AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.190
Data decisione, Autorità:
30.10.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00190
Lugano
30 ottobre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile OA.95.245 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione 16 novembre 1992 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui gli attori hanno proposto a
giudizio la seguente domanda:
“1. La
petizione è accolta: si accerta di conseguenza l’inesistenza del debito
professato dalla defunta signora __________ ed incorporato nella cartella
ipotecaria al portatore 9 maggio 1967 dg __________di nominali fr. 20’000.--
oltre interessi al 5% gravante in II° rango la PPP __________ di __________.
-
E’
di conseguenza fatto ordine al signor __________ in __________di consegnare il
titolo ipotecario all’Ufficio dei registri del Distretto di Lugano perché
provveda alla distruzione dello stesso ed alla cancellazione dell’iscrizione
ipotecaria.
-
E’
fatto comunque divieto al signor __________ in __________ di disporre del
titolo ipotecario in modo diverso da quanto detto al punto 2 del presente
dispositivo.
-
E’
comunque fatto ordine all’Ufficio dei registri del Distretto di Lugano di
cancellare l’iscrizione ipotecaria 9 maggio 1967 dg __________in relazione alla
PPP __________ RFD __________, sezione di __________ ”.
mentre
in via cautelare hanno altresì postulato che al convenuto venisse fatto ordine
di depositare il titolo in questione e che venissero pubblicate le grida per
l’ammortamento della cartella ipotecaria in questione;
Domande
avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 11 giugno 1997 ha respinto;
__________,
che con atto di appello del 2 luglio 1997 chiede la riforma del querelato
giudizio in via principale nel senso di accogliere integralmente la petizione,
e in via subordinata nel senso di accertare non già l’inesistenza del debito,
ma solo quella del pegno immobiliare;
Mentre
il convenuto con osservazioni del 30 luglio 1997 postula la reiezione del
gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i
seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
- tassa
di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel
giugno del 1988 il convenuto ha trovato la cartella ipotecaria di cui trattasi
(doc. 7) in una baracca di sua proprietà, e il 29 luglio 1988, dopo avere
chiesto lumi sul da farsi, l’ha consegnata all’ufficio oggetti smarriti di
__________ (doc. 4).
B. Con
la petizione che ci occupa gli attori, l’uno erede universale della debitrice
indicata dal titolo (doc. A) e l’altra proprietaria del fondo gravato, hanno
formulato le domande sopracitate domande, fondate sul fatto che il convenuto
non potrebbe vantare credito alcuno nei loro confronti.
Con
l’azione si vorrebbe evitare che il convenuto acquisisca un diritto di
proprietà sul titolo, del quale si chiederebbe pertanto l’annullamento.
C. Nella
risposta del 16 settembre 1993 il convenuto si è opposto alla petizione
sostenendo di essere divenuto proprietario del titolo ai sensi dell’art. 722
cpv. 1 CC per il decorrere del termine di 5 anni dal suo ritrovamento.
Da
tale diritto, stante la natura del titolo, discenderebbe la facoltà per lui di
resistere con successo alla petizione, non potendosi in particolare affermare
l’avvenuta estinzione del credito o del diritto di pegno incorporati nel
documento.
D. Nel
giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto la proprietà da parte del
convenuto sulla cartella ipotecaria in questione, così che questi già solo per
questo motivo potrebbe validamente vantare i diritti ivi incorporati, che gli
attori non avrebbero provato essere estinti.
Dal
che la reiezione della petizione.
E. Con
l’appello __________ postula la riforma della sentenza pretorile in via
principale nel senso di ammettere la petizione accertando l’inesistenza del
debito di cui alla cartella ipotecaria, e in via subordinata nel senso di
accertare l’inesistenza almeno del diritto di pegno immobiliare incorporatovi.
Il
Pretore avrebbe ammesso a torto l’acquisto della proprietà del titolo da parte
del convenuto, avendo questi omesso di effettuare le indagini e le
pubblicazioni previste dagli art. 720 e segg. CC.
Vi
sarebbe inoltre stata violazione dell’art. 9 CC per il fatto che il Pretore non
ha ritenuto fornita la prova dell’inesistenza del debito incorporato nella
cartella, quando invece tale prova sarebbe stata fornita.
F. Delle
osservazioni 30 luglio 1997 del convenuto, che postula la reiezione del gravame
con protesta di spese e ripetibili, si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
- La
tesi di fondo sulla quale gli attori hanno incentrato la propria azione di
accertamento negativo -con ciò che ne deriva- è quella secondo cui, in sintesi,
a prescindere dalla cartella ipotecaria non esisterebbe alcun retrostante
rapporto obbligatorio in virtù del quale il convenuto potrebbe professarsi
creditore dei signori __________ e di __________ (esplicito: petizione, punto
5, pag. 4).
La
questione di fatto, ovvero l’inesistenza di tale rapporto obbligatorio, è
addirittura pacifica, ma di nessuna rilevanza giuridica ai fini della causa.
E’
infatti incontestabile che l’esistenza di un valido rapporto obbligatorio
retrostante e di un reale debito corrispondente alla professione di debito
contenuta nel titolo non sono per nulla necessari, vista la natura di titolo al
portatore della cartella, in conseguenza della quale è la cartella ipotecaria
stessa a costituire un credito personale garantito da pegno immobiliare (art.
