AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.2
Data decisione, Autorità:
28.04.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00002
Lugano
28 aprile 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.94.87 (inc. n. 2466) della Pretura di Mendrisio-Sud promossa con petizione
17 aprile 1992 da
__________ rappr. dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido alla riparazione
gratuita dell’abitazione di cui al fondo n. __________di __________ e al
risarcimento dei danni, quantificati in sede di replica in fr. 31’097.--,
importo ridotto a fr. 24’569.-- in sede di conclusioni;
Domande
avversate dai convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 31 ottobre/26 novembre 1996 ha accolto, ordinando ai
convenuti l’esecuzione a loro spese di tutta una serie di lavori di riparazione
e condannandoli al pagamento di fr. 24’569.--;
Appellanti
i convenuti, che con atto di appello del 2 gennaio 1997 chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la pretesa di risarcimento danni;
Mentre
l’attore con osservazioni del 31 gennaio 1997 postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con
contratto di appalto del 28 giugno 1989 i convenuti si sono impegnati contro
una mercede di fr. 392’730.-- a costruire una casa unifamiliare sul fondo n.
__________di __________, venduto all’attore dal convenuto __________
B. A
seguito di difetti della costruzione, localizzati in particolare nelle opere di
isolazione ed impermeabilizzazione, l’attore con la petizione ha chiesto la
condanna dei convenuti alla riparazione gratuita della casa e al risarcimento
del danno derivatogli dai difetti, senza tuttavia precisare in petizione la
natura del danno e la sua entità, ma preannunciandone la quantificazione in
sede di conclusioni, dopo l’assunzione della prova peritale (pag. 9).
Nella
risposta del 4 novembre 1992 i convenuti si sono opposti alla petizione,
rilevando, sul tema del danno, che esso sarebbe conseguente al rifiuto
dell’attore delle riparazioni dell’opera da loro proposte, e che esso non
sarebbe inoltre stato provato e quantificato.
In
replica (pag. 9 e 10) l’attore ha precisato che il danno sarebbe costituito da
spese di tinteggio per fr. 2’800.--, dal mancato guadagno per canoni di
locazione e spese accessorie per fr. 26’260.-- e dai costi di un intervento
provvisorio di impermeabilizzazione per mezzo di silicone per fr. 2’037.--, il
tutto per fr. 31’097.--.
Queste
richieste sono state contestate dai convenuti nella duplica del 14 giugno 1993.
Con
le conclusioni (pag. 6) l’attore, ferma restando la pretesa riparatoria, ha ridotto
la richiesta di risarcimento a fr. 24’569.--, di cui fr. 19’000.-- per la
mancata locazione di un appartamento dal giugno 1992 al marzo 1993, fr. 732.--
di spese legali causate dal litigio con i precedenti inquilini e fr. 2’800.-- e
2’037.-- per i predetti interventi di riparazione.
C. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore, posta l’applicabilità alla fattispecie delle
norme sul contratto di appalto, ha accertato l’esistenza di difetti dell’opera
per i quali sarebbe data la responsabilità dei convenuti, ed ha perciò ammesso
sia la richiesta di riparazione gratuita, che quella di risarcimento danni così
come formulata dall’attore con le conclusioni.
D. Con
l’appello i convenuti postulano la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere la pretesa risarcitoria di fr. 24’569.--, in quanto il danno non
sarebbe provato, non vi sarebbe nesso causale adeguato con i difetti dell’opera
ed essi sarebbero esenti da colpe.
Sulla
pretesa per mancata locazione, l’attore avrebbe concluso una transazione
svantaggiosa con gli inquilini, accettando senza motivo la rescissione del
contratto di locazione valido fino al 30 settembre 1995 dal momento che la casa
era abitabile o che comunque l’attore aveva rifiutato a torto le proposte
riparazioni.
Il
danno sarebbe perciò in definitiva ascrivibile allo stesso attore, che non
potrebbe di conseguenza rivalersi sui convenuti. Nulla sarebbe inoltre stato
fatto per limitare il danno, avendo l’attore in particolare omesso di cercare
dei nuovi inquilini in sostituzione di quelli partenti.
Anche
il risarcimento delle spese legali di fr. 732.-- non potrebbe essere
riconosciuto, poiché tali spese non sarebbero state necessarie se l’attore
avesse accettato gli interventi proposti dai convenuti oppure se egli avesse
eliminato le macchie di umidità, eventualmente con addebito delle relative
spese.
L’importo
di fr. 3’000.-- relativo alla restituzione della cauzione agli inquilini non
sarebbe dovuto in quanto somma che comunque andava resa ai conduttori, mentre i
fr. 2’037.-- dei lavori di siliconatura non sarebbero da risarcire per il
motivo che la fattura è intestata ad una terza persona, e per il fatto che non
vi sarebbe la prova peritale della necessità dell’intervento e del suo costo.
E. Delle
osservazioni 31 gennaio 1997 dell’attore, che conclude per la reiezione del
gravame protestando spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- I
convenuti hanno accettato la sentenza pretorile nella misura in cui li condanna
all’effettuazione a loro spese delle riparazioni necessarie all’eliminazione
dei difetti della casa da loro costruita per l’attore.
L’accettazione
di questa parte della sentenza implica però necessariamente anche l’ammissione
degli accertamenti di fatto sui quali si fonda tale decisione del Pretore,
segnatamente, nel caso di specie, l’accertamento della difettosità dell’opera e
dell’inadeguatezza delle proposte di riparazione formulate dai convenuti (consid.
5), circostanze che del resto non vengono seriamente messe in discussione nel
gravame.
- Sulla
pretesa di fr. 19’000.-- per mancati canoni di locazione
2.1 I
convenuti asseriscono che l’attore avrebbe accettato senza alcun valido motivo
la rescissione del contratto di locazione, accettando così una transazione
svantaggiosa.
