AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.153
Data decisione, Autorità:
02.09.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00153
Lugano
2 settembre 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nelle cause - inc. no. CL.95.00139 e CL.95.00140 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 -
promosse con istanze datate 14 giugno 1995 da
__________ rappr. __________
contro
__________ rappr. dall’avv. __________
con
cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
9’000.- oltre interessi dal 31 gennaio 1995 nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n__________dell’UE di Lugano, rispettivamente
la sua condanna al pagamento di altri fr. 18’000.- oltre interessi dal 31
gennaio 1995;
domande
parzialmente ammesse dalla convenuta, che ha riconosciuto il benfondato della
prima istanza limitatamente a fr. 6’974.55, mentre ha integralmente contestato
la seconda pretesa;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 12 maggio 1997 con cui, in
parziale accoglimento della prima istanza ha condannato la convenuta al
pagamento di fr. 8’629.- oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 1991 e rigettato
l’opposizione al PE riconoscendo gli interessi a far tempo dal 31 gennaio 1995,
rispettivamente in parziale accoglimento della seconda istanza l’ha condannata
al versamento di fr. 2’129.10 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 1991;
all’istante è stata inoltre riconosciuta la somma di fr. 800.- a titolo di
ripetibili parziali per la prima vertenza, mentre con riferimento alla seconda
causa alla convenuta è stato attribuito per il medesimo titolo un importo di
fr. 1’400.-;
appellante
la convenuta con atto di appello 23 maggio 1997 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso che i crediti riconosciuti a favore dell’istante
nelle due vertenze vengano ridotti rispettivamente a fr. 7’254.- ed a fr.
1’382.50 e che gli interessi moratori vengano fatti decorrere dal 31 gennaio
1995; il tutto, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la parte istante con appello adesivo ed osservazioni 6 giugno 1997 accetta la
riduzione a fr. 7’754.- del credito di cui alla prima istanza e la modifica
della decorrenza degli interessi moratori e, a sua volta, chiede che la pretesa
di cui alla seconda istanza venga riconosciuta in misura di fr. 15’003.50;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto
A. __________ è stata
assunta il 1° ottobre 1992 dalla __________ con la qualifica di “impiegata
ufficio commerciale”, in virtù di un contratto a tempo indeterminato (doc. A).
Il 16 dicembre 1994,
quattro giorni dopo il suo rientro in ditta dopo un’assenza di quasi 6 mesi per
malattia, infortunio e gravidanza, la dipendente è stata licenziata con effetto
immediato (doc. E).
B. Il 14 giugno 1995,
con due istanze separate__________ ha chiesto la condanna dell’ex datrice di
lavoro al pagamento di fr. 9’000.- oltre interessi nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano
(doc. I), rispettivamente la sua condanna al pagamento di altri fr. 18’000.-
oltre interessi: oggetto della prima istanza sono l’indennità di parto e la
tredicesima 1994, mentre con la seconda, premesso il carattere ingiustificato
del licenziamento in tronco, è postulata la rifusione dei salari fino al
termine di disdetta ordinaria del 31 marzo 1995, della quota parte della
tredicesima 1995, delle vacanze arretrate 1994 e della quota parte di quelle
per il 1995.
La convenuta ha
riconosciuto il benfondato della prima istanza limitatamente a fr. 6’974.55
relativi all’indennità di parto e ad una quota parte di tredicesima per il
primo semestre 1994, mentre ha contestato la seconda pretesa in quanto -a suo
dire- il licenziamento immediato era senz’altro giustificato.
C. Congiunte le due
cause (art. 72 CPC), con sentenza 12 maggio 1997 il Pretore, in parziale
accoglimento della prima istanza ha condannato la convenuta al pagamento di fr.
8’629.- oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 1991 e rigettato l’opposizione al
PE riconoscendo gli interessi a far tempo dal 31 gennaio 1995, mentre in
parziale accoglimento della seconda istanza l’ha condannata al versamento di
altri fr. 2’129.10 con interessi al 5% pure decorrenti dal 31 gennaio 1991.
