E
infatti, gli stessi convenuti (appello, pag. 11) non traggono specifiche
conseguenze dall’episodio, se non soggettive considerazioni sui metodi di
calcolo degli onorari dell’attore, ed in particolare non giungono ad affermare
l’esistenza della pattuizione di una mercede fissa di fr. 58’000.-- (questione che
avrebbe peraltro reso necessario l’approfondimento della causale del primo
acconto di fr. 10’000.--), di modo che, sulla base delle censure formulate, non
vi è motivo di soffermarsi ulteriormente sul tema.
4.2 I
convenuti ritengono non provata anche la pretesa relativa alla nota dell’attore
per prestazioni supplementari (doc. G3).
Sulla
posizione A, il perito, in base alla propria esperienza (che è appunto il
criterio che concorre, unitamente alla formazione, a determinarne la qualifica
di esperto) ha ritenuto, seppure in via approssimativa, che le ore esposte
siano state effettivamente necessarie al compimento dell’opera fatturata.
Il
riserbo del perito è più che comprensibile, e non costituisce di sicuro una
lacuna probatoria: è più che evidente che, come avviene in ogni altro campo,
persone diverse necessitino di più o meno tempo per compiere una medesima opera
a seconda della speditezza con cui lavorano. Stabilito, come nella specie, che
la retribuzione avverrà su base oraria, la stessa è dovuta se il numero di ore
esposto non è oggettivamente eccessivo in funzione del compito da svolgere, il
che nel caso in esame non risulta.
Può
perciò tranquillamente essere confermata la retribuzione di fr. 3’448.85
ammessa in base alla indicazioni fornite dal referto (pag. 5 e 6).
Per
le posizioni B, C e D il perito si è del tutto astenuto dalla quantificazione
del tempo necessario, valutazione che ha per contro effettuato il Pretore,
giungendo alla conclusione di ammettere le sole richieste per i punti B (fr.
520.--) e C
(fr.
348.--).
Stanti
l’ammissione dell’effettuazione delle prestazioni, la correttezza della tariffa
oraria esposta e la mancanza di un’esplicita, circostanziata censura alla
decisione del Pretore di ritenere adeguato il tempo indicato dall’attore, la
censura secondo cui non vi sarebbe la prova esatta delle ore effettuate
(appello, pag. 11 e 12) si urta al margine di apprezzamento che deve essere
accordato al Pretore.
Non
si dovesse concedere al giudice il necessario margine di apprezzamento, si
giungerebbe in effetti al paradossale risultato per cui un professionista (si
pensi ad un avvocato) non potrebbe mai dimostrare le ore da lui effettivamente
impiegate per un mandato, a meno di non essere costantemente sorvegliato da
potenziali testimoni o di non limitarsi a prestazioni oggettivamente misurabili
da un perito, il che è a prima vista impensabile.
Se
ne deve concludere che in assenza di un’esplicita e motivata censura secondo
cui il tempo impiegato sarebbe eccessivo per rapporto al mandato da svolgere,
l’apprezzamento pretorile dell’adeguatezza della fatturazione dell’attore deve
essere confermato.
- Nella
misura in cui la richiesta di restituzione di fr. 16’000.-- per asseriti
maggiori acconti pagati dai convenuti (appello, pag. 12) è dovuta alla mancanza
di fondamento della fatturazione dell’attore, la stessa è infondata già solo
per effetto di quanto esposto al precedente considerando.
Se
essa è invece formulata per altro motivo, risulta irricevibile per la mancanza
di qualsivoglia motivazione a suo sostegno.
- Gli
appellanti ritengono di poter vantare una pretesa compensatoria di fr.
20’000.-- per i difetti dell’opera elencati alle pag. 13 e 14 dell’appello, che
sarebbero dovuti all’opera degli artigiani ma per i quali il progettista
dovrebbe rispondere in via solidale in conseguenza di carenze da parte sua
nella direzione dei lavori.
6.1 L’opera
risulta essere stata completata nel periodo a cavallo dei mesi di agosto e di
settembre del 1988.
