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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.200
Data decisione, Autorità:
06.08.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00200
Lugano
6 agosto 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella procedura accelerata di contestazione della graduatoria -inc. no. OA.95.00072
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud- promossa con petizione 22
giugno 1995 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
Massa
fallimentare __________ rappr.
dal__________ __________
con
cui l’attore ha chiesto che il credito di fr. 34’052.40 da lui insinuato nel
fallimento della convenuta ed iscritto dall’amministrazione del fallimento in V
classe fosse collocato in III classe;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 10 settembre 1996 ha integralmente respinto;
appellante
la parte attrice con atto di appello 7 ottobre 1996, corredato da una domanda
di assistenza giudiziaria, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre
la convenuta con osservazioni 15 ottobre 1996 ha postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
atteso
che con decreto 25 luglio 1997 la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello, inizialmente investita del gravame, ha provveduto a
trasmetterlo a questa Camera per competenza;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto
A. Con decreto 19 maggio
1993 la __________ (in seguito detta:
__________) è stata posta in moratoria concordataria ed alla stessa è stato
nominato un commissario nella persona del signor __________ Il
24 giugno 1993 il commissario del concordato, nell’intento di far proseguire
l’attività della società, ha concluso con __________, in precedenza già
analogamente impiegato presso la ditta, un contratto di collaborazione a tempo
determinato, dal 1° giugno al 30 settembre 1993, in qualità di venditore (doc.
C).
B. Nell’ambito della
procedura fallimentare aperta il 17 dicembre dello stesso anno a carico della
__________, __________, a dipendenza dell’attività da lui svolta tra giugno e
settembre in forza del contratto di collaborazione, ha insinuato un credito di
complessivi DM 39’827.40 (doc. D), corrispondenti a fr. 34’052.40, postulando
la sua iscrizione in I classe (doc. 1).
Con decisione 8 giugno
1995 (doc. A) l’amministrazione del fallimento, osservando che il creditore era
membro del consiglio d’amministrazione e che di conseguenza non era possibile
riconoscergli alcun privilegio, ha per contro collocato il suo credito, incontestato
nel suo ammontare, nella V classe della graduatoria.
C. Con petizione 22
giugno 1995 __________ ha chiesto che il credito da lui insinuato fosse
collocato in III classe: la sua pretesa si lasciava in effetti ricondurre ad un
contratto d’agenzia, mentre la sua appartenenza al consiglio d’amministrazione,
per altro decaduto per legge, non toglieva che egli avesse agito in un rapporto
di subordinazione.
La convenuta, da parte
sua, si è opposta alla petizione, ribadendo il ben fondato della propria
decisione.
D. Con sentenza 10
settembre 1996 il Pretore ha integralmente respinto la petizione.
Egli ha osservato, sulla
base della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 118 III 46), che
ad un lavoratore che nel contempo risultava essere membro del consiglio
d’amministrazione della fallita non poteva essere riconosciuto il beneficio
della I classe; analoga soluzione, per motivi di equità, si imponeva nel caso -qui
in esame- in cui l’attore, membro del consiglio d’amministrazione della
convenuta, aveva collaborato con lei in forza di un contratto d’agenzia: ciò comportava
la reiezione della richiesta di iscrizione in III classe.
E. Con appello 7 ottobre
1996, corredato da una domanda di assistenza giudiziaria, l’attore chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con
protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Egli contesta in sostanza
il fatto che il primo giudice, procedendo per analogia, ma senza alcun
riscontro giurisprudenziale o dottrinale, abbia applicato al contratto
d’agenzia la restrittiva giurisprudenza che non concede ai lavoratori con
funzioni dirigenziali alcun privilegio: tale giurisprudenza, che trova il suo
fondamento nella mancata subordinazione di quei dipendenti, non avrebbe in
effetti motivo di essere nel caso di un agente, il quale, per definizione, già
gode -diversamente da un normale lavoratore- di una certa indipendenza; non va
d’altro canto dimenticato che a riconoscere all’agente e ad altri indipendenti
tale beneficio è stato proprio il legislatore.
F. Delle osservazioni 15
ottobre 1996 con cui la convenuta ha postulato la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
- La
contestazione della graduatoria è possibile in via di reclamo fondato sull’art.
17 LEF per violazione di prescrizioni procedurali, o con un’azione basata sull’art.
250 LEF quando ne sia contestato il contenuto di diritto materiale.
Scopo
di quest’ultima azione può essere quello di accertare se un credito debba o
meno essere considerato nella liquidazione del fallito, se sia corretto
l’importo insinuato o -come nel caso di specie- il rango attribuito alla
pretesa, oppure ancora se il credito sia o meno garantito da un diritto di
pegno (DTF 114 III 110 e segg.; IICCA 6 maggio 1993 in re B. e llcc./U.,
22 ottobre 1996 in re C./M. B.; CEF 19 ottobre 1987 in re U./UEF di Biasca;
Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. edizione,
1993, p. 369 e 370; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
3. ed., 1993, p. 338 e segg.).
- Giusta
l’art. 219 cpv. 4 vLEF -nella formulazione in vigore prima del 1° gennaio 1997,
qui applicabile-, sono tra l’altro collocati nella terza classe della
graduatoria del fallimento i crediti dell’agente risultanti dal contratto
d’agenzia, durante i 12 mesi che precedono la dichiarazione di fallimento (III
classe lett. c).
Nella fattispecie è del
tutto pacifico che le pretese insinuate dall’attore si lascino ricondurre ad un
contratto d’agenzia.