Il giudice di prime cure
ha innanzitutto ritenuto che il licenziamento in tronco dell’istante fosse
giustificato, potendosi ragionevolmente pretendere che quest’ultima al rientro
dopo una lunga assenza accettasse un suo provvisorio trasferimento nel reparto
produzione: ciò premesso, con riferimento alla prima istanza egli ha
riconosciuto all’istante l’indennità per parto (fr. 5’754.-), la tredicesima
per il primo semestre 1994 (fr. 1’500.-) e quella per il secondo semestre 1994
(fino al 16 dicembre, fr. 1’375.-), mentre la seconda istanza ha potuto trovare
accoglimento unicamente per quanto riguardava l’indennità per i 15.4 giorni di
vacanza non goduti nel 1994.
D. Con appello 23 maggio
1997 la convenuta chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso che i
crediti riconosciuti a favore della controparte vengano ridotti rispettivamente
a fr. 7’254.- ed a fr. 1’382.50 e che gli interessi moratori su tali importi
vengano fatti decorrere dal 31 gennaio 1995; il tutto, con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi.
L’appellante contesta
innanzitutto di essere debitrice della tredicesima per il secondo semestre 1994
(fr. 1’375.-), affermando in sostanza come la stessa sia già stata versata
all’istante nell’ambito delle indennità di malattia, di infortunio e di
maternità; l’indennità per vacanze arretrate 1994, in assenza di altri elementi
agli atti, doveva inoltre essere riconosciuta al massimo per 10 giorni non
goduti. Nel giudizio di primo grado infine gli interessi erano stati
riconosciuti, verosimilmente per una svista, a far tempo dal 1991 anziché dal
1995, per cui si imponeva la rettifica dell’errore.
E. Con appello adesivo
ed osservazioni 6 giugno 1997 l’istante accetta innanzitutto la riduzione a fr.
7’754.- del credito di cui alla prima istanza come pure la modifica della
decorrenza degli interessi moratori e, a sua volta, chiede che la pretesa di
cui alla seconda istanza venga riconosciuta in misura di fr. 15’003.50.
A suo giudizio, la
tredicesima relativa al secondo semestre 1994 le era dovuta nella misura di
almeno fr. 500.-, atteso che in quel periodo per 60 giorni in realtà non aveva
usufruito delle indennità di malattia, infortunio e maternità, sia per aver
regolarmente lavorato, sia in quanto le assicurazioni prevedevano dei termini
di carenza. Le richieste di cui all’appello adesivo erano per contro dovute,
stante il chiaro carattere ingiustificato del licenziamento in tronco.
Considerando
in diritto
- Preliminarmente si
osserva che, pur essendo confrontati con un unico atto di appello della
convenuta, in realtà ci si trova di fronte a due impugnative ben distinte,
aventi per oggetto da una parte il giudizio sull’istanza CL.95.00139 e
dall’altra quello sull’istanza CL.95.00140: il fatto che il primo giudice, dopo
aver congiunto le due procedure, abbia deciso di evaderle entrambe in un solo
giudizio non toglie infatti che le due cause fossero sempre e comunque
autonome, tanto è vero che i rispettivi dispositivi restavano separati e
avrebbero anche potuto essere impugnati singolarmente (Cocchi/Trezzini,
CPC, N. 3 ad art. 72; IICCA 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 24 febbraio
1995 in re B. SA/I.).
Nondimeno, motivi di
economia processuale -ed in particolare la circostanza che la base fattuale è
comune- giustificano di emanare, anche in questa sede, un giudizio congiunto (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ibidem; IICCA 20 settembre 1994 in re B./S.).
- Dal punto di vista
sistematico, è opportuno -come del resto ha già fatto il Pretore- esaminare in
primo luogo la legittimità o meno del licenziamento in tronco, questione qui
oggetto dell’appello adesivo.
2.1 In base all'art. 337
cpv. 1 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in
vigore dal 1° gennaio 1989, il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni
tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi.
Presupposto è quindi
l’esistenza di un motivo grave, cioè di un motivo che renda oggettivamente
intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di
disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; Streiff/Von
Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 2 ad art. 337 CO; DTF 111 II
245).
In linea di principio,
dottrina e giurisprudenza ammettono l’esistenza di "cause gravi",
tali da permettere una rescissione in tronco del contratto di lavoro ai sensi
dell'art. 337 CO, quando viene commesso un atto illecito nei confronti del
partner contrattuale, oppure ancora in presenza di gravi o ripetute violazioni
del rapporto contrattuale.
