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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.289
Data decisione, Autorità:
21.04.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00289
Lugano
21 aprile 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.192 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 24 novembre 1993 da
contro
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 28’200.--
oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 30 ottobre 1997 ha accolto;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 24 novembre 1997 chiede la riforma
del querelato giudizio in via principale nel senso di respingere la petizione e
in via subordinata nel senso di ammetterla per fr. 21’727.85;
Mentre
l’attore con osservazioni del 6 febbraio 1998 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
la petizione l’attore sostiene di essere stato incaricato dalla convenuta di
allestire i piani, di effettuare i calcoli e di presentare la domanda di
costruzione per l’edificazione di una casa unifamiliare per il suo fondo n__________di
__________.
La
convenuta non avrebbe mai accettato di sottoscrivere il contratto sottopostole
dall’attore, che avrebbe tuttavia regolarmente eseguito tutte le proprie
prestazioni, e potrebbe di conseguenza rivendicare il relativo onorario di fr.
28’200.-- oltre interessi.
Nella
risposta del 10 marzo 1994 la convenuta si è opposta alla petizione sostenendo
di non avere conferito mandato alcuno all’attore, che sarebbe semmai stato
incaricato dalla Impresa __________ (in seguito: __________), con la quale essa
aveva concluso un contratto di impresa generale contemplante anche i costi di
progettazione nel prezzo globale previsto.
In
replica l’attore ha contestato la tesi giuridica di controparte, precisando di
essere stato da lei incaricato già nel marzo del 1992, ovvero due mesi prima
della sottoscrizione del contratto d’impresa generale. Tale contratto
costituirebbe perciò -per quanto riguarda i rapporti tra le parti in causa-
un’assunzione di debito da parte di __________ degli onorari promessi dalla convenuta
all’attore, che non avrebbe tuttavia liberato la committente dal proprio
impegno nei confronti del progettista.
Le
parti hanno per il resto ribadito le rispettive tesi e domande, contestando nel
contempo quelle della parte avversaria.
B. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha rilevato che le prestazioni dell’attore
sarebbero state precedenti al contratto di impresa generale stipulato dalla
convenuta con la __________, e ne ha dedotto l’esistenza dell’asserito
contratto tra le parti in causa.
Dal
che il sostanziale accoglimento della petizione, eccezion fatta per il saggio e
la data di decorrenza degli interessi moratori.
C. Con
l’appello la convenuta postula la riforma della sentenza pretorile in via
principale nel senso di respingere la petizione e in via subordinata nel senso
di ammetterla per fr. 21’727.85.
Essa
avrebbe effettivamente discusso con l’attore nel marzo del 1992 al riguardo
dell’allestimento dei piani riguardanti il fondo di sua proprietà, ma in tale
circostanza essa non avrebbe inteso agire in nome proprio, ma in qualità di
rappresentante di __________, circostanza di cui l’attore era a conoscenza o
che egli avrebbe comunque dovuto riconoscere, tesi il cui fondamento
risulterebbe da numerosi elementi istruttori.
Nella
denegata ipotesi che venisse confermata l’esistenza di un rapporto contrattuale
tra le parti in causa, il credito dell’attore dovrebbe essere nondimeno ridotto
a fr. 21’727.85, riguardando il maggiore importo prestazioni non effettuate.
D. Delle
osservazioni 6 febbraio 1998 del resistente, che chiede la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Nel
Codice di procedura civile ticinese, riservate successive modifiche di
dettaglio (art. 75 CPC) e i casi di restituzione in intero (art. 138 CPC),
l’oggetto della lite viene determinato nello stadio dello scambio degli
allegati introduttivi.
L’attore
con petizione ed eventualmente replica, e il convenuto con risposta ed
eventualmente duplica, devono pertanto sottoporre al giudice in forma compiuta
le proprie tesi di fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78
CPC).
Dopo
tale stadio di procedura non è più per principio possibile addurre fatti od
eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza
non formulate (per tante: II CCA 5 dicembre 1996 in re A. AG/C., 25
ottobre 1996 in re C. SA/Comune di A.; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 78,
n. 1, 2, 4, 13), dal che l’irricevibilità procedurale di siffatti nuovi fatti
od argomenti sollevati per la prima volta con le conclusioni (Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 78, n. 6, 7, 8, 13, 15, 17) o, a maggior ragione, con
l’appello (art. 321 CPC; II CCA 18 marzo 1996 in re T.I. snc; Cocchi/Trezzini,
opera citata, ad art. 321, n. 7, 10, 18).
- La
richiesta di reiezione della petizione è fondata unicamente sull’argomentazione
per la quale la convenuta avrebbe contrattato con l’attore in qualità di
rappresentante diretta ai sensi dell’art. 32 CO della __________, con la
conseguenza che il contratto sarebbe venuto in essere solo tra quelle parti.
A
non averne dubbi, tale tesi costituisce un’inammissibile novità dell’atto di
appello.
E’
in effetti facile rilevare che nell’allegato di risposta la convenuta aveva
sostenuto una ben diversa versione dei fatti, segnatamente quella secondo cui
essa avrebbe condotto le discussioni, “ma il mandato di eseguire dette
prestazioni era stato conferito a quest’ultimo dalla __________ ” (ad 1, pag.
2), laddove non vi è chi non veda che la convenuta ha esplicitamente sostenuto
la tesi di un diretto (cioè non per mezzo della convenuta) conferimento
contrattuale dalla __________ all’attore, tesi che a mente della convenuta
trovava conforto nel “contratto di collaborazione” esistente tra quelle parti
(risposta, ad 1, pag. 2; ad 2, pag. 2; ad 4 e 5, pag. 5).
Analoga
impostazione risulta nella duplica (pag. 2, 3, 4), mentre mai negli allegati
preliminari è stato sostenuto che la convenuta avrebbe agito in qualità di
rappresentante della __________, tesi che oltretutto risulta quantomeno
insolita e poco verosimile in circostanze del genere.
L’argomentazione,
necessariamente fondata su circostanze di fatto -conferimento di una procura da
__________ alla convenuta, comunicazione all’attore o conoscenza da parte sua
della volontà della convenuta di agire come rappresentante- mai addotte in
precedenza, è perciò irricevibile, e determina la reiezione del gravame nella
sua domanda principale.
- La
domanda subordinata della convenuta si fonda sull’affermazione della mancata
esecuzione da parte dell’attore di tutte le prestazioni da lui fatturate
(esplicito: appello, punto 6, pag. 7), ma anche questa contestazione è
irricevibile, essendo conseguente ad una contestazione del quantum della
pretesa attorea non formulata negli allegati introduttivi.
Gli
stessi sono infatti incentrati sulla tesi dell’inesistenza di un rapporto
contrattuale tra i contendenti, e pertanto non vi è stata alcuna presa di
posizione sulla pretesa in quanto tale, che deve di conseguenza essere ritenuta
come incontestata ai sensi dell’art 170 cpv. 2 CPC (II CCA 18 marzo 1996
citata).
Ne
consegue che il gravame, ai limiti del temerario, deve essere respinto poiché
interamente sorretto da argomentazioni irricevibili.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
24 novembre 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 880.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 900.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. La convenuta rifonderà
all’attrice fr. 1’200.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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