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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.227
Data decisione, Autorità:
23.12.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00227
Lugano
23 dicembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa ordinaria appellabile OA.95.614 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 27 febbraio 1995 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui
l’attore ha rivendicato la proprietà di due autovetture nell’ambito della
procedura esecutiva n. __________dell’UE di Lugano, promossa dalla convenuta
contro __________
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 10 luglio 1997 ha parzialmente accolto, riconoscendo il
diritto di proprietà dell’attore su una delle due vetture, mentre con decreto
di pari data ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria della convenuta;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 17 settembre con domanda di
assistenza giudiziaria chiede la riforma dei querelati giudizi nel senso di
respingere la petizione e di ammettere l’istanza di assistenza giudiziaria;
Mentre
l’attore con osservazioni del 14 ottobre 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
-
che
con la petizione l’attore rivendica la proprietà di una Renault Clio 1.2 bianca
e di una Toyota 4 Runner V6 nera, vetture immatricolate con targhe di controllo
intestate a __________, e pignorate nell’ambito dell’esecuzione n.
__________dell’Ufficio esecuzioni di Lugano, promossa dalla convenuta contro
l’intestataria;
-
che
la convenuta con risposta del 4 aprile 1995 si è opposta alla petizione;
-
che
con la duplica del 30 giugno 1995 essa ha altresì formulato istanza di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio;
-
che
con sentenza 10 luglio 1997 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
riconoscendo il diritto di proprietà dell’attore sul veicolo Toyota Runner V6;
-
che
con separato decreto di pari data il Pretore ha inoltre respinto la domanda di
assistenza giudiziaria, ritenendo che la convenuta non l’abbia in alcun modo
sostanziata;
-
che
con l’appello del 17 settembre 1997, con domanda di assistenza giudiziaria, la
convenuta postula la riforma dei giudizi pretorili nel senso di respingere la
petizione e di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria;
-
che
con osservazioni 14 ottobre 1997 l’attore postula la reiezione del gravame;
considerato
in diritto
-
che
il Pretore e le parti hanno manifestamente applicato alla presente causa le
norme sulla procedura ordinaria;
-
che
per effetto della modifica della LEF, in vigore dal 1° gennaio 1997, l’azione
di rivendicazione non è più soggetta alla procedura ordinaria, ma è ora
trattata secondo la procedura accelerata (art. 109 cpv. 4 LEF; II CCA 25
agosto 1997 in re R./C.);
-
che,
per l'art. 2 Disp. finali della modificazione del 16.12.1994 appunto entrata in
vigore il 1.1.1997, le disposizioni di procedura previste da quella legge si
applicano, a partire dalla loro entrata in vigore, ai procedimenti in corso;
-
che
così vale anche per la nostra procedura civile;
-
che
infatti giusta l'art. 514 cpv. 1 CPC le disposizioni del codice di rito si
applicano ai processi e alle appellazioni introdotti dopo la sua entrata in
vigore (CCC 23 agosto 1993 in re S./W.; IICCA 17 dicembre 1993 in
re C./J.), ossia, per quanto concerne i ricorsi, secondo la legge in vigore al
momento della decisione impugnata (O. Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts,
1995, pag. 52);
-
che
l’applicabilità della procedura accelerata include evidentemente anche la
domanda di assistenza giudiziaria ai sensi dell’art. 155 CPC, che è
necessariamente pedissequa alla procedura in cui essa viene formulata (art. 308
CPC);
-
che
secondo gli art. 308 cpv. 1 e 398 cpv. 1 CPC nella procedura accelerata il
termine per presentare l’appello è di 10 giorni;
-
che
secondo l’art. 398 bis CPC detto termine non è interrotto dalle ferie
giudiziarie;
-
che
in concreto i giudizi impugnati sono pervenuti alla convenuta l’11 luglio 1997,
e pertanto il termine per presentare l’appello è giunto a scadenza il 21
luglio;
-
che
l’appello introdotto il 17 settembre 1997 è perciò ampiamente tardivo, e quindi
irricevibile;
-
che
l’irricevibilità del gravame determina la reiezione della domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura di appello, essendo il gravame privo di
possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC);
-
che
le spese e la tassa di giustizia devono così essere accollate all’appellante (art.
148 CPC);
-
che
nella procedura accelerata anche il termine per la presentazione delle
osservazioni all’appello è di 10 giorni (art. 314 e 398 cpv. 1 CPC);
-
che
di conseguenza anche le osservazioni all’appello, introdotte dall’attore il 14
ottobre 1997, sono tardive, con il che si giustifica di non attribuirgli
ripetibili per la procedura di appello;
Per i quali motivi, richiamati gli art.
109 LEF, 148, 308, 398 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
-
L’appello
17 settembre 1997 __________ è irricevibile.
-
La
domanda di assistenza giudiziaria 17 settembre 1997 di __________ è respinta.
-
Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 180.--
b)
spese fr.
20.--
Totale fr.
200.--
sono
a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili di appello.
- Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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