AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.205
Data decisione, Autorità:
05.01.1998, IICCA
Incarto n.
12.97.00205
Lugano
5 gennaio 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. DI.96.01237 (già 133/G/1996) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 -
promossa con istanza 29 novembre 1996 da
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con
cui l’istante ha chiesto in via cautelare la sospensione con effetto immediato
dalle loro funzioni dei membri del Consiglio di Amministrazione della convenuta
__________, __________ e __________ con la conseguente designazione in loro
vece di un curatore, nonché che agli attuali amministratori fosse fatto ordine
di rimettere a quest’ultimo tutti gli atti e la documentazione, in particolare
contabile, relativa alla convenuta, comprensiva segnatamente del bilancio e del
conto perdite e profitti intermedio;
domande
cui la convenuta si è opposta e sulle quali il Pretore con decisione 20 agosto
1997 si è così pronunciato:
-
Le
prove non sono ammesse.
-
L’istanza
è parzialmente accolta nei sensi dei considerandi.
Il __________
o persona da esso designata è autorizzato a rappresentare le azioni della
____________________ad un’assemblea degli azionisti la cui trattanda sarà la
nomina di un nuovo Consiglio d’Amministrazione.
§ Entro tali limiti il blocco delle azioni della
____________________ di cui al decreto
28.10.1996 è revocato.
-
La tassa di giustizia in fr. 750.- e le spese in fr. 75.-
sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
-
Intimazione alle parti o ai loro rappresentanti, nonché
all’avvocato __________
Appellante
la parte convenuta con atto di appello 27 agosto 1997, cui è stato concesso
l’effetto sospensivo, con il quale chiede che in modifica del dispositivo n. 1
sia ammesso il richiamo della procedura inc. DI.96.01096 e che, annullati i
dispositivi n. 2 e 3, l’istanza cautelare sia respinta; il tutto, protestando
spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
l’istante con osservazioni 15 settembre 1997 ha postulato la reiezione del
gravame sia in ordine che nel merito con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. Con l’istanza
cautelare 29 novembre 1996 che qui ci occupa __________ ha convenuto in lite la
società __________ chiedendo la sospensione con effetto immediato dei membri
del Consiglio di Amministrazione di quest’ultima __________, __________ e
__________ con la conseguente designazione in loro vece di un curatore, nonché
che agli attuali amministratori fosse fatto ordine di rimettere al curatore
tutti gli atti e la documentazione, in particolare contabile, relativa alla
convenuta, comprensiva segnatamente del bilancio e del conto perdite e profitti
intermedio.
L’istante, dando per
scontato di essere proprietaria del pacchetto azionario della convenuta per
averlo validamente acquistato il 23 marzo 1994 dalla __________ (in seguito
__________), auspica in sostanza l’immediato allontanamento degli
amministratori della convenuta, i quali in precedenza -in altra funzione- ed in
particolare __________ e __________ si sarebbero resi responsabili di operazioni
al limite dell’illecito e perciò non godevano più in alcun modo della sua
fiducia.
B. La convenuta resiste
in causa contestando innanzitutto che l’istante sia proprietaria del pacchetto
azionario e asserendo che lo stesso in realtà apparteneva a __________: a suo
dire, il contratto concluso tra l’istante e la __________ sarebbe nullo, di modo che proprietaria
sarebbe ancora quest’ultima, la quale avrebbe tuttavia disposto del pacchetto
azionario cedendolo a __________ sulla base di un diritto di opzione concesso
il medesimo 23 marzo 1994; se anche il contratto non fosse nullo, __________
sarebbe nondimeno divenuto proprietario delle azioni per aver esercitato un
analogo diritto di opzione concesso il 29 marzo 1994 dall’istante. La convenuta
ritiene inoltre che nella fattispecie non ricorrano assolutamente i presupposti
di legge per ottenere una misura cautelare, tanto meno nella forma postulata da
controparte.
