AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.165
Data decisione, Autorità:
22.09.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00165
Lugano
22 settembre 1997/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa - inc. no. OA.95.01649 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3 - promossa con
petizione 11 dicembre 1995 da
entrambi
rappr. dall’avv. __________
contro
entrambi
rappr. dall’avv__________
con
cui gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento
di fr. 24’500.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno, o in
subordine la riparazione gratuita dell’opera, come pure il versamento di altri
fr. 1’994.30 per spese di patrocinio preprocessuale e peritali, di fr. 2’704.95
quale restituzione di contributi di miglioria e per lo svincolo di 26 mq. dal
fondo base nonché di fr. 500.- per torto morale;
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione;
Ed
ora sulla domanda di assistenza giudiziaria formulata dal convenuto
__________ con l’allegato responsivo 1° marzo 1996, che il Pretore ha respinto
con decreto 13 maggio 1997;
Appellante
il convenuto __________ con atto di appello con domanda di assistenza
giudiziaria del 26 maggio 1997 con cui chiede la riforma della querelata
decisione nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, con
protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre
gli attori con osservazioni 11 giugno 1997 hanno postulato la reiezione del
gravame, protestando spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: che
nel marzo 1990 __________ hanno venduto a __________ e __________ -che hanno
così esercitato il diritto di compera costituito nel dicembre 1989- il foglio
di PPP N. , costituito da una quota di comproprietà di 86/1000 della
particella N. __________ con diritto esclusivo sull’appartamento n. 10 al
quarto piano dell’immobile denominato “ ”, nonché il foglio di PPP N.
__________quota di comproprietà di 6/1000 del medesimo fondo base con diritto
esclusivo sull’autorimessa n. 18 al piano terreno; nel 1991 questi ultimi hanno
pure acquistato il foglio di PPP N. __________quota di comproprietà di 6/1000
con diritto esclusivo sull’autorimessa n. 17 al piano terreno;
che
tra le parti ben presto sono sorte discussioni, segnatamente in quanto
l’immobile ceduto presentava umidità e difetti alle facciate;
che,
facendo riferimento a questi specifici difetti, con petizione 11 dicembre 1995
__________ e __________ hanno chiesto la condanna in solido di __________ al
pagamento di fr. 24’500.- oltre interessi a titolo di risarcimento del danno, o
in subordine la riparazione gratuita dell’opera, chiedendo nel contempo il
versamento di ulteriori importi per spese di patrocinio preprocessuale e
peritali (fr. 1’994.30), per torto morale (fr. 500.-) e quale restituzione di
contributi di miglioria, a loro dire, dovuti dai venditori, nonché per il
frazionamento del fondo base (fr. 2’704.95);
che
con la risposta 1° marzo 1996 i convenuti si sono opposti alla petizione,
protestando spese e ripetibili;
che,
pedissequamente all’allegato responsivo, il convenuto __________, evidenziando
le sue difficoltà finanziarie, ha chiesto di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria nella forma dell’esenzione dal pagamento delle
tasse e delle spese giudiziarie, nonché dell’ammissione al gratuito patrocinio;
che,
richiesto dal giudice di comprovare la sua situazione di indigenza, egli ha
versato agli atti il preavviso (negativo) del suo Comune di domicilio e 24 atti
di carenza beni risalenti al periodo gennaio - marzo 1997 per complessivi fr.
152’058.45, precisando nel contempo di non disporre ancora della notifica di
tassazione 1993-94, che, a suo dire, era comunque ampiamente superata dagli
eventi;
che
all’ulteriore richiesta 28 marzo 1997 del Pretore volta alla completazione
dell’istanza nei dovuti modi, avuto in particolare riguardo ai dati fiscali,
egli si è limitato a riconfermare quanto già allegato in precedenza;
che
con decreto 13 maggio 1997 il Pretore, dopo aver disposto d’ufficio (art. 156
cpv. 1 CPC) un’ispezione presso l’autorità fiscale, ha senz’altro respinto la
domanda di assistenza giudiziaria;
che
il giudice di prime cure ha così appurato come dalla dichiarazione d’imposta 28
febbraio 1996 e relativa al biennio 1995/96 risultava che __________ disponeva
di un reddito imponibile di fr. 109’036.- e di una sostanza imponibile il 1°
gennaio 1995 di fr. 943’021.-;
che,
sempre a suo giudizio, l’istante non poteva certamente pretendere di venire in
questa sede a sovvertire simili evidenze, dichiarando puramente e semplicemente
che la sua situazione, oggi, non era più quella, oppure limitandosi a produrre
una serie di attestati di carenza beni che da soli non potevano permettere di
ritenere superate e azzerate le risorse finanziarie così come consegnate nella
citata ultima dichiarazione d’imposta;
che
con atto di appello con domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale
del 26 maggio 1997 l’istante chiede la riforma della querelata decisione nel
senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, protestando spese e
ripetibili di primo e secondo grado;
che,
a suo parere, il suo stato di insolvenza risulterebbe chiaramente dai numerosi
atti di carenza beni versati agli atti, documenti di carattere ufficiale, per
altro risalenti a tempi recentissimi; i dati fiscali sui quali il giudice di
prime cure aveva fondato il suo giudizio erano per contro superati, riferendosi
con tutta evidenza al biennio 1993/94;
che
con osservazioni 11 giugno 1997 gli attori postulano la reiezione del gravame,
contestando l’esistenza di una situazione di indigenza a carico del convenuto e
sottolineando come la resistenza in lite della controparte non presentasse
probabilità di esito favorevole;
considerando
in diritto: che
giusta l’art. 155 CPC le persone che giustifichino di non essere in grado di sopperire
alle spese della lite possono ottenere l’assistenza giudiziaria;
che
i presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono l’esistenza
di uno stato di indigenza da parte del richiedente e la verosimiglianza di buon
fondamento della causa (se questi è attore) rispettivamente della resistenza in
lite (se invece è convenuto);
che
per costante giurisprudenza esiste indigenza, quando i mezzi di cui dispone la
parte interessata non bastano manifestamente alle esigenze elementari della normale
sussistenza del richiedente e delle persone che sono a suo carico, tenendo
conto della situazione economica dell’obbligato nel suo complesso, senza
operare distinzioni aprioristiche tra reddito e patrimonio (DTF 119 Ia
12, 120 Ia 118; Rep. 1983 p. 118, 1970 p. 67; IICCA 10 gennaio
1994 in re F./U., 26 ottobre 1994 in re G. SA/S., 19 giugno 1995 in re F./B., 7
agosto 1995 in re F./B., 16 ottobre 1995 in re K./S.B.S., 20 novembre 1995 in
re B./C.S., 4 febbraio 1997 in re B./S.);
che
la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che il giudizio sull’esistenza
dei presupposti dell’assistenza giudiziaria ed in particolare dell’indigenza
può basarsi su una semplice verosimiglianza, evitando cosi uno schematismo
esagerato (DTF 106 Ia 83 e ICCTF 5 febbraio 1987 in re Gandolfi);
che
in linea di principio vi è motivo per ammettere l’esistenza di tale presupposto
nel caso in cui l’istante risulta essere privo di reddito e di sostanza
imponibili fiscalmente, se è oberato da debiti, oppure se a suo carico vi sono
attestati di carenza beni oppure numerose esecuzioni in corso, anche per
importi modesti (IICCA 10 gennaio 1994 in re F./U., 20 novembre 1995 in
re B./C.S., 4 febbraio 1997 in re B./S.);
che,
ciò posto, nel caso di specie la motivazione con cui il Pretore ha respinto la
domanda di assistenza giudiziaria, non può essere condivisa;
che
in effetti il richiedente ha chiaramente provato il suo stato di insolvenza,
versando agli atti non meno di 24 attestati di carenza beni di recente data
(risalenti al periodo gennaio - marzo di quest’anno) per un importo consistente
di oltre fr. 150’000.-;
che
il primo giudice ha per altro manifestamente frainteso le risultanze fiscali,
messe a sua disposizione: la dichiarazione d’imposta allestita dal richiedente
il 28 febbraio 1996, riferita all’imposta cantonale e federale 1995/96, in
realtà non si basa -come ritenuto dal Pretore- sui dati del biennio 1995/96,
bensì su quelli del biennio 1993/94, con la logica conseguenza che i dati
riportati a quel momento rispecchiavano la situazione del contribuente al più
tardi al 1° gennaio 1995, ma non certo quella attuale, che -come
dettagliatamente indicato a questa Camera con lo scritto del 3 settembre 1997-
parla inequivocabilmente per l’esistenza di uno stato di insolvenza;
che
la circostanza che lo stato di insolvenza possa essere stato (parzialmente)
causato dal comportamento dello stesso richiedente, il quale in particolare ha
ammesso di aver perso diversi soldi al gioco d’azzardo, in ogni caso non
consente di per sé di negargli l’assistenza giudiziaria, l’abuso di diritto
essendo infatti ravvisabile solo nel caso in cui il richiedente abbia
rinunciato ad un reddito proprio in vista del processo (Cocchi/Trezzini,
CPC, N. 10 ad art. 155);
che
l’esistenza di una situazione di indigenza del richiedente, così accertata, non
è tuttavia ancora sufficiente per concedergli il beneficio dell’assistenza
giudiziaria;
che
in effetti, come accennato in precedenza, giusta l’art. 157 CPC quest’ultima
deve essere rifiutata se la causa rispettivamente la resistenza in lite non
presenta probabilità di esito favorevole;
che,
per costante giurisprudenza, il requisito della probabilità di esisto
favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese a cui si esporrebbe (Cocchi/Trezzini, op.
cit., N. 4 ad art. 157; ICCTF 12 febbraio 1995 in re F./G.; IICCA
8 agosto 1995 in re C./F., 16 ottobre 1995 in re K./S., 14 maggio 1997 in re
O./O. e llcc.);
che
nell’ambito di un giudizio forzatamente sommario -che non vuole, né può
anticipare quello di merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 6 ad art.