La
tesi è ai limiti del temerario.
Stante
l’esistenza di gravi difetti dell’ente locato, ampiamente documentati dalle
perizie in atti, è in effetti perfettamente inutile invocare una lettera
scritta dallo stesso convenuto __________ (doc.
CC) per tentare di dimostrare che la casa era abitabile e non vi erano pertanto
gli estremi per i conduttori per recedere dal contratto ex art. 258 CO
(appello, pag. 3).
Vero
è in effetti l’esatto contrario, e bene hanno fatto i conduttori __________ a
rifiutare di entrare in un appartamento con evidenti segni di gravi
infiltrazioni, in assenza (non per sua colpa) della volontà del locatore di
eliminare immediatamente il difetto.
Con
una simile premessa ha senza dubbio costituito soluzione vantaggiosa per
l’attore quella di annullare gli effetti del contratto senza dovere pagare
risarcimenti di sorta ai mancati inquilini, che di principio avrebbero invece
potuto chiedere il risarcimento almeno delle spese per la recinzione e per il
corrimano (cfr. le fatture annesse ad doc. DD).
2.2 Del
pari infondato è il rimprovero di non avere intrapreso nulla per limitare il
danno, in particolare per non avere cercato un nuovo inquilino.
E’
in effetti di meridiana evidenza che il perdurare dei difetti rendeva
impossibile l’immediata stipulazione di un altro contratto di locazione, dato
che l’attore sarebbe nuovamente stato confrontato con giustificate lamentele
per la difettosità dell’appartamento.
2.3 Addirittura
ai limiti della ricevibilità è invece il tentativo di addebitare all’attore la
responsabilità della mancata locazione per il fatto che egli avrebbe rifiutato
gli interventi di riparazione offerti dai convenuti.
Come
si è già detto (consid. 1), i convenuti hanno di fatto accettato l’accertamento
pretorile dell’inadeguatezza delle soluzioni da loro proposte, e in ogni caso
nulla hanno addotto in questa sede per difenderle.
Ne
consegue che il rifiuto da parte dell’attore di tali riparazioni era del tutto
giustificato, e lo stesso non può pertanto essergli opposto con successo per
sottrarsi alle sue richieste risarcitorie.
Non
può che seguirne l’integrale conferma della pretesa.
- Sulla
pretesa di fr. 732.-- per spese legali
La
contestazione di questa pretesa si fonda unicamente sull’errata argomentazione
secondo cui l’attore dovrebbe sopportare le conseguenze del suo rifiuto di
accettare le riparazioni proposte dai convenuti (appello, punto 5, pag. 3).
Stante
l’inconsistenza dell’argomentazione (cfr. il consid. 2.3), la pretesa non può
che essere confermata appieno.
- Sui
fr. 3’000.-- del deposito di garanzia, resi agli inquilini
Gli
appellanti sollevano inconferenti contestazioni in proposito, senza tuttavia
avvedersi che l’attore non ha mai postulato la loro condanna al pagamento di
questa somma e che il Pretore non li ha di conseguenza condannati alla sua
rifusione.
- Sulla
pretesa di fr. 2’037.-- per il trattamento con silicone
I
convenuti nel gravame sollevano per la prima volta la censura secondo cui la
somma, corrispondente all’importo della fattura 5 agosto 1992 dell’impresa di
pittura __________ (doc. II), non sarebbe dovuta per il motivo che la fattura è
intestata ad una terza persona.
L’eccezione
è di conseguenza irricevibile per motivi processuali (art. 321 cpv. 1 lit. b
CPC), ma comunque infondata, non costituendo la sola intestazione di una
fattura la prova certa della titolarità del rapporto contrattuale nella persona
dell’intestatario (II CCA 10 dicembre 1996 in re V. SA/M., 5 settembre 1996
in re T. SA/G.), e potendosi dedurre nella specie che la fattura pur se inviata
a __________, era in realtà destinata all’attore, cugino del __________ e
proprietario delle facciate sulle quali l’artigiano ha eseguito l’opera.
Infondate
sono anche le altre critiche dei convenuti alla decisione del Pretore di
accogliere questa pretesa. L’esistenza di fessurazioni e fughe nella muratura
esterna è infatti stata accertata dalla perizia del febbraio 1993, che le
menziona a più riprese (p. es. risposta 3). Ciò premesso, stante il rifiuto dei
convenuti di procedere ad interventi adeguati, l’attore poteva in buona fede
chiedere ad un artigiano un intervento palliativo di siliconatura della
facciate, sicuramente atto a rallentare le infiltrazioni e, di conseguenza, a
limitare i danni all’interno della casa.
E’
vero che la perizia non si esprime sui costi di un simile intervento
palliativo, ma d’altra parte le generiche contestazioni sollevate dai convenuti
con la duplica (pag. 2) riguardavano il danno in quanto tale, e non la sua
quantificazione. Difatti essi non hanno mai esplicitamente affermato che la
fatturazione dell’artigiano interpellato sarebbe stata eccessiva o che egli non
avrebbe effettuato le prestazioni fatturate.
Ne
consegue che, stante l’accertamento peritale dell’esigenza del risanamento -ovvero,
in definitiva, dell’esistenza del danno- ben poteva il Pretore aggiudicare
all’attore il costo dell’intervento palliativo senza eccedere il proprio potere
di apprezzamento nella valutazione delle prove offertegli.
Ne
consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
2 gennaio 1997 di __________ e __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 780.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 800.--
già
anticipati dagli appellanti, restano a loro carico.
I
convenuti in solido rifonderanno all’attore fr. 1’000.-- per ripetibili di
appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio-Sud.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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