C. Va evidenziato -la
circostanza risulta determinante per l’esito del gravame- che il dissidio in
merito alla proprietà del pacchetto azionario della società convenuta, conteso
tra l’istante e __________ era già stato oggetto di un giudizio da parte del
Pretore (inc. DI.96.01096) prima dell’inoltro della causa qui in esame: con pronunciato
28 ottobre 1996 il giudice, su istanza di __________, aveva a quel momento
vietato in via supercautelare al depositario delle azioni __________, avv.
__________, di consegnarle alla qui istante o a un suo rappresentante. Questo
giudizio è stato poi confermato in via cautelare il 20 agosto 1997.
D. Con decisione pure
datata 20 agosto 1997 il Pretore ha statuito anche nel caso che qui ci
interessa: dopo aver respinto le prove offerte dalle parti, il giudice di prime
cure ha parzialmente accolto l’istanza cautelare autorizzando l’istante o una
persona da essa designata a rappresentare le azioni della convenuta ad
un’assemblea degli azionisti la cui trattanda sarebbe stata la nomina di un
nuovo consiglio di amministrazione, precisando nel contempo che entro tali
limiti il blocco delle azioni della __________ di
cui al decreto 28 ottobre 1996 era revocato.
E. Con appello 27 agosto
1997, cui è stato concesso l’effetto sospensivo, la convenuta chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso che sia ammesso il richiamo della procedura
inc. DI.96.01096 e che, previo l’annullamento del decreto impugnato, l’istanza
cautelare sia respinta; il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e
secondo grado.
L’appellante ritiene in
sostanza che il primo giudice abbia ampiamente statuito ultra petita e che le
richieste fatte valere da controparte avrebbero dovuto essere respinte, sia in
quanto improponibili secondo il diritto materiale, sia poiché non erano dati i
presupposti per un provvedimento cautelare; tanto più che non sarebbe nemmeno
possibile emanare un giudizio cautelare a sé stante, senza cioè che alla parte
istante fosse in seguito assegnato un termine per introdurre la causa di
merito.
F. Con osservazioni 15
settembre 1997 l’istante ha postulato la reiezione del gravame sia in ordine
che nel merito con protesta di spese e ripetibili, con argomentazioni che, in
quanto rilevanti, verranno riprese nei successivi considerandi.
considerando
in diritto
- L’appellata
contesta innanzitutto l’ammissibilità in ordine del gravame, osservando come a
seguito del decreto pretorile -e prima che allo stesso fosse conferito
l’effetto sospensivo dal presidente di questa Camera- essa avrebbe già
provveduto ad indire l’assemblea generale della convenuta e avrebbe con ciò
sostituito gli amministratori; il patrocinatore di controparte avrebbe perciò
ricevuto l’incarico di allestire l’appello da persone che non erano più
abilitate a rappresentare la convenuta, da cui l’irricevibilità del gravame.
La
censura è infondata.
La
revoca di un amministratore di una società anonima ha di regola effetto
immediato: ciò significa che l’amministratore revocato non è più autorizzato a
vincolare la società stessa (Bürgi, Commentario zurighese, N. 10 ad art.
705 CO). Gli atti che egli dovesse nondimeno eseguire in nome della società
prima della pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC)
della sua revoca sono tuttavia validi nei confronti dei terzi in buona fede (Plüss,
Die Rechtsstellung des Verwaltungsratsmitgliedes, Zurigo 1990, p. 104, e in
particolare n. 535; ZR 1973 N. 61 p. 157) e ciò in quanto le iscrizioni
nel registro di commercio diventano efficaci nei confronti di questi ultimi
solo il giorno feriale successivo a quello della data di pubblicazione stampata
sul FUSC nel quale esse sono apparse (art. 932 cpv. 2 CO).
Nel
caso di specie è pacifico che gli amministratori della convenuta sono stati
formalmente revocati il 22 agosto 1997 -l’iscrizione a giornale è del medesimo
giorno- e che la pubblicazione sul FUSC è avvenuta il 4 settembre 1997.
L’appellata non avendo asserito -né tanto meno dimostrato- che la revoca degli
amministratori sia stata resa nota al patrocinatore della convenuta
(rispettivamente che quest’ultimo ne abbia comunque preso conoscenza) prima del
27 agosto 1997, data dell’inoltro dell’appello, è chiaro che egli poteva
senz’altro validamente allestire a nome della società convenuta l’atto di
appello qui in esame, tanto più che giusta l’art. 3 CC la sua buona fede era
presunta.
