Appeal on allocation of costs and party compensation

12.1997.235Übriges Gericht23.10.1997Modified

Zusammenfassung

The defendant appealed only the lower court’s award of partial compensation and costs. The Court of Appeal held that, because the claim had failed on a preliminary issue rather than on the merits, Art. 11 TOA applied. Taking 25 hours of work at CHF 200 per hour, it found the proper party compensation to be CHF 6,750 and amended the dispositive accordingly. It also placed appellate costs on the respondent and ordered CHF 300 appellate compensation. The first-instance cost allocation was otherwise maintained in substance.

Regest

Art. 9 TOA, Art. 11 TOA; party compensation after dismissal for a preliminary reason rather than on the merits. Where a claim becomes moot or fails due to a preliminary objection, the attorney’s fee is not determined solely ad valorem; the mixed tariff of Art. 11 TOA applies, combining value-based and time-based elements. The decisive criteria are the value in dispute, the procedural effort actually expended, and the complexity of the matter. If the stated hours and hourly rate are plausible, the court may calculate the fee on that basis. Costs follow the outcome of the appeal under Art. 148 CPC.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1997.235

Data decisione, Autorità: 23.10.1997, IICCA

Incarto n. 12.97.00235

Lugano 23 ottobre 1997/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Pellegrini (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, astenuto)

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.823 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 promossa con petizione 29 dicembre 1993 da

__________ rappr. dallo studio legale __________

contro

__________ rappr. dall’avv. __________

con la quale si chiedeva la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di Fr. 302’416,20 e che il Pretore, con decisione sulle eccezioni del 21 agosto 1996, ha respinto, per carenza di legittimazione della convenuta, limitatamente all’importo di Fr. 288’440.70; pure respinta l’eccezione di prescrizione per il credito rimanente.

Appellante la parte convenuta, con atto di ricorso 22 settembre 1997, nei confronti del dispositivo su spese e ripetibili della sentenza pretorile.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Considerato

in fatto ed in diritto

che il Pretore ha giudicato nel merito così come alle premesse ripartendo la tassa e le spese di giudizio per 19/20 a carico dell’attore e per 1/20 a carico della convenuta alla quale ha pure attribuito Fr. 1’800.- per ripetibili parziali;

che con l’appello che ci occupa la convenuta si lamenta dell’indennità ripetibile accordatale che ritiene, con confronto del valore di causa e dell’esito della procedura, troppo esigua e postula la riforma di quest’importo in almeno Fr. 6’750.-;

che la controparte non ha presentato osservazioni all’appello ma ha invece chiesto al Pretore, con lettera 1° ottobre 1997, non intendendo proseguire nella lite di voler stralciare la causa dai ruoli;

che la decisione di stralcio riferita al residuo credito ancora litigioso dopo la sentenza del 26 agosto 1997 compete al Pretore che vorrà provvedervi dopo ricevuta questa pronuncia;

che le ripetibili minime - che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la reiezione della petizione per l’importo di Fr. 288’440.70, rispetto al valore di causa di Fr. 302.416.20, fosse avvenuta con una sentenza sul merito - non avrebbero dovuto essere inferiori, nella proporzione di soccombenza di 1/20, a Fr. 13.500.- (art. 9 TOA);

che il fatto che per quell’importo la lite è venuta meno a seguito della risoluzione di un problema preliminare (eccezione di carenza di legittimazione) impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula che media l’onorario ad valorem con quello a tempo;

che il dispendio di tempo indicato dall’appellante in 25 ore è senz’altro corretto tenuto conto degli atti compiuti e del tema della lite così come appare consona la retribuzione oraria indicata in 200.- Fr./h;

che applicando questi parametri si ha un onorario e quindi un’indennità per ripetibili di Fr. 6’750.-;

che in questo senso l’impugnato dispositivo sulle spese e ripetibili della sentenza del Pretore dev’essere riformato;

Per i quali motivi

visti, per le spese, glia art. 148 e seg. CPC e la vigente TG

pronuncia

  1. L’appello è accolto e di conseguenza il dispositivo 3. della sentenza 26 agosto 1997 del Pretore di Lugano, sez. 2 viene così riformato:

  2. La tassa di giudizio in Fr. 1’200.- e le spese sono a carico dell’attore per 19/20 e a carico della convenuta per 1/20.

L’attore rifonderà alla convenuta Fr. 6’750.- per ripetibili parziali.

  1. Le spese della procedura d’appello consistenti in Fr. 220.- di tassa di giustizia e in Fr. 30.- di spese (totale Fr. 250.-), già anticipati dall’appellante, sono a carico di __________ che rifonderà alla controparte Fr. 300.- per ripetibili.

  2. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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