Non si può tuttavia
escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione
immediata del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una
situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia
su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder,
Schweizerisches Arbeitsrecht, 11. ed., Berna 1993, p. 122 e 123). Inoltre il
datore di lavoro deve preventivamente aver avvertito, senza successo, il
lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, Die
fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, p. 176; Decurtins,
Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern 1981, p. 27).
In altre parole, per
l'applicazione dell'art. 337 CO, vale la regola per cui, quanto più lievi sono
le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere
oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la
ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF
117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; IICCA 1° febbraio 1991 in re G.
SA/C.).
Le circostanze invocate
per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il
suo libero apprezzamento, tenendo conto della singola fattispecie, ed in
particolare in rapporto alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla
durata del contratto, come pure al genere e alla gravità delle mancanze che
hanno dato luogo al provvedimento (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep.
1985 p. 130). Il giudice non deve inoltre prendere in considerazione il sentire
soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la
situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, op. cit., p. 171 e segg.; Brühwiler,
Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna 1978, p. 201), ed esaminare se
fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la
continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl,
Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 464).
2.2 Nel caso di specie, le
circostanze che hanno portato al licenziamento in tronco, accertate
dall’istruttoria, possono essere così brevemente riassunte.
Il mattino di lunedì 12
dicembre 1994, dopo aver preannunciato alla convenuta la fine della sua assenza
per gravidanza e parto, l’istante si è regolarmente ripresentata sul posto di
lavoro: a quel momento, la convenuta non le ha tuttavia permesso di riprendere
la sua precedente attività in ufficio, ma le ha proposto a titolo temporaneo
un’occupazione nel reparto produzione, con una retribuzione invariata,
motivando tale soluzione con il fatto che nel frattempo al suo posto era stato
assunto un altro impiegato la cui situazione andava pertanto risolta. Spaesata
dalla proposta, d’accordo con la datrice di lavoro, la dipendente è quindi
tornata a casa per riflettere.
Il giorno dopo, martedì
13, essa si è ripresentata in ufficio e, riferendo quanto le era stato
comunicato dal sindacato, ha rifiutato la proposta, asserendo che controparte
era contrattualmente tenuta a rimetterle a disposizione il posto di lavoro in
ufficio; a quel momento ha inoltre consegnato alla datrice di lavoro uno
scritto in cui dichiarava di tenersi a disposizione per il lavoro in ufficio
(doc. D). Di seguito, dopo un animato scambio d’opinione con la datrice di
lavoro, essa ha nuovamente lasciato gli uffici per rientrare al suo domicilio.
Con scritto 16 dicembre
(doc. E), preso atto che la lavoratrice non aveva accettato la proposta e che
anzi dopo il 13 dicembre neppure si era più ripresentata presso la convenuta,
quest’ultima ha rescisso il contratto con effetto immediato.
2.3 Con ciò, a ben vedere,
l’istante si è resa colpevole di due violazioni contrattuali ben distinte: il
rifiuto di eseguire un determinato lavoro e il fatto di non essersi più
ripresentata sul posto di lavoro.
Ora, innanzitutto, il
rifiuto di eseguire un lavoro determinato può da solo giustificare il
licenziamento in tronco del dipendente se si poteva in buona fede pretendere da
lui l’esecuzione della direttiva impartitagli (Streiff/Von Känel, N. 5d
ad art. 337 CO; Decurtins, op. cit., p. 78; Rapp, op. cit., p.
176; Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, Losanna
1984, n. 207 e segg.; JAR 1990 p. 358; IICCA 3 agosto 1993 in re
W./G.): a questo proposito, è incontestato che in determinati casi il datore di
lavoro può senz’altro pretendere dal lavoratore, anche senza il suo accordo,
che questi svolga temporaneamente altre mansioni, a condizione che egli
continui a corrispondergli regolarmente il salario normale (Rehbinder,
Commentario bernese, N. 7 ad art. 321 CO; IICCA 3 agosto 1993 in re
M./P. SA).