Il
18 agosto 1988 ha avuto luogo un collaudo, nel corso del quale è stato
allestito un elenco di lavori di rifinitura a carico dei vari artigiani (doc.
83-87).
Secondo
le tesi degli stessi convenuti (risposta, pag. 19), la prima notifica di
difetti susseguente alla consegna avrebbe avuto luogo il 23 settembre 1988
(doc. 111), ma tale documento costituisce in realtà una lamentela per il
ritardo nella sistemazione esterna e per il mancato rilascio della garanzia da
parte di alcuni artigiani, e solo in minima parte a richiesta dell’effettuazione
di alcuni piccoli lavori (cfr. anche il successivo doc. 122 del 29 settembre
1988).
Il
2 dicembre 1988 i convenuti hanno notificato all’impresa di costruzioni di aver
dovuto chiamare una ditta specializzata perché si era otturato lo scarico
principale della canalizzazione (doc. 147).
In
atti figurano numerose poi successive notifiche dei difetti a svariati
artigiani, datate maggio 1990 (doc. 122, 147, 161, 162, 163, 164, 165;
menzionate in risposta, punto 1.28, pag. 23 e 24; punto 1.31, pag. 25 e 26),
che sono anche le ultime notifiche che i convenuti affermano di avere
effettuato.
6.2 Premessa
per l’eventuale obbligo risarcitorio dell’attore è la tempestività delle
suddette notifiche di difetto.
Agli
atti non risulta, né è stato sostenuto dalle parti, che i contratti con gli
artigiani siano stati sottoposti alla norma SIA 118 che prevede un periodo di
notifica pari a quello di garanzia della durata di due anni.
Vale
perciò la regola di cui all’art. 370 CO, secondo cui la notifica deve avvenire
subito dopo la verifica per i difetti evidenti, e subito dopo la scoperta degli
eventuali vizi occulti, e questo, evidentemente, senza riguardo alcuno per
l’esistenza della fideiussione di una compagnia di assicurazioni.
6.3 Con
questa premessa, la tempestività può senz’altro essere ammessa per le notifiche
effettuate nel settembre del 1988 (doc. 111 e 122), cioè entro un tempo
ragionevole dal collaudo dell’opera, e per quella del 2 dicembre 1988 (doc.
147), relativa al difetto delle canalizzazioni verificatosi il giorno
precedente.
Lo
stesso non si può dire per le notifiche doc. 161-164, tutte datate 2 maggio
1990. Non solo non vi si deduce la prova (o anche solo l’indizio) del fatto che
esse siano state inviate subito dopo la scoperta dei difetti, ma al contrario
vi sono indizi per ritenere che i convenuti abbiano fatto un riassunto di tutti
i difetti nel frattempo scoperti e l’abbiano inviato ai rispettivi artigiani.
In
tal senso depongono la data, che è la medesima per tutte le notifiche,
l’indicazione per alcuni difetti del fatto che essi erano insorti tempo prima
(doc. 163) e il riferimento ad una garanzia che si riteneva stesse per scadere
(esplicite le indicazioni a margine dei doc. 162, 163 e 164), così da indurre
ad una notifica globale di problemi verosimilmente già noti da tempo.
Una
distinzione si impone invece per la notifica fatta il 2 maggio 1990 alla __________
(doc. 165), laddove i difetti della canalizzazione devono valere per
tempestivamente notificati già con il doc. 147 (dal che l’ulteriore riprova
della tardività delle altre notifiche) mentre gli altri difetti, oltretutto di
natura evidente e non occulta, si devono ritenere siccome notificati in
ritardo.
6.4 A
priori infondate sono infine le pretese relative a quegli “altri difetti”, cioè
quelli estranei alle lettere di notifica, che si è dato incarico al perito di
ricercare (pag. 14), ma che per l’appunto non sono mai stati notificati dai
committenti, con conseguente perenzione di ogni diritto.
