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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1997.150
Data decisione, Autorità:
27.05.1997, IICCA
Incarto n.
12.97.00150
Lugano
27 maggio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.97.00004 della Pretura del distretto di Blenio promossa con petizione 11
febbraio 1997 da
contro
__________ rappr. dall’ avv. __________
in
materia di disconoscimento del debito che il Pretore, con decreto 30 aprile
1997, ha stralciato dai ruoli per mancato versamento, nei termini,
dell’anticipo per tasse e spese di giudizio.
Appellante
l’attore il quale, con atto di ricorso 17 maggio 1997, chiede l’annullamento
del decreto di stralcio.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’11 febbraio 1997
__________ ha presentato un’azione intesa a far dichiarare l’inesistenza del
debito, per compensazione, di Fr. 150’000.- nei confronti di __________ e di
cui al PE __________dell’UEF di Blenio l’opposizione al quale era stata
rigettata in via provvisoria con decisione 31 gennaio 1997;
che il 12 febbraio 1997 il
Pretore ha fissato a __________ un termine di venti giorni per versare
l’importo di Fr. 500.- a valere quale anticipo della tassa di giustizia e delle
spese con l’avvertenza che, scaduto infruttuoso il termine, la causa sarebbe
stata stralciata dai ruoli;
che il 21 marzo 1997 la
controparte ha inoltrato la risposta di causa con domanda riconvenzionale;
che il 30 aprile 1997 il
Pretore, constatato che l’anticipo delle spese non era ancora stato prestato e
che il termine era così trascorso infruttuoso ha stralciato la petizione dai
ruoli ordinando il proseguimento della causa sulla sola azione riconvenzionale;
che l’attore ricorre
contro questo provvedimento chiedendone l’annullamento poiché contraddittorio
nei suoi confronti che non avrebbe dovuto aspettarsi una tale sanzione a
dipendenza del tempo trascorso dalla fissazione del termine e dal fatto che
successivamente sono stati fatti altri atti procedurali;
che l’appello, siccome
infondato, piò essere trattato con la procedura preliminare dell’art. 313bis
CPC e deciso senza necessità, per economia di giudizio di essere intimato alla
controparte per le osservazioni;
che
giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad
anticipare le spese -ovvero all’attore o all’istante, oppure, in caso di
appello o ricorso, all’appellante o al ricorrente (art. 9 cpv. 2 LTG)- fissando
un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie
presumibili, ritenuto che per spese giudiziarie ai sensi della normativa si
intendono sia la tassa di giustizia, sia le indennità ai testimoni, ai periti,
ai traduttori ed agli interpreti, le trasferte, le spese di bollo e, in genere,
tutti i disborsi, nonché le spese di cancelleria secondo un tariffario
allestito dal Dipartimento di giustizia (art. 2 LTG);
che
in virtù dell’art. 12 cpv. 1 LTG se l’anticipazione non è fornita nel termine
fissato, la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo, salvo,
se del caso, la continuazione di un’azione riconvenzionale;
che
quindi, anche se ciò potrà non sembrare logico all’appellante, è incontestabile
che per legge il mancato versamento dell’anticipo nel termine -del tutto
pacifico nella fattispecie- comporta nel caso concreto lo stralcio della
petizione;
che
del resto, di tale conseguenza l’appellante era sicuramente conscio, la
comminatoria di stralcio ”della causa” essendo chiaramente contenuta nella
richiesta di anticipo del 12 febbraio 1997;
che
tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d’ufficio vi è
anche la prestazione delle garanzie per le spese processuali (art. 97 cifra 6
CPC, che rinvia agli art. 153, 312 e 314 CPC; cfr. Guldener, Schweizerisches
Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 221);
che
nonostante in quest’ultima norma non si faccia espressamente riferimento all’art.
147 CPC o all’art. 12 LTG, per analogia con quanto vale nella procedura
d’appello (art. 312 e 314 CPC), si può ritenere che anche la tempestività
dell’anticipo relativo alle spese di prima istanza debba essere esaminata
d’ufficio, ritenuto altresì che per il suo tenore letterale l’art. 97 CPC non è
in ogni caso esaustivo, ma solo esemplificativo (“segnatamente”);
che
questo esame può essere fatto in ogni stadio di causa e quindi anche dopo lo
scambio di successivi atti giudiziari la cui intimazione non può assolutamente
far intendere ad una parte in buona fede che alla domanda di anticipo spese si
sia rinunciato o che la fissazione del termine non abbia valore sanzionatorio
qualora non ossequiato dal momento che anche in caso di mancato pagamento
dell’ultimo anticipo, quando le parti sono in attesa della sentenza dopo
compiuta tutta la procedura di scambio di allegati scritti e di istruttoria, lo
stralcio dell’intera causa è legittimo (II CCA 5 febbraio 1996 A. c.
P.);
che
nemmeno si può addebitare al comportamento del Pretore un formalismo eccessivo;
che
infatti la dottrina e la giurisprudenza hanno pacificamente confermato che i
Cantoni possono prevedere che l’omissione di un atto di procedura, come è il
caso per l’anticipo delle spese giudiziarie da parte dell’attore, possa
comportare delle conseguenze di ordine procedurale (DTF 104 Ia 105; Schüpbach,
Traité de procédure civile, Vol. I, Zurigo 1995, p. 85 n. 242), segnatamente la
reiezione in ordine della causa (Guldener, op. cit., p. 407 n. 9 e 11; Cocchi/Trezzini,
CPC, n. 1 ad art. 147);
che,
analogamente a quanto accade in ambito federale (art. 150 cpv. 4 OG), il fatto
di prevedere lo stralcio di una causa nel caso di mancato versamento
dell’anticipo richiesto non costituisce di per sé un eccessivo formalismo, se -come
nella fattispecie- tale conseguenza è stata comminata espressamente dalla legge
(Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Vol.
V, Berna 1992, n. 4 ad art. 150 OG a p. 107); a meno che l’anticipo non avesse
però lo scopo di un versamento simbolico destinato unicamente ad evitare dei
ricorsi abusivi, oppure ancora che l’ammontare dell’anticipo e le conseguenze
del mancato o tardivo versamento non fossero stati comunicati alla parte (Poudret,
op. cit., ibidem), ciò che tuttavia non è assolutamente il caso nella presente
fattispecie;
che
quindi l’appello, del tutto infondato, deve essere senz’altro respinto;
che
la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 CPC);
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
I. L’appello
17 maggio 1997 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 100.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 120.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Blenio
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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