-
È effettivamente
vero -come accertato dal giudice di prime cure- che il Tribunale federale,
statuendo in merito al privilegio di I classe a favore delle pretese dei
lavoratori dipendenti, ha deciso che se il lavoratore impiegato è nel contempo
membro del consiglio d’amministrazione della fallita, il suo credito non potrà
essere collocato in I, bensì in V classe: la sua qualità di organo esclude
infatti l’esistenza di un rapporto di subordinazione, che come tale
giustificherebbe la concessione del beneficio (DTF 118 III 52; IICCA
28 marzo 1997 in re v.B/M. A SA).
-
La questione a
sapere se tale giurisprudenza possa essere applicata per analogia anche nel
caso dell’agente contemporaneamente membro del consiglio d’amministrazione, non
è stata sinora risolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza: di principio,
tale applicazione analogica dovrebbe essere possibile, se non altro per il
fatto che l’agente, pur agendo giuridicamente quale indipendente, di fatto
però, da un punto di vista economico, dipende -alla stregua di un semplice
lavoratore- dal proprio datore di lavoro (cfr. Messaggio 27 novembre
1947 del Consiglio Federale, p. 26 e 27; Meister, Bundesgesetz über den Agenturvertrag,
Zurigo 1949, p. 69); a sfavore di tale soluzione vi è invece la circostanza
che, per legge, il privilegio di III classe viene concesso, oltre ai crediti
dell’agente, anche a quelli dei medici riconosciuti dallo Stato, dei farmacisti
e delle levatrici (III classe lett. a), i quali svolgono un’attività del tutto
indipendente: ciò potrebbe in effetti significare che il beneficio di III
classe -diversamente da quello di I classe- fa astrazione dalla dipendenza o
dalla subordinazione nei confronti del datore di lavoro.
Nel caso concreto la
questione, alla luce delle considerazioni che seguono, può tuttavia rimanere
irrisolta.
- Nel caso di specie
assume un’importanza determinante il fatto che il contratto di agenzia (doc.
C), che rispecchiava quello vigente -e disdetto- in precedenza, sia stato
formalizzato durante la moratoria concordataria: lo stesso risulta infatti
sottoscritto dall’attore da una parte e dal commissario del concordato, a nome
della società, dall’altra.
Ora, è chiaro che
l’esistenza di una moratoria concordataria e la conseguente nomina di un
commissario del concordato limiti in maniera sostanziale la capacità di
disposizione del debitore, al quale in effetti non è possibile compiere alcuni
atti di disposizione (cfr. art. 298 vLEF), mentre l’effettuazione di altri
sottostà alla sorveglianza del commissario (art. 295 cpv. 2 vLEF; Amonn,
op. cit., § 54 N. 28 e segg.).
Ciò premesso, il fatto che
a quel momento l’attore facesse ancora parte del consiglio d’amministrazione -senza
per altro che con la nomina del commissario il giudice avesse nel contempo
formalmente privato il consiglio d’amministrazione del suo potere di
disposizione o avesse altrimenti deciso la sua completa subordinazione al
commissario (art. 725a cpv. 2 CO)- non può evidentemente comportare il mancato
riconoscimento del beneficio di III classe per i crediti da lui insinuati e
derivanti dal contratto d‘agenzia: la capacità decisionale e dirigenziale del
consiglio d’amministrazione era in effetti estremamente limitata per legge e
ogni sua decisione sottostava alla sorveglianza del commissario, il quale
assumeva pertanto -se non giuridicamente, ma almeno di fatto- una funzione
assolutamente predominante.
La limitata capacità
decisionale, a quel momento, del consiglio d’amministrazione porta questa
Camera a ritenere che l’appartenenza dell’attore allo stesso non può
concretamente essere di impedimento alla concessione a suo favore del beneficio
di cui all’art. 219 cpv. 4 III classe lett. c vLEF.
-
Il commissario,
sentito in sede testimoniale, ha d’altro canto confermato che durante la
moratoria l’attore si è in pratica limitato a svolgere l’attività di agente
senza occuparsi delle questioni dirigenziali, tanto è vero che non ha esitato a
concludere che a quel momento sia l’attore sia l’altro agente, signor
__________ -al quale per inciso è stato
per contro riconosciuto il beneficio della III classe (cfr. graduatoria, doc.
3)- si trovavano più o meno nella medesima posizione (teste __________, verbale
p. 2): anche per questo motivo, ben si giustifica la concessione del privilegio
di III classe.
-
Ne discende l’accoglimento
dell’appello, nonché -atteso che l’appellante ha debitamente documentato la sua
situazione d’indigenza- della sua domanda volta all’ottenimento dell’assistenza
giudiziaria in secondo grado.
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
l’art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 7 ottobre
1996 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
10 settembre 1996 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è così
riformata:
- La petizione 22 giugno 1995
__________, è accolta.
§ Di
conseguenza la decisione 8 giugno 1995 dell’Amministrazione del fallimento
__________ è modificata nel senso che il credito di fr. 34’052.40 insinuato nel
fallimento dal signor __________ è posto in III classe.
- La
tassa di giustizia, fissata in fr. 1’300.-, nonché le spese, da anticipare come
di rito, sono poste a carico della Massa fallimentare della __________, la
quale rifonderà a __________ o, fr. 700.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della
procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
550.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 600.-
da anticiparsi
dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà alla
controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.
III. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello
presentata da __________ è accolta, con il gratuito patrocinio dell’avv.
__________.
IV. Intimazione
a: - __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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