Nel caso concreto è chiaro
che in buona fede si potesse ragionevolmente pretendere dall’istante, seppur a
suo tempo assunta unicamente con mansioni d’ufficio, che avesse temporaneamente
a lavorare nel reparto produzione: la soluzione era dichiaratamente temporanea
(cfr. doc. 7; testi __________ e __________) e non comportava una minor
retribuzione (doc. 7); è inoltre stato provato che nei casi di necessità
l’istante stessa, come del resto anche gli altri dipendenti impiegati in
ufficio, talora già aveva lavorato nel reparto produzione (testi __________ e
__________); tale attività non era oltretutto eccessivamente pesante e in ogni
caso essa a quel momento non aveva assolutamente indicato che si opponeva a
tale soluzione per presunti problemi alla schiena (teste __________i; il
certificato medico attestante tali disturbi (doc., M) è stato allestito solo
successivamente al licenziamento, mentre -contrariamente a quanto ritenuto dal
Pretore- non è stato provato, e certo non risulta dal doc. 2, che la datrice di
lavoro fosse a conoscenza del fatto che l’assenza per malattia della dipendente
fosse dipesa da dolori alla schiena).
Quanto all’assenza dal
posto di lavoro, visto che dalla dipendente si poteva ragionevolmente
pretendere che svolgesse la mansione temporaneamente assegnatale dalla datrice
di lavoro, la stessa era del tutto ingiustificata: essendosi protratta per
diversi giorni, senza per altro che si potesse ritenere che la dipendente nel
frattempo avrebbe cambiato idea, essa giustificava senz’altro il licenziamento
in tronco.
-
Ne discende la
reiezione dell’appello adesivo, del tutto infondato.
-
Accertato così che
il rapporto di lavoro si è giustificatamente concluso venerdì 16 dicembre 1994,
restano da esaminare, con riferimento all’appello principale, le pretese
relative alle vacanze arretrate 1994 e quella per la tredicesima mensilità per
il secondo semestre 1994.
4.1 L’appellante ritiene
innanzitutto che, in assenza di altri elementi agli atti, l’indennità per le
vacanze 1994 a favore della controparte doveva essere riconosciuta al massimo
per 10 giorni non goduti (fr. 1’382.50) e non per 15.6 giorni, come invece
ritenuto dal giudice di prime cure (fr. 2’129.10).
4.1.1 Contrariamente a quanto
ritenuto dall’appellante, l’onere della prova circa l’effettuazione o meno dei
giorni liberi da parte della lavoratrice in realtà incombe al datore di lavoro,
che meglio di ogni altro può esserne al corrente, disponendo -o quanto meno
dovendo disporre- di tutta una serie di mezzi di controllo (Streiff/Von
Känel, op. cit., N. 4 ad art. 329 CO; JAR 1990 p. 443; ZR
1983 N. 107 p. 266; IICCA 9 maggio 1995 in re S./M. SA, 9 novembre 1995
in re S. SA/M., 29 novembre 1995 in re G./A. SA), di modo che le carenze
istruttorie al proposito devono restare a suo carico.
Nondimeno altre
considerazioni permettono comunque di ridurre parzialmente i giorni da
retribuire.
4.1.2 Giusta l’art. 329b cpv.
1 CO se nel corso di un anno di lavoro il lavoratore è impedito per propria
colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può
ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese completo di
assenza dal lavoro; se l’impedimento non dura complessivamente più di un mese
nel corso di un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del
lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento d’un obbligo legale,
esercizio d’una funzione pubblica o congedo giovanile, senza che vi sia colpa
da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle
vacanze (cpv. 2); giusta il cpv. 3 della medesima norma, il datore di lavoro
non può neppure ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza o
puerperio, è impedita di lavorare per due mesi al massimo.
La giurisprudenza ha
interpretato tale articolo di legge nel senso che in caso di assenza dovuta a
colpa del dipendente la riduzione delle ferie subentra dopo il primo mese, nel
caso di assenza non dovuta a sua colpa avverrà dopo il secondo mese, mentre se
l’assenza è conseguente a gravidanza o puerperio subentrerà dopo il terzo mese
(Rehbinder, op. cit., N. 2 ad art. 329b CO; Streiff/Von Känel,
op. cit., N. 2 ad art. 329b CO); le norme di cui ai cpv. 2 e 3 sono applicabili
alternativamente (Staehelin, Commentario zurighese, N. 7 ad art. 329b
CO; Rehbinder, op. cit., N. 4 ad art. 329b CO; Streiff/Von Känel,
op. cit., N. 6 ad art. 329b CO), ritenuto inoltre che in caso di più assenze
nel medesimo anno queste ultime devono essere cumulate (Staehelin, op.
cit., N. 4 ad art. 329b CO; Rehbinder, op. cit., ibidem), fermo restando
che i mesi non completi non vengono considerati (Staehelin, op. cit., N.
