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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.192
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00192
Lugano
10 novembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.1136 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 8 febbraio 1991 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 38’035.26
oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di prezzo di vendita;
Domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che il
Pretore con sentenza 13 giugno 1997 ha accolto per il capitale richiesto oltre
a interessi al 5% dal 1° gennaio 1991 e fr. 3’613.35 per rivalutazione
monetaria;
Appellante
la convenuta, che con atto di appello del 7 luglio 1997 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre
l’attrice con osservazioni del 12 agosto 1997 postula la reiezione del gravame
protestando spese e ripetibili.
Letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
periodo compreso tra il 26 aprile 1988 e il 26 maggio 1989 l’attrice ha fornito
alla convenuta vari quantitativi di pellicole per imballaggi, emettendo per
questo 5 fatture per complessive lire 32’881’600, somma rimasta impagata e
oggetto della petizione in rassegna.
B. Nella
risposta del 21 maggio 1991 la convenuta si è opposta alla petizione eccependo
la difettosità della merce fornita, destinata a tre clienti della convenuta che
l’avrebbero contestata.
La
merce sarebbe in massima parte stata resa all’attrice oppure distrutta dopo il
di lei rifiuto di riprenderla in consegna.
Stante
i difetti della merce, nulla sarebbe comunque dovuto all’attrice.
C. Nel
giudizio impugnato, ritenuta l’esistenza tra le parti di un contratto di
compravendita da giudicare secondo il diritto italiano riservato il diritto
svizzero per la forma e i tempi della notifica dei difetti, il Pretore ha
ammesso che vi sarebbero stati dei problemi con parte delle forniture in
questione.
Tuttavia,
in un’occasione la convenuta non avrebbe saputo indicare il minor valore così
che nulla potrebbe dedurre dalla fattura dell’attrice, mentre in un’altra circostanza
essa sarebbe venuta meno all’obbligo di verifica della merce, ed in un terzo
caso non sarebbe stata provata l’esistenza dell’asserito difetto, così che in
definitiva la sua resistenza all’obbligo di pagamento del prezzo sarebbe in
definitiva ingiustificata.
D. Con
l’appello la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di
respingere la petizione.
Il
Pretore avrebbe erroneamente ritenuto l’esistenza di un rapporto di
compravendita quando invece si tratterebbe di un appalto, trattandosi di
materiale di imballaggio allestito in base alle specifiche richieste
dell’attrice.
Quo
alle fatture in questione, il Pretore avrebbe rettamente concluso per la
difettosità delle forniture, da ritenere ricusate ed inaccettabili, dal che il diritto
per la committente di rifiutare il pagamento.
Più
precisamente, nel caso della fornitura per il cliente __________ (fattura 949,
doc. C) sarebbero pacifici sia il difetto che la tempestività della notifica e
il rifiuto della merce, mentre sarebbe ininfluente il fatto che il cliente
tedesco abbia onorato la fattura della convenuta per la partita in questione.
Nel
caso della fornitura destinata al cliente __________ (fatture 2368 e 2429, doc.
D ed E) sarebbe pacifico l’errore commesso dalla convenuta e consistente nella
mancanza di tre puntini, ma contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non
si potrebbe addebitare all’appellante la mancata verifica del testo (ovvero
della presenza dei puntini) nella cosiddetta “prova colore”, essendo la stessa
destinata appunto solo alla verifica del colore, e non ad un’ulteriore verifica
del testo.
Nel
caso infine della fornitura per il cliente __________ (fatture 396 e 1306, doc.
F e G), la stampa di un bianco di fondo non richiesto, erroneamente eseguita dall’attrice,
avrebbe compromesso la trasparenza del risultato, con il che si sarebbe
ottenuto un prodotto diverso da quello richiesto e rifiutato dal destinatario.
In
tutti i casi sarebbe pertanto giustificato il mancato pagamento delle fatture,
dal che la reiezione di ogni pretesa dell’attrice.