842 e 855 cpv. 1 CC). Si pensi del resto al frequente caso di un pegno
immobiliare nella forma della cartella ipotecaria al portatore costituito dal
proprietario sul proprio fondo, nel quale nulla può evidentemente essere eccepito
alla validità della cartella ipotecaria nonostante l’ovvia inesistenza di
qualsivoglia rapporto debitorio a monte della richiesta di emissione.
- Se
ne deve dedurre che le tesi dei procedenti non erano atte a condurre
all’accoglimento della petizione nella misura in cui si limitavano a confutare
l’esistenza dell’irrilevante rapporto obbligatorio retrostante.
Essi
avrebbero semmai dovuto addurre e dimostrare, delle due l’una, che il convenuto
non era proprietario della cartella ipotecaria, oppure che essa non incorporava
più alcun credito.
2.1 In
questa sede la ricorrente tenta di sostenere che il convenuto non sarebbe
divenuto proprietario ex art. 722 cpv. 1 CC della cartella ipotecaria per il
motivo che egli non avrebbe effettuato le indagini o le pubblicazioni previste dall’art.
720 cpv. 1 CC.
La
tesi prima ancora che infondata -l’obbligo di indagine e pubblicazione è
alternativo, e non cumulativo, a quello, perfettamente adempiuto dal convenuto,
di annuncio alla polizia (art. 720 cpv. 1 CC: “.. a darne avviso alla polizia od
a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni...”; Haab/Simonius/Scherrer/Zobl,
Zürcher Kommentar, n. 41 e 42 ad art. 720-722 CC)- è irricevibile: nella
petizione gli attori hanno infatti genericamente sostenuto che l’azione era
volta ad evitare che il convenuto divenisse proprietario del titolo (punto 8,
pag. 5), ma non che a questo risultato ostasse la violazione degli obblighi di
cui all’art. 720 CC, il cui adempimento è per contro implicitamente stato
ammesso laddove si è affermato che solo il mancato compimento del termine di 5
anni impediva che il convenuto disponesse liberamente del titolo (punto 6, pag.
3).
Il
mancato rispetto delle formalità di cui all’art. 720 CC è perciò una novità
dell’atto di appello, come tale irricevibile ex art. 321 cpv. 1 lit. b CPC.
Né
si può seriamente affermare che il convenuto non sarebbe divenuto proprietario
del titolo per il motivo che la petizione avrebbe avuto un effetto interruttivo
o sospensivo sul termine quinquennale di cui all’art. 722 cpv. 1 CC, essendo
pacifico da una parte che l’azione non ha costituito rivendicazione della
proprietà del titolo (esplicito: petizione, punto 7, pag. 5; appello, punto 10,
pag. 9), che essa non era nemmeno da intendere quale richiesta di ammortamento
del titolo (esplicito: petizione, punto 1, pag. 3; appello, punto 9, pag. 9), e
che gli attori, contrariamente all’opinione della ricorrente (appello, punto
10, pag. 9) non sono neppure da intendere quali “sonstiger Berechtigter” sul
titolo, ma solo ed unicamente quali obbligati alle obbligazioni ivi
incorporate.
2.2 Non
meno infondato è a questo stadio della causa il tentativo di affermare che il
titolo non incorporerebbe più il credito e il diritto di pegno immobiliare.
E’
infatti pacifico che il titolo è regolarmente iscritto a registro fondiario -del
tutto inconcludenti in proposito sono perciò le generiche censure
dell’appellante di violazione dell’art. 9 CC- , e che non ha avuto luogo alcuna
procedura formale di ammortamento ai sensi dell’art. 871 CC, alla quale non
possono evidentemente supplire le richieste in tal senso e le eccezioni
sollevate in questa causa nei confronti del solo convenuto, di modo che,
contrariamente alla diversa opinione della ricorrente (appello, punto 9, pag. 9),
proprio non si vede come possa trovare udienza l’invocazione di questa norma.
- L’appellante
sembra in definitiva ritenere ingiusto che il convenuto possa incassare fr.
20’000.-- , se del caso esercitando nei suoi confronti il diritto di pegno immobiliare,
nell’apparente inesistenza di un motivo che invece risiede nell’acquisto della
proprietà originaria sul titolo.
Vero
è piuttosto, dal profilo dell’equità, che si può presumere che qualcuno abbia
dato fr. 20’000.-- alla debitrice ricevendo in garanzia la nota cartella (tesi
ventilata al punto 6, pag. 4 della petizione, mai gli attori hanno per contro
sostenuto che fosse un titolo del proprietario), e che questo ignoto creditore
non li abbia avuti in restituzione, di modo che, dal punto di vista economico,
il danneggiato è detto creditore e non certo l’appellante, la quale per ovvia
convenienza vorrebbe in definitiva sostituire a questo giuridicamente corretto
risultato una situazione economica altrettanto iniqua per la quale il debito
originario per cui fu emessa la cartella ipotecaria ed in essa incorporato non
viene più onorato.
- Visto
l’esito del gravame si prescinde dalla disamina della legittimazione di
__________ alla sua presentazione nei termini in cui esso è stato formulato.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante (art.
148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art.
148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
2 luglio 1997 __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere al
convenuto fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster