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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.242
Data decisione, Autorità:
30.09.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00242
Lugano
30 settembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.188
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 18
marzo 1996 da
__________ rappr. dall’amministrazione del fallimento con il
patrocinio dell’ avv. __________
contro
rappr.
dall’avv. __________
con
la quale si chiede la condanna della parte convenuta al pagamento dell’importo
di Fr. 11’276’543.- oltre interessi al 6% dal 28 aprile 1994.
Ed
ora sull’appello 24 settembre 1997 della parte convenuta nei confronti
dell’ordinanza 4 settembre 1997 del Pretore del seguente tenore:
- Non si fa luogo all’assunzione di
ulteriori prove in punto alle eccezioni di mancanza di diritto dell’attrice di
stare in causa e l’eccezione di perenzione.
§ La lettera 8.8.97 della pretura
alla CEF e la risposta 12.8.97 sono intimate alle parti.
§§ Al dibattimento finale parte attrice
dovrà produrre la procura ad litem a’ sensi dei considerandi.
Letti ed esaminati gli atti
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’appellante
formula appello nei confronti della decisione del Pretore poiché la ritiene un
decreto, e non un’ordinanza, dal momento che, nelle motivazioni, il giudice ha
indicato come l’attrice “abbia comunque la possibilità di inoltrare la presente
causa creditoria, seppur non rappresentata dall’Ufficio fallimenti di Lugano,
ma agendo direttamente” e che ciò rappresenta quindi decisione di reiezione
della relativa eccezione da lei ritualmente sollevata;
che alla pronuncia del
Pretore non può riconoscersi veste di decreto poiché con la stessa, come appare
nel suo ingresso, il primo giudice ha voluto esprimersi “sulle prove notificate
dalle parti all’udienza preliminare del 27 febbraio 1997, relative alle
eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta” e con il dispositivo si
è unicamente espresso sulle prove, rifiutandole, ed ha citato le parti al
dibattimento finale sulle eccezioni;
che ciò presuppone come la
decisione sulle eccezioni debba ancora essere presa non potendo valere a tale
scopo un semplice inciso di motivazione che dovrà però ancora trovare conferma
e sviluppo nella decisione di merito sulle eccezioni proposte;
che nemmeno il fatto di
aver astretto l’attrice a produrre la procura alle liti rilasciata al proprio
patrocinatore può cambiare la sostanza delle cose perché una tale richiesta va
a sanare, se osservata, il difetto relativo al presupposto processuale della
legittimazione del rappresentante (art. 99 cpv. 3 CPC) che nulla ha a che
vedere con la contestata qualità di parte dell’attrice;
che, una volta emanato il
decreto sulle eccezioni, la parte convenuta, se soccombente, potrà impugnare
quella decisione senza che la motivazione dell’ordinanza che non condivide
possa esserle di pregiudizio;
che, essendo la pronuncia
del Pretore un’ordinanza (art. 182 CPC), la stessa non può formare oggetto di
appello (art. 95 CPC) e la decisione può avvenire già all’esame preliminare dell’art.
313bis CPC;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
-
L’appello 24
settembre 1997 di __________) __________ di __________ è inammissibile.
-
Non si prelevano
tasse o spese.
-
Intimazione ai
patrocinatori delle parti e comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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