E. L’attrice
nelle osservazioni del 12 agosto 1997 postula la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili in base ad argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- Si
deve dare atto all’appellante che i rapporti contrattuali intercorsi tra le
parti sono qualificabili come appalto e non come compravendita.
Per
effetto dell’art. 117 cpv. 1 e cpv. 3 lit. c LDIP tornano perciò applicabili
alla fattispecie gli art. 1655 e segg. CCI, senza che tuttavia -specie alla
luce delle concrete censure al giudizio impugnato- derivino per questo delle
modifiche allo scenario giuridico della causa , visto che i diritti del
committente per il caso di difetti dell’opera sono analoghi a quelli del
compratore, e che la stessa appellante non trae conseguenza alcuna dalla
constatazione della diversa natura del contratto rispetto a quella prospettata
nel primo processo.
- Per
quanto riguarda la fornitura al cliente __________, il Pretore ha respinto
l’eccezione della convenuta, che voleva ricusare l’intera opera, per il motivo
che questa non sarebbe stata inutilizzabile, tant’è che essa fu rivenduta a
terzi e il relativo prezzo fu pagato dall’acquirente, così che sarebbe stata
pensabile solo l’aggiudicazione di un minor valore a seguito dei difetti, che
però la convenuta non avrebbe dimostrato (consid. 4, pag. 4).
A
fronte di questa calzante motivazione, la convenuta nel gravame si limita ad
affermare che il rifiuto della merce sarebbe “pacifico” (punto 5, pag. 4),
argomentando con l’irrilevante doc. H, un telex da lei stessa allestito.
La
critica del giudizio pretorile si riduce perciò all’apodittica affermazione
della verità della propria tesi, il che non è tuttavia un’ammissibile
argomentazione per un appello, che su questo punto si rivela perciò
irricevibile prima ancora che infondato.
- Circa
la fornitura al cliente __________, il Pretore non ha ritenuto di accollare
all’attrice le conseguenze dell’errore consistente nell’omessa stampa di tre
puntini, presenti nella prima bozza ma non nella prova colori, per il motivo
che la convenuta avrebbe omesso la verifica della prova colori e la notifica
del difetto in questione, di natura evidente. Ne conseguirebbe la sua
approvazione della prova colori, e perciò l’impossibilità di valersi del
difetto del prodotto finale (consid. 5, pag. 4 e 5).
La
convenuta argomenta invece che la prova colore sarebbe stata destinata
unicamente alla verifica del colore e non anche del testo, già approvato in
precedenza (appello, pag. 5).
L’obiezione
è solo in apparenza pertinente: il teste __________ (verbale, pag. 4 e 5) ha
chiaramente specificato che nella prassi dei rapporti tra le due ditte la
verifica della prova colore non aveva solo lo scopo di controllare la
colorazione, ma anche di costituire la definitiva approvazione dell’opera prima
della sua produzione in quantità.
Dovendosi
ammettere la violazione degli obblighi di verifica e notifica da parte della
committente, e quindi l’approvazione dell’opera (art. 1667 CCI), bene ha fatto
il Pretore a respingere le pretese della convenuta relative a questa fornitura.
- Le
lamentele della convenuta al riguardo delle forniture per il cliente __________
sono state respinte dal Pretore per il motivo che essa non avrebbe comprovato
il danno subito e l’eventuale minor valore dell’opera in conseguenza degli
asseriti difetti (consid. 6, pag. 5).
Con
l’appello la resistente si limita a sostenere in poche righe (pag. 5 e 6) che
la non richiesta stampa di un bianco di fondo avrebbe causato il totale rifiuto
della merce da parte del cliente, argomentando siffatta opinione unicamente in
base al telex doc. 10, anche in questo caso da lei stessa redatto. Non può che
seguirne la reiezione dell’inconsistente censura.
Ne
è lo stesso dell’intero gravame, di manifesta natura dilatoria.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la sua soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
7 luglio 1997 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà all’attrice fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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