5 ad art. 329b CO); se l’assenza supera gli uno, due rispettivamente tre mesi
-a dipendenza delle tre ipotesi indicate sopra- si impone una riduzione delle
vacanze nella misura di un dodicesimo per ogni ulteriore mese iniziato (Rehbinder,
op. cit., N. 2 ad art. 329b CO).
Nel caso di specie,
l’istante ha ammesso nei suoi allegati di causa di essere stata assente nei
seguenti periodi:
-
dal 16 giugno al 12
agosto per malattia
-
dal 12 agosto al 9
ottobre per infortunio
-
dal 10 ottobre al 11
dicembre per maternità
complessivamente quindi
per oltre 5 mesi, per cui, in applicazione dei principi appena esposti, il suo
diritto alle vacanze va ridotto complessivamente di 3.3 giorni (2 mesi
completi).
Atteso che in prima sede
l’istante aveva affermato che nel 1994 non aveva goduto di 16 giorni di vacanza,
giorni che il Pretore, preso atto che il contratto era stato regolarmente
rescisso prima della fine del 1994 -e meglio il 16 dicembre- aveva ridotto a
15.6, se ne deve concludere, tenendo conto delle deduzioni a seguito delle sue
assenze per malattia, infortunio e maternità, che i giorni retribuibili possano
essere al massimo 12.3, pari ad un importo di fr. 1’700.50.
4.2 Mentre l’appellante
contesta recisamente di essere debitrice della tredicesima per il secondo
semestre 1994 (fr. 1’375.-), affermando in sostanza che la stessa era già stata
versata alla controparte dalle varie assicurazioni nell’ambito delle indennità
di malattia, di infortunio e di maternità, l’istante con le sue osservazioni
ritiene che la stessa le sia dovuta nella misura di almeno fr. 500.-, e ciò per
il fatto che in quel periodo per 60 giorni non aveva usufruito delle indennità
di malattia, infortunio e maternità, sia per aver regolarmente lavorato, sia in
quanto le assicurazioni prevedevano dei termini di carenza, sia infine per il
fatto di non aver potuto lavorare dopo metà dicembre in conseguenza del suo
licenziamento.
In questa sede l’istante
ammette che buona parte della tredicesima relativa al secondo semestre 1994 le
sia già stata pagata dalle varie assicurazioni intervenute per le sue assenze,
ma chiede in sostanza la quota parte di tredicesima per i 60 giorni che a suo
dire non erano stati coperti da tali assicurazioni.
Il fatto che essa abbia
regolarmente lavorato dal 1° al 15 giugno (15 giorni), è innanzitutto irrilevante,
tale questione non concernendo il secondo semestre 1994, qui in esame, bensì
semmai il primo.
Lo stesso discorso può
essere fatto per quanto riguarda il periodo di carenza per l’assicurazione
malattia, che decorre dal 16 giugno al 29 giugno (14 giorni, doc. 2).
Dal 13 agosto al 14 agosto
(2 giorni) decorreva il periodo di carenza previsto dalla legge contro gli
infortuni (art. 16 cpv. 2 LAINF; Streiff/Von Känel, op. cit., N. 2 e 31
ad art. 324a/b CO; doc. 5), periodo nel quale la dipendente non è stata
remunerata e quindi non ha percepito la tredicesima, che le va pertanto
riconosciuta.
L’istante non ha invece
provato che dal 12 ottobre al 25 ottobre (14 giorni) decorresse un nuovo
periodo di carenza per le prestazioni di maternità: un tale termine di attesa
non è invero esplicitamente previsto dalla legge, né per altro risulta esser
stato concordato con l’assicuratrice o comunque applicato nel conteggio di cui
al doc. 6; ne consegue che per tale periodo non può essere riconosciuto alcun
diritto alla tredicesima.
Nulla le può infine essere
riconosciuto dal 17 al 31 dicembre 1994 (15 giorni), atteso che il contratto
-come si è detto più sopra- è stato regolarmente rescisso con effetto immediato
il 16 dicembre.
