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12.1997.203 ΓÇó Appeal on costs after withdrawal of claim
12.1997.203Übriges Gericht10.11.1997Partially Granted
The defendant appealed only the amount of party costs awarded after the plaintiff withdrew an ordinary action seeking a declaration of non-debt and repayment. The appellate court held that, because the case ended by withdrawal, the mixed fee rule of Art. 11 TOA applied rather than a pure ad valorem calculation. Based on the file, the defendant’s work was estimated at 15 hours at CHF 300 per hour, resulting in ripetibili of CHF 7,600 instead of CHF 1,300. The appeal was therefore partially upheld. Appeal costs of CHF 250 were shared equally, with no appeal-time compensation.
Art. 11 TOA; costs after withdrawal of action: where the dispute becomes moot because the plaintiff withdraws the claim, the attorney’s fee is not determined solely ad valorem but by a mixed assessment combining the value of the matter with the time spent. If the appellant does not rely on Art. 11 TOA and does not substantiate the time expended, the court may estimate it from the file. Party costs may be adjusted accordingly, while appellate court costs are allocated according to the degree of success, with compensation set off where appropriate (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1997.203
Data decisione, Autorità: 10.11.1997, IICCA
Incarto n. 12.97.00203
Lugano 10 novembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.207 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 1° aprile 1994 da
ora __________ rappr. __________ __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto in via principale l’accertamento dell’inesistenza del suo debito di fr. 248’837.45 oltre interessi e la condanna della convenuta al pagamento di eguale importo, e in via subordinata l’accertamento dell’estinzione di entrambi i crediti per compensazione;
E ora sul decreto 4 agosto 1997, con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli a seguito della desistenza dell’attrice, accollandole le tasse e spese di giudizio e attribuendo alla convenuta fr. 1’300.-- per ripetibili;
Appellante la convenuta, che con gravame del 21 agosto 1997 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di aumentare a fr. 15’000.-- le ripetibili in suo favore;
Mentre l’attrice con osservazioni 10 settembre 1997 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti,
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’amministrazione del fallimento di __________ ha riconosciuto il credito della convenuta, ammettendo con ciò la totale mancanza di fondamento della petizione, che è pertanto stata formalmente ritirata il 19 giugno e il 21 luglio 1997;
che il Pretore a seguito della desistenza della fallita, le ha accollato la tassa e le spese di giudizio e ha attribuito alla convenuta Fr. 1’300.- per ripetibili;
che con l’appello che ci occupa la convenuta si lamenta dell’indennità ripetibile accordatale che ritiene, con confronto del valore di causa e dell’esito della procedura, troppo esigua e postula la riforma di quest’importo in Fr. 15’000.-;
che la controparte nelle proprie osservazioni si è opposta all’appello, ritenendo l’indennità adeguata alle limitate prestazioni svolte nella causa;
che le ripetibili minime - che avrebbero dovuto essere accordate alla convenuta se la reiezione della petizione per l’importo complessivo di Fr. 497’674.90 di cui alla domanda principale di giudizio (disconoscimento del debito di fr. 248’837.45 e condanna della convenuta al pagamento di eguale importo) fosse avvenuta con una sentenza sul merito - non avrebbero dovuto essere inferiori a Fr. 24’880.- (art. 9 TOA);
che il fatto che la lite è venuta meno a seguito della desistenza dell’attrice impone l’applicazione della norma dell’art. 11 TOA e quindi della nota formula che media l’onorario ad valorem con quello a tempo;
che l’appellante, tuttavia, non invoca l’art. 11 TOA e non indica di conseguenza il proprio dispendio di tempo;
che lo stesso a fronte delle prestazioni risultanti dall’incarto e limitate in sostanza all’allestimento della risposta può essere stimato in 15 ore tenuto conto del tema della lite, mentre pare consona all’importanza della lite una retribuzione oraria di 300.- Fr./h;
che applicando questi parametri si ha un onorario e quindi un’indennità per ripetibili di Fr. 7’600.-;
che in questo senso l’impugnato dispositivo sulle spese e ripetibili della sentenza del Pretore dev’essere riformato;
Per i quali motivi
visti, per le spese, gli art. 148 e seg. CPC e la vigente TG
pronuncia
I. L’appello 21 agosto 1997 di __________ è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi 2. e 3. della sentenza 4 agosto 1997 del Pretore di Lugano, sezione 2, vengono così riformati:
Non si prelevano in questa sede altre tasse né spese; quelle sin qui decise rimangono a carico della parte attrice, che è inoltre tenuta a rifondere alla convenuta Fr. 7’600.- per ripetibili.
Il libretto di deposito n. __________della __________ di __________ a suo tempo consegnato alla Pretura viene restituito alla parte attrice, e per essa all’Ufficio fallimenti di Viganello, dopo deduzione dell’importo complessivo di Fr. 8’300.-, che sarà versato alla convenuta e per essa al suo patrocinatore.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in Fr. 220.- di tassa di giustizia e in Fr. 30.- di spese (totale Fr. 250.-), già anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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