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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.207
Data decisione, Autorità:
02.10.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00207
Lugano
2 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.96.81
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 29
settembre 1995 da
rappr.
dall’ avv. __________
contro
che
il Pretore, con sentenza 4 agosto 1997, ha parzialmente accolto condannando il
convenuto a versare all’attore l’importo di Fr. 24’000.- oltre interessi al 5%
dal 10 aprile 1995 ed ordinando l’iscrizione di un ipoteca legale definitiva
per quella somma a carico del fondo part. no. __________RFD di __________
Appellante
il convenuto con atto di ricorso 25 agosto 1997 a seguito del quale, in data 3
settembre 1997, gli è stato ordinato di versare un anticipo per tasse e spese
di giudizio di Fr. 900.- entro il 22 settembre 1997 con la comminatoria che in
assenza di pagamento entro il termine assegnato il ricorso sarebbe stato
dichiarato irricevibile.
Ed
ora, essendo avvenuto il versamento solo in data 30 settembre 1997, sulla
domanda di restituzione del termine presentata dall’appellante.
Considerato
che il versamento
dell’anticipo è stato effettuato il 30 settembre 1997 e quindi tardivamente con
la conseguenza che l’appello dev’essere, per questo motivo, respinto per irricevibilità
ritenuto che l’invito al versamento deve ritenersi regolarmente pervenuto
all’appellante poiché l’invio giudiziario a mezzo raccomandata è reputato
notificato quando viene ritirato all’ufficio postale oppure, se ciò non
avviene, il settimo ed ultimo giorno di giacenza (Rep. 1987, 244) che,
nel caso concreto, era stato fissato all’11 settembre 1997;
che, con domanda 30
settembre 1997, l’appellante chiede che il termine originariamente fissato e
disatteso gli sia restituito perché non ne ha potuto prendere conoscenza per
tempo dal momento che, lavorando nella Svizzera interna e rientrando in Ticino
solo nel fine settimana, non ha potuto ritirare, entro il termine di giacenza
di sette giorni, la raccomandata contenente l’invito al pagamento
dell’anticipo;
che la restituzione in
intero per inosservanza di un termine è concessa se l’interessato dimostra di
essere stato impedito ad agire perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza
del termine (art. 137 litt. a CPC);
che, in concreto,
l’ignoranza della scadenza del termine è dovuta a negligenza dell’appellante il
quale doveva attendersi, avendo presentato appello, una richiesta di tal genere
e, se assente dal suo domicilio, organizzarsi in modo da far fronte a qualsiasi
richiesta connessa con la procedura da lui avviata (cfr. per analogia le
massime in Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 137 n. 2, 19 e 20)
che la domanda di
restituzione del termine deve così essere respinta e l’appello dichiarato
irricevibile per versamento tardivo dell’anticipo;
per i quali motivi
pronuncia
-
La domanda di
restituzione in intero 30 settembre 1997 è respinta.
-
L’appello 25 agosto
1997 __________ contro la sentenza 4 agosto 1997 del Pretore di Locarno-Campagna
è irricevibile.
-
La tassa di
giustizia in Fr. 100.- e le spese in Fr. 20.- sono a carico dell’appellante.
-
Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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