6.5 Allorché
i difetti sono dovuti a mancanze sia dell’architetto che dell’appaltatore,
entrambi possono essere resi contrattualmente responsabili dal committente. Si
tratta di un caso di applicazione dell’art. 51 cpv. 1 CO, applicabile anche in
materia di diritto contrattuale grazie al rinvio dell’art. 99 cpv. 3 CO (DTF
93 II 313, 93 II 323, 95 II 53, 115 II 45).
Il
concorso delle responsabilità di architetto e appaltatore consente al
committente di convenire in causa a sua scelta l’uno, l’altro o entrambi (Gauch,
Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 2735 e segg.) o di resistere alle richieste di
mercedi e onorari dei partner contrattuali eccependo il loro cattivo
adempimento.
6.6 Dal
doc. 122 risulta in particolare la denuncia del difetto costituito
dall’insufficiente pendenza del pavimento esterno al piano interrato.
Il
perito (pag. 10) ascrive tale difetto all’impresa che lo ha realizzato, il che
è senza dubbio corretto, ma dalla natura del difetto non si può escludere che
esso sia nel contempo stato causato da carente sorveglianza della direzione
lavori nella fase esecutiva, il che è sufficiente -in assenza di discolpa- per
ammettere la responsabilità solidale dell’attore (II CCA 18 giugno 1996
in re P. SA/R.).
L’attore
va di conseguenza gravato del costo di ripristino di fr. 1’000.-- (complemento
alla perizia, pag. 6).
Per
le canalizzazioni il difetto risiede, a mente del perito, nell’utilizzo di
tubazioni di sezione insufficiente.
Non
si tratta di un difetto di progettazione (cfr. il piano doc. 8 che prevede tubi
di sezione corretta), ma nondimeno va anche in questo caso ritenuta la carente
sorveglianza da parte dell’attore che non si è avveduto dell’errore, con il
che, non essendosi egli discolpato, va ritenuta la sua responsabilità solidale
per il costo di ripristino di fr. 16’000.--.
6.7 L’accollo
all’attore dell’importo complessivo di fr. 17’000.-- avviene evidentemente con
la riserva per quest’ultimo del regresso nei confronti della ditta esecutrice
in ragione del rispettivo grado di responsabilità, sul quale non vi è tuttavia
in questa sede motivo di disquisire.
- I
convenuti postulano infine un’indennità di complessivi fr. 5’000.-- per la
ritardata consegna e per la stufa che, contrariamente agli accordi, non sarebbe
più stata donata dall’attore ai convenuti.
Quo
alla stufa basti dire che il contratto di promessa di donazione richiede per la
sua validità la forma scritta (art. 243 cpv. 1 CO), che non è da confondere con
la successiva ammissione per iscritto di una precedente promessa orale.
Non
avendo i convenuti invocato una promessa scritta (risposta, pag. 28;
conclusioni, pag. 11; appello, pag. 14), e non essendo compito di questa Camera
quello di vagliare la più che copiosa documentazione alla sua ricerca, la
pretesa può essere senz’altro respinta.
Quo
alla ritardata consegna, non vi è effettivamente la prova che essa sia
ascrivibile all’attore piuttosto che ad altri fattori, non da ultimo l’assiduo
interessamento dei convenuti allo svolgimento dei lavori (cfr. p. es. le
deposizioni __________), con il che la pretesa deve già solo per questo motivo
essere reietta.
Ne
consegue il parziale accoglimento del gravame ai sensi dei considerandi.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi, ivi comprese quelle peritali,
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia
I. L’appello
24 febbraio 1997 di __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 31 gennaio 1997 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 3, è riformata nel modo seguente:
-
Invariato.
-
La
domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.
__________,
è condannato a pagare a __________ e __________, fr. 20’000.-- oltre interessi
al 5% dal 31 agosto 1990.
-
Invariato.
-
La
tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale di fr. 1’200.-- e le spese, da
anticipare dagli attori riconvenzionali, sono a carico delle parti per metà
ciascuna, compensate le ripetibili.
-
Le
spese di perizia sono a carico dell’attore per 1/3 e dei convenuti in solido
per 2/3.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 980.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico per 2/3 e per 1/3 sono a
carico dell’attore, al quale i convenuti in solido rifonderanno fr. 900.-- per
ripetibili parziali di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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