Per i 2 giorni non
retribuiti dalle assicurazioni nel secondo semestre 1994 andrà pertanto
riconosciuta a titolo di tredicesima pro rata la somma di fr. 16.65.
4.3 Pacifico infine che
nel giudizio di primo grado gli interessi moratori siano stati fatti decorrere,
verosimilmente per una svista, a far tempo dal 1991 anziché dal 1995: nulla
osta, stante inoltre l’accordo delle parti, alla rettifica dell’errore.
-
Ne discende, in
parziale accoglimento dell’appello, che nell’ambito dell’azione CL.95.139 la
convenuta viene condannata al pagamento di fr. 7’270.65 (indennità di parto fr.
5’754.-, tredicesima per il primo semestre 1994 fr. 1’500.- e per il secondo
semestre fr. 16.65), mentre nell’ambito dell’azione CL.95.140 essa dovrà
rifondere alla controparte fr. 1’700.50 per vacanze arretrate 1994; il giudizio
sulle ripetibili di primo grado viene parimenti modificato tenendo conto della
rispettiva soccombenza.
-
Visto il valore
litigioso delle due cause, che separatamente non raggiungono fr. 20’000.-, ma
che sommate superano tale soglia, appare infine legittimo chiedersi se il fatto
che l’istante abbia inoltrato due cause separate (“__________”) al solo scopo
di usufruire dei vantaggi derivanti dalla procedura semplificata prevista
dall’art. 343 CO, non possa costituire un abuso di diritto con la conseguenza
di non poter concedere tali benefici.
La giurisprudenza ha
innanzitutto precisato che la questione potrebbe unicamente influenzare
l’eventuale non gratuità della procedura (Rehbinder, op. cit., N. 15 ad
art. 343 CO; JAR 1981 p. 212, 1991 p. 406), ma non il fatto di applicare
la procedura semplificata piuttosto che quella ordinaria (Rehbinder, op.
cit., ibidem; JAR 1991 p. 406; IICCA 7 novembre 1994 in re F./A.
SA).
La questione non necessita
tuttavia di essere risolta in questa sede, atteso che le due cause qui in esame
in realtà sono delle “__________ ” improprie, cioè vertenze derivanti da una
diversa causa giuridica, che come tali sono da considerare del tutto separate e
indipendenti (Rehbinder, op. cit., N. 15 ad art. 343 CO): mentre in
effetti con la causa CL.95.139 l’istante fa valere le pretese per inadempimento
del contratto da parte del datore di lavoro (art. 97 CO) ovvero gli importi non
soluti relativi al periodo in cui il contratto di lavoro era ancora valido, con
la causa CL.95.140 essa in sostanza chiede il risarcimento del danno per il
presunto carattere ingiustificato del licenziamento in tronco (art. 337c CO; Rehbinder,
op. cit., N. 1 e segg. ad art. 337c CO).
La procedura di secondo
grado è pertanto gratuita (art. 417 lett. e CPC, art. 343 cpv. 3 CO). Le
ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
mentre non ne vengono assegnate per il giudizio sull’appello adesivo, non
avendo la controparte presentato osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 23 maggio
1997 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
12 maggio 1997 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, invariati gli
altri dispositivi, è così riformata:
- L’istanza
14 giugno 1994 (recte: 1995) CL.95.139 è parzialmente accolta.
__________ è
condannata a pagare a __________ fr. 7’270.65 oltre interessi al 5% dal 31
gennaio 1995.
-
Non si
prelevano né tasse né spese, la procedura essendo gratuita. La convenuta
rifonderà all’istante fr. 500.- a titolo di ripetibili parziali.
-
L’istanza 14
giugno 1994 (recte: 1995) CL.95.140 è parzialmente accolta.
__________ verserà
a __________ fr. 1’700.50 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 1995.
- Non si
prelevano né tasse né spese, la procedura essendo gratuita. L’istante verserà a
__________ fr. 1’450.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Non si prelevano né
tasse, né spese per la procedura d’appello. L’appellata rifonderà all’appellante
fr. 100.- per parti di ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 6
giugno 1997 di __________ è respinto.
IV. Non si prelevano né
tasse, né spese, né si assegnano ripetibili per la procedura d’appello adesivo.
V. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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