- È
principio unanimemente riconosciuto che l’autorità di appello può accertare la
nullità assoluta di una sentenza (possibilità che in casi eccezionali le è data
anche al di fuori di una valida procedura di ricorso, cfr. ICCTF 4
gennaio 1996 in re T. SA /C. AG; Anastasi, Il sistema dei mezzi
d’impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 149 e
153 e segg.; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo
1979, p. 279; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht,
- ed., Basilea 1990, p. 258). Ciò sarà in particolare il caso, quando
l’autorità superiore ravvisa nell’agire del Pretore una violazione del diritto
di essere sentito (art. 4 Cost.) e se a questa violazione non può essere posto
rimedio in sede di appello (IICCA 19 gennaio 1993 in re A./M. con rif.).
Nel
caso di specie è evidente che il Pretore ha inteso modificare il decreto supercautelare
28 ottobre 1996 -e ne da atto lo stesso giudice a p. 5 della sua decisione, ove
dice che “stante la situazione, la presente azione è piuttosto da considerare
siccome modifica del provvedimento di blocco 28.10.1996”-, ciò che egli ha
effettivamente fatto con il dispositivo n. 2 §. Sennonché il primo giudice non
si è accorto che quel provvedimento era stato preso in una vertenza che
opponeva parti diverse (e meglio tra la qui istante e __________) da quelle che
qui si confrontavano.
Ora,
se il giudice di prime cure era intenzionato -come lo è stato- a modificare
quel provvedimento supercautelare, egli avrebbe preventivamente dovuto dare la
possibilità a __________ di prendere posizione in merito e ciò in quanto la
questione concerneva direttamente anche quest’ultimo: la violazione del suo
diritto di essere sentito, che ne è conseguita, deve così essere sanzionata con
la nullità della decisione medesima (art. 4 Cost. e art. 142 lit. b CPC; IICCA
20 febbraio 1997 in re D./F.; 12 marzo 1997 in re R.M. SA/ C. SA e llcc.; Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 351, n. 4): non è infatti possibile sanare tale violazione in sede
di appello, e ciò in quanto -stante il divieto per le parti di allegare nuovi
fatti, prove ed eccezioni in seconda sede (art. 321 cpv. 2 lett. b CPC)-
____________________ non potrebbe
validamente esporre i suoi argomenti contro l’eventuale modifica del blocco
delle azioni.
Altrettanto
grave, ciò che va analogamente sanzionato, è il fatto che a __________ la
decisione qui impugnata non sia stata nemmeno intimata, così da impedirgli
qualsivoglia azione a salvaguardia dei suoi diritti (IICCA 12 marzo 1997
in re R.M. SA/ C. SA e llcc.).
- L’annullamento
del dispositivo n. 2 §, così accertato, comporta evidentemente anche
l’annullamento dell’intero dispositivo n. 2, non essendo oggettivamente
possibile all’istante, la quale non disponeva delle relative azioni che
rimanevano bloccate presso il depositario, dar vita ad un’assemblea generale
della convenuta con le finalità indicate dal Pretore. Analoga sorte avrà il
dispositivo n. 3 relativo alle spese ed alle ripetibili di prima istanza.
Non
torna invece conto annullare o modificare il dispositivo n. 1, che in quanto
riferito alle prove altro non è che un’ordinanza; ciò non toglie che il primo
giudice è in ogni caso libero di rivedere, se lo riterrà opportuno, tale
decisione.
- L’appello è pertanto
evaso ai sensi dei considerandi, senza che sia necessario esaminare le altre
censure sollevate con il gravame.
Alla parte appellata, che
a torto ha resistito al gravame e che risulta perciò soccombente, vanno
caricate la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di questa sede (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 agosto
1997 __________ è evaso ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza il
decreto 20 agosto 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è
dichiarato nullo.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
1’450.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 1’500.-
da anticiparsi dall’appellante,
sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 2’000.-
per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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