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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.280
Data decisione, Autorità:
18.03.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00280
Lugano
18 marzo 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.68 della Pretura di Mendrisio-Sud,
promossa con petizione 27 aprile 1994 da
(rappr. dall’avv. __________)
contro
(rappr.
dall’avv. __________)
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 400’000.--
oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
E ora
sull’istanza di edizione di documenti da controparte e da terzi presentata il
29 maggio 1996 dall’attore;
Istanza
avversata dalla convenuta e dal terzo e parzialmente accolta dal Pretore con
decreto 5 settembre/21 ottobre 1997;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello dell’11 novembre 1997 chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di edizione;
Mentre l’attore
nelle osservazioni del 29 dicembre 1997 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Posti i seguenti
punti di questione
-
- se deve
essere accolto l’appello
-
- tassa di
giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. L’attore
con la petizione chiede la condanna della convenuta al pagamento di fr.
400’000.-- oltre accessori in conseguenza del contratto di lavoro che lo ha
legato a lei nel 1988 e nel 1989.
B. Il
29 maggio 1995, in occasione dell’udienza preliminare, l’attore ha formulato
istanza di edizione di documenti nei confronti della convenuta e di __________
(__________), in __________, chiedendo che sia fatto ordine a queste parti di
produrre i documenti di apertura, gli estratti conti e i giustificativi delle
operazioni finanziarie effettuare sulle relazioni intestate alle società
__________ negli anni 1988, 1989 e 1990.
Da
tali documenti, a mente dell’attore, risulterebbe l’ammontare di una delle sue
pretese contrattuali, segnatamente quella relativa alla partecipazione agli
utili.
C. All’udienza
preliminare la convenuta si è opposta all’istanza ritenendola relativa ad una
domanda di causa per la quale essa contestava la propria legittimazione passiva.
La richiesta non sarebbe inoltre stata conforme all’art. 206 CPC, non
trattandosi di documenti comuni ai sensi di quella norma e costituendo
l’istanza un tentativo di indagine esplorativa in suo danno.
Con
osservazioni 14 giugno 1995 anche __________ (__________) ha chiesto la
reiezione dell’istanza, invocando il segreto bancario, adducendo la natura
esplorativa dell’istanza e lamentando la mancanza del requisito della comunanza
del documento ai sensi dell’art. 206 CPC.
D. Il
Pretore nel decreto impugnato ha ammesso l’istanza limitatamente ai documenti
relativi al 1988 e al 1989 sostenendo che i essi servirebbero ad accertare
l’ammontare dei presunti utili della convenuta sui quali l’attore accampa
diritti, mentre per salvaguardare gli interessi delle terze società
intestatarie dei conti bancari in questione, si giustificherebbe di far capo
alla procedura di produzione in busta chiusa di cui all’art. 185 cpv. 2 CPC.
E. Delle
argomentazioni dell’appellante, che chiede la riforma del querelato decreto nel
senso di respingere l’istanza di edizione, e di quelle dell’attore, che postula
invece la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei successivi
considerandi.
Considerato
in diritto: 1. L’art.
206 CPC prevede che ogni parte è in diritto di richiedere all’altra la
produzione di documenti in suo possesso:
– se ne sia proprietaria
o comproprietaria o se il detentore vi sia obbligato per legge o per contratto
(cifra 1);
– se si tratti di
documenti redatti per un interesso comune alle parti o attestanti i loro
reciproci diritti ed obblighi, ritenuto che le corrispondenze relative ad un affare
comune o fra le parti ed un intermediario sono comuni (cifra 2).
Secondo
l’art. 211 cpv. 1 CPC i terzi possono essere tenuti alla produzione dei documenti
che sono in loro possesso nei casi in cui può esservi tenuta la controparte.
- L’unica
censura della convenuta al giudizio pretorile riguarda l’asserita mancanza di
comunanza della documentazione richiesta.
Questo
perché -a mente dell’appellante- l’attore non sarebbe azionista della convenuta,
e non avrebbe perciò alcun diritto di partecipazione ai suoi utili, con il che
la documentazione in questione non servirebbe a determinare i reciproci diritti
e doveri delle parti.
Si
tratta di un’argomentazione priva di qualsivoglia fondamento.
La
questione a sapere se all’attore spetti o meno una partecipazione agli utili conseguiti
dalla convenuta nel 1988 e nel 1989 è infatti un tema di merito della presente
causa, che dovrà essere risolto dal giudizio che metterà fine alla vertenza, e
non è invece, come pretende a torto la convenuta, un quesito da risolvere in
via pregiudiziale -ma nemmeno siffatto giudizio preliminare sarebbe in concreto
stato reso, se non unilateralmente dalla stessa convenuta- ai fini della
decisione sull’ammissibilità delle prove richieste dalla parte attrice.
In
altri termini, il ragionamento della convenuta è quello secondo cui dovendosi
dare per scontata la mancanza di fondamento della domanda di causa, non vi
sarebbe motivo per ritenere rilevanti, ed in tal senso comuni ex art. 206 CPC i
documenti richiesti, i mezzi di prova di cui l’attore ha postulato
l’assunzione.
Essendo
per il resto rimasto incontestato il calzante rilievo del Pretore secondo cui
almeno parte della documentazione richiesta sarebbe utile ai fini della
quantificazione dei profitti della convenuta ai quali l’attore chiede di
partecipare, l’appello in assenza di più pertinenti contestazioni può
senz’altro essere respinto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza della convenuta (art.
148 CPC).
Per i quali
motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
I. L’appello
11 novembre 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’450.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’500.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere
all’attore fr. 1’500.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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