157; sentenze IICCA citate)- vi è senz’altro motivo per ritenere
giustificata, almeno parzialmente, la resistenza in lite del convenuto qui
istante;
che
innanzitutto a questo momento la richiesta di pagamento di fr. 24’500.- a
titolo di risarcimento del danno sembra decisamente eccessiva: in effetti
mentre tale importo, tenuto conto dei millesimi complessivamente detenuti dagli
attori (98), è stato calcolato su un costo di riparazione dell’opera di fr.
250’000.-, nel doc. SS -documento in base al quale gli attori hanno per altro
basato i loro calcoli- quest’ultimo costo viene per contro stimato in soli fr.
53’000.- / 158’000.-, ciò che potrebbe tutt’al più giustificare un risarcimento
ridotto, variante tra fr. 5’195.- e fr. 15’485.-;
che,
sempre nell’ambito di un giudizio sommario, la richiesta di una quota parte
(fr. 1’367.10) delle spese di patrocinio preprocessuale fatturate
complessivamente in fr. 11’260.90 (doc. VV) sembra quanto meno eccessiva per
raffronto alla fattispecie, tanto più che l’importo fatturato concerne l’intera
problematica dei difetti e non unicamente quindi i rapporti con i convenuti;
nemmeno evidente è il ben fondato della postulata rifusione dei contributi di
miglioria per la realizzazione della rete viaria __________ (fr. 1’391.20),
atteso che per legge gli stessi sono dovuti da coloro che erano proprietari al
momento della pubblicazione del prospetto dei contributi (art. 5 cpv. 2 LCM),
che in casu è avvenuta nell’ottobre 1992 (doc. P), né quella per lo svincolo di
26 mq dal fondo base (fr. 1’223.05), pacificamente avvenuto prima che essi
fossero proprietari delle quote di PPP (doc. 2); appare per contro già sin
d’ora destituita di fondamento la richiesta di fr. 500.- per torto morale;
che,
in tali circostanze, le probabilità di respingere (almeno in buona parte) la
petizione appaiono di gran lunga superiori a quelle di un suo eventuale
integrale accoglimento (DTF 109 Ia 9; IICCA 16 ottobre 1995 in re
K./S.);
che
di conseguenza, in accoglimento dell’appello, sono senz’altro date le premesse
per porre l’istante al beneficio dell’assistenza giudiziaria nella causa di
merito;
che
il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria a favore del richiedente comporta
(art. 159 cpv. 1 CPC) -come da lui richiesto- la sua dispensa dall’eventuale
pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie (lett. a) e la sua ammissione
al gratuito patrocinio (lett. b), fermo restando che l’altro convenuto in lite
__________ non potrà tuttavia beneficiare di questa situazione: in pratica,
quindi, le spese giudiziarie e di patrocinio poste a carico dei convenuti saranno
dovute dallo Stato nella misura di un mezzo;
che
l’esito del presente giudizio giustifica di concedere all’appellante il
beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale;
che
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
che
questa Camera, in conclusione, non può tuttavia esimersi dallo stigmatizzare i
toni inutilmente offensivi e polemici utilizzati nell’appello nei confronti del
Pretore: l’espressione “il ricorrente è infine convinto che la decisione che ci
occupa sia anche viziata da pregiudizialità -nell’accezione in cui la parola
viene usata nel politichese italiano-, e che sia la manifestazione di una forma
di decisionismo che confina con l’abuso di potere” (appello p. 4 e 5) non si
limita infatti a censurare in maniera ferma e decisa il giudizio di primo grado
non ritenuto corretto (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5 ad art. 69),
bensì costituisce una vera e propria frase ingiuriosa nei confronti del primo
giudice (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 5, 7 e 10 ad art. 69; IICCA
11 aprile 1995 in re B./B.), che come tale deve senz’altro essere stralciata
dal gravame (art. 68 cpv. 3 CPC); il patrocinatore dell’appellante, avv.
__________ viene di conseguenza avvertito che, se in futuro si ripeteranno
simili atteggiamenti da parte sua, verrà deferito alla Commissione di
disciplina dell’Ordine degli avvocati;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello
26 maggio 1997 di __________ è accolto.
Di
conseguenza il decreto 13 maggio 1997 del Pretore del distretto di Lugano,
Sezione 3, è così riformato:
-
L’istanza
di assistenza giudiziaria presentata da __________ è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese, da anticipare dall’istante e per
esso dallo Stato, sono poste a carico degli attori in solido, che rifonderanno
alla controparte pure in solido fr. 100.- a titolo di ripetibili.
II. L’istanza
di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura di appello è accolta,
con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
III. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 90.-
b)
spese fr. 10.-
Totale fr. 100.-
da
anticiparsi dall’appellante e per esso dallo Stato, sono poste a carico degli
appellati in solido, i quali rifonderanno pure in solido alla controparte fr.
50.- a titolo di ripetibili d’appello.
IV. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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